Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3282 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Pt 1 con l'Avv. FERRATO UMBERTO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 contumace;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, L' Pt_1 ha esposto che: il resistente ha indebitamente percepito la somma di € 9.070,64 sulla prestazione INVCIV
07306665 intestata a per il periodo 01.01.2006-Parte 2
02.08.2007; la prestazione non è risultata spettante in quanto Controparte_1 non è risultato essere erede di ; la riscossione delle sommeParte 2 sopra descritte risulta dalle quietanze allegate in atti;
il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati.
Tanto premesso, ha chiesto di condannare Controparte_1 alla restituzione della somma di € 9.070,64 oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo, con vittoria di spese di causa.
La parte ricorrente è rimasta contumace.
Riscontrata la documentazione prodotta dall' CP_2 valutata la fondatezza del ricorso, si conclude per la condanna della parte resistente alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
Controparte_1 alla restituzione della somma di € 9.070,64, oltre
- condanna interessi dalla data della percezione fino al soddisfo;
- condanna inoltre la soccombente resistente al pagamento delle spese di causa, liquidate in €. 900,00, oltre accessori di legge, in favore di Pt_1 .
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO