Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2002, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0 814 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto посадіона все SEZIONE TERZA CIVILE i invernments di documento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: decisivo - Presidente R.G. N. 17316/01 GIULIANO Dott. Angelo - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.22381 Rep. 1664 Rel. Consigliere LUPO Dott. Ernesto Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 03/05/02 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TEN ZA dal Sig. Sol per diritti €3.10 sul ricorso proposto da: 11.06.06.02 - -- REDAELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE ZANARDELLI 20, presso lo studio VIA GIUSEPPE dell'avvocato GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO, che lo difende unitamente all'avvocato NATALINO IRTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO COPIE 2002 rappresenta e difende ope legis;
Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI 1036 controricorrente - per dirt 3.10 106 26.2L -1- IL CANCELLIERE contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASERO EMILIO, CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CHIRICOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente nonchè
contro
DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE;
- intimato avverso la sentenza n. 930/01 della Corte d'Appello di ROMA, emessa 1'8/2/2001, depositata il 15/03/01; rg.658+712/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito gli Avvocati NATALINO IRTI E GIUSEPPE AVOLIO CASTELLI;
udito l'Avvocato PIETRO DE FIGUEIREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. La Corte di appello di Roma, con sentenza n.1312 del 21 giugno 1980 emanata in sede di rinvio, rigettò, in riforma della sentenza di primo grado, le domande proposte da ST RE ed LI SE contro il Ministero del tesoro di restituzione delle merci da esso sequestrate o di pagamento del loro controvalore in denaro, per l'applicazione della prescrizione decennale decorrente dalla data del decreto ministeriale del 18 giugno 1954 e maturatasi prima della domanda proposta il 31 maggio 1967. La pronunzia di rigetto fu confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 1830 del 1982. Della detta sentenza della Corte di appello il RE ha chiesto la revocazione con ricorso notificato il 12 febbraio 1996 e con altro ricorso з и notificato il 24 febbraio 1996, ambedue fondati sull'art. 395 n.3 c.p.c.. I due ricorsi sono stati riuniti dalla Corte di appello di Roma, che, con la sentenza n.2024 dell'11 giugno 1997, ha dichiarato inammissibile la prima domanda ed ha rigettato la seconda domanda. Tale pronunzia è stata cassata con rinvio dalla sentenza della Cassazione 21 gennaio 1999 n.550. La Corte di appello, in sede di rinvio, con la sentenza depositata il 15 marzo 2001, ha rigettato le due domande di revocazione proposte dal RE. In ordine alla prima domanda di revocazione, che è l'unica a cui si riferisce il presente ricorso per cassazione, la Corte di appello ha osservato che il documento, su cui detta domanda era stata fondata, è carente del requisito della decisività. Esso consiste nella nota n.14397/2 dell'11 giugno 1974 con cui il primo dirigente della Direzione generale 3 4 del Ministero del tesoro comunicava a diversi soggetti (tra cui il difensore del RE) l'emissione dei titoli di spesa necessari a dare esecuzione a due ordinanze del Pretore di Roma in data 4 e 12 luglio 1973 concernenti l'assegnazione ad un creditore del RE (società AL) di somme dovute dal Ministero al RE stesso. Detta nota, secondo la Corte di appello, non può integrare un riconoscimento di debito da parte del Ministero, né una rinunzia tacita alla intervenuta prescrizione, sia per il suo contenuto, sia perché proveniente da un organo non legittimato a compiere i detti atti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ST کر RE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui il Ministero del tesoro ha resistito con controricorso. LI SE, rimasto contumace davanti alla Corte di appello e nei cui confronti questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, si è costituito ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., nonché dei principi generali in tema di interpretazione;
1988, 2937, ultimo comma, c.c.; 384 c.p.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, nell'interpretare la nota ministeriale dell'11 giugno 1974 menzionata in narrativa, non abbia tenuto conto del contesto in cui essa si colloca, non rispettando il criterio di indagine indicato dalla sentenza di rinvio. Essa si riferisce ad una procedura di sequestro conservativo presso terzi promossa nel 1973 dalla 4 5 società AL di Praga nei confronti del debitore RE. In tale procedura il Pretore di Roma emise le ordinanze del 4 e 12 luglio 1973 di assegnazione alla società creditrice di somme dovute dal Ministero del tesoro al RE;
il che presuppone la dichiarazione positiva del terzo (e cioè del Ministero) sull'esistenza del suo debito verso il RE, che è un fatto incompatibile con la volontà di valersi della maturata prescrizione dello stesso debito. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2937 c.c. con riferimento all'art.547 c.p.c. e dell'art. 1 R.D. 20.10.1933 n. 1611. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sotto altro aspetto circa un punto decisivo della controversia". Con tale motivo il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione del primo dirigente del Ministero a compiere una ricognizione di debito o a rinunziare alla prescrizione del diritto vantato dal RE. Al riguardo il ricorrente osserva che la dichiarazione dell'esistenza del debito del Ministero verso il RE, e quindi l'implicita rinunzia alla prescrizione, "è avvenuta all'interno di un procedimento giurisdizionale dinanzi al Pretore", e precisamente in applicazione dell'art.547, primo comma, c.p.c., secondo cui la dichiarazione del terzo è resa “personalmente o a mezzo di mandatario speciale". Dai documenti prodotti dal ricorrente (provvedimento del giudice dell'esecuzione di fissazione dell'udienza del 18 gennaio 1973 per la dichiarazione del terzo ed annotazione del responsabile della Direzione generale del Contenzioso in data 5 febbraio 1973 di avere "già conferito con l'avvocato Carafa dell'Avvocatura 5 6 Generale dello Stato che cura la causa RE", il quale aveva assicurato "di avere già provveduto a quanto di competenza del Tesoro") si desume che la dichiarazione di debito era stata resa dall'Avvocatura dello Stato, che agisce in giudizio in nome e per conto del Ministero, essendo mandataria speciale dell'Amministrazione. Il ricorrente lamenta che i detti elementi di fatto siano stati trascurati dalla sentenza impugnata. I due motivi del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente perché sono strettamente connessi, sono infondati. Non sussiste, innanzitutto, la denunziata violazione dell'art. 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio si è conformato alla sentenza della Cassazione n.550 del 1999, avendo valutato la nota ministeriale dell'11 giugno 1974 come attinente al rapporto creditorio del RE verso il Ministero del tesoro;
ma, pur affermando l'esistenza di detta attinenza (che era stata negata dalla sentenza cassata), il giudice di rinvio ha ritenuto che la detta nota non costituisca un documento decisivo, secondo la previsione dell'ipotesi di revocazione contemplata nell'art.395 n.3 c.p.c.. Poiché la sentenza precedentemente cassata era di inammissibilità della domanda di revocazione e la cassazione è stata pronunziata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio era libero di esaminare tutti gli aspetti della detta nota dell'11 giugno 1974, e quindi sia il suo contenuto sia i poteri del funzionario che l'aveva firmata, onde non può condividersi l'affermazione del ricorrente che l'indagine sulla legittimazione dell'autore della nota (a porre in essere un riconoscimento di debito o una 6 7 rinunzia alla prescrizione) era "estranea ai compiti affidati" al giudice di rinvio. La Corte di appello ha motivatamente escluso che la detta nota contenesse un riconoscimento di debito o una rinunzia tacita alla prescrizione maturata a favore del Ministero sin dal 1964 (secondo l'accertamento della sentenza di cui si è chiesta la revocazione), sia per il difetto di legittimazione a compiere detti atti da parte del funzionario che l'ha firmata, sia per il contenuto della nota medesima. Per quanto attiene alla valutazione del contenuto della nota, essa, rientrante nei poteri del giudice del merito, è coerente con il suo tenore کر letterale, perché la nota ha per oggetto l'esecuzione di due ordinanze del Pretore di Roma di assegnazione alla società AL (creditrice del RE) di somme dovute dal Ministero del tesoro allo stesso RE. Tali provvedimenti di assegnazione alla società creditrice del credito del RE verso il Ministero erano obbligatori per quest'ultimo (debitor debitoris), onde non potevano non trovare esecuzione da parte degli uffici ministeriali. La sentenza impugnata aggiunge che il debito del Ministero derivava dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 14 gennaio 1974 che aveva inizialmente accolto l'azione creditoria proposta dal RE contro il Ministero (sentenza poi cassata su ricorso del Ministero e successivamente sostituita dalla sentenza del giudice di rinvio che ha accertato l'avvenuta prescrizione del credito del RE). Tale affermazione è, come rileva il ricorrente, errata, perché le ordinanze di assegnazione del Pretore di Roma sono del 4 e 12 luglio 1973, e quindi 7 8 antecedenti alla emanazione della richiamata sentenza del 14 gennaio 1974. Tale errore, però, non inficia la valutazione di non decisività della nota ministeriale dell'11 giugno 1974 espressa dalla sentenza impugnata, la quale rimane fondata sia sulla considerazione che il dare la dovuta esecuzione alle due ordinanze di assegnazione del credito del RE non è fatto incompatibile con l'eccezione di prescrizione dello stesso credito opposta dal Ministero nel giudizio di cognizione promosso dal RE né implica riconoscimento dello stesso credito, sia sull'altra considerazione del difetto di legittimazione del funzionario che ha firmato la nota a compiere i detti atti di rinunzia o di riconoscimento. E questa seconda considerazione, occorre sottolineare, è di per sé sola sufficiente a giustificare la conclusione di non decisività del documento, anche qualora non si accettasse la prima considerazione espressa dal giudice del merito. Le censure del ricorrente, al di là dell'errore qui segnalato (e condiviso), spostano il discorso dal contenuto della nota dell'11 giugno 1974 al fatto giuridico preesistente che essa è idonea a provare, e cioè alla dichiarazione del terzo che il Ministero (e per esso l'Avvocatura dello Stato) ha necessariamente emesso, ai sensi dell'art.547 c.p.c., nella procedura di sequestro conservativo sui crediti promossa dalla società creditrice del RE (alla quale, secondo il disposto dell'art. 678 c.p.c. all'epoca vigente, si applicavano le norme del pignoramento presso terzi). Ed invero sostiene il ricorrente se all'instaurazione di tale procedura (per la quale il pretore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 18 gennaio 1973) ha fatto ravvicinato séguito 8 9 l'emissione delle ordinanze di assegnazione del luglio 1973, ciò significa che è stata effettuata, da parte del terzo (Ministero), la dichiarazione di esistenza del debito dello stesso verso il RE, tale da determinare il provvedimento di assegnazione del credito previsto dall'art.553 c.p.c.. E siffatta dichiarazione del Ministero è incompatibile con la volontà dello stesso di valersi della prescrizione del credito che si dichiara esistente. Come il ricorrente osserva nella memoria, la dichiarazione contenuta nella nota dell'11 giugno 1974 “presuppone l'esistenza di un'altra dichiarazione ricognitiva resa nella procedura dinanzi al Pretore", la quale comporta la rinunzia alla prescrizione. In ordine a questa impostazione critica del ricorrente (che accomuna i due motivi del ricorso), va osservato, innanzitutto, che la dichiarazione del Ministero (resa attraverso l'Avvocatura dello Stato) ex art.547 c.p.c. non è direttamente provata né dalla nota dell'11 giugno 1974 (che, come si è detto, si riferisce esclusivamente alla esecuzione, da parte degli uffici ministeriali, dei due provvedimenti di assegnazione emessi dal pretore di Roma), né dagli altri due documenti specificati nel secondo motivo del ricorso, che nulla indicano sullo svolgimento della procedura instaurata dalla società AL (onde il loro omesso esame da parte della sentenza impugnata è privo di incidenza in ordine alla sua esattezza). Ma, pure accettando la tesi del ricorrente secondo cui la dichiarazione del terzo (resa dal Ministero a mezzo del mandatario speciale costituito dall'Avvocatura dello Stato) sull'esistenza del credito del RE è provata dai tre documenti prodotti a sostegno della 9 10 domanda di revocazione, rimane indubbia la considerazione che tale dichiarazione processuale del terzo deve ritenersi giuridicamente conosciuta dal RE, che è stato parte della procedura instaurata dalla società AL, il cui atto iniziale gli è stato notificato a norma dell'art.543 c.p.c. (ed infatti la citata nota ministeriale dell'11 giugno 1974 è stata inviata anche al difensore del RE). Consegue che la detta nota (e gli altri due menzionati documenti ad essa collegati), se fatti valere come prova di atti della procedura di sequestro conservativo presso terzi promossa dalla società AL nei confronti del RE, non possono giustificare la revocazione della sentenza n. 1312 del 1980, perché l'esistenza di tali atti processuali e dei loro effetti in ordine کی all'eccezione di prescrizione accolta dalla detta sentenza poteva essere tempestivamente dedotta nel giudizio con essa conclusosi. In sintesi, la valutazione della sentenza impugnata sulla non decisività della nota ministeriale dell'11 giugno 1974 è sufficientemente e correttamente motivata con riferimento al suo contenuto diretto, non incidendo sulla detta valutazione l'errata correlazione della nota alla sentenza emanata dalla Corte di appello di Roma. I fatti che, secondo il ricorrente, tale nota è idonea a provare in modo indiretto, consistendo in atti di una procedura svoltasi anche nei confronti del RE, non possono condurre a tale risultato perché verificatisi e legalmente conosciuti dallo stesso RE prima della emanazione della sentenza di cui si chiede la revocazione. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare a favore del Ministero del tesoro le spese del giudizio di 10 11 cassazione, che si liquidano in dispositivo. Poiché il SE ha chiesto l'accoglimento del ricorso del RE le dette spese vanno compensate tra queste parti, ambedue soccombenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore del Ministero del tesoro, che liquida in Euro 5000 (cinquemila) per onorari, oltre le spese in Euro 17,30 + spese prenotate a debito. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente ed LI SE. Così deciso a Roma il 3 maggio 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente 200 Елшић про IL CANCELLIERE C1 Dott sea Maria Aiello 29.11 30,99 160,10 Depositata in Cancelleria Oggi, 5.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 20.6.02 AGE 3219 3219 169,10 11