Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 21/2/2025 dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo Terza
Sezione Civile dinanzi alla Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile
riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
sono presenti l'avv. Andrea Pulvirenti in sostituzione dell'avv. A. Gallo, e l'avv. Mangiapane anche in sostituzione dell'avv. Faraci. Entrambi
concludono come nei rispettivi atti introduttivi e nelle note conclusive a cui si riportano.
La Corte
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in
Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 21/2/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1252/2020 R.G. vertente
1
- C.F. -, rappresentato e E_ C.F._1
difeso dall'Avv. Accursio Gallo
Appellante
e:
– C.F. -, rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Mario Mangiapane ed Eva Faraci
Appellata
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del E_
17/9/2020, avverso la sentenza n. 2344/2020 emessa il 21/7/2020 dal
Tribunale di Palermo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da E_
, liquidate in complessivi € 1.458,00, per compensi, oltre Parte_2
rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17), per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 21 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
2 ******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/9/2020, ha proposto E_
appello avverso la sentenza n. 2344/2020 resa il 21/7/2020 dal Tribunale di
Palermo, con cui il giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta nei suoi confronti da e , quali genitori CP_1 Controparte_2
della minore , e lo ha condannato, ritenendolo responsabile ai Parte_2
sensi dell'art. 2051 c.c., al pagamento della somma di € 2.134,41 a titolo di risarcimento del danno.
Giova premettere che la vicenda processuale trae origine dalle doglianze avanzate da e n.q. di esercenti la CP_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale della minore afferenti al danno Parte_2
subito all'interno dell'immobile di proprietà di quest'ultima e propaganti dall'immobile ad esso sovrastante di proprietà di . E_
Con il gravame, l'appellante ha riproposto le censure mosse in prime cure,
confutando il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, soprattutto con riguardo alla complessiva valutazione del compendio probatorio offerto,
censurando, inoltre, la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale da questi spiegata.
Costituendosi, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame ritenendolo infondato;
nelle more del giudizio si è costituita divenuta Parte_2
maggiorenne.
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame va disatteso per le seguenti sintetiche considerazioni.
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in
3 cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata in primo grado. Lamenta che il Giudice si è limitato ad accogliere le richieste risarcitorie formulate dai coniugi senza in alcun Pt_2
modo vagliare la richiesta, avanzata in via riconvenzionale, di ottenere la contribuzione, da parte degli stessi, delle spese sostenute stante i lavori effettuati. Rappresenta che, trattandosi di immobile formato da due appartamenti, si può configurare un condominio minimo, come statuito da giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, avendo l'appellante provveduto al ripristino del lastrico solare/terrazza copertura, gli appellati devono corrispondere parte delle spese sostenute per i lavori, ai sensi dell'art. 1125 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 1126 c.c.
In punto di diritto, giova rammentare che, a seguito di contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che “il regime del condominio negli edifici - inteso come diritto e
come organizzazione - si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono
più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a
persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo
numero di cose, impianti e servizi comuni. Il si costituisce (ex CP_3
lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di
piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. Segue che,
in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà
esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei
servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione
di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che
concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio. In definitiva,
4 l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non
dipendono dal numero delle persone, che ad esso partecipano.
D'altra parte, nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il
condominio negli edifici non si applichino al “condominio minimo”,
composto da due soli proprietari. Per la verità, le due sole norme concernenti
il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell'amministratore ed il
regolamento di condominio (l'art. 1129 cod. civ. fissa l'obbligatorietà della
nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di quattro;
l'art.
1138 prevede che il regolamento di condominio debba essere approvato
dall'assemblea quando il numero dei condomini è superiore a dieci). Nessuna
norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due)
dei condomini. Pertanto, se nell'edificio ameno due piani o porzioni di piano
appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio -
considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla
base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per
conseguenza, indipendentemente dal numero dei partecipanti trovano
applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici”
(Cass. SS. UU. n. 2046/2006). Tale principio di diritto, ormai consolidato, è
stato poi ribadito a più riprese anche dalla giurisprudenza più recente (tra cui
Cass. n. 620/2019; Cass. n. 11463/2021). Dunque, la disciplina del condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna,
quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui il diritto al rimborso delle spese fatte per la
5 conservazione delle cose comuni.
Acclarata l'applicabilità della disciplina sul condominio al caso di specie,
deve rilevarsi che, quanto alle spese sostenute dall'appellante per gli interventi di rifacimento del lastrico solare, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1134 c.c. il quale, “a differenza dell'art. 1110 c.c. (che opera in
materia di comunione ordinaria), regola il rimborso delle spese di gestione
delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o
tolleranza degli altri comunisti, quanto al differente e più rigoroso
presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con
maggior rigidezza la possibilità che il singolo possa intervenire
nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Conseguentemente,
istaurandosi il sul fondamento della relazione di accessorietà tra CP_3
i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da
uno di essi è rimborsabile solo quando rivestano i requisiti dell'urgenza”
(Cass. n. 29366/2023; n. 27106/2021). La giurisprudenza di legittimità,
quanto al requisito dell'indifferibilità, specifica che “l'urgenza degli interventi
è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando,
secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano
indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento
alla cosa comune (Cass., 6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3. 2001, n. 4364) o
ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi
o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in
presenza per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed
effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass. 19.3.2012, n. 4330).
Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza
6 ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri
condomini o l'amministratore (cfr., Cass.23.9.2016, n. 18759). In carenza di
tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente
indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del
fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti
strumenti alternativi (art.1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia
nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia
necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (cfr., da ultimo,
Cass. 30.8.2017, n. 20528)” (Cass. n. 9280/2018).
Ebbene, dagli atti di causa, specificamente dagli allegati all'atto di citazione in primo grado, emerge in modo inequivocabile che tra le parti era intercorso uno scambio di corrispondenza riguardante le infiltrazioni provenienti dal lastrico, le quali avevano provocato danni all'immobile sottostante di
[...]
e che si era impegnato ad effettuare un sopralluogo Pt_2 E_
con il proprio tecnico al fine di valutare lo stato dei luoghi ed effettuare i lavori di risanamento. Tali circostanze, peraltro, non sono mai state smentite dallo stesso appellante, il quale si è limitato a rappresentare di aver effettuato i lavori prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Tuttavia,
nonostante vi fosse stata richiesta da parte di – segnatamente con mail Pt_2
del 21 luglio 2015 – l'odierno appellante non ha mai dato riscontro né circa l'intenzione di dare corso ai lavori, né ha dato indicazioni sull'impresa scelta per effettuare i lavori e sui costi da sostenere, né tanto meno circa la data di inizio dei lavori. A ciò si aggiunga che non può ritenersi aver agito al fine di prevenire un pericolo imminente senza possibilità, dunque, di avvisare l'altro condomino, posto che l'allegazione in tal senso prospettata dall'appellante
7 non è suffragata da alcun elemento (ad esempio, una relazione tecnica dalla quale evincere la somma urgenza). Ciò a maggior ragione se si considera un dato di tipo logico-deduttivo, e cioé che i lavori sono stati effettuati nel periodo estivo (18.8.2015 – 24.8.2015) in cui notoriamente non vi sono rilevanti precipitazioni piovose che possano rischiare di produrre ulteriori infiltrazioni;
e, tenendo conto che fino a quel momento, nonostante i numerosi solleciti, l'appellante non avesse dato riscontro alle richieste di poche settimane prima. In definitiva, non essendo dimostrato che gli interventi di manutenzione avessero carattere di urgenza tale, ai sensi dell'art. 1134 c.c., da escludere radicalmente la possibilità di avviare interlocuzione con l'altra parte, la pretesa di rimborso pro quota delle spese sostenute dall'appellante non può essere accolta.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia circa la cessata materia del contendere. Rappresenta che, sin dalla costituzione in giudizio, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio tenuto conto del fatto che lo stesso aveva già provveduto all'esecuzione dei lavori e all'eliminazione delle conseguenze dannose.
La censura è priva di pregio. Giova rammentare che “la cessazione della
materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto
del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e
sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia
deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile
di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da
8 una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo
apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una
pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia
determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda
dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che
il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza
del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della
domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine
ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto
soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela
dichiarativa” (Cass. n. 21757/2021). Pertanto, considerato che, nel caso di specie, nessun accordo intercorreva tra le parti e che la richiesta di cessazione della materia del contendere proveniva esclusivamente da , E_
difettando in tal senso la volontà degli odierni appellati, il Giudice non avrebbe potuto dichiarare la cessata materia del contendere.
Passando al terzo e al quarto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza innanzitutto nella parte in cui il Giudice ha attribuito allo stesso l'esclusiva responsabilità del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Rappresenta
che avrebbe dovuto riconoscere il concorso colposo ai sensi dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in base all'incidenza della colpa del danneggiato, stante la mancata indicazione da parte dell'appellata circa il periodo di verificazione dei danni. Argomenta,
inoltre, che avendo la danneggiata provveduto ai lavori di ripristino consistenti nella eliminazione dell'intonaco e nella tinteggiatura delle porzioni
9 di soffitto danneggiate, sarebbe stato in ogni caso impossibile determinare il periodo di verificazione dell'evento, e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza del concorso di colpa. In ordine al quantum,
deduce in primo luogo la mancanza di prova sul punto, non avendo l'appellata fornito alcun elemento utile ai fini della quantificazione dei danni presenti nell'immobile e rileva, peraltro, l'inutilizzabilità della CTU a fronte del fatto che il Giudice, con il quesito di cui all'ordinanza del 13.6.2019, aveva chiesto al consulente di indicare esclusivamente gli interventi da eseguire al fine di eliminare i fenomeni di infiltrazione.
In primo luogo, giova rammentare che “In materia di responsabilità ex art.
2051 c.c. , stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a
carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la
derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del
preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi
con essa.” (Cassazione civile sez. III 8/7/2024 n. 18518). A ciò si aggiunga che l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza.
Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che alcuna responsabilità può
essere attribuita all'odierna appellata. Va ribadito che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l'onere della prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, che in tal caso deve ritenersi
10 assolta, essendo stato accertato che il fenomeno infiltrativo proveniente dal lastrico abbia causato un danno nell'immobile di proprietà di Parte_2
causalmente riconducibile al solo fenomeno delle infiltrazioni per l'omessa manutenzione della terrazza sovrastante, come acclarato dal CTU.
Né tanto meno può ritenersi che la danneggiata abbia prodotto un aggravamento e/o un'alterazione dello stato dei luoghi, invocato dall'appellante ai sensi dell'art. 1227 II comma c.c., in quanto
[...]
ha, al contrario, provveduto all'eliminazione del danno presente nel Pt_2
suo immobile. Va, infine, evidenziato che ha affermato, in E_
definitiva, la propria responsabilità rappresentando di non aver mai negato l'an debeatur e, chiedendo, il rigetto delle pretese di controparte in quanto sfornite di prova nel quantum.
Ebbene, anche le censure riguardanti la quantificazione del danno sono destituite di fondamento. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, parte appellata ha specificamente allegato i danni subiti nell'immobile di sua proprietà, come da copiosa documentazione fotografica allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.c., che ha trovato riscontro nella testimonianza di “preciso che entrando nella villa Testimone_1
dopo avere visionato il piano terra mi accorsi che il tetto della cucina
presentava macchie di umidità quindi consigliai alla sig.ra di Pt_1
provvedere al ripristino prima di affittare l'immobile” (cfr. verbale di udienza del 20 dicembre 2018). Inoltre, unitamente all'atto di citazione con cui ha avanzato la pretesa risarcitoria, ha depositato il preventivo ricevuto dalla ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile, quantificati nella somma di € 2.300,00, facendo a questo riferimento. Peraltro, tale
11 quantificazione è stata confermata dal CTU, il quale ha correttamente provveduto ad indicare le opere necessarie per il completo ripristino dello stato dei luoghi sicché la censura sull'inutilizzabilità della consulenza formulata da parte appellante è priva di fondamento. Difatti, il consulente si è
scrupolosamente attenuto al quesito formulato dal Giudice, di cui all'ordinanza del 13 giugno 2019, il quale ha chiesto di individuare gli interventi da eseguirsi per il ripristino dello stato dei luoghi, facendo evidentemente riferimento a tutti i lavori necessari e non solo a quelli riguardanti il lastrico solare, non contenendo l'ordinanza alcuna delimitazione in tal senso. Il quadro delineato dall'esperto, oltre a essere rispondente al quesito proposto, dà conto delle conseguenze delle infiltrazioni, rimanendo sullo sfondo delle allegazioni dell'appellante la deduzione in ordine alla incertezza del verificarsi delle stesse. Semmai, incombeva sul danneggiante,
volta dimostrato dal danneggiato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, dare prove della sussistenza del fortuito, che può essere anche fatto del danneggiato, da porre in relazione causale con l'evento: prova nel caso di specie non fornita.
Per tali considerazioni, i diversi motivi di merito del gravame non possono trovare accoglimento: e stante l'esito del giudizio, il quinto motivo di gravame, con cui l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di spese di lite, deve essere conseguentemente disatteso.
Conclusivamente, l'appello non può trovare accoglimento, e la sentenza di prime cure deve essere pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
12 *****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 21 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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