Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 1
I fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 cod. pen. mil. pace allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando che essi si siano svolti all'interno di una struttura militare, risolvendosi,diversamente, tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza 17 gennaio 1991 n. 22 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 199 stesso codice limitatamente alle parole "o in luoghi militari". (Fattispecie relativa a percosse e minacce commesse, nell'ufficio di una scuola di fanteria dell'esercito, da un ufficiale in danno di un fante, a conclusione di una conversazione privata; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto che, ricorrendo nei fatti le ipotesi criminose di cui agli artt. 222, 226 e 229 cod. pen. mil. pace, l'azione penale fosse improcedibile per difetto di richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 41703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41703 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2002
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 748
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 016265/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE MILITARE APPELLOdi ROMA;
nei confronti di:
1) IN VA N. IL 12/07/1966;
avverso SENTENZA del 15/01/2002 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Gentile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ignazio Serra, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
FATTO E DIRITTO
MU LT veniva rinviato a giudizio per rispondere, tra l'altro, del reato continuato aggravato di violenza e ingiuria ad inferiore (artt. 195 e 196 c.p.m.p.), commesso, secondo la contestazione, in concorso con ON AT.
Con sentenza del 28 febbraio 2001 il Tribunale Militare di Roma, qualificati i fatti come percosse, ingiuria e minaccia (artt. 222, 226 e 229 c.p.m.p.), dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati per mancanza di richiesta.
In riforma di tale decisione, la Corte Militare di Appello, con sentenza del 15 gennaio 2002, per quanto qui interessa, dichiarava il MU responsabile del reato originariamente contestato e lo condannava alla pena di nove mesi di reclusione militare. Secondo la Corte distrettuale, era provato dalle dichiarazioni della persona offesa e del coimputato ON che il giorno 3 luglio 1998 in un ufficio della Scuola di fanteria di Cesano il MU aveva percosso il fante AN AN, punzecchiandolo con una bacchetta puntata all'inguine e alla testa e poi, abbassandosi i pantaloni, gli aveva rivolto una frase oscenamente minacciosa. Tali fatti integravano i reati contro la disciplina militare di cui agli artt. 195 e 196 c.p.m.p. e non reati militari contro la persona, in quanto erano stati commessi dall'imputato mentre svolgeva il servizio specifico di ufficiale di ispezione.
Argomentava la Corte di merito che le disposizioni che regolano tale servizio prevedono che esso abbia inizio alle ore nove del lunedì e termine alle ore nove del lunedì successivo e che possa essere prestato mediante la presenza fisica in caserma o mediante reperibilità e, dunque, per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, sicché non è sostenibile che al momento del fatto il MU era fuori del servizio, cessato alle ore tredici. La possibilità (prevista dal D.M. 25-9-1990 n. 681) che l'ufficiale di ispezione si allontani non esclude che egli deve considerarsi in servizio se rimane all'interno della caserma: circostanza quest'ultima che non induce alla individuazione del reato in relazione alla qualità del luogo (che contrasterebbe con il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 22/1991), ma attiene alla attualità del servizio.
Infine, i fatti erano stati commessi in danno di un militare a sua volta in servizio e ciò incideva sul rapporto gerarchico- disciplinare, nei termini indicati dalla stessa sentenza costituzionale.
Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale e il difensore del MU.
Il requirente chiede qualificarsi i fatti come reati di percosse e ingiurie e annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'azione penale improcedibile per mancanza di richiesta. Deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il carattere non continuativo del servizio di ufficiale di ispezione è stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 681/1990 e risulta confermato dalle modalità di svolgimento del servizio stesso, che, secondo le disposizioni dell'ordine del giorno n. 183 del 2-7-1998 della Scuola di fanteria di Cesano, si articolava in compiti intermittenti, che non richiedevano la presenza continua in caserma dell'ufficiale.
La Corte di Appello, di contro, ha immotivatamente prospettato la impossibilità di una soluzione di continuità nel servizio in questione, collegandone la attualità alla presenza fisica in caserma, mentre deve ritenersi che esso si attualizza soltanto nei momenti in cui l'ufficiale è impegnato nello svolgimento dei compiti propri della funzione affidatagli.
Inoltre, l'interpretazione dell'art. 199 c.p.m.p. fatta propria dal Giudice di appello contrasta con i principi ispiratori della legge n.689/1985, che, modificando la norma, ha limitato la tutela speciale di cui ai capi terzo e quarto del titolo terzo del secondo libro dello stesso codice.
Con argomenti analoghi, ulteriormente sviluppati, anche con riguardo alla concreta configurabilità di un servizio (quello di ufficiale di ispezione) perdurante ininterrottamente per tutte le ore di sette giorni consecutivi, il difensore dell'imputato contesta la qualificazione giuridica dei fatti e chiede l'annullamento della sentenza impugnata anche per illogicità della motivazione in punto di ricostruzione dell'episodio, avendo la Corte di merito valutato in modo contraddittorio la attendibilità delle fonti di prova. Rileva la Corte che i reati riconosciuti sussistenti dal Giudice di appello sono compresi nel capo quarto del titolo terzo del codice penale militare di pace, che riguarda "i reati contro la disciplina militare" e concerne gli illeciti commessi con "abuso di autorità", la cui oggettività giuridica va individuata nella tutela degli interessi inerenti alla disciplina militare, intesa quale "regola fondamentale dei cittadini alle armi" (art. 2 Reg. disc. mil. approvato con D.P.R. 18-7-1986 n. 545). Strettamente correlato alla "ratio" delle norme incriminatrici di cui trattasi è il contenuto dell'art. 199 c.p.m.p., nel testo novellato dall'art. 9 L. 26-11-1985 n. 689, secondo il quale "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare e di un aeromobile militare o in luoghi militari". Questa Corte ha reiteratamente affermato (Cass. Sez. 1^ 31-5-1994;
Cass. Sez. 1^ 30-6-1999) che la disposizione citata ha profondamente innovato l'essenza stessa e la funzione giuridica delle "cause estranee al servizio", trasformandole da circostanze attenuanti dei reati contro la disciplina militare a limite negativo della relativa fattispecie, nel senso che la presenza di dette cause rende inapplicabile la normativa speciale contenuta nei capi terzo e quarto del titolo terzo del codice, allorquando il fatto non si trovi in rapporto derivazione immediata e diretta con il servizio e la disciplina militare, che ne costituiscono la ragione determinante. Ne consegue che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria, commessi tra militari, non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 c.p.m.p., allorché risultano collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in un rapporto di semplice occasionalità.
Nè, ove venga esclusa ogni correlazione funzionale, può attribuirsi rilevanza al "locus commissi delicti", per essere stato commesso il fatto all'interno di una struttura militare, poiché tale argomentazione si risolverebbe in una indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 17 gennaio 1991, dichiarato illegittimo l'art. 199 sopra riportato, limitatamente alle parole "o in luoghi militari". Nel caso in esame è pacifico in punto di fatto che la condotta incriminata venne posta in essere dall'imputato a conclusione di un amicale colloquio con la parte offesa avente ad oggetto la possibilità di acquistare dei capi di abbigliamento della Marina militare: un dialogo di carattere strettamente privato, su un tema futile, sicuramente estraneo all'ambito del servizio e al rapporto gerarchico tra i due interlocutori.
In una situazione siffatta il comportamento del MU, connotato da arbitraria aggressività ed insolenzà, secondo la ricostruzione - adeguatamente motivata - dei Giudici di merito, non è in alcun modo qualificabile come offensivo dello specifico interesse tutelato dagli artt. 195 e 196 c.p.m.p. e il fatto è riconducibile alla diversa previsione degli artt. 222, 226 e 229 dello stesso codice: in relazione ai reati, così definiti, va dichiarata la improcedibilità dell'azione penale, mancando la condizione di cui all'art. 260 co. 2 c.p.m.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza gravata.
P.Q.M.
Qualificati i fatti contestati come reati di cui agli artt. 222, 226 è 229 c.p.m.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di richiesta del comandante del corpo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002