Art. 18. 1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 e' data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tal fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 , introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, e' pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine e' data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 18 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 17Articolo 19
Articolo 18 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
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23 marzo 1990
23 marzo 1990
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