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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 30.01.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7002/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] sant'Antonio al distretto, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Letizia e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
02.11.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 14.12.2021, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso;
nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “Esiti di PTA bilaterale in soggetto con poli artrosi, ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico“(cfr. pagina 4 della consulenza), le quali, tuttavia, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 58% (CINQUANTOTTO PER CENTO) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. consulenza redatta in sede di ATP, pagina 6).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione di una serie di patologie che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sul ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti.
Ed, invero, il CTU, con riferimento alle patologie oggetto di valutazione osserva che “Il soggetto femminile in questione, di anni 65, presenta un quadro particolare di artropatia degenerativa diffusa specie al rachide ed alle anche;
già operata di PTA a dx presso l'ospedale San Rocco di ES
CA nel marzo 2021 cui è seguito un cospicuo periodo di FKT per la rieducazione motoria ma sicuramente c'è una grossa componete artrosica ed una discopatia a livello della colonna vertebrale così come confermato da una RMN agli atti già dal 7.06.2018, seppur le manovre articolari sono ancora discrete. Tra l'altro evidente è anche una coxo artrosi a sx come da RX del 14.10.2019.
Ulteriori controlli ortopedici confermano la patologia artrosica sia del 17.04.2021 con una RX del
13.06.2021. Attualmente lamenta difficoltà della deambulazione con appoggio a sx, fa uso di antidolorifici. Il legale della signora ha fatto pervenire una cartella clinica attuale, dopo la effettuazione della visita Medico Legale, in cui risulta che la stessa è stata operata a marzo 2023 di
PTA a sx. Non si può non tenere conto dell'ulteriore intervento chirurgico di PTA a sx di recente effettuato, i controlli ortopedici acclusi parlano di un buon posizionamento della protesi senza complicanze e di messa con sola terapia farmacologica. Sul piano cardiologico gli esami effettuati il
27.01.2023 presso Dottor non evidenziano segni patologici e sia il controllo CP_2 Per_2 del 2.03.2023 presso la IOS Dottor Fulvio Casale, non mettono in evidenza patologie cardiache e respiratorie, l'esame obiettivo è negativo, ECG con ritmo sinusale, ecocardiogramma normale.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, si può affermare che la patologia artrosica ivi compresa la protesi di anca bilaterale può essere valutata al massimo intorno al 35% per lato COD7223; la ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico al massimo al 5% ma non calcolabile secondo il DM/92. Quindi, applicando la nota formula di HZ si arriva ad una valutazione massima del
58% da gennaio 2023” (consulenza); in sede di replica alle osservazioni, ulteriormente ha evidenziato che “Dopo l'invio delle bozze, l'Avvocato L'Arco, ha fatto pervenire brevi note di dissenso sulla valutazione conclusiva, ritenendo la patologia non completa sia per la parte cardiologica che per quella osteo-articolare. Ebbene, nel rivedere la propria ATP, si deve confermare la valutazione cardiologica, poiché agli atti si sono consultate le relazioni cardiologiche del Dottor
[...] del 14.10.2022 che parla di ipertensione arteriosa, habitus ansioso e poli artralgia. ECG: Persona_3 ritmo sinusale con FC 61 b/m, deviazione assiale a sx con normale conduzione A-V, buona la risposta ventricolare. E.O. attività cardiaca ritmica, assenza di edemi declivi, basi polmonari normo Cont espansibili, saturazione O2 97%, PA 150/80. C'è poi una visita del 27.01.2023 Cardiologia, che parla sempre di cardiopatia ipertensiva, ipercolesterolemia, ateromasia non significativa dei TSA con
EOC normale, EOT normale, PA 160/100, ECG ritmo sinusale con frequenza 72 b/m, segni di ipertrofia ventricolare sx. Tra parentesi una indicazione di classe NYHA 2 che non trova alcun riscontro Medico Legale sulla scorta dei suoi stessi dati e dall'assoluta mancanza di un esame ecocardiografico che più compiutamente permette di fare diagnosi di classe NYHA. Ma addirittura un esame cardiologico successivo del 3.03.2023 del Dottor Fulvio Casale parla sempre di ipertensione arteriosa in compenso farmacologico con Beta bloccanti e diuretici. EO negativo. ECG ritmo sinusale.
Ecocardiogramma nulla di patologico e conclude con attuale buon compenso emodinamico e respiratorio. Pertanto, mi sembra sufficiente la normale deduzione diagnostica. Per quanto riguarda la patologia dolorosa dorso lombare etc.etc. si precisa che le manovre pur limitate mediamente sono da ricomprendere nel disassamento del bacino per gli esiti di protesi d'anca a dx e di recente anche a sx come da cartella clinica e che ho valutato secondo norma al 35% per lato, a dx e a sx. In ogni caso, non può utilizzarsi alcun codice dell'anchilosi del rachide lombare poiché inesistente. Di scarso profilo
Medico Legale la gastropatia antrale. Pertanto, il sottoscritto CTU, riconferma la valutazione già effettuata del 58%. In ogni caso non ci sono gli estremi per il beneficio dell'assegno di invalidità civile”.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di esami dai quali non è possibile evincere un aggravamento delle patologie del ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Gli stessi, tuttavia, di per sé, non appaiono, rilevanti ai fini di una nuova valutazione medico-legale, trattandosi di esami strumentali legati alla dedotta patologia artrosica ed ortopedica, di vaga definizione;
ed, invero, alla luce della documentazione medica versata in atti, manca una valutazione del residuo funzionale, non potendosi evincere dalla stessa la sussistenza di menomazioni alla capacità lavorativa generica dell'istante, tali da comportarne una significativa riduzione, trattandosi di patologia degenerativa comune.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 30.01.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7002/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] sant'Antonio al distretto, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Letizia e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
02.11.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 14.12.2021, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP;
alla medesima udienza, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso;
nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “Esiti di PTA bilaterale in soggetto con poli artrosi, ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico“(cfr. pagina 4 della consulenza), le quali, tuttavia, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 58% (CINQUANTOTTO PER CENTO) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. consulenza redatta in sede di ATP, pagina 6).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione di una serie di patologie che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sul ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti.
Ed, invero, il CTU, con riferimento alle patologie oggetto di valutazione osserva che “Il soggetto femminile in questione, di anni 65, presenta un quadro particolare di artropatia degenerativa diffusa specie al rachide ed alle anche;
già operata di PTA a dx presso l'ospedale San Rocco di ES
CA nel marzo 2021 cui è seguito un cospicuo periodo di FKT per la rieducazione motoria ma sicuramente c'è una grossa componete artrosica ed una discopatia a livello della colonna vertebrale così come confermato da una RMN agli atti già dal 7.06.2018, seppur le manovre articolari sono ancora discrete. Tra l'altro evidente è anche una coxo artrosi a sx come da RX del 14.10.2019.
Ulteriori controlli ortopedici confermano la patologia artrosica sia del 17.04.2021 con una RX del
13.06.2021. Attualmente lamenta difficoltà della deambulazione con appoggio a sx, fa uso di antidolorifici. Il legale della signora ha fatto pervenire una cartella clinica attuale, dopo la effettuazione della visita Medico Legale, in cui risulta che la stessa è stata operata a marzo 2023 di
PTA a sx. Non si può non tenere conto dell'ulteriore intervento chirurgico di PTA a sx di recente effettuato, i controlli ortopedici acclusi parlano di un buon posizionamento della protesi senza complicanze e di messa con sola terapia farmacologica. Sul piano cardiologico gli esami effettuati il
27.01.2023 presso Dottor non evidenziano segni patologici e sia il controllo CP_2 Per_2 del 2.03.2023 presso la IOS Dottor Fulvio Casale, non mettono in evidenza patologie cardiache e respiratorie, l'esame obiettivo è negativo, ECG con ritmo sinusale, ecocardiogramma normale.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, si può affermare che la patologia artrosica ivi compresa la protesi di anca bilaterale può essere valutata al massimo intorno al 35% per lato COD7223; la ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico al massimo al 5% ma non calcolabile secondo il DM/92. Quindi, applicando la nota formula di HZ si arriva ad una valutazione massima del
58% da gennaio 2023” (consulenza); in sede di replica alle osservazioni, ulteriormente ha evidenziato che “Dopo l'invio delle bozze, l'Avvocato L'Arco, ha fatto pervenire brevi note di dissenso sulla valutazione conclusiva, ritenendo la patologia non completa sia per la parte cardiologica che per quella osteo-articolare. Ebbene, nel rivedere la propria ATP, si deve confermare la valutazione cardiologica, poiché agli atti si sono consultate le relazioni cardiologiche del Dottor
[...] del 14.10.2022 che parla di ipertensione arteriosa, habitus ansioso e poli artralgia. ECG: Persona_3 ritmo sinusale con FC 61 b/m, deviazione assiale a sx con normale conduzione A-V, buona la risposta ventricolare. E.O. attività cardiaca ritmica, assenza di edemi declivi, basi polmonari normo Cont espansibili, saturazione O2 97%, PA 150/80. C'è poi una visita del 27.01.2023 Cardiologia, che parla sempre di cardiopatia ipertensiva, ipercolesterolemia, ateromasia non significativa dei TSA con
EOC normale, EOT normale, PA 160/100, ECG ritmo sinusale con frequenza 72 b/m, segni di ipertrofia ventricolare sx. Tra parentesi una indicazione di classe NYHA 2 che non trova alcun riscontro Medico Legale sulla scorta dei suoi stessi dati e dall'assoluta mancanza di un esame ecocardiografico che più compiutamente permette di fare diagnosi di classe NYHA. Ma addirittura un esame cardiologico successivo del 3.03.2023 del Dottor Fulvio Casale parla sempre di ipertensione arteriosa in compenso farmacologico con Beta bloccanti e diuretici. EO negativo. ECG ritmo sinusale.
Ecocardiogramma nulla di patologico e conclude con attuale buon compenso emodinamico e respiratorio. Pertanto, mi sembra sufficiente la normale deduzione diagnostica. Per quanto riguarda la patologia dolorosa dorso lombare etc.etc. si precisa che le manovre pur limitate mediamente sono da ricomprendere nel disassamento del bacino per gli esiti di protesi d'anca a dx e di recente anche a sx come da cartella clinica e che ho valutato secondo norma al 35% per lato, a dx e a sx. In ogni caso, non può utilizzarsi alcun codice dell'anchilosi del rachide lombare poiché inesistente. Di scarso profilo
Medico Legale la gastropatia antrale. Pertanto, il sottoscritto CTU, riconferma la valutazione già effettuata del 58%. In ogni caso non ci sono gli estremi per il beneficio dell'assegno di invalidità civile”.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). Con riguardo alla nuova documentazione versata in atti, va rilevato la stessa nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di esami dai quali non è possibile evincere un aggravamento delle patologie del ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Gli stessi, tuttavia, di per sé, non appaiono, rilevanti ai fini di una nuova valutazione medico-legale, trattandosi di esami strumentali legati alla dedotta patologia artrosica ed ortopedica, di vaga definizione;
ed, invero, alla luce della documentazione medica versata in atti, manca una valutazione del residuo funzionale, non potendosi evincere dalla stessa la sussistenza di menomazioni alla capacità lavorativa generica dell'istante, tali da comportarne una significativa riduzione, trattandosi di patologia degenerativa comune.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico