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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10636/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Besso n. 10, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Paolo Marini che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_3
Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora cin virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 21.3.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con sentenza n. 9940/24 - Rg 10242/2024 dell'08.10.2024 il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza ex art. 13 L.118/71 a CP_ decorrere dal 01.01.2024; che tale sentenza veniva notificata all' in data 08.11.2024 ed il 15.10.2024 veniva inviato il modello ap70 a mezzo pec con la sentenza, la perizia medicolegale ed CP_ il documento di identità; che tuttavia l' non erogava la prestazione ottenuta. Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva:” disponga: La comparizione personale delle parti per la discussione e decisione della causa; - Il riconoscimento ai ratei maturati e maturandi dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.118/71, con decorrenza dal gennaio 2024 (come indicato nella sentenza e nella perizia medico legale) o da quello accertato in corso di causa;
- La condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
La condanna, in ogni caso, dell'ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA e CPA) da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Marini, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare la cessazione della materia del CP_2 contendere con compensazione delle spese di lite” atteso che, a seguito della sentenza e della trasmissione del modello AP70 da parte della ricorrente, l' ha proceduto alla definizione del CP_2 procedimento amministrativo, disponendo la liquidazione dell'assegno mensile e dei relativi arretrati, come da provvedimento TE08 del 27.05.2025 ed il pagamento dell'importo dovuto è stato eseguito in data 20.06.2025. Istruita documentalmente la causa all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: all'esito di procedimento di atp con sentenza n. 9940/24 - Rg 10242/2024 dell'08.10.2024 il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha dichiarato la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza ex art. 13 L.118/71 a CP_ decorrere dal 01.01.2024; tale sentenza è stata notificata all' in data 08.11.2024; il 15.10.2024 è stato inviato all' il modello ap70 a mezzo pec. CP_2
L' ha prodotto comunicazione di liquidazione del 27.5.2025, dalla quale emerge che “ la CP_2 richiesta presentata il 13 settembre 2021 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di assistenzaquale invalido parziale n. 044-700907551165 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 1 gennaio 2024”, con determinazione degli arretrati per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2025, arretrati pagati alla ricorrente con valuta 20.6.2025, come da estratto del cassetto previdenziale del cittadino allegato alla memoria difensiva. In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma,7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi