Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia ad un inferiore di cui all'art. 196 cod. pen. mil. pace, è sufficiente che la condotta posta in essere dal superiore sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, non essendo necessario che questi si sia sentito effettivamente intimidito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2017, n. 16139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16139 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
1 6 139-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Massimo Vecchio - Presidente - Sent. n. sez. 16/2017 Angela Tardio Relatore - -PU 10/01/2017 Rosa Anna Saraceno R.G.N. 20617/2016 Monica Boni Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2016 della Corte militare di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Maria Flamini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione dell'attenuante della provocazione, con rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 maggio 2015 il Tribunale militare di Verona ha dichiarato AN ST, maresciallo capo in servizio presso il Nucleo antisofisticazione e sanità dei Carabinieri di Genova, responsabile del reato di minaccia e ingiuria a inferiore continuata e aggravata, di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 47 n. 4 e 196, primo e secondo comma,cod. pen. mil. pace, e lo ha condannato, nel concorso delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante del militare di ottima condotta (art. 48, ultimo comma, cod. pen. mil. pace) e di quella dei modi non convenienti usati da altro militare (art. 48, primo comma, n. 3 cod. pen. mil. pace), prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, alla pena di mesi due e giorni cinque di reclusione militare, concedendo allo stesso i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. mil. pace. Con la stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA LE, appuntato scelto presso il medesimo Nucleo, in ordine ai reati di diffamazione e di minaccia, di cui agli artt. 227 e 229 cod. pen. mil. pace, così riqualificati i fatti di reato contestati, per difetto della condizione di procedibilità, rappresentata dalla richiesta di procedimento penale.
2. Con sentenza del 10 febbraio 2016 la Corte militare di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, che ha confermato nel resto, ha assolto LA LE, per insussistenza del fatto, dal reato di minaccia.
3. Secondo la ricostruzione dei fatti operata con la sentenza di primo grado, l'appuntato LA LE il 5 marzo 2014 era stato convocato nell'ufficio del maresciallo AN ST per avere chiesto al comandante Francesco Enrico Pala di potersi assentare per recarsi presso un'officina e il detto ST per l'autorizzazione concessa doveva sostituirlo nei servizio di piantone. ST aveva rivolto all'inferiore le frasi riportate in imputazione, con سل evidente riferimento al fatto che sia il detto inferiore sia il comandante Pala erano di origini sarde, e LE aveva risposto pronunciando a sua volta le frasi pure indicate in imputazione. Il Tribunale, che aveva dato conto, riportandone i contenuti, della deposizione del teste maresciallo capo AN Ottonello, unico presente, dei testi IU, MO, BR, SC, NO, ES e AN, che, pur non presenti in ufficio, avevano potuto ascoltare, essendo nelle immediate vicinanze, le frasi pronunciate ad alta voce, e dei testi OL, OC e RA, che erano all'esterno dell'ufficio, aveva individuato due momenti della vicenda, nel primo dei quali erano state pronunciate alcune espressioni (consistite in iamentele concernenti la mancata esistenza di un rapporto di parentela) da LE, che aveva pronunciate le altre solo dopo essere uscito dall'ufficio e mentre si allontanava, senza che rilevassero in contrario le dichiarazioni del teste OS, e aveva ritenuto sussistenti i fatti, che, riqualificati quanto a LE, erano stati ritenuti correttamente qualificati nei confronti di ST, 2 poiché le espressioni usate, che fondate su ragioni di servizio, erano intrinsecamente offensive dell'onore del destinatario e avevano valenza intimidatoria.
4. La Corte di appello, richiamata analiticamente la vicenda processuale e illustrate le censure svolte con gli atti di appello, rilevava, a ragione della decisione, che: - le espressioni contestate agli imputati avevano trovato la loro causa, e non una semplice occasione, in ragioni direttamente connesse al servizio, per la dipendenza diretta e univoca tra l'azione di ST e la predisposizione del turno di servizio e tra il richiamo fatto a EI dal superiore e la predisposizione del detto turno;
- le espressioni profferite da LE erano state rivolte al superiore, mentre egli si stava allontanando, come sfogo conseguente alle offese e alle minacce ricevute dal superiore e la loro percezione da parte di terzi era stata correttamente posta a base della operata riqualificazione come diffamazione del reato contestato di insubordinazione con ingiuria;
-- quanto al reato di insubordinazione con minaccia, la riqualificazione del reato in minaccia, operata dal Tribunale, pur non condivisibile, non poteva essere modificata, in mancanza di impugnazione sul punto, per l'assorbente rilievo che da detta imputazione l'imputato LE doveva essere assolto per non essere emersi elementi idonei ad affermare che la minaccia profferita dallo stesso fosse stata percepita da ST, avuto riguardo alle dichiarazioni dei testi presenti, رسال non superate da quelle implicitamente contrarie dei testi OL, OC e RA;
-- dette ultime dichiarazioni, in particolare, erano state contraddette in modo esplicito da numerosi altri testi, meglio posizionati sin dall'inizio della discussione, oltre a essere state rese da testi sopraggiunti dall'esterno quando la discussione tra ST e LE stava già terminando e LE si stava allontanando, senza che i testi avessero riferito di avere ragioni per andare nell'ufficio di ST;
-- tali considerazioni giustificavano anche il rigetto dell'appello di ST con riguardo al motivo prospettato circa la illogicità della motivazione, non avendo mai il Tribunale dubitato della riconducibilità dei fatti contestati a ragioni di servizio e disciplina e con riguardo alla dedotta inattendibilità dei testi OL e OC, mentre tutti i testi avevano concordemente confermato di avere udito le espressioni pronunciate dall'imputato; - neppure era fondato il motivo di appello prospettato dall'appellante ST con riferimento alla mancata valutazione della particolare tenuità dei fatti, sotto il profilo della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 171 n. 2 cod. pen. mil. pace e sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., non potendo ritenersi blanda l'offesa recata agli interessi protetti, perché rivolta a più persone (superiore e inferiore), perché del tutto infondata e perché accompagnata da un comportamento minaccioso;
- non era applicabile l'attenuante di cui all'art. 171 n. 3 cod. pen. mil. pace, concernente esplicitamente le diverse ipotesi delittuose di cui agli artt. 168 e 169 cod. pen. mil. pace;
alla riferibilità delle condotte contestate a ST a cause attinenti al servizio e alla disciplina militare seguiva l'assorbimento di ogni questione posta dall'appellante con riferimento all'applicabilità delle esimenti della ritorsione e della provocazione, attinenti solo alla non ricorrente ipotesi di ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil. pace.
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore avvocato Paolo Campagna, l'imputato che ne chiede l'annullamento sulla base di quattro motivi, la cui disamina ha fatto precedere da un preliminare richiamo alla vicenda processuale, dalla deduzione del suo giusto inquadramento all'interno della giustizia penale ordinaria per la tendenziale smilitarizzazione del reparto ad alta specializzazione di appartenenza, dalla deduzione della sopravvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria e sua consequenziale assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, salvo ritenere una competenza diversa e meramente Ли amministrativa.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente e immotivatamente apprezzato, reinterpretato e valutato le testimonianze dei deponenti OL, OC e RA (udienza 14 aprile 2015) e per avere del tutto omesso di considerare, valutare e commentare la deposizione e le dichiarazioni del teste OS (udienza 20 maggio 2015), al fine dell'accertamento della reciprocità delle offese tra esso ricorrente e LE, delle esimenti di cui all'art. 228 cod. pen. mil. pace (ritorsione e provocazione) e/o delle attenuanti di cui all'art. 198 cod. pen. mil. pace.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente e immotivatamente applicato alla fattispecie il disposto di cui all'art. 196, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, senza l'attenuante di cui al successivo art. 198, in luogo del disposto dell'art. 226 e dell'attenuante/esimente di cui all'art. 228 stesso codice, poiché: 4 non è stata mai integrata né seriamente percepita alcuna minaccia in danno di LE, che, dopo la lite, del tutto indifferente al monito ricevuto (o semplicemente preteso), aveva lasciato anticipatamente il posto di lavoro e si era recato dal meccanico per ritirare la propria autovettura privata, rientrando in ufficio e terminando la giornata lavorativa;
- i fatti sono rimasti estranei a qualunque causa di servizio effettivo, dovendo invece attribuirsi a ragioni e motivazioni comportamentali di buona e/o cattiva educazione e di costume, mentre egli nell'occasione non era in alcun preposto/preordinato a LE e non doveva, né poteva, dargli ordini per ragioni di servizio o incarico, potendo solo rimarcargli un comportamento e una condotta sociale», e non di per sé « militare», di deprecabile lassismo.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione del disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente e immotivatamente omesso di considerare e valutare i rilievi e le eccezioni di non punibilità e di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, di intervenuta/sopravvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, salvo contestuale/conseguente opinamento in termini di competenza diversa e meramente amministrativa.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole affatto immotivatamente della condanna al pagamento delle spese processuali « vuoi per il primo che per il secondo grado di giudizio ». CONSIDERATO IN DIRITTO M 1. Il ricorso, parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.
2. Si deve, innanzitutto, rilevare, per ordine logico, la infondatezza dei rilievi svolti dal ricorrente con il secondo motivo, attinenti alla ribadita estraneità dei fatti a qualsiasi causa di servizio militare.
2.1. Si rileva in diritto che la norma incriminatrice dei reati ascritti, contenuta nell'art. 196 cod. pen. mil. pace, è inserita nel capo quarto del detto codice militare, cui si riferisce, tra le altre richiamate disposizioni, il successivo art. 199, alla cui stregua, nel testo novellato dall'art. 9 legge n. 689 del 1985, le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare». 5 Questa Corte, superando un diverso precedente indirizzo (Sez. 1, n. 13214 del 12/07/1989, De Tommasi, Rv. 182202), ha affermato, avendo riguardo alla ratio dei reati contro la disciplina militare, la cui oggettività giuridica va individuata nella tutela degli interessi inerenti a tale disciplina, intesa quale regola fondamentale dei cittadini alle armi» (art. 2 Reg. disc. mil. approvato con D.P.R. n. 545 del 1986), che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 cod. pen. mil. pace, allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare, che ne costituiscono la ragione determinante, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando che essi si siano svolti all'interno di una struttura militare, risolvendosi, diversamente, tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza n. 22 del 1991 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 199 stesso codice limitatamente alle parole «o in luoghi militari» (Sez. 1, n. 41703 del 08/10/2002, P.G. in proc. Murino, Rv. 223064). L'indicato principio è stato ribadito, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 199 cod. pen. mil. pace (ordinanza Corte cost. n. 367 del 2001), da questa Corte, che ha affermato in più occasioni che la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore (art. 189 cod. pen. mil. pace) e la minaccia o l'offesa all'onore di un inferiore (art. 196 cod. pen. mil. pace), rivolte dal militare appartenente alle Forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlate all'area degli interessi connessi alla tutela ли della disciplina, rientrano nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione ovvero del reato di ingiuria a inferiore, prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace per essere «cause estranee al servizio e alla disciplina militare» (tra le altre, Sez. 1, n. 16413 del 03/03/2005, Andresini, Rv. 231573; Sez. 1, n. 19425 del 05/05/2008, Carofalo, Rv. 240286; Sez. 1, n. 1429 del 17/12/2008, dep. 2009, P.C. in proc. Ciuchetti, Rv. 242481; Sez. 1, n. 8495 del 28/09/2012, dep. 2013, P.G. mil. in proc. Pozzani, Rv. 2549239) 2.2. Di detti condivisi, e qui riaffermati, principi si sono fatte esatta interpretazione e corretta applicazione. La Corte militare di appello, invero, confermando la sentenza di primo grado che aveva rimarcato il sicuro collegamento dei fatti a questioni attinenti al servizio per avere l'imputato ST apostrofato pesantemente LE in relazione alle modifiche dei turni di servizio dallo stesso sollecitate [...] soprattutto in quanto inferiore [...] tenuto anche conto del contesto in cui sono state pronunciate», ha logicamente rappresentato - procedendo al contestuale esame della posizione del coimputato LE e ripercorrendo, a fronte delle deduzioni e osservazioni difensive, la condotta di ST a partire dalla sua decisione di convocare il detto sottoposto per le conosciute modifiche dei turni di servizio che coinvolgevano entrambi ma in suo danno che le espressioni dallo stesso usate, implicanti la contestazione al suo interlocutore di rapporti preferenziali, a base delle modifiche, con il superiore Pala, riconducibili, a suo dire, alla loro identica provenienza territoriale, avevano trovato incontestabile causa, e non semplice occasione, al pari di quelle contestate al ridetto LE, in ragioni direttamente connesse al servizio per essere univoca e diretta la dipendenza tra l'azione del militare e l'attività di servizio.
2.3. Si tratta di argomenti esenti da vizi logici e giuridici, che resistono alle opposte obiezioni e deduzioni del ricorrente, che, senza contestare il fatto, sì come correlato nella prospettazione accusatoria e nelle concordanti decisioni di - merito alle modifiche dei turni di servizio, tende a spostare l'attenzione sulle - ragioni private, sottese da LE alla sollecitata modifica del turno, e sulle motivazioni comportamentali, sottese alla condotta tenuta da ST, laddove assume rilievo decisivo la circostanza che detta condotta, trascesa come esplicatasi nell'illecito penale, è stata tenuta dal ricorrente, superiore di grado rispetto a ED, per ragioni affatto estrinseche all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio militare, regolamentato da previste turnazioni.
3. Alla ritenuta corretta qualificazione giuridica dei fatti e, quindi, alla loro riconduzione nella fattispecie contestata in termini di «minaccia e ingiuria ad inferiore>>, ex art. 196, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, segue, ли come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il superamento di ogni questione, relativa all'applicabilità delle invocate esimenti della ritorsione e della provocazione, previste dall'art. 228 cod. pen. mil. pace in relazione a specificati titoli di reato, e, segnatamente, ai fatti preveduti dall'art. 226 cod. pen. mil. pace, quanto a entrambe le esimenti, ovvero dall'art. 227 cod. pen. mil. pace, quanto alla seconda esimente. Non ha, pertanto, fondamento il primo motivo del ricorso, che attinge la sentenza impugnata sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'operato apprezzamento degli apporti dichiarativi dei testi OL, OC e RA e all'omesso apprezzamento della deposizione del teste OS, laddove gli uni e l'altra sono funzionali, nella rappresentazione fatta in ricorso, all'accertamento della reciprocità delle offese tra l'imputato e il coimputato LE, e quindi delle esimenti della ritorsione e della provocazione di cui all'art. 228 cod. pen. mil. pace, non configurabili per previsione normativa in relazione al reato ascritto. 7 4. Neppure ha pregio l'allegazione difensiva, inserita nel secondo motivo, secondo cui non si è integrata la minaccia di cui all'art. 196 cod. pen. mil. pace per non essere stata efficiente, in quanto non seriamente percepita in danno di LE, che, «dopo la lite», era rimasto del tutto indifferente al monito ricevuto (o solamente preteso)», allontanandosi per ritirare la propria autovettura dal meccanico e rientrando in ufficio prima della chiusura della giornata lavorativa. Giova in proposito considerare che, in relazione al delitto di minaccia p. e p. dall'art. 612, primo comma, cod. pen. (« Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno ») per costante condivisa giurisprudenza - non è necessario, ai fini della - integrazione della previsione delittuosa, che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, in quanto è sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). Orbene, in considerazione degli elementi strutturali e dell'oggetto giuridico della fattispecie, il medesimo principio di diritto merita di trovare applicazione con riferimento al reato militare di minaccia a un inferiore, previsto dall'art. 196, primo comma, cod. pen. mil. pace (< Ii militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza [...] »).
5. Priva di fondamento è anche la deduzione di intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria, avendo riguardato i d.lgs. n. 7 e n. 8 del 2016 l'ingiuria prevista dall'art. 594 cod. pen., senza incidere sulla diversa fattispecie, qui contestata e ritenuta, prevista dal codice penale militare di pace. 6. - Inammissibile, per carenza del requisito della specificità dei motivi, è la censura, formulata ccol l'ultimo mezzo di gravame, per la (conferma della) condanna al pagamento delle spese del spese del giudizio di primo grado, doverosamente pronunciata dal Tribunale militare, ai sensi dell'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. . Mentre, per quanto riguarda il giudizo di appello, la relativa questione risulta assorbita in esito all'accoglimento (v. infra il pargrafo che segue) del motivo concernente la attenuante della provocazione.
7. Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui il ricorrente ha comunque invocato la provocazione, sia pure rappresentandola nelle sue difese come esimente e richiamando con il ricorso, ma sulla base della già contestata esaustività dell'apprezzamento e della valutazione degli apporti testimoniali, il 8 disposto dell'art. 198 cod. pen. mil. pace, che prevede la provocazione come attenuante se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia».
7.1. Una valutazione della provocazione come attenuante è, invece, del tutto mancata nella sentenza impugnata, che, astraendo da uno specifico confronto con le ragioni dedotte dall'appellante e con le emergenze probatorie consegnate dal primo Giudice (quale quella relativa alla testimonianza OS), si è limitata a rilevare che, per l'attinenza delle esimenti della ritorsione e della provocazione alla sola ipotesi di ingiuria di cui al, non applicabile, art. 226 cod. pen. mil. pace, era assorbita ogni questione posta dall'appellante ST con riferimento alla loro applicabilità.
7.2. Si impone, pertanto, un nuovo giudizio sul punto, cui dovrà conseguire anche una riconsiderazione della esclusa tenuità del fatto in relazione all'art. 131-bis cod. pen., riferita in sentenza alle modalità e circostanze che avevano caratterizzato la condotta dell'imputato, che qui si ritiene oggetto di rivisitazione. Segue l'annullamento della sentenza impugnata sul punto.
8. Rigettandosi per il resto il ricorso, va disposto, pertanto, in conseguenza dell'indicato parziale annullamento, il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte militare di appello per nuovo giudizio sul punto pertinente all'attenuante della provocazione.
P.Q.M.
impugnata, limitatamente all'attenuante della Annulla la sentenza provocazione, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte militare di appello. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio Angle Perdis casino Vecchio- DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA