Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 41703
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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I fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 cod. pen. mil. pace allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando che essi si siano svolti all'interno di una struttura militare, risolvendosi,diversamente, tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza 17 gennaio 1991 n. 22 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 199 stesso codice limitatamente alle parole "o in luoghi militari". (Fattispecie relativa a percosse e minacce commesse, nell'ufficio di una scuola di fanteria dell'esercito, da un ufficiale in danno di un fante, a conclusione di una conversazione privata; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto che, ricorrendo nei fatti le ipotesi criminose di cui agli artt. 222, 226 e 229 cod. pen. mil. pace, l'azione penale fosse improcedibile per difetto di richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 41703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41703
    Data del deposito : 8 ottobre 2002

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