Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2417/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Cinzia Balletti Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2417/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. ZARLENGA AIDA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SANTINON FEDERICA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 04.04.2025 in sostituzione dell'udienza dell'08.04.2025:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso il Comune di Teolo, Padova, in data 13.05.2017 tra i signori e , trascritto nei registri di Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Teolo (PD) anno 2017, n. 12, Parte 2, serie C.
2. Ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri dello Stato Civile del comune di residenza dei coniugi stessi.
3. e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 sebbene gli stessi continueranno a risiedere presso la casa della madre dal punto di vista anagrafico.
I ricorrenti continueranno a gestire l'alternanza genitoriale con i figli in modo pressoché paritario.
In particolare, i bambini continueranno a pernottare tutte le settimane con il padre il mercoledì e stanno con lui a weekend alterni con decorrenza dal venerdì al lunedì mattina. I ricorrenti hanno
e così continueranno a fare. Durante le vacanze estive i bambini continueranno a stare con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive (per il resto varrà il calendario ordinario) che si comunicheranno reciprocamente al 31 maggio di ogni anno;
tre giorni a Pasqua ed una settimana ciascuno 24-31 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio) durante il periodo natalizio, da concordarsi annualmente e prevedendo in modo alternato i giorni di festa. Compleanni ed ulteriori altri periodi di vacanza scolastica sono decisi di comune accordo tra i genitori, sempre nel rispetto dell'alternanza paritetica e delle diverse necessità.
4. Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento di e , continuerà a Parte_1 Per_1 Per_2
versare alla sig.ra , entro il 10 di ogni mese, con bonifico bancario sul suo conto corrente CP_1
la somma mensile, rivalutabile Istat dall'anno successivo al provvedimento del Tribunale, pari ad euro 665,00 quale contributo al mantenimento ordinario di entrambi i bambini;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Padova.
5. Le detrazioni fiscali saranno divise al 50% tra i genitori.
6. I sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non Parte_1 CP_1 avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio ed, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presente ricorso.
7. I sigg.ri e dichiarano che non ci sono beni e/o risparmi e/o conti comuni CP_1 Parte_1
da dividere, avendo il regime della separazione dei beni durante il matrimonio.
8. Ciascuno conserverà la proprietà e disponibilità della propria auto a prescindere dalla provenienza.
9. Ai fini della definitività della sentenza i coniugi fin d'ora fanno acquiescenza alla stessa rinunciando ad impugnarla. Spese legali compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 13/05/2017 in TEOLO (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 12, Parte 2, Serie C, anno 2017.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 13.11.2011, e , Persona_3 Persona_4
l'11.04.2014. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 20.07.2021 e la separazione è stata omologata in pari data.
Innanzi tutto va precisato che i coniugi sono cittadini italiani, come risulta dall'atto di matrimonio, e risiedono in Italia con i minori nati in Italia;
pertanto, va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, anche se il marito è nato a Le Locle (CH), in [...]
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 13/05/2017 in TEOLO (PD) e trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 12, Parte 2, Serie C, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti