Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa, che stava allontanandosi con la figlia in braccio, la frase: "ti taglio la testa").
Commentari • 12
- 1. Valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e criteri per il giudizio di attendibilità (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 612 - Minacciahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Minaccia: guida completa al reato previsto dall'art. 612 del codice penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Delitto di minaccia: idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittimaTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 21 gennaio 2025
Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2025, sentenza n. 2424 LA MASSIMA “Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto” IL CASO Tizio veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 612 c.p.: questi, a fronte dell'invito della vicina Caia di far smettere di abbaiare i suoi cani, aveva proferito nei suoi confronti …
Leggi di più… - 5. Minaccia: guida completa al reato previsto dall'art. 612 del codice penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 44128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44128 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
44 1 2 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.604/2016 Dott. ALDO CAVALLO Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 41305/2015 Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN FR N. IL 24/10/1940 avverso la sentenza n. 3/2014 GIUDICE DI PACE di POTENZA, del 20/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Dillardo che ha concluso per la declaratoria dina minilità del ricorso. a Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-il difensor(Avv. to Gresia Tiberic Pourpore, che adeste l'aces d'ent All mons. RITENUTO IN FATTO 1. In esito al giudizio di rinvio celebratosi a seguito dell'annullamento disposto, in sede di legittimità, della sentenza emessa il 27.9.2012 dal Giudice di Pace di Genzano di Lucania nei confronti di IN RA, il Giudice di Pace di Potenza, con decisione resa il 20.5.2015, condannava l'imputato alla pena di 50,00 euro di multa per il reato di minaccia commesso in danno di D'EL CA il 5.8.2010, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile. La prova di responsabilità dell'imputato emergeva, secondo il Giudicante, dalla deposizione resa dal teste CASILLO RM, appartenente all'Arma dei Carabinieri, che dimostrava come il IN, rivolgendosi a D'EL CA, che stava allontanandosi con la figlia in braccio, avesse ripetuto più volte, al suo indirizzo, la frase "Ti taglio la testa", proferendo ulteriori minacce di morte al fine di indurre la persona offesa a desistere dall'andare a prelevare la bambina. Il reato doveva considerarsi integrato nelle sue componenti oggettive e soggettive, in quanto l'imputato, attraverso quelle espressioni, aveva inequivocabilmente aggredito la sfera psichica della persona offesa, incidendo sulla sua libertà morale, a nulla rilevando che, per la presenza del Carabiniere, non avesse messo immediatamente in atto le minacce. Negava il Giudice la concessione delle attenuanti generiche, in assenza di elementi a cui ricondurre l'applicazione del beneficio, peraltro neppure indicati dalla difesa. a 2. Ha proposto ricorso IN RA per il tramite del difensore.
2.1. Con il primo motivo, si deduce "erronea applicazione dell'art. 612 c.p.". La frase contestata all'imputato era stata pronunciata in presenza del brigadiere dei Carabinieri CASILLO, il quale aveva dichiarato di aver sempre tenuto la situazione sotto controllo. La presenza costante di un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri escludeva certamente la concreta idoneità di quella frase ad ingenerare timore o turbamento nella persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta l'insufficienza della motivazione sui criteri di determinazione della pena. Non poteva attribuirsi rilievo alla circostanza relativa alla ripetuta richiesta di intervento della Forza Pubblica da parte della persona offesa per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, in quanto tale profilo non atteneva minimamente all'oggetto dell'imputazione elevata a carico del IN.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 131-bis c.p., non sussistendo, nel caso di specie, alcuno degli elementi ostativi indicati dalla norma e tenuto conto 2 dell'esiguità del danno cagionato alla persona offesa, dimostrata dallo stesso valore del risarcimento liquidato dal Giudice di Pace. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, sui limiti del giudizio di legittimità, la giurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: "Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (così Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/3/06, Casula, Rv. 233708). E' stato, più volte, ribadito, che non può integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmai prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Sez. U, sent. n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 4, Sentenza n. 4842 del 2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), dal momento che, come noto, è preclusa a questa Corte la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
2.1. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, in quanto, scevra da evidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare gli elementi siccome riportati nella superiore esposizione in fatto atti a suffragare, in un - 3 quadro unitario coerente, l'affermazione di un giudizio di responsabilità a carico del ricorrente in relazione al reato di minaccia ascrittogli.
2.2. D'altra parte, con i primi due motivi di impugnazione, afferenti, rispettivamente, alla sussistenza del reato e ai criteri di determinazione della pena, vengono, nella sostanza, sviluppati rilievi di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, che non sono proponibili in questa sede, atteso che il logico argomentare del Giudice del merito non può essere alterato da una integrale "rilettura" delle evidenze probatorie, magari di equivalente logicità, ma che non vale, tuttavia, a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento del provvedimento impugnato su tale punto, dall'art. 606 lett. e) c.p.p., e ciò anche dopo la riforma introdotta con la legge 20.2.2006 n. 46 (Sez. 2, n. 19584 del 5.6.2006, Capri ed altri, Rv. 233774). Corretta, sul piano del diritto, la sussunzione della condotta ascritta all'imputato nel paradigma del reato di minaccia (art. 612 c.p.), avendo il Giudice a quo fatto esatta applicazione del principio, affermato da questa Corte, per il quale, ai fini dell'integrazione del suddetto reato, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 5, n. 46528 del 2/12/2008, Parlato e altri, Rv. 242604).
2.3. La censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., di recente introdotto, pecca di aspecificità e non si misura con la motivazione che, nel fare riferimento alla reiterazione della condotta intimidatoria posta in essere dal ricorrente, implicitamente esclude l'occasionalità del fatto.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Aldo Cavallo Playalon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 О Т 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA