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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/08/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 37 /2023 promossa da:
(C.F ), P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 P.VA_1 tempore e (C.F. ) elettivamente domiciliati in Foligno, P.zza Parte_2 C.F._1 della Repubblica 16, presso lo Studio dell'AVV. SILVIA TOMASSONI che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE contro già (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager 65, nello Studio dell'Avv. Andrea Conversano con domicilio digitale all'indirizzo pec in forza di procura speciale estesa a margine della Email_1 comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Concorrenza sleale – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1524/2022 pubblicata il
8.11.2022
sulle pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e impugnano la sentenza indicata in oggetto che ha Parte_3 Parte_2
rigettato la domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale e violazione del diritto di autore promossa nei confronti di con riferimento alla realizzazione sia del catalogo Controparte_1
pubblicitario Anno 2011 per l'Azienda SI Safety System Spa di Perugia, sia del Catalogo Corsi per l' del 2011. Parte_4
Gli attori in citazione deducevano che l'opera pubblicitaria (catalogo) veniva realizzata dal
(all'epoca grafico pubblicitario libero professionista) nel 1993 su incarico del legale Parte_2
rappresentante della SI, previa ideazione del prodotto e progettazione dello sviluppo CP_3
dell'opera, organizzazione, direzione e coordinamento del lavoro nelle fasi esecutive, confezione dell'opera finita;
successivamente nel 1996 fondava la società e ne Parte_2 Parte_1
diveniva il legale rappresentante, e ad essa conferiva incarico per la realizzazione del catalogo CP_3
1999-2001; che il catalogo veniva prodotto anche gli anni successivi ma nel 2010 la SI non rinnovava a l'incarico, conferendolo all'azienda concorrente che nel mese di Parte_1 Controparte_1
settembre del 2011 provvedeva a distribuire il nuovo catalogo SI 2011; che il catalogo originariamente realizzato dal costituiva un'“opera collettiva” che, al di là dei singoli contributi, aveva il Parte_2
carattere e il valore di un'opera a sé stante, considerata nella sua unitarietà affermando che la prova della creatività dell'opera risiedeva nell'opera stessa, verificabile ictu oculi;
sosteneva che tale opera era tutelata dall'art. 3 L.D.A. e dall'art. 7 L.D.A secondo cui “è considerato autore dell'opera collettiva
chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa”; che (e per essa Parte_1 Parte_2
che aveva ideato organizzato e diretto la creazione dell'opera collettiva) era l'autore dell'opera e come pagina 2 di 9 tale unico titolare dei diritti che da tale paternità discendevano;
che l'illecito denunciato si rinveniva nell'impostazione e nell'immagine del catalogo, dal generale fino al più piccolo dettaglio, avendo ha realizzato un prodotto identico a quello ideato e realizzato da Controparte_1 Parte_1
utilizzato le medesime ambientazioni, le stesse foto, gli stessi modelli, incaricato gli stessi fotolitisti e gli stessi stampatori, utilizzato la stessa carta sia come grammatura che come qualità, riproposto il medesimo schema grafico, lo stesso carattere tipografico, gli stessi colori di sfondo alle immagini, gli stessi colori per il codice articolo, lo stesso carattere tipografico, realizzando un prodotto che costituiva
Pa imitazione servile e pedissequa del prodotto precedentemente realizzato e firmato da - a prescindere dalle richieste del committente – con effetti confusivi, nonché nella violazione delle norme sul diritto d'autore, evidenziando che il Catalogo era stato riconosciuto come miglior catalogo nel settore dell'abbigliamento antinfortunistico (tanto da ricevere il Premio Umbria Pubblicità 1995 ed ottenere un riconoscimento dalla rivista americana di comunicazione “Communication Arts” che lo pubblicava nel numero gennaio-febbraio 1995) e che anche le opere pubblicitarie potevano essere tutelate dalla normativa sul diritto d'autore; inoltre deducevano che su incarico della
[...]
- con sede in Perugia, Parte_5 [...]
nel 2007 realizzava il “Catalogo corsi 2007/2008” e nel 2008 realizzava e firmava altri due Pt_1
cataloghi “Catalogo Corsi – Area distribuzione alimentare” e “Corsi tutti Parte_6
caratterizzati in modo inconfondibile per lo stile e l'impostazione grafica, la tipologia delle foto, il formato, la carta utilizzata, i caratteri tipografici, i colori utilizzati e che nel 2011 il Catalogo Corsi
dell' su incarico di quest'ultima veniva invece realizzato e firmato da Parte_4 [...]
CP_1
Dunque chiedevano al Tribunale di ordinare a di astenersi per il futuro Controparte_2
dal compimento di ulteriori atti di concorrenza sleale ai danni di , condannare Parte_1 CP_2
pagina 3 di 9 al risarcimento del danno in favore di nella misura di Euro 100.000,00 o in CP_2 Parte_1
quella ritenuta equa dal Tribunale;
dichiarare responsabile di atti compiuti in Controparte_2
violazione della normativa sul diritto d'autore ai danni di e/o di , e Parte_1 Parte_2
condannare , anche a tale ulteriore titolo, al risarcimento del danno in favore di Controparte_2
e/o di nella misura da quantificare all'esito dell'istruttoria, o anche in Parte_1 Parte_2
via equitativa dal Giudice;
ordinare la pubblicazione della sentenza con adeguato risalto su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale a cura e spese di .. Controparte_2
Con l'impugnazione gli appellanti si dolgono della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la violazione della norma richiede la titolarità del prodotto in chi agisce, ma l'attrice non ha la titolarità del catalogo, che appartiene a SI, così come il catalogo SI 2011 – 2014 realizzato dalla convenuta unitamente ad altri fornitori come richiesto da SI.
Impugnano, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha escluso l'imitazione servile richiamando la giurisprudenza che afferma che non si ha imitazione servile quando le caratteristiche imitate siano dettate da esigenze funzionali o strutturali del prodotto e ha ritenuto che il catalogo non poteva non contenere le foto dei prodotti da vendere e non poteva non riproporre le medesime didascalie descrittive, e che questi non potessero ritenersi elementi individualizzanti mentre i caratteri utilizzati ed i colori utilizzati, oltre le grafiche realizzate in erano elementi presenti in qualsiasi prodotto simile.
Impugnano, ancora, la sentenza nella parte in cui il Giudice esclude la tutela rilevando che dalla comparazione dei due cataloghi fosse manifesto che non potesse parlarsi di imitazione servile in quanto i cataloghi appaiono diversi sin dalla semplice sovrapposizione delle copertine.
Infine, impugnano la sentenza nella parte in cui afferma che nella brochure informativa dell' la convenuta non viene mai citata nel catalogo, nella parte in cui è stata Parte_4
pagina 4 di 9 omessa la valutazione dell'esito della prova testimoniale e nella parte in cui nega il riconoscimento del risarcimento del danno.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello richiamando le eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e passiva in capo a sé quanto alle condotte di concorrenza sleale, e di assenza di condotte di appropriazione della paternità morale dell'opera.
Premesso che un catalogo pubblicitario può essere tutelato dal diritto d'autore, a condizione che presenti i requisiti di originalità e creatività e che il diritto d'autore protegge la forma espressiva di un'opera, quindi un catalogo pubblicitario è protetto se la sua composizione, grafica, testi e immagini riflettono un'elaborazione creativa e personale dell'autore che lo renda riconoscibile come opera creativa, mostrando un'elaborazione originale (nella scelta di immagini, testi, layout e altri elementi) e non banale, tale da andare oltre la semplice presentazione del prodotto, si ritiene senza dubbio che il catalogo SI Safety presenti un layout grafico innovativo e accattivante, che presenta i prodotti in modo originale e creativo, sia per il modo in cui il catalogo è impaginato (la scelta dei font, dei colori e della disposizione degli elementi) disposti secondo una scelta individuale dell'autore, sia per le immagini e le fotografie utilizzate nel catalogo, che non appaiono meramente rappresentative del prodotto, ma utilizzano pose particolari dei modelli al fine di richiamare il concetto di attività lavorative in movimento, pericolose, comunque involgenti l'aspetto della sicurezza, evocano lo sforzo fisico, il movimento, la capacità adattiva o plastica, quale frutto di una originale interpretazione dell'autore. I
riconoscimenti ottenuti confermano l'originalità dell'opera e la sua creatività che riflette una interpretazione personale dell'autore e ne riflette la sensibilità ed una reinterpretazione soggettiva della realtà raffigurata, evocativa di suggestioni;
il catalogo, in conclusione, realizza efficacemente ed in modo non meramente rappresentativo, ma figurativo, l'intento di mostrare i prodotti da pubblicizzare.
pagina 5 di 9 Tuttavia gli articoli 12-bis e 12-ter della Legge sul Diritto d'Autore (LDA), che stabiliscono che per l'opera creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, secondo una diffusa interpretazione giurisprudenziale si applicano anche al committente, in particolare per quanto riguarda i diritti patrimoniali sulle opere create su commissione. Questi articoli, pur riferendosi principalmente al rapporto di lavoro subordinato, sono estesi anche ad altri rapporti lavorativi, incluso quello autonomo,
quando vi è una commissione specifica.
La Suprema Corte (Cass. 10.4.2020 n. 8433) ha, inoltre, affermato il principio secondo cui l'art
110 LDA (in ordine alla necessità di prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione) non è
applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore (Cass.
24 giugno 2016, n. 13171; conf. in materia di appalto relativo ad un format, Cass. 18633/2017): e ciò
perché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti,
dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente, quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, salvo patto contrario. Peraltro,
l'art.110 I.a., non opera nelle azioni promosse dal titolare del diritto autorale contro i terzi che abbiano utilizzato illecitamente l'opera (cfr. Cass. 3390/2003: «la norma dell'art. 110 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto;
essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli..).
In sostanza, se un'opera viene creata nell'ambito di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e su commissione, i diritti patrimoniali (cioè lo sfruttamento economico) spettano, salvo pagina 6 di 9 diverso accordo, al datore di lavoro o al committente, come del resto risulta dall'apposizione, in calce al catalogo, del marchio del copyright con l'indicazione di “tutti i diritti riservati” in capo a SI (mentre i diritti morali, come il diritto al nome e all'integrità dell'opera, rimangono invece sempre in capo all'autore), a meno che non sia diversamente stabilito in contratto (qui assente, quanto ai rapporti tra
Pa CP_ e e . Dunque il committente ha il diritto di pubblicare ed utilizzare l'opera in ogni Parte_2
forma e modo (art. 12 LDA), riprodurre l'opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo (Art. 13 LDA),
distribuirla e commercializzarla con qualsiasi mezzo (Art. 17 LDA), elaborarla e trasformarla (Art. 18
LDA); peraltro, i diritti di utilizzazione economica sono alienabili, scomponibili e tra loro indipendenti
(art. 19 LDA).
Che ci sia stato un trasferimento dei diritti di sfruttamento può evincersi, oltre alla giurisprudenza citata, da una serie di elementi convergenti, quali la mancata contestazione da parte del dell'apposizione del “©”copyright da parte di SIR, il mancato esercizio di azione risarcitoria Parte_2
(anche) nei confronti di SIR, la libera disponibilità in capo a SIR di tutto il materiale fornito per la
CP_ compilazione del catalogo (come testimoniato da nel corso del giudizio di primo grado).
Escluso che in capo a vi fossero diritti di sfruttamento economico, deve negarsi Parte_1
che l'attività della abbia integrato gli estremi della concorrenza sleale, sia sotto il Controparte_1
profilo della imitazione servile, sia della attività confusiva, sia della scorrettezza professionale, anche considerata la circostanza che sull'ultima pagina del catalogo in realtà vengono formulati
“ringraziamenti” alla , ma non vi è alcuna auto attribuzione della paternità del catalogo Controparte_1
i cui soli diritti di rappresentazione appaiono sempre, sia prima che dopo, di pertinenza della società
committente con l'apposizione del copyright.
Infatti, quando un autore cede i diritti di sfruttamento economico di un'opera, trasferisce al cessionario il diritto esclusivo di utilizzare l'opera in vari modi, tra cui la riproduzione. Questo significa pagina 7 di 9 che il cessionario può decidere di far riprodurre l'opera da sé stesso o da terzi, senza che l'autore possa opporsi, tanto meno citando in giudizio il solo terzo.
Inoltre, la concorrenza sleale è una fattispecie che si verifica quando un soggetto pone in essere atti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare un concorrente;
il soggetto cui viene commissionata la riproduzione dell'opera da parte del cessionario che ha acquisito i diritti di sfruttamento economico e che quindi agisce nel pieno esercizio dei diritti che gli sono stati trasferiti non commette alcun atto di concorrenza sleale, in quanto realizza il diritto di sfruttamento del legittimo titolare.
Sotto il profilo ulteriore della lesione del diritto di autore, e censurano Parte_1 Parte_2
la sentenza che ha ritenuto che si era limitata all'aggiornamento delle grafiche e Controparte_1
dell'impaginazione a seguito dell'aggiornamento dei prodotti, contestando che aveva, Controparte_1
invece, apposto la propria firma sull'opera riproponendo gli stessi contenuti del catalogo precedente ,
firmando il catalogo come se fosse stata una propria originale creazione.
In realtà, nel nuovo catalogo SI viene espresso un semplice “ringraziamento “ a Fattoria
creativa, che non viene affatto indicata come ideatrice della realizzazione artistica: Controparte_1
non si è affatto attribuita la paternità dell'opera e ciò vale ancor più per il catalogo dell' Parte_4
per il quale non si è trovato, come già sottolineato dal primo Giudice, alcun riferimento alla
[...]
convenuta, nonostante la contestazione di parte appellante, dunque manca in radice alcun tipo di appropriazione della paternità dell'opera, in violazione dei diritti morali dell'Autore. Né l'appellante ha indicato la pagina ove tale riferimento trovasi.
Per quest'ultimo catalogo, poi, valgono i medesimi principi sopra espressi in merito alla costituzione in capo al committente del diritto di sfruttamento economico dell'opera e, quindi,
pagina 8 di 9 dell'assenza di condotte di concorrenza sleale in capo al soggetto che ha riprodotto l'opera su incarico del committente.
Le censure relative all'omessa valutazione delle prove restano assorbite dalle considerazioni sopra espresse che escludono in radice, in fatto ed in diritto, la sussistenza delle denunciate violazioni.,
così come assorbito resta il motivo relativo alla spettanza del risarcimento del danno.
L'appello deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna e in solido al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 25/08/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 37 /2023 promossa da:
(C.F ), P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 P.VA_1 tempore e (C.F. ) elettivamente domiciliati in Foligno, P.zza Parte_2 C.F._1 della Repubblica 16, presso lo Studio dell'AVV. SILVIA TOMASSONI che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE contro già (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.VA_2 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager 65, nello Studio dell'Avv. Andrea Conversano con domicilio digitale all'indirizzo pec in forza di procura speciale estesa a margine della Email_1 comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Concorrenza sleale – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1524/2022 pubblicata il
8.11.2022
sulle pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e impugnano la sentenza indicata in oggetto che ha Parte_3 Parte_2
rigettato la domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale e violazione del diritto di autore promossa nei confronti di con riferimento alla realizzazione sia del catalogo Controparte_1
pubblicitario Anno 2011 per l'Azienda SI Safety System Spa di Perugia, sia del Catalogo Corsi per l' del 2011. Parte_4
Gli attori in citazione deducevano che l'opera pubblicitaria (catalogo) veniva realizzata dal
(all'epoca grafico pubblicitario libero professionista) nel 1993 su incarico del legale Parte_2
rappresentante della SI, previa ideazione del prodotto e progettazione dello sviluppo CP_3
dell'opera, organizzazione, direzione e coordinamento del lavoro nelle fasi esecutive, confezione dell'opera finita;
successivamente nel 1996 fondava la società e ne Parte_2 Parte_1
diveniva il legale rappresentante, e ad essa conferiva incarico per la realizzazione del catalogo CP_3
1999-2001; che il catalogo veniva prodotto anche gli anni successivi ma nel 2010 la SI non rinnovava a l'incarico, conferendolo all'azienda concorrente che nel mese di Parte_1 Controparte_1
settembre del 2011 provvedeva a distribuire il nuovo catalogo SI 2011; che il catalogo originariamente realizzato dal costituiva un'“opera collettiva” che, al di là dei singoli contributi, aveva il Parte_2
carattere e il valore di un'opera a sé stante, considerata nella sua unitarietà affermando che la prova della creatività dell'opera risiedeva nell'opera stessa, verificabile ictu oculi;
sosteneva che tale opera era tutelata dall'art. 3 L.D.A. e dall'art. 7 L.D.A secondo cui “è considerato autore dell'opera collettiva
chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa”; che (e per essa Parte_1 Parte_2
che aveva ideato organizzato e diretto la creazione dell'opera collettiva) era l'autore dell'opera e come pagina 2 di 9 tale unico titolare dei diritti che da tale paternità discendevano;
che l'illecito denunciato si rinveniva nell'impostazione e nell'immagine del catalogo, dal generale fino al più piccolo dettaglio, avendo ha realizzato un prodotto identico a quello ideato e realizzato da Controparte_1 Parte_1
utilizzato le medesime ambientazioni, le stesse foto, gli stessi modelli, incaricato gli stessi fotolitisti e gli stessi stampatori, utilizzato la stessa carta sia come grammatura che come qualità, riproposto il medesimo schema grafico, lo stesso carattere tipografico, gli stessi colori di sfondo alle immagini, gli stessi colori per il codice articolo, lo stesso carattere tipografico, realizzando un prodotto che costituiva
Pa imitazione servile e pedissequa del prodotto precedentemente realizzato e firmato da - a prescindere dalle richieste del committente – con effetti confusivi, nonché nella violazione delle norme sul diritto d'autore, evidenziando che il Catalogo era stato riconosciuto come miglior catalogo nel settore dell'abbigliamento antinfortunistico (tanto da ricevere il Premio Umbria Pubblicità 1995 ed ottenere un riconoscimento dalla rivista americana di comunicazione “Communication Arts” che lo pubblicava nel numero gennaio-febbraio 1995) e che anche le opere pubblicitarie potevano essere tutelate dalla normativa sul diritto d'autore; inoltre deducevano che su incarico della
[...]
- con sede in Perugia, Parte_5 [...]
nel 2007 realizzava il “Catalogo corsi 2007/2008” e nel 2008 realizzava e firmava altri due Pt_1
cataloghi “Catalogo Corsi – Area distribuzione alimentare” e “Corsi tutti Parte_6
caratterizzati in modo inconfondibile per lo stile e l'impostazione grafica, la tipologia delle foto, il formato, la carta utilizzata, i caratteri tipografici, i colori utilizzati e che nel 2011 il Catalogo Corsi
dell' su incarico di quest'ultima veniva invece realizzato e firmato da Parte_4 [...]
CP_1
Dunque chiedevano al Tribunale di ordinare a di astenersi per il futuro Controparte_2
dal compimento di ulteriori atti di concorrenza sleale ai danni di , condannare Parte_1 CP_2
pagina 3 di 9 al risarcimento del danno in favore di nella misura di Euro 100.000,00 o in CP_2 Parte_1
quella ritenuta equa dal Tribunale;
dichiarare responsabile di atti compiuti in Controparte_2
violazione della normativa sul diritto d'autore ai danni di e/o di , e Parte_1 Parte_2
condannare , anche a tale ulteriore titolo, al risarcimento del danno in favore di Controparte_2
e/o di nella misura da quantificare all'esito dell'istruttoria, o anche in Parte_1 Parte_2
via equitativa dal Giudice;
ordinare la pubblicazione della sentenza con adeguato risalto su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale a cura e spese di .. Controparte_2
Con l'impugnazione gli appellanti si dolgono della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la violazione della norma richiede la titolarità del prodotto in chi agisce, ma l'attrice non ha la titolarità del catalogo, che appartiene a SI, così come il catalogo SI 2011 – 2014 realizzato dalla convenuta unitamente ad altri fornitori come richiesto da SI.
Impugnano, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha escluso l'imitazione servile richiamando la giurisprudenza che afferma che non si ha imitazione servile quando le caratteristiche imitate siano dettate da esigenze funzionali o strutturali del prodotto e ha ritenuto che il catalogo non poteva non contenere le foto dei prodotti da vendere e non poteva non riproporre le medesime didascalie descrittive, e che questi non potessero ritenersi elementi individualizzanti mentre i caratteri utilizzati ed i colori utilizzati, oltre le grafiche realizzate in erano elementi presenti in qualsiasi prodotto simile.
Impugnano, ancora, la sentenza nella parte in cui il Giudice esclude la tutela rilevando che dalla comparazione dei due cataloghi fosse manifesto che non potesse parlarsi di imitazione servile in quanto i cataloghi appaiono diversi sin dalla semplice sovrapposizione delle copertine.
Infine, impugnano la sentenza nella parte in cui afferma che nella brochure informativa dell' la convenuta non viene mai citata nel catalogo, nella parte in cui è stata Parte_4
pagina 4 di 9 omessa la valutazione dell'esito della prova testimoniale e nella parte in cui nega il riconoscimento del risarcimento del danno.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello richiamando le eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e passiva in capo a sé quanto alle condotte di concorrenza sleale, e di assenza di condotte di appropriazione della paternità morale dell'opera.
Premesso che un catalogo pubblicitario può essere tutelato dal diritto d'autore, a condizione che presenti i requisiti di originalità e creatività e che il diritto d'autore protegge la forma espressiva di un'opera, quindi un catalogo pubblicitario è protetto se la sua composizione, grafica, testi e immagini riflettono un'elaborazione creativa e personale dell'autore che lo renda riconoscibile come opera creativa, mostrando un'elaborazione originale (nella scelta di immagini, testi, layout e altri elementi) e non banale, tale da andare oltre la semplice presentazione del prodotto, si ritiene senza dubbio che il catalogo SI Safety presenti un layout grafico innovativo e accattivante, che presenta i prodotti in modo originale e creativo, sia per il modo in cui il catalogo è impaginato (la scelta dei font, dei colori e della disposizione degli elementi) disposti secondo una scelta individuale dell'autore, sia per le immagini e le fotografie utilizzate nel catalogo, che non appaiono meramente rappresentative del prodotto, ma utilizzano pose particolari dei modelli al fine di richiamare il concetto di attività lavorative in movimento, pericolose, comunque involgenti l'aspetto della sicurezza, evocano lo sforzo fisico, il movimento, la capacità adattiva o plastica, quale frutto di una originale interpretazione dell'autore. I
riconoscimenti ottenuti confermano l'originalità dell'opera e la sua creatività che riflette una interpretazione personale dell'autore e ne riflette la sensibilità ed una reinterpretazione soggettiva della realtà raffigurata, evocativa di suggestioni;
il catalogo, in conclusione, realizza efficacemente ed in modo non meramente rappresentativo, ma figurativo, l'intento di mostrare i prodotti da pubblicizzare.
pagina 5 di 9 Tuttavia gli articoli 12-bis e 12-ter della Legge sul Diritto d'Autore (LDA), che stabiliscono che per l'opera creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, secondo una diffusa interpretazione giurisprudenziale si applicano anche al committente, in particolare per quanto riguarda i diritti patrimoniali sulle opere create su commissione. Questi articoli, pur riferendosi principalmente al rapporto di lavoro subordinato, sono estesi anche ad altri rapporti lavorativi, incluso quello autonomo,
quando vi è una commissione specifica.
La Suprema Corte (Cass. 10.4.2020 n. 8433) ha, inoltre, affermato il principio secondo cui l'art
110 LDA (in ordine alla necessità di prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione) non è
applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore (Cass.
24 giugno 2016, n. 13171; conf. in materia di appalto relativo ad un format, Cass. 18633/2017): e ciò
perché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti,
dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente, quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, salvo patto contrario. Peraltro,
l'art.110 I.a., non opera nelle azioni promosse dal titolare del diritto autorale contro i terzi che abbiano utilizzato illecitamente l'opera (cfr. Cass. 3390/2003: «la norma dell'art. 110 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all'ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto;
essa pertanto non opera al di fuori del conflitto tra titoli..).
In sostanza, se un'opera viene creata nell'ambito di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e su commissione, i diritti patrimoniali (cioè lo sfruttamento economico) spettano, salvo pagina 6 di 9 diverso accordo, al datore di lavoro o al committente, come del resto risulta dall'apposizione, in calce al catalogo, del marchio del copyright con l'indicazione di “tutti i diritti riservati” in capo a SI (mentre i diritti morali, come il diritto al nome e all'integrità dell'opera, rimangono invece sempre in capo all'autore), a meno che non sia diversamente stabilito in contratto (qui assente, quanto ai rapporti tra
Pa CP_ e e . Dunque il committente ha il diritto di pubblicare ed utilizzare l'opera in ogni Parte_2
forma e modo (art. 12 LDA), riprodurre l'opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo (Art. 13 LDA),
distribuirla e commercializzarla con qualsiasi mezzo (Art. 17 LDA), elaborarla e trasformarla (Art. 18
LDA); peraltro, i diritti di utilizzazione economica sono alienabili, scomponibili e tra loro indipendenti
(art. 19 LDA).
Che ci sia stato un trasferimento dei diritti di sfruttamento può evincersi, oltre alla giurisprudenza citata, da una serie di elementi convergenti, quali la mancata contestazione da parte del dell'apposizione del “©”copyright da parte di SIR, il mancato esercizio di azione risarcitoria Parte_2
(anche) nei confronti di SIR, la libera disponibilità in capo a SIR di tutto il materiale fornito per la
CP_ compilazione del catalogo (come testimoniato da nel corso del giudizio di primo grado).
Escluso che in capo a vi fossero diritti di sfruttamento economico, deve negarsi Parte_1
che l'attività della abbia integrato gli estremi della concorrenza sleale, sia sotto il Controparte_1
profilo della imitazione servile, sia della attività confusiva, sia della scorrettezza professionale, anche considerata la circostanza che sull'ultima pagina del catalogo in realtà vengono formulati
“ringraziamenti” alla , ma non vi è alcuna auto attribuzione della paternità del catalogo Controparte_1
i cui soli diritti di rappresentazione appaiono sempre, sia prima che dopo, di pertinenza della società
committente con l'apposizione del copyright.
Infatti, quando un autore cede i diritti di sfruttamento economico di un'opera, trasferisce al cessionario il diritto esclusivo di utilizzare l'opera in vari modi, tra cui la riproduzione. Questo significa pagina 7 di 9 che il cessionario può decidere di far riprodurre l'opera da sé stesso o da terzi, senza che l'autore possa opporsi, tanto meno citando in giudizio il solo terzo.
Inoltre, la concorrenza sleale è una fattispecie che si verifica quando un soggetto pone in essere atti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare un concorrente;
il soggetto cui viene commissionata la riproduzione dell'opera da parte del cessionario che ha acquisito i diritti di sfruttamento economico e che quindi agisce nel pieno esercizio dei diritti che gli sono stati trasferiti non commette alcun atto di concorrenza sleale, in quanto realizza il diritto di sfruttamento del legittimo titolare.
Sotto il profilo ulteriore della lesione del diritto di autore, e censurano Parte_1 Parte_2
la sentenza che ha ritenuto che si era limitata all'aggiornamento delle grafiche e Controparte_1
dell'impaginazione a seguito dell'aggiornamento dei prodotti, contestando che aveva, Controparte_1
invece, apposto la propria firma sull'opera riproponendo gli stessi contenuti del catalogo precedente ,
firmando il catalogo come se fosse stata una propria originale creazione.
In realtà, nel nuovo catalogo SI viene espresso un semplice “ringraziamento “ a Fattoria
creativa, che non viene affatto indicata come ideatrice della realizzazione artistica: Controparte_1
non si è affatto attribuita la paternità dell'opera e ciò vale ancor più per il catalogo dell' Parte_4
per il quale non si è trovato, come già sottolineato dal primo Giudice, alcun riferimento alla
[...]
convenuta, nonostante la contestazione di parte appellante, dunque manca in radice alcun tipo di appropriazione della paternità dell'opera, in violazione dei diritti morali dell'Autore. Né l'appellante ha indicato la pagina ove tale riferimento trovasi.
Per quest'ultimo catalogo, poi, valgono i medesimi principi sopra espressi in merito alla costituzione in capo al committente del diritto di sfruttamento economico dell'opera e, quindi,
pagina 8 di 9 dell'assenza di condotte di concorrenza sleale in capo al soggetto che ha riprodotto l'opera su incarico del committente.
Le censure relative all'omessa valutazione delle prove restano assorbite dalle considerazioni sopra espresse che escludono in radice, in fatto ed in diritto, la sussistenza delle denunciate violazioni.,
così come assorbito resta il motivo relativo alla spettanza del risarcimento del danno.
L'appello deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna e in solido al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 25/08/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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