Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
L'offesa all'onore di un inferiore (art. 196 cod. pen. mil. pace), rivolta dal militare appartenente alle Forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione del reato di ingiuria ad inferiore, prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace ("cause estranee al servizio e alla disciplina militare"). (Fattispecie relativa ad un tenente dell'Esercito Italiano che, in abiti civili, profferiva parole ingiuriose nei confronti dei militari della Guardia di Finanza che lo avevano fermato per contestargli alcune infrazioni al Codice della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 19425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19425 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/05/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 816
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004033/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OF UC, N. IL 09/07/1971;
avverso SENTENZA del 03/10/2007 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Rosini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
udito il difensore avv. FUSCO S., che ha chiesto l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 ottobre 2007 la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Napoli, condannava il ten. E. I. CA AR per il reato continuato di ingiuria ad inferiore (art. 81 cpv. c.p., art. 196 c.p.m.p., comma 2) in danno dell'app. Massimo Lilli e del finanziere scelto Luigi Venitucci della G.d.F., perché, alla guida dell'auto di sua proprietà in abiti civili, fermato dai predetti per contestargli infrazioni plurime al codice della strada, offendeva il loro onore, prestigio e dignità, dopo che si erano fatti riconoscere mediante l'esibizione del relativo tesserino, rivolgendo nei loro confronti le espressioni volgari ed ingiuriose quali "vi mettete a fare i ragazzini chi cazzo credete di essere, vi pare questo il modo di lavorare adesso vi faccio passare la voglia di fare i coglioni, non sapete chi sono io e che tipo di lavoro faccio". Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale deduce quali motivi:
a) violazione dell'art. 199 c.p.m.p. in relazione alla L. n. 382 del 1978, art. 5 ed al D.P.R. n. 545 del 1986, art. 8 e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, poiché non si poteva ravvisare alcuna correlazione tra la condotta contestata e ragioni di disciplina militare, avuto in particolare riguardo al fatto che l'imputato, al momento del controllo, non svolgeva alcun servizio ed indossava abiti civili e che il controllo dei Finanzieri veniva svolto nell'ambito di un'attività istituzionale nei confronti, peraltro, di un soggetto che, pur se appartenente alle Forze armate, non stava in quel momento espletando alcuna attività del proprio ufficio, sicché, in virtù di un'interpretazione adeguatrice, indicata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 367 del 2001, doveva applicarsi la causa di esclusione del reato su richiamata;
b) l'illogicità e la carenza della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, alla credibilità ed attendibilità delle parti offese in considerazione delle loro contraddizioni in relazione agli epiteti utilizzati, alla loro collocazione temporale, alla successiva redazione della relazione di servizio ed al contrasto con le deposizioni dei testi Ten. G.d.F. Fegatelli e Cap. E.I. NO, della cui presenza le parti offese non si erano neppure accorte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato solo in relazione alla carente motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 199 c.p.m.p., sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello militare sezione distaccata di Napoli.
Ed invero, l'art. 199 c.p.m.p. esclude l'applicabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 196 c.p.m.p. - che prevede l'ingiuria ad inferiore - quando il fatto è commesso "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare".
In base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.199 c.p.m.p. (v. ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del
2001), la clausola di esclusione del reato non opera con esclusivo riferimento alla condizione di "estraneità dal servizio", in cui in concreto si trova la persona ingiuriata (Cass. sez. 112 luglio 1989 n. 13214 rv. 182202), assumendo piuttosto rilevanza l'eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare.
Ben possono, pertanto, essere qualificate come "cause estranee al servizio" quelle esulanti dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, risultino collegate in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito.
Infatti, per escludere un'eventuale irragionevolezza e disparità di trattamento della disciplina, anche in rapporto all'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. da parte della L. n. 205 del 1999, si deve ritenere che l'art. 199 c.p.m.p. non abbia riguardo al solo servizio svolto dalla persona ingiuriata, indipendentemente da ogni relazione con il servizio svolto dall'autore del fatto. Non è, quindi, possibile sanzionare penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di un inferiore, causate dal servizio di pubblico ufficiale da quest'ultimo espletato, ma non collegate in alcun modo al servizio svolto dal militare soggetto attivo del reato. Non appare, infatti, conforme alla ratio dell'intera disciplina una nozione formale e generalista di disciplina militare, invasiva di ogni momento della vita del soggetto, in servizio o fuori servizio, pur in assenza di ogni effettiva lesione del prestigio militare o di qualsiasi collegamento con i rapporti gerarchici inerenti il servizio svolto dall'autore del fatto.
Un'esegesi siffatta è avvalorata dalla L. 11 luglio 1982, n. 382, art. 5 e D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 8, che trovano il loro presupposto di operatività in presenza di una delle seguenti condizioni: a) svolgimento da parte del militare di un'attività di servizio;
b) presenza in luoghi militari;
c) uniforme indossata dal militare;
d) esplicita indicazione della propria qualità di militare in relazione a compiti di servizio ovvero nei rapporti con altri militari in divisa o che si qualifichino come tali ed è confortata dal percorso costituzionale tracciato dalla Consulta. Infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. limitatamente alle parole "o in luoghi militari" (Corte Cost. sent. n. 22 del 1991), perché, nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti individuali, la considerazione di questo elemento di collegamento trasmoda in eccesso di tutela delle prime, la Corte Costituzionale con una nota pronuncia (n. 45 del 1992) ha ritenuto non fondata la questione inerente all'altro elemento contemplato dalla norma in esame e relativo alla presenza di militari riuniti in servizio, in quanto in questa situazione è riscontrabile una significativa lesione della disciplina militare sia nel caso di insubordinazione per la posizione di supremazia del superiore sia in quello di abuso di autorità per la menomazione aggiuntiva del militare subordinato.
Pertanto, alla luce di queste indicazioni, il giudice delle leggi ha ritenuto inammissibile, perché non si era indicata una possibile interpretazione adeguatrice, la questione di costituzionalità indirizzata a ottenere una pronuncia che, in forza del principio di uguaglianza e di ragionevolezza alla luce dell'avvenuta abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (L. 25 giugno 1999, n.205, art. 18), escluda la punibilità del fatto quando l'ingiuria o la minaccia fossero bensì rivolte a un militare in servizio, ma da parte di un militare non in servizio, sostenendo che la lettera della legge non conduceva un'interpretazione obbligata nel senso dell'impossibilità di configurare l'applicabilità dell'art. 199 c.p.m.p., quando il soggetto attivo dei reati ivi previsti non fosse in servizio, tanto più che agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza - qualora anche essi fossero (e nella specie non sono) univoci - non poter assegnarsi un valore limitativo dell'autonomia interpretativa del giudice, in modo da esaltare l'esegesi costituzionalmente conforme.
Detta decisione della Consulta, che non limita l'interprete, poiché è un'ordinanza di inammissibilità della questione proposta, costituisce un autorevole precedente nel tracciare una linea interpretativa conforme alla Costituzione e tesa ad escludere la punibilità dei reati cui si riferisce l'art. 199 c.p.m.p., qualora il soggetto attivo non sia un "militare in servizio" ed il suo comportamento non leda il bene della disciplina militare, ma riguardi altri interessi tutelati, al fine di non creare alcuna disparità di trattamento rispetto all'abrogato delitto di oltraggio e di non configurare una disciplina irragionevole ed irrazionale, nonostante il venir meno della c.d. complementarità del diritto penale militare, dotato, invece, di una propria autonomia, che, comunque, impone un raffronto con la normativa stabilita per identici o similari comportamenti sanzionati dal diritto penale comune. Per tale ragione, attesa la peculiarità di detto ramo del diritto, assume rilievo la lesione del bene della disciplina militare, in quanto detta particolare condizione potrebbe giustificare una normativa differenziata, sempre che il fatto non possa, invece, essere inquadrato nella fattispecie criminosa, ormai abrogata, dell'oltraggio a pubblico ufficiale.
Alla stregua di questi principi, nel caso in esame, potrebbe operare la causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 c.p.m.p., qualora, al momento del fatto, il ricorrente, che indossava abiti civili e non aveva con sè alcun documento, non avesse fatto alcun riferimento alla propria condizione di militare, tanto più che la pattuglia dei Finanzieri era intervenuta in ragione della loro qualifica di appartenenti alla forza pubblica e non in quanto superiori o inferiori gerarchici dell'imputato e che l'imputato avesse profferito le frasi oggetto della contestazione all'indirizzo dei militari per ragioni attinenti al servizio di ordine pubblico da essi svolto e per cause del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare, cioè al servizio svolto dal soggetto attivo del reato, nella fattispecie, insussistente, perché ritornava da una partita di calcetto.
Orbene, il riferimento alla condizione di militare, dall'ampia narrazione del fatto operata nell'impugnata sentenza, sembra essere stata effettuata in un momento successivo, quando sono intervenuti altri militari e precisamente prima il Mar.llo della G.d.F. DI e, poi, il Ten. G.d.F., amico dell'imputato e da questi chiamato con il cellulare, mentre al momento dell'ingiuria rivolta ai militari, che effettuavano in maniera ineccepibile il loro servizio, il prevenuto aveva profferito parole scurrili e tracotanti, proprie di chi ritiene di essere "legibis solutus", con la solita espressione "non sa chi sono io", sicché la ripetizione della frase minacciosa circa l'inoltro di una relazione di servizio sul tavolo di chi di dovere per impedire ai finanzieri di verbalizzare gli illeciti amministrativi, inerenti alla circolazione stradale commessi, trova la sua collocazione in altro reato (art. 146 c.p.m.o.), per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione. Perciò, il giudice d'appello avrebbe dovuto accertare se il comportamento altamente ingiurioso avesse inciso sulla disciplina militare e se sin dall'inizio il soggetto attivo del reato rivestisse la qualità di militare in servizio e, soprattutto, avesse agito in detta veste;
circostanze tutte pretermesse dalla Corte partenopea, che segue moduli argomentativi anteriori alla fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale del 2001, richiamata integralmente dal ricorrente.
Il secondo motivo inerente a pretesi vizi motivazionali, ad erronea valutazione delle deposizioni dei testi ed, in particolare, delle parti offese ed ad una differente ed alternativa ricostruzione dei fatti è del tutto infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata è su detti punti ineccepibile anche se glissa sulle, a dir poco, tormentate deposizioni di NO e Fegatelli, limitandosi soltanto a porre in risalto alcune macroscopiche illogicità di quella del primo ed a ritenere irrilevante quella del secondo, perché intervenuto successivamente.
Infatti, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della prova, la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, non cessa di essere quelle di un teste e può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità, dovendo peraltro il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, essere più rigoroso.
Orbene, le pretese discrasie fra le deposizioni dei due finanzieri sono marginali ed a volte neppure presentano alcuna differenza;
la relazione di servizio, di regola, viene ad essere compilata dopo il fatto le deposizioni indicate dal ricorrente come a lui favorevoli, sulle quali la Corte partenopea stende un pietoso velo in ordine alla loro attendibilità e rispondenza ai fatti, sono irrilevanti, o perché i soggetti sono intervenuti dopo il fatto o perché non impongono nel nucleo centrale della ricostruzione del reato contestato, secondo quanto giustamente rileva la sentenza impugnata, che esattamente qualifica il contegno del ricorrente come "sgradevole e tracotante".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte militare di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008