Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di reati militari, è applicabile l'esimente del fatto commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare nel caso in cui l'offesa rivolta da un militare al prestigio, all'onore o alla dignità di un superiore ed in sua presenza avvenga in una situazione del tutto avulsa dal contesto militare, essendo irrilevante sia il rapporto gerarchico intercorrente tra offeso ed offensore sia l'assistenza al fatto di altri militari, presenti per motivi diversi da quelli connessi all'espletamento della funzione istituzionale delle forze armate. (Fattispecie nella quale l'offesa, consistita nell'aver dato l'imputato del "bugiardo" ad un superiore gerarchico, era avvenuta nel corso di un'udienza davanti al tribunale militare mentre l'offeso deponeva come testimone a suo carico ed in presenza di alcuni militari, presenti in aula in veste di ausiliari per la riproduzione fonografica e per l'assistenza al personale civile della cancelleria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1514
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 031392/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CO, parte civile N. IL 01/04/1962;
avverso SENTENZA del 21/05/2008 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. GENTILE che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per no essere l'imputato punibile ai sensi dell'art. 598 c.p.;
udito il difensore della parte civile Avv. GIUSTI;
udito il difensore dell'imputato Avv. Orecchio.
OSSERVA
con sentenza in data 9/10/07 il Tribunale militare di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del maggiore dell'Esercito HE US in ordine al reato di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 226 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n.
2 - così modificata l'originaria imputazione di insubordinazione con ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 189 c.p.m.p., comma 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2, contestatagli per avere offeso, dandogli del bugiardo, l'onore e il prestigio del superiore colonnello RU NR mentre stava deponendo come testimone in processo a suo carico per concorso in violazione del segreto di ufficio - perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo, necessaria a norma dell'art. 260 c.p.m.p., comma 2. Ha ritenuto il Tribunale che il reato di insubordinazione con ingiuria originariamente contestato non fosse configurabile, operando la clausola di esclusione prevista dall'art. 199 c.p.m.p.. La decisione è stata confermata dalla Corte militare di appello con sentenza in data 21/5/08 che ha respinto i gravami con cui il Procuratore militare della Repubblica e il RU costituitosi parte civile si erano doluti che non fossero stati ritenuti gli estremi del suddetto più grave reato, per il quale la richiesta di procedimento non occorre.
Contro quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione per i soli interessi civili il difensore della parte civile, deducendo erronea interpretazione dell'art. 199 c.p.m.p., e vizio di motivazione sul rilievo che il col. RU stava deponendo su un fatto legato all'attività di servizio svolta dal magg. HE alle sue dipendenze durante la missione in Iraq, dal che secondo il ricorrente deriverebbe che il reato commesso in udienza dal predetto HE si dovrebbe obiettivamente considerare correlato all'area di interessi connessi alla tutela della disciplina, e sul rilievo inoltre che in aula erano presenti tre militari incaricati di svolgere mansioni necessarie allo svolgimento del processo. Va preliminarmente dato atto che il difensore dell'imputato ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso della parte civile per essere stato proposto da difensore non munito di apposita procura speciale.
Identica questione era già stata sollevata nel dibattimento di secondo grado con riferimento all'appello della parte civile ed è stata correttamente ritenuta infondata dalla Corte militare di appello - con richiamo ai principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 27/10/04, P.C. in proc. Mazzarella - sul rilievo che nella procura speciale conferita dal RU al difensore, nominato per ogni stato e grado del procedimento, era stata espressamente manifestata la inequivoca volontà di attribuire allo stesso "ogni più ampia facoltà di legge" e di ratificare sin da allora il suo operato, il che ha trovato piena conferma nella sottoscrizione dallo stesso RU apposta accanto a quella del difensore medesimo in calce all'atto di appello e poi, che è ciò che qui interessa, in calce al ricorso per Cassazione. Ricorso in cui vi è esplicito riferimento ai danni di natura morale che il RU sostiene di avere subito ed enunciazione della relativa pretesa risarcitoria, per cui anche sotto questo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Ciò premesso, va detto che la doglianza contenuta nei motivi di ricorso è priva di fondamento, e il gravame della parte civile deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p., poiché ineccepibilmente il giudice di secondo grado ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero tutti gli estremi della causa di esclusione del reato di insubordinazione con ingiuria, e delle altre di fattispecie di reato contro il rapporto gerarchico, prevista dall'art. 199 c.p.m.p., secondo cui tali reati non sono configurabili quando il fatto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.
Ciò che invero ha rilievo, per stabilire se la frase proferita in udienza dal magg. HE all'indirizzo del col. RU si possa considerare lesiva dell'interesse tutelato dal reato di insubordinazione con ingiuria, non è, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, la vicenda oggetto del procedimento penale che si stava svolgendo a carico del HE, bensì la particolare situazione in cui è stata posta in essere la condotta ingiuriosa. Situazione in cui giustamente la Corte militare di appello ha ritenuto non potesse intercorrere tra i protagonisti dell'episodio alcuno specifico rapporto gerarchico o di servizio, essendo entrambi rivestiti di qualifiche, di imputato il HE e di testimone il RU, tipicamente e puramente processuali con connessi diritti e doveri definiti in via generale dall'ordinamento, del tutto avulse dal contesto militare e non suscettibili di subire condizionamenti da questo derivanti.
E, sempre in considerazione ratio dell'art. 199 c.p.m.p., e della estraneità della situazione processuale in cui è stato commesso il fatto rispetto alle norme poste a tutela della disciplina e del rapporto gerarchico militare, i giudici del merito hanno del pari giustamente escluso che si potessero ritenere "riuniti per servizio" ai sensi della suddetta norma, tenuto anche conto della pregnante interpretazione che a tale espressione è stata data dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22/1/92 n. 45, i militari presenti in aula come ausiliari per la riproduzione fonografica delle attività di udienza e per assistenza, trattandosi di compiti differenti e tra loro autonomi svolti, non per le tipiche finalità proprie delle forze armate, alle dipendenze del personale civile della cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009