CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1874/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:25
Presidente Dott. IA AD Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANGELETTI RIZIERO avv. De Santis sost.
Parte_2
Avv. ANGELETTI RIZIERO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DI GIOVANNI ROBERTO avv. Pape' sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
IA AD
AE RE
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa IA AD Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Rieti, Via dei Gerani n. 8, presso e nello studio CodiceFiscale_2 dell'Avv. Riziero Angeletti (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti;
APPELLANTI
E
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Rieti, Via Giuseppe Garibaldi n.° 43, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Di Giovanni (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._5
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il giudizio introdotto nel luglio del 2013, chiedeva lo scioglimento Controparte_1 giudiziale della comunione avente ad oggetto il seguente bene immobile: - Area urbana sita in
ON (RI) iscritta al catasto fabbricati del comune di ON alla particella 328, foglio 95, consistenza 30 mq, risultante di proprietà dell'attore per la quota di 2/4, di per la Parte_2 quota di ¼ in regime di separazione dei beni e di per la quota di ¼ in regime di Parte_1
2 separazione dei beni. A tal fine, l'attrice conveniva in giudizio i comproprietari, rappresentando, in particolare, di essere proprietaria delle contigue particelle nn. 186 e 385, lungo il confine con le quali esistevano due muretti pericolanti, che la medesima aveva provveduto a demolire per CP_1 evitare lesioni ai passanti. Tale condotta aveva comportato l'instaurarsi di un giudizio possessorio, introdotto da , all'esito del quale era stato disposto il ripristino dello stato dei Parte_3 luoghi. Deduceva, inoltre, parte attrice una incertezza circa i confini esistenti tra la particella n. 328
(in regime di comproprietà) e le particelle nn. 186 e 385 (di proprietà esclusiva della società), chiedendo, dunque, in subordine allo scioglimento della comunione, la determinazione dell'esatto confine tra i fondi.
e , costituitisi in giudizio, rilevavano come la particella n. 328 Parte_1 Parte_2 costituisse l'unico passaggio verso l'esterno dal terreno di loro proprietà esclusiva e che i lavori disposti in seguito all'accoglimento della domanda possessoria non risultavano, alla data di introduzione del giudizio, tutt'ora eseguiti. Si evidenziava, dunque, come la presente domanda avesse finalità puramente dilatorie, volte a determinare un rallentamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Parti convenute ribadivano, altresì, come gli esatti confini tra le particelle non fossero mai stati messi in dubbio, ma fossero al contrario indicati, da oltre vent'anni, dai due muretti di cinta abbattuti dall'attrice. Si evidenziava, infine, come, essendo la particella n. 328 una corte comune destinata ad uso esclusivo di passaggio ed accesso dalla strada comunale, debba ritenersi indivisibile, con conseguente rigetto delle domande ex adverso svolte.
Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 434/2018, emessa il 18.09.2018 così statuiva: “1. - accerta e dichiara che e sono CP_1 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 contitolari – nella misura, rispettivamente, di ½, ¼ ed 1/4 ciascuno – del diritto di proprietà sul seguente bene immobile: Area urbana sita in ON (RI) iscritta al catasto fabbricati del comune di ON alla particella 328, foglio 95, consistenza 30 mq;
2. - dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti mediante attribuzione diretta a Controparte_1 dell'intera proprietà sulla quota A, come risultante dal progetto n. 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n. 328 di cui all'elaborato; mediante attribuzione diretta a
[...]
dell'intera proprietà sulla quota B, come risultante dal progetto n. 2 del C.T.U. e Parte_1 secondo l'estensione della particella n. 328 di cui all'elaborato; mediante attribuzione diretta a
[...]
dell'intera proprietà sulla quota B, come risultante dal progetto n. 2 del Parte_2
C.T.U. e secondo l'estensione della particella n. 328 di cui all'elaborato; 3. - dichiara integralmente compensate le spese legali, in ragione delle motivazioni sopra esposte.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del
3 presente appello e in totale riforma della impugnata decisione, accogliere le conclusioni formulate dagli appellati in primo grado e conseguentemente :
1. Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la avversa domanda di scioglimento della comunione siccome radicalmente infondata sia in fatto che in diritto;
2. In via principale respingere le domande di regolamento dei confini, così come ex adverso introdotte in via subordinata, per carenza assoluta dei presupposti di legge;
in subordine, previa ammissione ed espletamento, in via istruttoria, se del caso, della prova orale articolata in primo grado con la memoria ex art. 183 VI^ comma n. 2 c.p.c. dichiarare che i confini di diritto tra la particella 328 e la particella 186 da un lato e tra la stessa particella 328 e la particella
385 dall'altro lato, sono rappresentati dalle rispettive linee di demarcazione costituite dai muretti di cinta esistenti in loco da ben oltre venti anni in corso di ripristino;
.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto di ogni e qualsivoglia avversa istanza di controparte in merito all'articolazione ed ammissione di prove orali già richieste in primo grado ex articolo 183 cpc 6° comma II° termine, rigettare l'appello alla sentenza n. 434/2018 del
Tribunale di Rieti per le diverse gradate esposte argomentazioni già dedotte in premessa del presente atto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza di primo grado in ogni suo aspetto e quindi, in accoglimento della domanda già proposta in primo grado dalla confermare Controparte_1 che e sono contitolari - nella Controparte_1 Parte_1 Parte_2 misura, rispettivamente, di ½, ¼ ed ¼ ciascuno - del diritto di proprietà sul bene immobile così distinto: area urbana sita in ON (RI), iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di ON alla particella n.° 328, foglio n.° 95, consistenza 30 mq (rectius: mq 59 come accertato dal C.T.U.); altresì confermare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante attribuzione diretta alla dell'intera proprietà sulla "quota A", come risultante dal progetto Controparte_2 divisorio n.° 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n.° 328 di cui all'elaborato peritale in atti;
mediante attribuzione diretta a dell'intera proprietà sulla "quota B", come Parte_1 risultante sempre dal progetto n.° 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n.° 328 di cui al medesimo elaborato peritale;
mediante attribuzione diretta a dell'intera Parte_2 proprietà sulla "quota B", così come risultante dal progetto divisorio n.° 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n.° 328 di cui sempre all'elaborato peritale agli atti del giudizio;
condannare i signori al pagamento, nei confronti della Parte_3 Controparte_1 delle spese del presente grado di Appello così come saranno liquidate dall'adita Corte"; In via istruttoria, reitera, inoltre, anche in questa sede, all'occorrenza, tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado, con la produzione della documentazione di cui all'indice del fascicolo di primo grado che quivi deve intendersi per integralmente riprodotto, così come articolatamente
4 formulate negli scritti difensivi di primo grado, anche in punto alla produzione della dedotta documentazione che quivi deve intendersi letteralmente rielencata e riprodotta, ed anche in punto alla richiesta di prove così come capitolate che parimenti quivi deve intendersi per letteralmente riportata e trascritta”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“La domanda principale di scioglimento della comunione è fondata e va pertanto accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari. Dai documenti prodotti in giudizio (in particolare, nota del 1989 – contro a favore di CP_3
Immobiliare Carlotta s.r.l.; nota del 1989 –
contro
BO ST a favore di;
nota atto Controparte_4 di compravendita del 2002 a favore di
contro
Immobiliare Carlotta;
nota Parte_2 trascrizione successione;
nota atto 7 di compravendita a favore di
contro
Controparte_4 Testimone_1 eredi;
nota atto di compravendita a favore di contro eredi Controparte_4 CP_5 CP_4
; nota atto di compravendita a favore di
contro
; copia
[...] Parte_4 Testimone_1 frazionamento del 1972; le visure ipocatastali) emerge l'effettiva contitolarità del diritto di piena proprietà sui beni in questione in capo alle parti di causa per le quote dianzi indicate.
Nel dettaglio, si rileva come la particella n. 328, viene trattata nell'atto di divisione del 1972 tra
[...]
e BO ST, e nello specifico all'art. 2 del citato atto di divisione così viene riportato: CP_3
“…...Non forma oggetto della presente divisione e rimane quindi in proprietà comune ed indivisa dei
Sig. e BO Triste il piccolo tratto di terreno dipartentisi da via Francesco Crispi e CP_3 destinato a passaggio comune per accedere ai due immobili come sopra assegnati”.
Successivamente, la particella di terreno n. 328, così come gli altri immobili oggetto dell'originaria divisione (fabbricati e relativi terreni di pertinenza) sono stati oggetto di diversi trasferimenti, comprese due procedure esecutive ed una successione ( ), ad esito dei quali Controparte_4
l'intestazione della particella n. 328 del foglio 95 Comune di ON risulta essere la seguente:
1 nata a [...] il [...] P.p. 1/4 in regime di Parte_2 C.F._6 separazione dei beni;
2 con sede in TORRITA TIBERINA Controparte_1
P.p. 2/4; 3 nato a [...] il [...] P.p. P.IVA_1 Parte_1 C.F._7
1/4 in regime di separazione dei beni.
Al riguardo, deve chiarirsi come non osti all'accoglimento della domanda di scioglimento della
5 comunione in questa sede presentata la circostanza che il terreno oggetto del diritto di comproprietà risulti adibito a passaggio comune per accedere agli immobili di proprietà esclusiva delle odierne parti in causa. In primo luogo, infatti, si ricorda come, in materia di divisione, la norma di cui all'art. 1112 c.c. non solamente è derogabile, ma sancisce una eccezione al principio generale di favor divisionis, secondo cui i singoli partecipanti alla comunione di un bene possono chiederne la divisione per ottenerne una quota in natura o, se ciò non è possibile, una somma di denaro equivalente al valore della quota o, infine, la distribuzione del prezzo di vendita della cosa comune
(cfr. in questo senso, Cass. n. 13229/2008). Sicché, le norme concernenti le ipotesi di indivisibilità assumono – rispetto alla normale divisibilità dei beni – carattere di eccezionalità, la sussistenza delle situazioni limitative da esse previste deve essere accertata rigorosamente, dovendosi assicurare, fin dove possibile, la salvaguardia del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in natura della parte di sua spettanza. Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con Ord. n. 9979/2018, rilevando come “costituiscono principi costantemente affermati quelli secondo cui, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 16918 del 2015; Cass. n. 14577 del 2012; Cass. n.
12406 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n. 15380 del 2005)”.
Ebbene, l'esistenza dei suesposti presupposti di indivisibilità del bene non può dirsi in questa sede provata, essendosi parte convenuta limitata ad allegare la storica funzione di passaggio svolta dalla particella oggetto del presente giudizio. Al contrario, parte convenuta non ha indicato come tale attuale destinazione del terreno potrebbe comportare, in seguito alla divisione del bene, un notevole deprezzamento ovvero l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Peraltro, come si dirà di seguito più diffusamente, il progetto divisionale del C.T.U. garantisce, nelle sue tre varianti, il mantenimento della predetta funzione di passaggio sulla strada
– così rendendo non accoglibile l'eccezione di indivisibilità ex adverso formulata.
Ciò chiarito, con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, Geom. ha descritto Per_1 il compendio immobiliare oggetto di comunione, chiarendo, innanzitutto, come non risultino iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli né pignoramenti, potendosi dunque procedere allo
6 svolgimento del giudizio divisorio. Dalla espletata CTU emerge, inoltre, come la superficie effettiva della particella n. 328 sia di mq 59,00 circa e non di mq 30,00, come erroneamente indicato nell'atto di frazionamento del 1972 ed in tutti gli atti successivi (cfr. relazione tecnica – pagg. 9 ss.). Difatti,
“le verifiche in loco, ancorché con qualche differenza sulle dimensioni, confermano che la superficie effettiva della particella di terreno indicata con il numero di mq 328 (ex. 186/c) del fg 95 è di mq
57,50 circa e non di mq 30,00, come invece indicato nel frazionamento del 1972 e ripetuto in tutti gli atti e visure catastali” (cfr. ibidem). Quanto al quesito n. 5, relativo alla fattibilità del frazionamento, il consulente richiama l'attenzione sulla natura del bene oggetto della domanda, rilevando come, laddove detto terreno sia considerato corte comune condominiale, troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 1119 c.c.. Al riguardo, deve precisarsi come la risposta vada oltre al quesito che era stato posto dal Giudicante, attinente invero alla divisibilità in natura del compendio ed al frazionamento sulla base della normativa urbanistica. Dalle visure catastali ed ipocatastali prodotte in atti, difatti, emerge come la particella n. 328 sia accatastata come “area urbana”, destinata, in base all'atto di frazionamento del 1972, alla funzione di passaggio comune per accedere agli immobili di cui alle particelle finitime. Al contrario, non risulta né dedotta né tantomeno provata dalle parti in causa l'esistenza di un condominio – avente ad oggetto i terreni e gli immobili di proprietà esclusiva delle parti medesime unitamente al terreno di cui alla particella n. 328 – sicché risulta destituito di ogni fondamento il riferimento alla eventuale applicabilità della disciplina in materia di divisione dei beni condominiali (in luogo di quella di cui agli artt. 1111 e ss c.c.).
Chiarita, pertanto, anche sotto tale aspetto, la chiara procedibilità della domanda di divisione formulata, si rileva come il C.T.U. abbia formulato, quanto ad un progetto di divisione sulla base delle quote di diritto, le seguenti tre ipotesi:
1. Progetto 1: superficie complessiva circa mq 57,50
(quota del 50% mq 28,75 –quota del 25% mq 14,37); quota A mq 28,75 (27,50/2) –attore; quota B mq 14,37 – convenuto;
quota C mq 14,37 –convenuto (cfr. pag. 15 relazione tecnica);
2. Progetto 2: superficie complessiva circa mq 57,50 (quota del 50% mq 28,75 –quota del 25% mq 14,37) quota A mq 28,75 (57,50/2) –attore; quota B mq 14,37 – convenuto;
quota C mq 14,37 –convenuto (cfr. pag.
16 relazione tecnica);
3. Progetto 3: superficie complessiva circa mq 57,50 (quota del 50% mq
28,75); quota A mq 28,75; quota B mq 28,75 (cfr. pag. 17 relazione tecnica).
Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si rileva che, data l'entità non omogenea delle porzioni (ovvero, ½ in capo all'odierna attrice ed ¼ in capo a ciascuno dei convenuti), trova applicazione, sulla base dell'art. 729 c.c., il criterio della attribuzione. Al riguardo, si rileva come, nel vagliare i tre progetti indicati in sede di relazione tecnica, debba ritenersi preferibile la soluzione individuata nel progetto n.2 – attraverso la quale si salvaguarda l'interesse a che la divisione tenga conto della destinazione originale del terreno a passaggio comune per
7 accedere agli immobili da via Francesco Crispi. Tale soluzione, come sopra anticipato, consente di addivenire ad una comoda divisione in natura del terreno, realizzando l'opportuno bilanciamento tra l'interesse dell'attrice allo scioglimento della comunione e l'interesse dei convenuti a ché la predetta porzione di terreno continui a garantire la funzione di passaggio sulla strada pubblica.
Infine, si rileva brevemente come la soluzione da ultimo indicata nel progetto divisionale n. 3 non possa essere tenuta in considerazione, in virtù del fatto che in coniugi convenuti sono in regime di separazione dei beni e risultano comproprietari della particella n. 328 ciascuno in ragione della quota di ¼. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della generale regola della distribuzione delle stesse a carico della massa pro quota (cfr. Cass. 26.5.1965, n. 1063; Cass. 13.2.2006, n. 3083). Stante il decreto del
04.06.2018, nulla deve disporsi in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.”
La innanzitutto dato conto di come parte appellante ha rinunciato alle richieste istruttorie come da verbale di udienza del 25.6.2019.
La sentenza viene censurata deducendo che “erroneamente il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 1112 c.c. e la conseguente divisibilità della rata di terreno oggetto di causa. Falsa applicazione dell'art. 1114 c.c.”.
Secondo gli appellanti il giudice di prime cure dopo aver correttamente delineato i presupposti in presenza dei quali viene integrata l'ipotesi di indivisibilità, richiama impropriamente i requisiti di applicabilità del criterio della non comoda divisibilità nell'immobile. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti della sollevata indivisibilità, sulla base del fatto che gli appellanti non avrebbero prospettato il notevole deprezzamento e l'impossibilità di formare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento che la divisione del terreno avrebbe potuto comportare. Nel caso di specie la divisione integra una irreversibile perdita della possibilità di usare la rata di terreno di cui alla particella 328 in conforme alla sua destinazione. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe inopinatamente deciso di seguire l'ipotesi n.2 tra le diverse prospettate dalla
C.T.U., finendo per assegnare a ciascuno dei deducenti in via esclusiva una ridotta striscia di terreno di mq.14,37, pari ad un quarto ciascuno della intera superficie della particella 328, ed alla società
una residuale striscia di mq. 28.75; strisce di terreno assegnate che non consentono di CP_1 servire convenientemente ed efficacemente all'uso convenuto dai danti causa per accedere alle rispettive aree urbane, non consentendo un funzionale e idoneo accesso alla pubblica via.
L'appello quindi si incentra sulla indivisibilità della particella, destinata a passaggio comune per accedere agli immobili di cui alle particelle finitime, non garantendo la divisibilità la possibilità di uso in conformità alla sua destinazione stante il disposto di cui all'art. 1112 cc.
L'art. 1112 c.c. statuisce che “lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
8 tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate”.
Pertanto la disposizione in esame pone un ulteriore limite alla facoltà di scioglimento della comunione, quando la divisione farebbe venir meno l'utilità che i compartecipi ricevono dall'uso della cosa.
La norma, in quanto eccezione al principio generale della divisibilità, va interpretata restrittivamente costituendo un'eccezione alla divisibilità (Cass. n. 3353/1987; Cass. n. 9911/2024 secondo cui tale disposizione rappresenta “un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'articolo 1111 del Cc, tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato”).
In linea generale non è indivisibile un cortile comune che può essere diviso in tante parti, secondo il numero dei condomini, i quali potrebbero continuare ad usarlo per trarne le medesime utilità. Lo scioglimento non è precluso se la divisione rende soltanto più difficile il godimento del bene.
Va quindi valutato in fatto se le cose divise consentono di servire all'uso cui sono destinate (cfr. Cass.
n. 2983/2019 secondo cui “in tema di scioglimento della comunione per accertare la divisibilità di un'area comune destinata all'accesso a due fabbricati di diverso proprietario, il giudice deve tener conto della diminuzione del valore complessivo dell'area che sarebbe causata dalla divisione nonché degli effetti che essa produrrebbe sull'efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, in quanto lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate, risolvendosi tale verifica in un accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene che è devoluto all'esame del giudice di merito”).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha diviso la particella sulla base della soluzione del CTU
n. 2 proprio in quanto in tal modo viene salvaguardata la destinazione originale del terreno a passaggio comune per accedere agli immobili da via Crispi, garantendo quindi l'interesse dei conventi a che tale porzione di terreno continui a garantire la funzione di passaggio sulla strada pubblica. Pertanto la disposta divisione garantisce l'idoneità della cosa all'uso a cui è destinata (di passaggio) in conformità di quanto disposto dall'art. 1112 cc.. Il fatto che il passaggio possa essere più ristretto non incide sulla funzionalità della cosa a passaggio per accedere alle unità abitative degli appellanti. E sul punto le deduzioni dell'appellante paiono del tutto generiche, non indicando per quali ragioni le porzioni di terreno così come divise non consentono il passaggio alle rispettive proprietà. Questo tenuto conto del fatto che al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, dalla CTU espletata risulta che il progetto 2 garantisce all'appellante l'accesso al proprio fondo (accesso unicamente reso più ristretto e quindi più difficile ma non escluso).
In definitiva l'appello è infondato.
9 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa sino ad € 5.200, valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 434/2018 del Tribunale di Rieti, così provvede:
[...] rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e alla refusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del grado che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2 quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 14.10.2025
Il Presidente est.
IA AD
10
Sezione VI civile
R.G. 1874/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:25
Presidente Dott. IA AD Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANGELETTI RIZIERO avv. De Santis sost.
Parte_2
Avv. ANGELETTI RIZIERO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DI GIOVANNI ROBERTO avv. Pape' sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
IA AD
AE RE
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa IA AD Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Rieti, Via dei Gerani n. 8, presso e nello studio CodiceFiscale_2 dell'Avv. Riziero Angeletti (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti;
APPELLANTI
E
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Rieti, Via Giuseppe Garibaldi n.° 43, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Di Giovanni (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._5
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il giudizio introdotto nel luglio del 2013, chiedeva lo scioglimento Controparte_1 giudiziale della comunione avente ad oggetto il seguente bene immobile: - Area urbana sita in
ON (RI) iscritta al catasto fabbricati del comune di ON alla particella 328, foglio 95, consistenza 30 mq, risultante di proprietà dell'attore per la quota di 2/4, di per la Parte_2 quota di ¼ in regime di separazione dei beni e di per la quota di ¼ in regime di Parte_1
2 separazione dei beni. A tal fine, l'attrice conveniva in giudizio i comproprietari, rappresentando, in particolare, di essere proprietaria delle contigue particelle nn. 186 e 385, lungo il confine con le quali esistevano due muretti pericolanti, che la medesima aveva provveduto a demolire per CP_1 evitare lesioni ai passanti. Tale condotta aveva comportato l'instaurarsi di un giudizio possessorio, introdotto da , all'esito del quale era stato disposto il ripristino dello stato dei Parte_3 luoghi. Deduceva, inoltre, parte attrice una incertezza circa i confini esistenti tra la particella n. 328
(in regime di comproprietà) e le particelle nn. 186 e 385 (di proprietà esclusiva della società), chiedendo, dunque, in subordine allo scioglimento della comunione, la determinazione dell'esatto confine tra i fondi.
e , costituitisi in giudizio, rilevavano come la particella n. 328 Parte_1 Parte_2 costituisse l'unico passaggio verso l'esterno dal terreno di loro proprietà esclusiva e che i lavori disposti in seguito all'accoglimento della domanda possessoria non risultavano, alla data di introduzione del giudizio, tutt'ora eseguiti. Si evidenziava, dunque, come la presente domanda avesse finalità puramente dilatorie, volte a determinare un rallentamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Parti convenute ribadivano, altresì, come gli esatti confini tra le particelle non fossero mai stati messi in dubbio, ma fossero al contrario indicati, da oltre vent'anni, dai due muretti di cinta abbattuti dall'attrice. Si evidenziava, infine, come, essendo la particella n. 328 una corte comune destinata ad uso esclusivo di passaggio ed accesso dalla strada comunale, debba ritenersi indivisibile, con conseguente rigetto delle domande ex adverso svolte.
Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 434/2018, emessa il 18.09.2018 così statuiva: “1. - accerta e dichiara che e sono CP_1 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 contitolari – nella misura, rispettivamente, di ½, ¼ ed 1/4 ciascuno – del diritto di proprietà sul seguente bene immobile: Area urbana sita in ON (RI) iscritta al catasto fabbricati del comune di ON alla particella 328, foglio 95, consistenza 30 mq;
2. - dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti mediante attribuzione diretta a Controparte_1 dell'intera proprietà sulla quota A, come risultante dal progetto n. 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n. 328 di cui all'elaborato; mediante attribuzione diretta a
[...]
dell'intera proprietà sulla quota B, come risultante dal progetto n. 2 del C.T.U. e Parte_1 secondo l'estensione della particella n. 328 di cui all'elaborato; mediante attribuzione diretta a
[...]
dell'intera proprietà sulla quota B, come risultante dal progetto n. 2 del Parte_2
C.T.U. e secondo l'estensione della particella n. 328 di cui all'elaborato; 3. - dichiara integralmente compensate le spese legali, in ragione delle motivazioni sopra esposte.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del
3 presente appello e in totale riforma della impugnata decisione, accogliere le conclusioni formulate dagli appellati in primo grado e conseguentemente :
1. Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la avversa domanda di scioglimento della comunione siccome radicalmente infondata sia in fatto che in diritto;
2. In via principale respingere le domande di regolamento dei confini, così come ex adverso introdotte in via subordinata, per carenza assoluta dei presupposti di legge;
in subordine, previa ammissione ed espletamento, in via istruttoria, se del caso, della prova orale articolata in primo grado con la memoria ex art. 183 VI^ comma n. 2 c.p.c. dichiarare che i confini di diritto tra la particella 328 e la particella 186 da un lato e tra la stessa particella 328 e la particella
385 dall'altro lato, sono rappresentati dalle rispettive linee di demarcazione costituite dai muretti di cinta esistenti in loco da ben oltre venti anni in corso di ripristino;
.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto di ogni e qualsivoglia avversa istanza di controparte in merito all'articolazione ed ammissione di prove orali già richieste in primo grado ex articolo 183 cpc 6° comma II° termine, rigettare l'appello alla sentenza n. 434/2018 del
Tribunale di Rieti per le diverse gradate esposte argomentazioni già dedotte in premessa del presente atto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza di primo grado in ogni suo aspetto e quindi, in accoglimento della domanda già proposta in primo grado dalla confermare Controparte_1 che e sono contitolari - nella Controparte_1 Parte_1 Parte_2 misura, rispettivamente, di ½, ¼ ed ¼ ciascuno - del diritto di proprietà sul bene immobile così distinto: area urbana sita in ON (RI), iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di ON alla particella n.° 328, foglio n.° 95, consistenza 30 mq (rectius: mq 59 come accertato dal C.T.U.); altresì confermare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante attribuzione diretta alla dell'intera proprietà sulla "quota A", come risultante dal progetto Controparte_2 divisorio n.° 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n.° 328 di cui all'elaborato peritale in atti;
mediante attribuzione diretta a dell'intera proprietà sulla "quota B", come Parte_1 risultante sempre dal progetto n.° 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n.° 328 di cui al medesimo elaborato peritale;
mediante attribuzione diretta a dell'intera Parte_2 proprietà sulla "quota B", così come risultante dal progetto divisorio n.° 2 del C.T.U. e secondo l'estensione della particella n.° 328 di cui sempre all'elaborato peritale agli atti del giudizio;
condannare i signori al pagamento, nei confronti della Parte_3 Controparte_1 delle spese del presente grado di Appello così come saranno liquidate dall'adita Corte"; In via istruttoria, reitera, inoltre, anche in questa sede, all'occorrenza, tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado, con la produzione della documentazione di cui all'indice del fascicolo di primo grado che quivi deve intendersi per integralmente riprodotto, così come articolatamente
4 formulate negli scritti difensivi di primo grado, anche in punto alla produzione della dedotta documentazione che quivi deve intendersi letteralmente rielencata e riprodotta, ed anche in punto alla richiesta di prove così come capitolate che parimenti quivi deve intendersi per letteralmente riportata e trascritta”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“La domanda principale di scioglimento della comunione è fondata e va pertanto accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari. Dai documenti prodotti in giudizio (in particolare, nota del 1989 – contro a favore di CP_3
Immobiliare Carlotta s.r.l.; nota del 1989 –
contro
BO ST a favore di;
nota atto Controparte_4 di compravendita del 2002 a favore di
contro
Immobiliare Carlotta;
nota Parte_2 trascrizione successione;
nota atto 7 di compravendita a favore di
contro
Controparte_4 Testimone_1 eredi;
nota atto di compravendita a favore di contro eredi Controparte_4 CP_5 CP_4
; nota atto di compravendita a favore di
contro
; copia
[...] Parte_4 Testimone_1 frazionamento del 1972; le visure ipocatastali) emerge l'effettiva contitolarità del diritto di piena proprietà sui beni in questione in capo alle parti di causa per le quote dianzi indicate.
Nel dettaglio, si rileva come la particella n. 328, viene trattata nell'atto di divisione del 1972 tra
[...]
e BO ST, e nello specifico all'art. 2 del citato atto di divisione così viene riportato: CP_3
“…...Non forma oggetto della presente divisione e rimane quindi in proprietà comune ed indivisa dei
Sig. e BO Triste il piccolo tratto di terreno dipartentisi da via Francesco Crispi e CP_3 destinato a passaggio comune per accedere ai due immobili come sopra assegnati”.
Successivamente, la particella di terreno n. 328, così come gli altri immobili oggetto dell'originaria divisione (fabbricati e relativi terreni di pertinenza) sono stati oggetto di diversi trasferimenti, comprese due procedure esecutive ed una successione ( ), ad esito dei quali Controparte_4
l'intestazione della particella n. 328 del foglio 95 Comune di ON risulta essere la seguente:
1 nata a [...] il [...] P.p. 1/4 in regime di Parte_2 C.F._6 separazione dei beni;
2 con sede in TORRITA TIBERINA Controparte_1
P.p. 2/4; 3 nato a [...] il [...] P.p. P.IVA_1 Parte_1 C.F._7
1/4 in regime di separazione dei beni.
Al riguardo, deve chiarirsi come non osti all'accoglimento della domanda di scioglimento della
5 comunione in questa sede presentata la circostanza che il terreno oggetto del diritto di comproprietà risulti adibito a passaggio comune per accedere agli immobili di proprietà esclusiva delle odierne parti in causa. In primo luogo, infatti, si ricorda come, in materia di divisione, la norma di cui all'art. 1112 c.c. non solamente è derogabile, ma sancisce una eccezione al principio generale di favor divisionis, secondo cui i singoli partecipanti alla comunione di un bene possono chiederne la divisione per ottenerne una quota in natura o, se ciò non è possibile, una somma di denaro equivalente al valore della quota o, infine, la distribuzione del prezzo di vendita della cosa comune
(cfr. in questo senso, Cass. n. 13229/2008). Sicché, le norme concernenti le ipotesi di indivisibilità assumono – rispetto alla normale divisibilità dei beni – carattere di eccezionalità, la sussistenza delle situazioni limitative da esse previste deve essere accertata rigorosamente, dovendosi assicurare, fin dove possibile, la salvaguardia del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in natura della parte di sua spettanza. Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con Ord. n. 9979/2018, rilevando come “costituiscono principi costantemente affermati quelli secondo cui, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 16918 del 2015; Cass. n. 14577 del 2012; Cass. n.
12406 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n. 15380 del 2005)”.
Ebbene, l'esistenza dei suesposti presupposti di indivisibilità del bene non può dirsi in questa sede provata, essendosi parte convenuta limitata ad allegare la storica funzione di passaggio svolta dalla particella oggetto del presente giudizio. Al contrario, parte convenuta non ha indicato come tale attuale destinazione del terreno potrebbe comportare, in seguito alla divisione del bene, un notevole deprezzamento ovvero l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Peraltro, come si dirà di seguito più diffusamente, il progetto divisionale del C.T.U. garantisce, nelle sue tre varianti, il mantenimento della predetta funzione di passaggio sulla strada
– così rendendo non accoglibile l'eccezione di indivisibilità ex adverso formulata.
Ciò chiarito, con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, Geom. ha descritto Per_1 il compendio immobiliare oggetto di comunione, chiarendo, innanzitutto, come non risultino iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli né pignoramenti, potendosi dunque procedere allo
6 svolgimento del giudizio divisorio. Dalla espletata CTU emerge, inoltre, come la superficie effettiva della particella n. 328 sia di mq 59,00 circa e non di mq 30,00, come erroneamente indicato nell'atto di frazionamento del 1972 ed in tutti gli atti successivi (cfr. relazione tecnica – pagg. 9 ss.). Difatti,
“le verifiche in loco, ancorché con qualche differenza sulle dimensioni, confermano che la superficie effettiva della particella di terreno indicata con il numero di mq 328 (ex. 186/c) del fg 95 è di mq
57,50 circa e non di mq 30,00, come invece indicato nel frazionamento del 1972 e ripetuto in tutti gli atti e visure catastali” (cfr. ibidem). Quanto al quesito n. 5, relativo alla fattibilità del frazionamento, il consulente richiama l'attenzione sulla natura del bene oggetto della domanda, rilevando come, laddove detto terreno sia considerato corte comune condominiale, troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 1119 c.c.. Al riguardo, deve precisarsi come la risposta vada oltre al quesito che era stato posto dal Giudicante, attinente invero alla divisibilità in natura del compendio ed al frazionamento sulla base della normativa urbanistica. Dalle visure catastali ed ipocatastali prodotte in atti, difatti, emerge come la particella n. 328 sia accatastata come “area urbana”, destinata, in base all'atto di frazionamento del 1972, alla funzione di passaggio comune per accedere agli immobili di cui alle particelle finitime. Al contrario, non risulta né dedotta né tantomeno provata dalle parti in causa l'esistenza di un condominio – avente ad oggetto i terreni e gli immobili di proprietà esclusiva delle parti medesime unitamente al terreno di cui alla particella n. 328 – sicché risulta destituito di ogni fondamento il riferimento alla eventuale applicabilità della disciplina in materia di divisione dei beni condominiali (in luogo di quella di cui agli artt. 1111 e ss c.c.).
Chiarita, pertanto, anche sotto tale aspetto, la chiara procedibilità della domanda di divisione formulata, si rileva come il C.T.U. abbia formulato, quanto ad un progetto di divisione sulla base delle quote di diritto, le seguenti tre ipotesi:
1. Progetto 1: superficie complessiva circa mq 57,50
(quota del 50% mq 28,75 –quota del 25% mq 14,37); quota A mq 28,75 (27,50/2) –attore; quota B mq 14,37 – convenuto;
quota C mq 14,37 –convenuto (cfr. pag. 15 relazione tecnica);
2. Progetto 2: superficie complessiva circa mq 57,50 (quota del 50% mq 28,75 –quota del 25% mq 14,37) quota A mq 28,75 (57,50/2) –attore; quota B mq 14,37 – convenuto;
quota C mq 14,37 –convenuto (cfr. pag.
16 relazione tecnica);
3. Progetto 3: superficie complessiva circa mq 57,50 (quota del 50% mq
28,75); quota A mq 28,75; quota B mq 28,75 (cfr. pag. 17 relazione tecnica).
Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si rileva che, data l'entità non omogenea delle porzioni (ovvero, ½ in capo all'odierna attrice ed ¼ in capo a ciascuno dei convenuti), trova applicazione, sulla base dell'art. 729 c.c., il criterio della attribuzione. Al riguardo, si rileva come, nel vagliare i tre progetti indicati in sede di relazione tecnica, debba ritenersi preferibile la soluzione individuata nel progetto n.2 – attraverso la quale si salvaguarda l'interesse a che la divisione tenga conto della destinazione originale del terreno a passaggio comune per
7 accedere agli immobili da via Francesco Crispi. Tale soluzione, come sopra anticipato, consente di addivenire ad una comoda divisione in natura del terreno, realizzando l'opportuno bilanciamento tra l'interesse dell'attrice allo scioglimento della comunione e l'interesse dei convenuti a ché la predetta porzione di terreno continui a garantire la funzione di passaggio sulla strada pubblica.
Infine, si rileva brevemente come la soluzione da ultimo indicata nel progetto divisionale n. 3 non possa essere tenuta in considerazione, in virtù del fatto che in coniugi convenuti sono in regime di separazione dei beni e risultano comproprietari della particella n. 328 ciascuno in ragione della quota di ¼. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della generale regola della distribuzione delle stesse a carico della massa pro quota (cfr. Cass. 26.5.1965, n. 1063; Cass. 13.2.2006, n. 3083). Stante il decreto del
04.06.2018, nulla deve disporsi in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.”
La innanzitutto dato conto di come parte appellante ha rinunciato alle richieste istruttorie come da verbale di udienza del 25.6.2019.
La sentenza viene censurata deducendo che “erroneamente il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 1112 c.c. e la conseguente divisibilità della rata di terreno oggetto di causa. Falsa applicazione dell'art. 1114 c.c.”.
Secondo gli appellanti il giudice di prime cure dopo aver correttamente delineato i presupposti in presenza dei quali viene integrata l'ipotesi di indivisibilità, richiama impropriamente i requisiti di applicabilità del criterio della non comoda divisibilità nell'immobile. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti della sollevata indivisibilità, sulla base del fatto che gli appellanti non avrebbero prospettato il notevole deprezzamento e l'impossibilità di formare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento che la divisione del terreno avrebbe potuto comportare. Nel caso di specie la divisione integra una irreversibile perdita della possibilità di usare la rata di terreno di cui alla particella 328 in conforme alla sua destinazione. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe inopinatamente deciso di seguire l'ipotesi n.2 tra le diverse prospettate dalla
C.T.U., finendo per assegnare a ciascuno dei deducenti in via esclusiva una ridotta striscia di terreno di mq.14,37, pari ad un quarto ciascuno della intera superficie della particella 328, ed alla società
una residuale striscia di mq. 28.75; strisce di terreno assegnate che non consentono di CP_1 servire convenientemente ed efficacemente all'uso convenuto dai danti causa per accedere alle rispettive aree urbane, non consentendo un funzionale e idoneo accesso alla pubblica via.
L'appello quindi si incentra sulla indivisibilità della particella, destinata a passaggio comune per accedere agli immobili di cui alle particelle finitime, non garantendo la divisibilità la possibilità di uso in conformità alla sua destinazione stante il disposto di cui all'art. 1112 cc.
L'art. 1112 c.c. statuisce che “lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
8 tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate”.
Pertanto la disposizione in esame pone un ulteriore limite alla facoltà di scioglimento della comunione, quando la divisione farebbe venir meno l'utilità che i compartecipi ricevono dall'uso della cosa.
La norma, in quanto eccezione al principio generale della divisibilità, va interpretata restrittivamente costituendo un'eccezione alla divisibilità (Cass. n. 3353/1987; Cass. n. 9911/2024 secondo cui tale disposizione rappresenta “un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'articolo 1111 del Cc, tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato”).
In linea generale non è indivisibile un cortile comune che può essere diviso in tante parti, secondo il numero dei condomini, i quali potrebbero continuare ad usarlo per trarne le medesime utilità. Lo scioglimento non è precluso se la divisione rende soltanto più difficile il godimento del bene.
Va quindi valutato in fatto se le cose divise consentono di servire all'uso cui sono destinate (cfr. Cass.
n. 2983/2019 secondo cui “in tema di scioglimento della comunione per accertare la divisibilità di un'area comune destinata all'accesso a due fabbricati di diverso proprietario, il giudice deve tener conto della diminuzione del valore complessivo dell'area che sarebbe causata dalla divisione nonché degli effetti che essa produrrebbe sull'efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, in quanto lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate, risolvendosi tale verifica in un accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene che è devoluto all'esame del giudice di merito”).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha diviso la particella sulla base della soluzione del CTU
n. 2 proprio in quanto in tal modo viene salvaguardata la destinazione originale del terreno a passaggio comune per accedere agli immobili da via Crispi, garantendo quindi l'interesse dei conventi a che tale porzione di terreno continui a garantire la funzione di passaggio sulla strada pubblica. Pertanto la disposta divisione garantisce l'idoneità della cosa all'uso a cui è destinata (di passaggio) in conformità di quanto disposto dall'art. 1112 cc.. Il fatto che il passaggio possa essere più ristretto non incide sulla funzionalità della cosa a passaggio per accedere alle unità abitative degli appellanti. E sul punto le deduzioni dell'appellante paiono del tutto generiche, non indicando per quali ragioni le porzioni di terreno così come divise non consentono il passaggio alle rispettive proprietà. Questo tenuto conto del fatto che al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, dalla CTU espletata risulta che il progetto 2 garantisce all'appellante l'accesso al proprio fondo (accesso unicamente reso più ristretto e quindi più difficile ma non escluso).
In definitiva l'appello è infondato.
9 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa sino ad € 5.200, valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 434/2018 del Tribunale di Rieti, così provvede:
[...] rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e alla refusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del grado che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2 quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 14.10.2025
Il Presidente est.
IA AD
10