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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1033 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURICELLA PIETRO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO
GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.03.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave ex art 3 comma 3 della legge 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita solo documentalmente, la causa veniva decisa all'esito del deposito di note ex rt. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 4.6.25.
Motivi della decisione
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va pertanto dichiarata inammissibile la domanda al pagamento dei ratei.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex
Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, le motivazioni addotte dalla ricorrente riguardano principalmente la presunta errata valutazione delle proprie condizioni sanitarie da parte del CTU.
In particolare, la ricorrente contesta che il consulente abbia sottostimato la gravità del suo stato di salute, non tenendo conto della progressione delle patologie e delle conseguenze che esse comportano nella sua vita quotidiana.
In particolare, la ricorrente sostiene che il CTU abbia errato nella diagnosi e che le sue conclusioni non riflettano l'effettiva condizione di invalidità grave, trascurando dettagli clinici rilevanti e l'aggravamento del quadro morboso.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Il CTU della fase sommaria, oltretutto, ha ben spiegato perché , Parte_1 soggetto ultraottantenne affetta da plurime patologie cronico-degenerative e metaboliche, non possiede i requisiti sanitari prodromici alla concessione dei benefici richiesti. Il consulente ha preso in esame una documentazione sanitaria estesa e articolata, valutando attentamente l'anamnesi, l'esame obiettivo, i referti specialistici, i farmaci assunti e l'impatto funzionale delle condizioni patologiche riferite.
Invero le patologie rilevate — tra cui diabete mellito insulinodipendente, insufficienza renale cronica, artrosi polidistrettuale, cardiopatia ischemica, deficit visivi e uditivi, edentulia totale, disturbi cognitivi moderati e pregressi episodi convulsivi — sono state esaminate non solo in termini nosografici, ma soprattutto in relazione alla loro incidenza funzionale, ossia alla concreta capacità della perizianda di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua. Il CTU ha correttamente escluso la sussistenza dei requisiti previsti per l'indennità di accompagnamento, evidenziando come la paziente, pur affetta da patologie gravi, sia in grado di deambulare con lieve appoggio e atteggiamento prudenziale e riesca a compiere, seppur con qualche difficoltà, gli atti quotidiani essenziali.
Significativo in tal senso è stato l'accertamento clinico diretto, da cui emerge che la ricorrente, seppur bradilalica e affetta da ipotrofia muscolare, conserva un sufficiente livello di orientamento e collaborazione, riuscendo a sostenere un colloquio e a riferire correttamente informazioni circa la propria famiglia, la terapia in atto e la frequenza delle somministrazioni insuliniche.
L'incontinenza urinaria, documentata mediante l'uso di presidi, è stata correttamente inquadrata come da urgenza e di grado moderato, non tale da comportare perdita dell'autonomia funzionale.
In ordine alle contestazioni mosse dal consulente tecnico di parte ricorrente, il CTU ha fornito risposte puntuali e motivate, fondando le proprie considerazioni su principi metodologici condivisi nella prassi medico-legale.
In particolare, rispetto alle critiche concernenti la valutazione neurologica della perizianda e la rilevanza medico-legale dei test cognitivi (MMSE), il consulente ha chiarito che, sebbene tali test costituiscano uno strumento utile di approfondimento clinico, la loro affidabilità in sede peritale è necessariamente limitata, in quanto fortemente influenzati dalla collaborazione del paziente e dalle condizioni soggettive del momento.
Correttamente, dunque, il CTU ha ritenuto non sufficiente, per fondare un giudizio medico-legale di deterioramento cognitivo severo, un'unica relazione neurologica redatta presso struttura privata accreditata e priva di allegati oggettivi (come TAC o
RMN cerebrale), tanto più se redatta in epoca prossima all'instaurarsi del presente giudizio.
Inoltre, è bene mettere in luce che, nella presente fase di merito, non è stato allegato alcun elemento documentale che attesti un aggravamento del quadro clinico della ricorrente. Infatti, la documentazione prodotta successivamente alla fase di accertamento tecnico preventivo, in particolare il certificato medico del 19 febbraio 2025, evidenzia un quadro clinico che non appare in alcun modo peggiorato rispetto a quanto già accertato nella precedente fase.
Al contrario, tale certificato conferma che la paziente risulta lucida, con un atteggiamento sereno e con una mobilità autonoma;
in sostanza, la documentazione prodotta non fornisce alcuna prova che possa indurre a ritenere che il quadro patologico sia evoluto in modo tale da giustificare una revisione delle conclusioni del CTU.
Il referto medico evidenzia infatti che la paziente, pur presentando una condizione di invalidità, mantiene una sufficiente autonomia nelle sue attività quotidiane, senza segni evidenti di un peggioramento che possano supportare una nuova valutazione.
Pertanto, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di , ex art 152 disp att.cp.c.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio. pone definitivamente a carico dell' , ex art 152 disp att cpc, le spese di CP_1 consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 04/06/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano