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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5036/2022 R.G.; tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Savino -appellante; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Mancone – appellata- Controparte_1
appellante incidentale;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.271/2022 del Giudice di Pace di
Taranto.
Conclusioni: come in atti.
Nell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2024) la causa è stata rimessa in decisione con termini per atti conclusivi ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha impugnato la sentenza n.271/2022 con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Taranto ha accolto la domanda proposta da per il pagamento Controparte_1
dell'importo di €1.000,00 oltre interessi come per legge, avente titolo in un buono postale sottoscritto il 12 maggio 2007.
La società appellante, riproponendo le difese svolte in primo grado, ha esposto che:
-l'attrice aveva lamentato il rifiuto di al rimborso dell'importo del Parte_1
buono postale ed al pagamento degli interessi per effetto di prescrizione estintiva;
-il Giudice di Pace ha erroneamente accolto la domanda superando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, non considerando il termine di efficacia del
1 titolo, ritenendo che la società emittente abbia violato gli obblighi informativi connessi all'investimento;
-i Fogli Informativi Analitici costituiscono uno degli oneri di informazione nei Contr riguardi dei sottoscrittori di
-il DM 27.12.2000 ha previsto l'affissione di avvisi nei locali aperti al pubblico;
-la società emittente, oltre ai FIA, ha adottato sistemi di comunicazione nelle sedi territoriali e sui siti istituzionali per avvertire gli investitori sulle scadenze dei titoli e sull'esercizio dei diritti connessi;
-quindi, contrariamente alla decisione del Giudice di Pace, anche la è stata CP_1
posta in condizione di conoscere la disciplina completa del titolo in suo possesso;
-la Suprema Corte, in relazione ai titoli di legittimazione disciplinati dall'art.2002
c.c., ha affermato che, non trattandosi di titoli di credito, non operano i principi di autonomia causale, incorporazione, letteralità;
-per conoscere le clausole contrattuali e la disciplina applicabile occorre far riferimento ad elementi extra-testuali;
-sul buono acquistato dalla era indicata la serie 18U2 con scadenza a 18 CP_1
mesi;
-l'intestataria non ha chiesto la riscossione del titolo nel termine di efficacia né ha compiuto atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso per la riforma della sentenza con rigetto della domanda di pagamento proposta dalla . CP_1
L'appellata ha, preliminarmente, eccepito la non correttezza deontologica dell'avversa difesa perché, a fronte dell'errore del Giudice di Pace nella parte del dispositivo riguardante le spese di lite, ha determinato i difensori della , CP_1
distrattari, ad una intesa transattiva sui compensi, preclusiva del ricorso per correzione errore materiale che avrebbe potuto far conseguire importi maggiori, senza alcun cenno alla impugnazione della sentenza.
2 Ha, poi, contestato la fondatezza del gravame soffermandosi diffusamente sulla carenza informativa e sulla sospensione del termine di prescrizione ex art.2941 n.8
c.c. determinata dall'omessa consegna del Foglio Informativo.
In via incidentale, ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento dell'importo di €1.000,00 (pari al valore del titolo) e degli interessi maturati sino al 17.02.2022 per l'importo di €433,56, come da calcolo effettuato sul sito di e di Parte_1
quelli successivi sino al saldo;
il tutto con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
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L'appello non è fondato.
Il quadro normativo di riferimento per i buoni postali fruttiferi è stato inizialmente delineato dall'art. 2 comma 2 D.Lgs. 284/99 che attribuiva al Ministro del Tesoro il compito di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei titoli ed anche il compito di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.
In attuazione della delega, il D.M. del 19/12/2000 fissava le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, tra l'altro, che:
1) l'emissione dei buoni fruttiferi postali fosse effettuata per “serie” con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, con indicazioni riguardanti il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1);
3 2) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo fosse consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1);
3) i buoni fruttiferi postali fossero liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4);
4) l'intermediario dovesse esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi (da consegnare ai sottoscrittori) la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1);
5) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali fossero soggetti a prescrizione a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. (art. 8 co. 1).
*** ** ***
I buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr.
Cass. Civ. Sezioni Unite 13979/2009) sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
L'esclusione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Ciò significa, per un verso, che il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interesse in corso di rapporto (caso affrontato da Cass.
Civ. Sez. Un. 13979/2009) e, per altro verso, che in capo al legittimo possessore dei
4 titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto.
Per quanto di interesse nella vicenda in esame, va detto che all'investitore deve essere consentito l'assolvimento dell'onere conoscitivo in modo da sapere in quali tempi deve esercitare i suoi diritti.
Se i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione (Cass. civ., Sez. Unite,
11/02/2019, n. 3963), si è osservato che, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è proprio quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13343)
e tale è da considerarsi una clausola contrattuale, come è quella sul termine di scadenza, e dunque di decorrenza della prescrizione, illeggibile o non apposta.
Quindi, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza – costituente il “dies a quo” della prescrizione del diritto al rimborso – e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto il proprio obbligo di trasparenza e di informazione, attuando una condotta non in linea con la buona fede negoziale (cfr. tra le decisioni più recenti,
Appello Napoli sez.VII n.3719/2024).
L'asimmetria delle posizioni negoziali e la necessità di salvaguardare i diritti dei piccoli investitori, non resi edotti direttamente degli oneri a loro carico al fine di esercitare fruttuosamente i diritti e di non incorrere in situazioni estintive, deve rappresentare l'angolo visuale di valutazione della fattispecie.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che la corretta esegesi sia offerta dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nella decisione 18 ottobre 2022 n.30346.
Si riporta di seguito un passo motivazionale di rilievo in punto di condotte negoziali, di tutela del contraente debole, di estinzione del diritto.
5 “(…) E' integrata la violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, avendo
, in sede di collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti Pt_1
cartacei, omesso le informazioni sul termine di scadenza e sul termine di prescrizione del singolo buono sottoscritto dal consumatore e sulle relative conseguenze giuridiche, e anche quando le informazioni sono fornite, le locuzioni utilizzate da
nei documenti contrattuali consegnati al consumatore in sede di sottoscrizione Pt_1
del buono risultano ingannevoli e fuorvianti, potendo lasciar intendere che la durata del buono sia rilevante solo ai fini della maturazione degli interessi, senza far capire che alla scadenza del titolo inizia a decorrere il termine di prescrizione del buono
e senza far capire che, in caso di prescrizione del titolo, le somme relative al capitale investito e agli interessi maturati non sono più rimborsabili al consumatore.
Gli elementi informativi in questione, riguardando le condizioni temporali che consentono al consumatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono elementi rilevanti che devono essere adeguatamente forniti al consumatore ma che, tuttavia, sono stati omessi o non adeguatamente forniti da al momento della sottoscrizione del titolo. Pt_1 Pt_1
dunque, ha omesso o formulato in modo ingannevole informazioni rilevanti, di cui il consumatore medio necessita per assumere una decisione di natura commerciale consapevole, essendo egli in tal modo indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
(…) Le risultanze istruttorie confermano che ha totalmente omesso l'adozione Pt_1
di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso. Né il professionista, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l'intervenuta prescrizione, ha dimostrato di essersi attivato per analizzare il fenomeno della prescrizione dei buoni ed individuare Contr possibili soluzioni in grado di tutelare i risparmi dei sottoscrittori di .
6 Le cautele, i comportamenti ed il livello di cura e attenzione che è possibile ritenere come dovuti da parte di avrebbero imposto al professionista l'adozione di Pt_1
misure che, in considerazione della prescrizione ogni anno di decine di migliaia di Buoni, di cui lo stesso era pienamente consapevole, e al di là degli obblighi previsti dalle norme di settore, fossero in grado di tutelare la sfera degli interessi patrimoniali dei consumatori-risparmiatori e primariamente l'interesse degli stessi ad assumere decisioni di natura commerciale consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso del buono fruttifero postale prima della prescrizione dello stesso.
Il grado di diligenza professionale che è ragionevole attendersi da un professionista come non può non tener conto, inoltre, della tipologia di risparmiatori Pt_1
interessati (sulla base delle segnalazioni pervenute i BFP appaiono di interesse soprattutto per piccoli risparmiatori, per risparmiatori anziani, con un più basso livello di istruzione finanziaria, poco propensi al rischio), delle superiori istanze di tutela del risparmio, nonché della natura del settore di attività del professionista
(caratterizzato da una particolare complessità dei servizi e prodotti offerti e da una rilevante asimmetria informativa tra professionista e consumatore).
Anche in questo caso, il rispetto della normativa di settore non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ed accorgimenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di correttezza e buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.
La mancata assunzione di simili iniziative ha impedito ai titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, ignari della stessa scadenza e delle conseguenze derivanti dallo spirare di tale termine, di attivarsi tempestivamente per la riscossione dei buoni, in modo da non perdere le somme investite e gli interessi maturati.
7 (…) Non è condivisibile quanto sostenuto dal professionista in merito al carattere
“non continuativo” del rapporto derivante dalla sottoscrizione dei BFP, come riconosciuto da Banca d'Italia, da cui deriverebbe l'assenza di obblighi informativi in capo a in una fase successiva alla sottoscrizione dei buoni. La qualificazione di Pt_1
rapporto “non continuativo” richiamata dal professionista è contenuta, infatti, in una normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si ritiene, quindi, che la richiamata qualifica di rapporto “non continuativo” possa Contr essere riferita alla sottoscrizione di solo a tali fini. Del resto, è solo il Pt_1
soggetto a cui il titolare di BFP può rivolgersi per incassare le somme di cui è beneficiario e fino a tale momento (o alla eventuale prescrizione del Buono con trasferimento dei relativi importi al Fondo) il rapporto non può dirsi esaurito.
Alla luce di quanto sopra, (…) tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, è integrata la violazione dell'articolo 20, comma 2, del Codice del
Consumo, dal momento che , in violazione dei doveri di diligenza professionale Pt_1
ragionevolmente esigibili in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico, ha omesso — in relazione ai BFP caduti in prescrizione almeno nell'ultimo quinquenni o — di informare preventivamente in maniera adeguata i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e del fatto che, in mancanza di tempestive disposizioni impartite dai titolari dei buoni medesimi, le somme relative a tali titoli non sarebbero state più rimborsabili. Ciò, nonostante il professionista fosse consapevole della numerosità di consumatori che ogni anno perde irrimediabilmente finanche il capitale investito a causa della prescrizione dei buoni sottoscritti (…)”.
In sostanza, a fronte di piccoli investimenti da parte di soggetti – chiaramente – risparmiatori familiari, senza profili di rischio, con acquisizione di un titolo di valore non elevato da rimborsare dopo anni, sfornito di indicazioni dirette, immediatamente percepibili, sulla scadenza e sulla necessità di istanze di liquidazione, il peso del decorso del tempo con effetti estintivi non può farsi gravare sui titolari del buono;
8 spettava a , in mancanza di indicazioni intrinseche al titolo, Parte_1
l'obbligo di informare i titolari sulla necessità di esercitare il diritto al rimborso nel termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di scadenza.
Solo da tale momento, informativo da parte dell'emittente e conoscitivo per l'investitore, sarebbe potuto decorrere il termine decennale in presenza di un diritto suscettibile di esercizio (art.2935 c.c.).
Ciò posto, la sentenza del Giudice di Pace merita conferma.
Da ultimo, una notazione.
La motivazione della sentenza indicata dalla difesa dell'appellante negli atti conclusivi – Cass. sez. I 20.12.2024 n.33631 – non convince il giudicante perché giustifica l'orientamento sfavorevole ai piccoli investitori sulla scorta di esigenze di bilancio pubblico e ritiene che “data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore”.
La posizione espressa in tale pronuncia, pretermettendo totalmente gli obblighi informativi specifici ed affidando la conoscenza e/o la conoscibilità alla pubblicazione in GU, finisce per negare in radice ogni forma di tutela per i piccoli investitori-consumatori che, pur non avendo ricevuto informazioni specifiche sull'investimento e sui termini, né alcuna comunicazione per l'esercizio del diritto al rimborso, finiscono per subire la perdita della somma impiegata per l'acquisto del titolo.
Ciò ancor più considerando che, nel caso in esame, la parte titolare del buono è divenuta invalida al 100% a seguito di grave incidente dell'ottobre 2017, come dimostrato dalla documentazione prodotta.
9 E' plausibile ritenere che una comunicazione diretta e specifica avrebbe potuto consentire – ad es. con l'ausilio di terzi – l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale e degli interessi maturati senza la possibilità di eccezioni estintive da parte della società emittente.
L'appello incidentale deve essere accolto limitatamente al pagamento degli interessi maturati sino al 17.02.2022 per l'importo di €433,56 e di quelli successivi sino al saldo;
invero, il gravame proposto dall'appellata-vittoriosa in primo grado tende alla determinazione della prestazione accessoria degli interessi, non specificata dal
Giudice di Pace che ha riconosciuto la restituzione del capitale per €1.000,00 e gli interessi come per legge, comunque non corrisposti dalla parte condannata.
Per le spese del primo grado di giudizio non può esservi alcuna ulteriore statuizione stante l'avvenuto pagamento da parte di per effetto di accordo Parte_1
transattivo con i difensori distrattari della . CP_1
Il rigetto del gravame implica la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Il Tribunale, infine, deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.5036-2022 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.271/2022 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di €1.000,00 oltre interessi come dovuti;
-in accoglimento dell'appello incidentale, condanna al pagamento Parte_1
dell'importo di €433,56 a titolo di interessi maturati sino al 17.02.2022 oltre interessi successivi sino al saldo;
10 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in €1.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva;
-sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in data 28 febbraio 2025.
Il giudice annagrazia lenti
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