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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice relatore
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
9226/2024, avente ad oggetto avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi”
TRA
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. MILILLO GIOVANNA
– PARTE RICORRENTE –
E
( Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 19/3/2025 sulle conclusioni declinate dal solo procuratore della ricorrente. Il PM
1 interveniva con nota del 18.9.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 Parte_1
deduceva che il 3.12.2024 aveva contratto matrimonio concordatario in Sammichele di Bari con CP_1
, dalla cui unione erano nati quattro figli, tutti
[...]
maggiorenni.
Aggiungeva che l'affectio coniugalis era venuto meno a causa dei comportamenti violenti di suo marito e che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione personale da suo marito.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
19.3.2025, il resistente pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere
2 di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie, che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile e, quindi, impossibile, risulta dalla circostanza che il resistente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19.3.2025.
Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vanno poste a carico di quest'ultimo secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi
3 stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11/09/2024 da Parte_1
nei confronti di , con
[...] Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 19.3.2025;
3. CONDANNA il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge;
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge relativamente al capo 3.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice relatore
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
9226/2024, avente ad oggetto avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi”
TRA
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. MILILLO GIOVANNA
– PARTE RICORRENTE –
E
( Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 19/3/2025 sulle conclusioni declinate dal solo procuratore della ricorrente. Il PM
1 interveniva con nota del 18.9.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024 Parte_1
deduceva che il 3.12.2024 aveva contratto matrimonio concordatario in Sammichele di Bari con CP_1
, dalla cui unione erano nati quattro figli, tutti
[...]
maggiorenni.
Aggiungeva che l'affectio coniugalis era venuto meno a causa dei comportamenti violenti di suo marito e che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione personale da suo marito.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
19.3.2025, il resistente pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere
2 di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie, che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile e, quindi, impossibile, risulta dalla circostanza che il resistente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19.3.2025.
Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vanno poste a carico di quest'ultimo secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi
3 stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11/09/2024 da Parte_1
nei confronti di , con
[...] Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 19.3.2025;
3. CONDANNA il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge;
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge relativamente al capo 3.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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