Articolo 18 della Legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 17Articolo 19
Versione
23 marzo 1990
Art. 18. 1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 e' data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tal fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 , introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, e' pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine e' data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 23 marzo 1990