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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 862/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESE FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore 06/09/2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. PELLE ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Atti comunicati al PM senza osservaizoni ostative pervenute).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nelle note di trattazione scritta 17/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c. riportandosi agli atti, senza ivi formulare conclusioni espresse;
pertanto, secondo orientamento costante di legittimità, occorrerà fare riferimento alle ultime conclusioni formali rassegnate e quindi agli atti introduttivi del giudizio, come segue:
Per parte ricorrente : “CHIEDE che l'On. Tribunale adito, in Camera di Consiglio, Pt_1
voglia:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , anche con sentenza parziale;
[...] Controparte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di eseguire le annotazioni di legge;
3) stabilire che la signora non ha diritto a percepire assegno divorzile per i Parte_2
motivi esposti in narrativa;
4) in caso di contrasto, condannare la signora a spese e compensi di Controparte_1 causa, oltre spese generali in ragione del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”;
Per parte resistente : “chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia: CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai comparenti il 3.7.2015 in Taormina (ME), disponendo in conformità di legge;
2) rigettare per il resto la domanda di disponendo a carico dello stesso Parte_1
l'obbligo di somministrare periodicamente a favore della sig.ra un assegno Controparte_1
di divorzio nella misura ritenuta di Giustizia.
Con salvezza di ogni ulteriore diritto e vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taormina (ME) in
[...]
data 03/07/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 59, parte II, serie A, dell'anno 2015; da tale unione non sono nati figli.
pagina 2 di 6 Il ricorrente ha chiesto che la pronuncia divorzile avvenga senza altre condizioni, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Regolarmente attivato il contraddittorio (notifica perfezionata per la resistente in data
22/05/2024), parte resistente si è costituita in giudizio solo in Controparte_1 data 07/08/2024 per l'udienza fissata al 17/09/2024, tardivamente.
La resistente, aderendo alla richiesta divorzile, ha domandato che sia riconosciuto in suo favore un assegno divorzile secondo giustizia, tanto per la sua componente assistenziale quanto soprattutto per la sua componente compensativa-perequativa.
Solo parte ricorrente ha provveduto al deposito di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., in data
12/09/2024, a seguito di costituzione di nuovo difensore del ricorrente 06/09/2024; con tale atto è stata eccepita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, in quanto proveniente da parte decaduta da tale attività in quanto costituitasi tardivamente in giudizio.
All'esito della prima udienza di comparizione 17/09/2024, con ordinanza riservata è stato revocato il contributo di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione personale ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo
Giudicante.
All'udienza già fissata 18/03/2025, disposta la sua trattazione cartolare su richiesta di parte ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata brevemente differita in quanto la difesa resistente ha chiesto un differimento della discussione orale;
alla nuova udienza così fissata al
08/04/2024 con la medesima modalità ex art. 127 ter c.p.c., preso atto del regolare deposito delle note di trattazione scritta depositate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
pagina 3 di 6 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1980, in relazione matrimonio contratto in Taormina (ME) in data 03/07/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 59, parte II, serie A, dell'anno 2015.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Messina per la separazione personale sin dal 2020.
2) La domanda di assegno divorzile
La richiesta di parte resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile on può essere accolta, in quanto tardivamente formulata;
come tale, la stessa è inammissibile.
Invero, a fronte della prima udienza fissata al 17/09/2024, parte resistente si è costituita in giudizio bene oltre il termine di cui all'art. 473bis.16 c.p.c. e 473bis.14 comma 2 c.p.c. pari a 30 giorni;
sul punto, è appena il caso di evidenziare come la giurisprudenza di legittimità assolutamente maggioritaria (salva un'unica pronuncia contraria rimasta isolata) conferma la sospensione feriale dei termini processuali anche per la materia famialiristica, quale quella oggetto della fattispecie.
Inconferenti sono le deduzioni di cui alla nota di parte resistente 08/04/2025, afferenti la natura di domanda di mero accertamento negativo dell'insussistenza dei presupposti della domanda di accertamento negativo formulata invece dal ricorrente;
sebbene suggestivo come argomento, lo stesso non è fondato. Infatti, quella formulata da parte resistente è indiscutibilmente una domanda riconvenzionale, volta al riconoscimento in suo favore del diritto ad un emolumento economico, per le motivazioni che ampiamente illustra in atti.
Tanto basterebbe.
pagina 4 di 6 Ad abundantiam, si evidenzia come la domanda di assegno divorzile sarebbe ad ogni modo infondata anche nel merito, in quanto difettante del requisito legale a monte, e cioè della circostanza che il coniuge richiedente non ha mezzi adeguati al proprio sostentamento ovvero non può procurarseli per ragioni oggettive;
solo in seconda battuta entrano in gioco gli ulteriori elementi citati dal medesimo art. 5 comma 6 della legge divorzile, quali criteri per la quantificazione di un emolumento già stabilito quanto ai suoi presupposti;
ebbene, nella fattispecie, come peraltro già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori, la resistente richiedente è titolare di un salario elvetico per 44.828,00 CHF lordi annui per il 2023 (ultima annualità disponibile in atti), a fronte di redditi del ricorrente per € 21.933,00 lordi annui per il
2022 (ultima annualità disponibile in atti).
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Compensate le spese di lite nella misura del 50% fra le parti in ragione della natura necessitata della pronuncia divorzile, cui entrambe le parti peraltro hanno aderito, il residuo 50% viene posto a carico di parte resistente, rimasta soccombente in relazione alla domanda di riconoscimento in suo favore di un contributo economico.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00 (cfr. art. 5 co. 6 D.M. cit., cause di valore indeterminabile di complessità non alta), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'assenza di istruttoria, nonché delle modalità semplificate di decisione ex art. 473bis.22 c.p.c., nonché in assenza di prole da regolamentare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 23/08/1980, in relazione matrimonio contratto in Taormina (ME) in data
03/07/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 59, parte II, serie A, dell'anno 2015;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta della resistente di assegno divorzile;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti nella misura del 50%;
5) CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente del residuo 50% delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 862/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESE FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore 06/09/2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. PELLE ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Atti comunicati al PM senza osservaizoni ostative pervenute).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nelle note di trattazione scritta 17/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c. riportandosi agli atti, senza ivi formulare conclusioni espresse;
pertanto, secondo orientamento costante di legittimità, occorrerà fare riferimento alle ultime conclusioni formali rassegnate e quindi agli atti introduttivi del giudizio, come segue:
Per parte ricorrente : “CHIEDE che l'On. Tribunale adito, in Camera di Consiglio, Pt_1
voglia:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , anche con sentenza parziale;
[...] Controparte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di eseguire le annotazioni di legge;
3) stabilire che la signora non ha diritto a percepire assegno divorzile per i Parte_2
motivi esposti in narrativa;
4) in caso di contrasto, condannare la signora a spese e compensi di Controparte_1 causa, oltre spese generali in ragione del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”;
Per parte resistente : “chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia: CP_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai comparenti il 3.7.2015 in Taormina (ME), disponendo in conformità di legge;
2) rigettare per il resto la domanda di disponendo a carico dello stesso Parte_1
l'obbligo di somministrare periodicamente a favore della sig.ra un assegno Controparte_1
di divorzio nella misura ritenuta di Giustizia.
Con salvezza di ogni ulteriore diritto e vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taormina (ME) in
[...]
data 03/07/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 59, parte II, serie A, dell'anno 2015; da tale unione non sono nati figli.
pagina 2 di 6 Il ricorrente ha chiesto che la pronuncia divorzile avvenga senza altre condizioni, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Regolarmente attivato il contraddittorio (notifica perfezionata per la resistente in data
22/05/2024), parte resistente si è costituita in giudizio solo in Controparte_1 data 07/08/2024 per l'udienza fissata al 17/09/2024, tardivamente.
La resistente, aderendo alla richiesta divorzile, ha domandato che sia riconosciuto in suo favore un assegno divorzile secondo giustizia, tanto per la sua componente assistenziale quanto soprattutto per la sua componente compensativa-perequativa.
Solo parte ricorrente ha provveduto al deposito di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., in data
12/09/2024, a seguito di costituzione di nuovo difensore del ricorrente 06/09/2024; con tale atto è stata eccepita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, in quanto proveniente da parte decaduta da tale attività in quanto costituitasi tardivamente in giudizio.
All'esito della prima udienza di comparizione 17/09/2024, con ordinanza riservata è stato revocato il contributo di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione personale ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo
Giudicante.
All'udienza già fissata 18/03/2025, disposta la sua trattazione cartolare su richiesta di parte ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata brevemente differita in quanto la difesa resistente ha chiesto un differimento della discussione orale;
alla nuova udienza così fissata al
08/04/2024 con la medesima modalità ex art. 127 ter c.p.c., preso atto del regolare deposito delle note di trattazione scritta depositate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
pagina 3 di 6 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1980, in relazione matrimonio contratto in Taormina (ME) in data 03/07/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 59, parte II, serie A, dell'anno 2015.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Messina per la separazione personale sin dal 2020.
2) La domanda di assegno divorzile
La richiesta di parte resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile on può essere accolta, in quanto tardivamente formulata;
come tale, la stessa è inammissibile.
Invero, a fronte della prima udienza fissata al 17/09/2024, parte resistente si è costituita in giudizio bene oltre il termine di cui all'art. 473bis.16 c.p.c. e 473bis.14 comma 2 c.p.c. pari a 30 giorni;
sul punto, è appena il caso di evidenziare come la giurisprudenza di legittimità assolutamente maggioritaria (salva un'unica pronuncia contraria rimasta isolata) conferma la sospensione feriale dei termini processuali anche per la materia famialiristica, quale quella oggetto della fattispecie.
Inconferenti sono le deduzioni di cui alla nota di parte resistente 08/04/2025, afferenti la natura di domanda di mero accertamento negativo dell'insussistenza dei presupposti della domanda di accertamento negativo formulata invece dal ricorrente;
sebbene suggestivo come argomento, lo stesso non è fondato. Infatti, quella formulata da parte resistente è indiscutibilmente una domanda riconvenzionale, volta al riconoscimento in suo favore del diritto ad un emolumento economico, per le motivazioni che ampiamente illustra in atti.
Tanto basterebbe.
pagina 4 di 6 Ad abundantiam, si evidenzia come la domanda di assegno divorzile sarebbe ad ogni modo infondata anche nel merito, in quanto difettante del requisito legale a monte, e cioè della circostanza che il coniuge richiedente non ha mezzi adeguati al proprio sostentamento ovvero non può procurarseli per ragioni oggettive;
solo in seconda battuta entrano in gioco gli ulteriori elementi citati dal medesimo art. 5 comma 6 della legge divorzile, quali criteri per la quantificazione di un emolumento già stabilito quanto ai suoi presupposti;
ebbene, nella fattispecie, come peraltro già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori, la resistente richiedente è titolare di un salario elvetico per 44.828,00 CHF lordi annui per il 2023 (ultima annualità disponibile in atti), a fronte di redditi del ricorrente per € 21.933,00 lordi annui per il
2022 (ultima annualità disponibile in atti).
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Compensate le spese di lite nella misura del 50% fra le parti in ragione della natura necessitata della pronuncia divorzile, cui entrambe le parti peraltro hanno aderito, il residuo 50% viene posto a carico di parte resistente, rimasta soccombente in relazione alla domanda di riconoscimento in suo favore di un contributo economico.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00 (cfr. art. 5 co. 6 D.M. cit., cause di valore indeterminabile di complessità non alta), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'assenza di istruttoria, nonché delle modalità semplificate di decisione ex art. 473bis.22 c.p.c., nonché in assenza di prole da regolamentare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 23/08/1980, in relazione matrimonio contratto in Taormina (ME) in data
03/07/2015, come da relativo Atto di Matrimonio n. 59, parte II, serie A, dell'anno 2015;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta della resistente di assegno divorzile;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti nella misura del 50%;
5) CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente del residuo 50% delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota dovuta del 50%, in €
2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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