Sentenza 10 maggio 2001
Commentario • 1
- 1. Affidamento provvisorio e stato di adottabilità: differenzeAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 9 febbraio 2011
La mancanza di un ambiente familiare idoneo costituisce il presupposto sia dell'affidamento provvisorio, sia del successivo stato di adottabilità. Vi è però una differenza fondamentale: nel primo caso (affidamento provvisorio), la mancanza di ambiente familiare idoneo è considerata meramente temporanea e capace di venire ovviata attraverso l'affidamento fino al superamento della situazione di difficoltà della famiglia di origine. Nel secondo caso, invece, la detta mancanza è ritenuta insuperabile e insuscettibile di rimedio, per cui si aprono i presupposti per l'adozione (Cassazione, sentenza del 10 maggio 2001, n. 6479).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
M 1 64 79 /0 1 4 . 8 T E 1 R N A ° O ' I L N Z L REPUB LIC ITALIA 3 E A 8 R D 9 T I 1 S S - I OL ITALIANO N 5 G - E E 4 S R I LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE E A A G D O G SEZIONE PRIMA CIVILE L E E L T L O N 2 B E OGGETTO: 8 S E E Opposizione a dichiarazione dello stato di adottabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE R.G.N.19526/2000 Dott. Francesco Maria FIORETTI CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Cron. 14541 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 1°.
3.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da IR TO, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n.51, presso l'Avv. Giorgio Ghia che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Giuliano Monaco del foro di Torino, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
Avvocato Massimo ORENGIA, nella qualità di curatore speciale della minore LE AN ME TO
- INTIMATO -
577 2001 NONCHÉ PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di TORINO
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n.1288 pubblicata il 7.9.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
3.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso l'11.11.1999, il Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità della minore LE AN ME PI, figlia di IR PI. Avverso tale decreto, proponeva opposizione quest'ultima, deducendo: a) il difetto dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità; b) la mancata sospensione del procedimento, con affidamento della minore ai nonni materni e con prescrizioni per la madre;
c) la mancata indicazione di praticabili prescrizioni vuoi per gli uni vuoi per l'altra; d) la ritrovata disponibilità della ricorrente a prendersi cura della figlia. Detto giudice, con sentenza in data 19.5.2000, confermava lo stato di adottabilità respingendo così l'opposizione. Avverso la decisione, proponeva appello la soccombente, deducendo: a) la violazione dei termini procedurali (trenta giorni) di tenuta dell'udienza, 2 celebrata ad oltre tre mesi dalla data di deposito del ricorso;
b) l'omessa notifica del decreto di adottabilità allo zio ES PI e la mancata convocazione di quest'ultimo; c) l'inidoneità e l'insufficienza delle prescrizioni impartite dal Tribunale;
d) l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
e) la mancata considerazione della ritrovata disponibilità della madre a prendersi cura della figlia. La locale Corte di Appello, sezione per i minorenni, con sentenza del 22.8/7.9.2000, respingeva il gravame e, per l'effetto, confermava la decisione impugnata, assumendo: a) che sottrarre la minore alle persone presso le quali viveva da circa sei mesi comportasse un trauma certo che avrebbe lasciato tracce sulla sua futura evoluzione psichica;
b) che gli incerti tempi di recupero dell'appellante risultassero incompatibili con le necessità della minore stessa. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione IR PI, deducendo quattro motivi di gravame, ai quali non resiste il curatore speciale della minore, Avvocato Massimo Orengia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente nullità della sentenza o del procedimento per omesso rispetto dei termini procedurali (art.17 della legge n.184 del 1983), deducendo come quest'ultima disposizione preveda che l'udienza fissata in seguito a ricorso avverso provvedimento di stato di adottabilità debba tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso medesimo, laddove, nel caso di specie, l'udienza si è celebrata ad oltre tre mesi 3 di distanza dalla data di siffatto deposito. Il motivo non è fondato. Poiché, infatti, il richiamato art. 17 non dichiara perentori i termini ivi previsti, essi devono ritenersi ordinatori in base alla disposizione generale di cui all'art. 152, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che la fissazione dell'udienza di comparizione ed il deposito della sentenza oltre i termini stabiliti dai commi secondo e terzo di detto art. 17 non dà luogo a decadenza o nullità alcuna (Cass. 19 aprile 1995, n.4388). Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 12 e 15, comma primo, n.3, della legge n.184 del 1983), deducendo nuovamente la censura già prospettata in grado di appello secondo la quale il Tribunale, nell'impartire le prescrizioni di cui al richiamato art. 15, comma primo, n.3, della legge n.184 del 1983 (consistenti nel “cessare immediatamente l'uso di sostanze stupefacenti illegali"), non ha rispettato la primaria esigenza di garantire le parti (minore e madre), limitandosi ad enunciare un principio generico e notoriamente irrealizzabile per un tossicodipendente (e perciò illogico), laddove solo la violazione di adeguate e logiche prescrizioni può portare alla dichiarazione dello stato di adottabilità. Il motivo non è fondato. La dichiarazione, infatti, dello stato di adottabilità non è giustificata unicamente dall'inadempimento delle prescrizioni impartite con decreto motivato dal presidente del tribunale per i minorenni o dal giudice da lui delegato a norma dell'art. 12, terzo comma, della già citata legge 184/83, atteso che il primo comma dell'art. 15 della stessa legge non contempla soltanto tale 4 situazione, sotto il n.3, ma prevede altresì, sotto il n.2, che la mancanza di assistenza morale e materiale risulti prima ed a prescindere dall'imposizione delle prescrizioni (Cass. 29 marzo1994, n.3044), tanto è vero che dette prescrizioni formano oggetto di un provvedimento che rientra nella discrezionale valutazione di opportunità del giudice minorile, nulla ostando che vengano omesse, ove ritenute, anche implicitamente, superflue, senza che la mancata adozione risulti prospettabile come vizio del relativo procedimento suscettibile di venire denunziato in Cassazione (Cass. 3044/1994, cit.; Cass. 21 aprile 1994, n.3810). Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto, deducendo come l'impugnata sentenza non abbia inoltre rispettato il principio di gradualità che pur ha offerto il legislatore prevedendo l'istituto dell'affidamento provvisorio per consentire al genitore di superare, come nel caso di specie, i problemi legati alla tossicodipendenza. Il motivo non è fondato. In tema di adozione di un minore, infatti, la condizione che giustifica l'affidamento etero-familiare previsto dall'art.2 della legge n.184 del 1983 e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità ai sensi degli artt. 1 e 8 della stessa legge si differenziano dal punto di vista prognostico, nel senso che la mancanza di ambiente familiare idoneo è considerata, nel primo caso, meramente temporanea e capace di venire ovviata attraverso il detto affidamento fino al superamento della situazione di difficoltà della famiglia di origine, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile ed altresì insuscettibile di rimedio se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità, 5 onde legittimamente il giudice del merito, accertata (come nella specie) l'insufficienza dell'assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in stato di adottabilità, ancorché non si sia provveduto con l'affidamento etero- familiare, in tal modo implicitamente considerato inidoneo a risolvere la condizione del minore (Cass. 5 giugno 1989, n.2718; Cass. 1° agosto 1990, n.7670; Cass. 29 gennaio 1992, n.938). Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.17 della legge 184/83), deducendo come la Corte territoriale non abbia applicato il principio dell'attualità dello stato di abbandono, per non avere cioè considerato né le mutate condizioni del contesto familiare e della ritrovata e seria disponibilità della madre a prendersi cura della figlia con l'ausilio di pubbliche strutture, né il fatto che non si è mai verificato uno stato di abbandono permanente ed irrimediabile e che non si è del pari verificata una irreversibile e grave compromissione della crescita della minore. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, è da notare che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge n.184 del 1983, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non è soltanto soggetto ad un termine dimidiato rispetto a quello ordinario, il quale decorre dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima, ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della norma sopra citata (la cui questione di legittimità costituzionale, con 6 riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata ritenuta manifestamente infondata, avuto riguardo appunto alla particolare natura della situazione giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, la quale richiede una rapida definizione di tale giudizio, nonché alla necessità della corrispondente differenziazione delle forme e dei modi della relativa tutela giurisdizionale: Cass. 23 dicembre 1995, n.13100), ai soli casi di violazione di legge, dovendosi siffatta locuzione intendere nel senso che questa è inidonea a comprendere i vizi, contemplati dall'art.360, n.5, c.p.c., riguardanti la sufficienza e la razionalità della motivazione su questioni di fatto, implicando un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio, mentre, per contro, integra gli estremi della violazione di legge in parola (ed è perciò suscettibile di venire denunziato con il ricorso de quo) esclusivamente il caso della mancanza assoluta della stessa motivazione, la quale si verifica, oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione, là dove la medesima si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la ratio decidendi (c.d. motivazione fittizia o apparente), nonché logicamente inconciliabili tra loro, ovvero perplesse o, ancora, obiettivamente incomprensibili (Cass. 1° dicembre 1999, n.13419; Cass. 26 aprile 1999, n.4139; Cass. 24 marzo 1998, n.3101; Cass. 5 agosto 1996, n.7139; Cass. 19 aprile 1995, n.4388; Cass. 27 gennaio 1995, n.1006; Cass. 9 ottobre 1993, n. 10011; Cass. 19 luglio 1993, n.8055; Cass. 14 novembre 1992, n.12241; nonché, più in generale, Cass. 23 dicembre 1994, n.11116; Cass. 30 ottobre 1992, n.11846; Cass. 16 maggio 1992, n.5888). Nella specie, è palese come l'odierna ricorrente, indipendentemente dalla prospettazione formale risultante dalla rubrica del motivo in esame (là dove si 7 allude alla "violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto”) ed avuto piuttosto riguardo al tenore sostanziale di questo, abbia in realtà inteso censurare la stessa ricostruzione della fattispecie ad opera della Corte territoriale per quanto attiene alla sussistenza dello stato di abbandono, segnatamente sotto i profili: a) che “l'esito dell'istruttoria del procedimento che ha portato alla pronuncia (impugnata)...porta a considerare che l'atteggiamento sopravvenuto alle iniziali carenze della mamma appare assolutamente credibile e certo”; b) che "sia l'operatore del Ser.T, sia la responsabile della comunità presso la quale la ricorrente ha intrapreso il programma hanno presentato relazioni prima, e deposto poi, in modo da far ritenere che il cambiamento esistenziale della ricorrente possa essere valutato con prognosi fausta”; -c) che "in particolare la relazione 12.7.2000 - agli atti dello psicologo dott.Guido Garbolino auspica in conclusione il riaffidamento della minore alla madre..., confermando che la ricorrente non si mostra più distaccata bensì matura nel rispondere ai bisogni della bambina e pronta nell'attivarsi al fine di predisporre responsabilmente adeguate condizioni di vita per LE, sia sul versante della realtà pratica che su quella dell'affettiva e dei sentimenti”. Appare quindi indubitabile che le predette censure, siccome relative, da un lato, al riconoscimento della sussistenza della situazione di abbandono (alla quale, come noto, resta subordinata la dichiarazione in stato di adottabilità e la cui valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito nel senso esattamente che l'indagine sull'esistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti di tale dichiarazione, risolvendosi nell'accertamento di realtà storiche, resta preclusa in sede di legittimità), nonché, dall'altro lato 8 (e più specificatamente), all'omessa o erronea valutazione di risultanze probatorie, sottendano in realtà la denunzia di vizi dell'impugnata sentenza inerenti alla motivazione, ex art.360, n.5, c.p.c., i quali, come accennato, non sono tuttavia suscettibili di venire dedotti con il ricorso per cassazione, là dove, del resto, la predetta motivazione non risulta affatto inesistente o meramente apparente, avendo, al contrario, compiutamente dato conto: a) del fatto che la minore "oggi ha una madre ed un padre affettivi e sta radicando intimamente con il passare dei mesi il rapporto fondamentale con le figure genitoriali (onde) oggi...per la bambina interrompere questo rapporto...sarebbe un trauma certo, che sicuramente lascerebbe tracce nel suo futuro processo psico-evolutivo (che potrebbe non svilupparsi adeguatamente e trasformarsi in una involuzione)”; b) del fatto che "il processo di riabilitazione della madre, pur se importante e da non sottovalutarsi, non è completo ma a metà del suo percorso... (onde senza) sottovalutare i grandi sforzi fatti dalla donna ed i buoni risultati conseguiti...si esprimono parecchie riserve in relazione alla adeguatezza attuale e futura della donna ad occuparsi della figlia...rischi che non possono ricadere su LE, quale strumento terapeutico a disposizione della madre e dei suoi bisogni”. Il ricorso, in definitiva, va rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo in questa sede l'intimato curatore speciale della minore né resistito né, comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2001. 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 10 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Jure Com 15 • IL PRESIDENTE سال L'ESTENSORE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti