Articolo 9 della Legge 26 novembre 1985, n. 689
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 dicembre 1985
Art. 9.
L' articolo 199 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 199 - (Cause estranee al servizio o alla disciplina militare). - Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1985
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