Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
La minaccia o l'offesa all'onore di un superiore (art. 189 cod. pen. mil. pace), rivolta dal militare appartenente alle Forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione, prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace ("cause estranee al servizio e alla disciplina militare"). (Fattispecie relativa ad un militare in licenza e in abiti civili che, in stato di ebbrezza alcolica, inveiva all'indirizzo di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, intervenuti in un locale pubblico su segnalazione di alcuni avventori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2005, n. 16413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16413 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/03/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 289
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 044011/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CA N. IL 24/03/1981;
avverso SENTENZA del 14/06/2004 CORTE MIL.APP.SEZ.DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dr. ROSIN Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.6.2004 la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, in parziale riforma della sentenza emessa dal g.u.p. del Tribunale militare di Padova il 28.11.2002, dichiarava il cap. magg. CA RE responsabile del reato di insubordinazione con ingiuria e minaccia continuata (artt. 81 cpv. c.p., 189, commi 1 e 2, c.p.m.p.) in danno del m.llo dei Carabinieri Federico LE e, concesse le attenuanti e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria pari ad euro 4.560.
La sentenza impugnata sottolineava che, dalla relazione dei Carabinieri del 4.3.2002, risultava che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'imputazione, il m.llo LE e l'app. Iannotti, intervenivano in divisa presso un locale pubblico a seguito della segnalazione della presenza di una persona in stato di ebrezza alcolica, che aveva iniziato un alterco con il gestore del locale. Qui giunti, identificavano l'RE, che si trovava in licenza, indossava abiti civili e non aveva fatto alcun riferimento alla propria condizione di militare.
In questo contesto, RE iniziava ad inveire contro i due militari e a rivolgere loro espressioni intimidatorie. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, RE, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 189 c.p.m.p. in relazione all'art. 199 c.p.m.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto, non potendosi ravvisare alcuna correlazione tra la condotta contestata e ragioni di disciplina militare, avuto in particolare riguardo al fatto che l'imputato, al momento del controllo, non svolgeva alcun servizio, si trovava in licenza e indossava abiti civili e che il controllo dei Carabinieri venne svolto nell'ambito di un'attività istituzionale nei confronti, peraltro, di un soggetto che, pur se appartenente alle Forze armate, non stava in quel momento espletando alcuna attività del proprio ufficio;
b) violazione di legge e specificamente, degli artt. 5 della legge 382/1978 e 8 del d.p.r. 545/1986, disposizioni che trovano applicazione solo nei confronti di militari che: a) svolgono attività di servizio;
b) si trovino in luoghi militari;
c) indossino l'uniforme; d) si qualifichino, in relazione ai compiuti di servizio, come militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che si qualifichino come tali.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 199 c.p.m.p. esclude l'applicabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189 dello stesso codice - che prevede come reato l'insubordinazione con minaccia o ingiuria - quando il fatto è commesso "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare".
In base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 199 c.p.m.p. (v. ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del
6.11.2001), la clausola di esclusione del reato di insubordinazione non opera con esclusivo riferimento alla condizione di "estraneità dal servizio", in cui in concreto si trova la persona ingiuriata o minacciata (Sez. 1^, 12.7.1989, n. 13214, ric. De Tommasi, riv. 182202), assumendo piuttosto rilevanza l'eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare.
Ben possono, pertanto, essere qualificate come "cause estranee al servizio" quelle esulanti dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, risultino collegate in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito.
In altri termini si può ritenere che l'art. 199 c.p.m.p. non abbia riguardo al solo servizio svolto dalla persona ingiuriata o minacciata, indipendentemente da ogni relazione con il servizio svolto dall'autore del fatto.
Non è, quindi, possibile sanzionare penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di un superiore, causate dal servizio di pubblico ufficiale da quest'ultimo espletato, ma non collegate in alcun modo al servizio svolto dal militare soggetto attivo del reato. Non appare, infatti, conforme alla ratio dell'intera disciplina una nozione formale e generalista di disciplina militare, invasiva di ogni momento della vita del soggetto, in servizio o fuori servizio, pur in assenza di ogni effettiva lesione del prestigio militare o di qualsiasi collegamento con i rapporti gerarchici inerenti il servizio svolto dall'autore del fatto.
Una conclusione del genere pare avvalorata dagli artt. 5 della legge 11.7.1982 n. 382 ed 8 del d.p.r. 18.7.1986 n. 545, che trovano il loro presupposto di operatività in presenza di una delle seguenti condizioni: a) svolgimento da parte del militare di un' attività di servizio;
b) presenza in luoghi militari;
c) uniforme indossata dal militare;
d) esplicita indicazione della propria qualità di militare in relazione a compiti di servizio ovvero nei rapporti con altri militari in divisa o che si qualifichino come tali.
2. Alla stregua di questi principi, nel caso in esame, opera la causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 c.p.m.p., sotto molteplici profili;
a) al momento del fatto RE si trovava in licenza, indossava abiti civili e non aveva fatto alcun riferimento alla propria condizione di militare;
b) la pattuglia dei Carabinieri era intervenuta presso il locale pubblico a seguito della generica segnalazione di una persona in stato di ebbrezza alcolica, che aveva iniziato un alterco con il gestore del locale, il quale si era rifiutato di somministrargli altre bevande;
c) i Carabinieri erano intervenuti in ragione della loro qualifica di appartenenti alla forza pubblica e non in quanto superiori o inferiori gerarchici dell'imputato;
d) l'imputato aveva profferito le frasi oggetto della contestazione all'indirizzo dei militari per ragioni attinenti al servizio di ordine pubblico da essi svolto, ma per cause del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare, cioè al servizio svolto dal soggetto attivo del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 3 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005