Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato, consistita nell'aver spostato a motore spento un'autovettura in discesa senza freno a mano, e la morte della vittima, travolta dal veicolo, essendo prevedibile sia che il veicolo potesse andare ad urtare le persone presenti sulla sua traiettoria, sia che taluno potesse incautamente tentare di interromperne la marcia venendo travolto).
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Rassegna di giurisprudenza In applicazione del principio della concretizzazione del rischio, va esclusa la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro cautelare di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, anche se l'evento è causalmente collegato alla condotta: si tratta di conclusione che consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento, con una non consentita estensione del rimprovero colposo (Sez. 4, 13714/2022). Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce …
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La successiva caduta all'indietro ha poi determinato la frattura della squama occipitale destra, che si è estesa verticalmente alla teca cranica occipitale e trasversalmente al condilo occipitale fino al clivus.I giudici hanno escluso che D. abbia agito in stato di legittima difesa per l'assenza di una reale situazione di pericolo e per sproporzione nella reazione difensiva. Invero, argomenta la Corte di merito, "a fronte di un colpo di debole portata, sferrato da una persona che, a stento, si reggeva in piedi, tanto da perdere l'equilibrio proprio nell'atto di colpire il D., quest'ultimo ha reagito con inusitata violenza, colpendo il Da. al volto con almeno due pugni, sferrati con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2017, n. 53541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53541 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
5354 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. VINCENZO ROMIS DEL 26/10/2017 Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - SENTENZA- Consigliere - N. Dott. PASQUALE GIANNITI 1878/17 Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 12345/2017 Dott. FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ZO N. IL 02/05/1942 avverso la sentenza n. 2887/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/11/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA COSTANTINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per L'INAMMISSIBILITE DEL RICORSO. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 4 novembre 2016, la Corte d'AppeLO di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, resa il 26 febbraio 2015, appellata dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile ST LA, ha condannato ZA NZ alla pena di mesi 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. commesso ai danni di ST GA, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile.
2. Veniva addebitato aLO ZA di avere cagionato per colpa il decesso di ST GA, in quanto facendo uscire dal garage della propria abitazione l'autovettura Volvo XC60 di proprietà del figlio, ZA AO, dietro la quale si trovava parcheggiata la sua BMW X3, che intendeva usare e il cui transito verso l'esterno era impedito dalla Volvo, la conduceva fuori spingendola a motore spento nel cortile antistante il garage, omettendo di considerare l'inclinazione di tale cortile pari a circa 2-3 gradi e l'effetto che essa avrebbe avuto sul moto del veicolo che prendeva una velocità di circa 17 Km, travolgendo ST GA che si trovava lungo la traiettoria di marcia della vettura e che decedeva all'istante per shock meta emorragico conseguente a trauma toracico chiuso.
3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Asti, pur riconoscendo che la condotta dell'imputato era stata gravemente imprudente e, dunque, caratterizzata da colpa generica, per aver egli spostato un'autovettura a motore spento, senza inserire il freno a mano, in un cortile dotato di una lieve pendenza ed omettendo di compiere possibili manovre di emergenza che avrebbero potuto evitare l'investimento, ha ritenuto quantomeno contraddittoria la prova del nesso eziologico tra tale condotta e l'evento morte, considerando che, alla luce delle emergenze processuali non poteva verificarsi in termini di ragionevole certezza se la ST si fosse negligentemente frapposta alla marcia del veicolo, cercando di fermarlo improvvidamente, oppure fosse stata colpita alle spalle mentre era in attesa che lo ZA terminasse le manovre. Secondo il primo giudice, dunque, non potendosi escludere che la persona offesa avesse cercato di interrompere la marcia del veicolo, parandosi innanzi aLO stesso, doveva ritenersi sussistente una interruzione del nesso di causalità a fronte di un atto assolutamente imprevedibile ed eccezionale.
4. La Corte di appeLO ha ribaltato il verdetto assolutorio ritenendo fondati i motivi di impugnazione articolati dal procuratore generale e dalla parte civile, osservando 2 come l'ipotesi difensiva dell'interruzione del nesso eziologico fra la condotta colposa dell'imputato e l'evento per essere sopravvenuto un fatto anomalo ed eccezionale, fatta propria dal giudice di primo grado, fosse inverosimile e totalmente priva di supporto probatorio, non potendosi logicamente ritenere che la ST potesse avere cercato di bloccare il moto dell'autovettura Volvo ponendosi dinanzi al veicolo e tentando di interromperne il movimento con la sola forza delle mani.
5. Avverso tale pronuncia propone ricorso NZ ZA, tramite il proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della costituzione del pubblico ministero all'udienza del 26 febbraio 2015 per violazione dell'art. 72 r.d. n. 12 del 1941, in quanto le funzioni del pubblico ministero sarebbero state svolte da un vice procuratore onorario in violazione della richiamata disposizione che limitata la delega di funzioni alle udienze dibattimentali di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo (funzione delegabile quest'ultima solo a vice procuratori onorari con almeno 6 mesi di esercizio delle funzioni), alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna, alle udienze in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. e alle altre attività elencate dalla medesima norma, nonché ai procedimenti monocratici a citazione diretta;
vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in quanto la Corte di AppeLO di Torino avrebbe erroneamente applicato l'art. 41 comma 2 cod. pen. giungendo ad una conclusione fondata su argomentazioni che riposano su una lettura travisata ed erronea delle risultanze processuali. Con riferimento al luogo dell'investimento individuato dalla Corte di AppeLO ad una distanza di circa 20 metri dal garage in prossimità della siepe, si osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nella relazione dei carabinieri, intervenuti sul posto, non vi sarebbe alcun riferimento al punto d'urto e il M.LO RA avrebbe indicato in 20 metri dal portone del garage non il punto ove la OR ST è stata investita, bensì la distanza tra il garage e la siepe. La motivazione sarebbe altresì iLOgica laddove esclude che l'investimento possa essere avvenuto nell'area pavimentata ed afferma che l'ipotesi di un consapevole tentativo della ST di bloccare il moto dell'autovettura risulterebbe privo di senso in quanto la possibilità che il veicolo, peraltro di proprietà del figlio deLO ZA, potesse subire danni (come del resto effettivamente verificatosi) potrebbe aver indotto la OR ST all'ultimo disperato tentativo di arrestarne la corsa. Si evidenzia, inoltre, elencandosene una serie, che sono numerosi i casi di comportamenti analoghi a queLO tenuto dalla povera vittima, anche con analogo 3 esito infausto. La difesa rileva, altresì, che la dinamica che emerge dalla sentenza non avrebbe considerato quanto riferito daLO stesso ZA che vide la OR ST pararsi dinanzi all'autovettura proprio nel tentativo di fermarla, dopo che egli era già risalito sulla propria auto e che venne avvisato che il veicolo si era messo in movimento proprio dalla stessa persona offesa che dunque si era avveduta di quanto stava accadendo;
mancata applicazione della legge in ordine agli artt. 192 c. 2 e 533 cod. proc. pen. in quanto la Corte di AppeLO, sulla base di mere congetture non supportate dalle risultanze processuali, avrebbe escluso l'intervento volontario della persona offesa, giungendo ad affermare la responsabilità del ricorrente in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale e dell'elemento psicologico. La Corte di appeLO avrebbe erroneamente ritenuto che la condotta imprudente della vittima non può essere considerata causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa e il sinistro avendo omesso di considerare che l'area teatro dell'incidente è privata, abitata unicamente daLO ZA e dai suoi familiari e completamente recintata, ed era, dunque, imprevedibile che terzi potessero accidentalmente transitare per il cortile. La presenza della OR ST, invece, era ben nota aLO ZA, così come essa aveva piena contezza delle manovre che il compagno stava compiendo nel cortile. Il giudice di seconde cure inoltre avrebbe ritenuto di escludere l'interruzione del nesso causale limitandosi a richiamare elementi che sono frutto di una lettura delle risultanze dibattimentali del tutto travisata mentre, avendo totalmente ribaltato la pronuncia di primo grado, avrebbe dovuto sviluppare una motivazione più approfondita e puntuale, avendo l'obbligo di dimostrare specificatamente la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a quella del primo Giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati non potendosi limitare alla citazione formale delle fonti di prova;
carenza di motivazione in punto di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto la relativa quantificazione sarebbe stata effettuata in misura superiore a quella minima prevista dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano senza però tenere nel debito conto la assenza di convivenza tra la OR ST e la figlia costituita parte civile, pur trattandosi di criterio indicato nelle richiamate tabelle. 4 In secondo luogo, la Corte non avrebbe minimamente considerato, ai medesimi fini, l'importante contributo causale della stessa vittima, tale da comportare una rilevante riduzione del danno;
- violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte d'appeLO ritenuto di escludere qualsivoglia responsabilità in capo al responsabile civile, sul presupposto della mancanza di specifica allegazione e prova dell'esistenza di un rapporto assicurativo fra l'imputato e la compagnia di assicurazioni Generali Italia spa, relativo a eventi estranei alla circolazione stradale, quale queLO in esame. Rileva la difesa che la Corte avrebbe errato in quanto le problematiche relative alla titolarità del rapporto fatto valere in giudizio al fine di identificare il soggetto tenuto alla corresponsione di quanto richiesto, sono rilevabili ad eccezione di parte e non d'ufficio e, nel caso di specie, tale eccezione è del tutto mancata, posto che il responsabile civile, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la mancanza di un valido rapporto assicurativo, neppure legato alle particolari modalità con le quali il sinistro è avvenuto. L'affermazione della mancata prova di un valido rapporto contrattuale tra imputato e impresa assicuratrice si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private che impone alla compagnia l'obbligo di risarcimento prevedendo che l'impresa di assicurazione non possa opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto;
Con ulteriore memoria ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., depositata in data 10.10.2017, il difensore dell'imputato ha presentato motivi aggiunti, ribadendo: -in relazione al secondo motivo di ricorso che la circostanza per cui l'urto tra il veicolo e la vittima sia avvenuto alla distanza di 20 metri dal garage non esclude che la ST possa aver tentato di fermare il mezzo a partire dal garage e fino alla zona di impatto né la Corte di appeLO avrebbe adeguatamente ed in modo rafforzato motivato circa la asserita iLOgicità di tale evenienza;
- in relazione al quarto motivo di ricorso si rimarca che non può non ritenersi del tutto eccezionale ed imprevedibile la condotta di una donna che cerchi di arrestare la marcia di un autoveicolo, circostanza sulla quale anche la Corte di appeLO avendo rovesciato il giudizio di primo grado avrebbe omesso di motivare adeguatamente. Con memoria depositata in data 19 ottobre 2017, la parte civile ST LA, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto la conferma della sentenza gravata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, con cui si deduce la nullità della costituzione del pubblico ministero all'udienza del 26 febbraio 2015, per violazione dell'art. 72 r.d. n. 12 del 1941, in quanto le funzioni del pubblico ministero sarebbero state svolte da un vice procuratore onorario, è sufficiente rammentare che la partecipazione al processo, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero, di vice- procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 ord. giud., costituisce mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità (Sez. 6, n. 22555 del 05/04/2017, Pascale Rv. 270154). Non costituisce, dunque, causa di nullità processuale, non influendo sulla regolare costituzione delle parti, l'attribuzione ai vice procuratori onorari delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta dell'imputato, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., in quanto l'art. 72 del R.D. n. 12 del 1941, come modificato dall'art. 58 della legge n. 479 del 1999, non contiene un divieto assoluto di utilizzare i vice procuratori onorari nei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. ma si limita ad indicare un criterio di massima per l'organizzazione degli uffici del PM. (Sez. 4, n. 32279 del 23/06/2009, Sagone, Rv. 244864). Ne consegue l'infondatezza della censura proposta.
3. I successivi tre motivi di ricorso, tutti afferenti alla affermazione di responsabilità del ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente avvinti.
4. Essendosi di fronte ad un caso di ribaltamento in appeLO di pronuncia assolutoria, occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un recente arresto, hanno ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appeLO, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi 6 ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio>> (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). La valutazione peggiorativa compiuta nel processo di appeLO suLO stesso materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta, cioè, da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appeLO, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. E' dunque imposto al giudice dell'impugnazione un obbligo di motivazione c.d. rafforzata per giustificare il differente apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di elementi di prova diversi o diversamente valutati a confutazione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie del primo giudizio. Ciò anche in considerazione del fatto che l'imputato - che, poiché assolto, non ha presentato appeLO - non ha più la possibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito dell'impugnazione della motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e). Gli stessi principi trovano, poi, applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appeLO proposto dalla parte civile, ponendosi anche in tal caso l'esigenza di garantire il giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica.
5. Orbene, nel caso di specie, l'operazione di riesame, gravante sul giudice dell'impugnazione è stata effettuata in maniera incisiva sull'intero materiale probatorio valutato dal primo giudice ed ha conferito, riguardo alle parti non condivise della prima sentenza, una convincente motivazione atta a sostenere le ragioni delle difformi conclusioni assunte (ex plurimis, Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327). La Corte d'appeLO ha ribaltato l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal Tribunale, incentrate, in particolare, sulla possibile interruzione del rapporto di causalità tra la condotta deLO ZA e l'evento, fondata sulla circostanza (non esclusa dal tribunale) che la persona offesa avesse cercato di bloccare il moto della vettura. Premesso, in quanto dato condiviso anche nella pronuncia di primo grado, che la vittima venne investita dal veicolo in prossimità della siepe e, dunque, a circa venti metri dal portone del garage, la Corte ha congruamente ed analiticamente esposto le ragioni per cui, alla luce del compendio probatorio acquisito, dovesse escludersi che la donna potesse avere percorso circa venti metri a ritroso nel tentativo di fermare l'autovettura. Sotto tale profilo l'apparato giustificativo della sentenza di 7 secondo grado si presenta preciso, fondato sulla valutazione logica e congiunta delle specifiche risultanze processuali e del tutto idoneo ad illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, dedurre, come fatto dal ricorrente, vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv 205621). Nel ricorso invero, si contesta che l'investimento fosse avvenuto a circa venti metri dal portone del garage, ma a tale conclusione con articolata motivazione è giunto, come sopra rilevato, anche il giudice di primo grado. Le ulteriori censure formulate sono volte poi ad opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale e pertanto si coLOcano al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione queLO di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207941).
6. Ciò posto, risulta in ogni caso assorbente l'ulteriore argomentazione sviluppata nella pronuncia impugnata laddove si è escluso che l'ipotetica condotta imprudente della vittima potesse considerarsi quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento e quindi idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta certamente colposa deLO ZA e l'evento lesivo. Si osserva, infatti, nella sentenza di appeLO che, pur dandosi per accertato che la TF si frappose al veicolo tentando di bloccarne la corsa, non potrebbe comunque escludersi la responsabilità dell'imputato attesa la inidoneità di tale evenienza a determinare una interruzione del nesso causale. In proposito è opportuno rilevare che, come correttamente osservato dai giudici di secondo grado, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo all'ipotesi di un processo causale del tutto autonomo rispetto alla condotta dell'agente, ma anche a queLO di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2 n. 17804 del 18/03/2015, dep. 2015, Rv. 263581). L'ipotesi dell'art. 41, comma 2 cod. pen. è dunque configurabile anche a fronte di eventi 8 che trovino la propria genesi e spiegazione nella condotta dell'imputato purché si tratti, comunque, di evenienze del tutto anomale ed eccezionali, che si coLOchino al di fuori della normale, ragionevole prevedibilità. Si deve trattare di fattori sopravvenuti che, per la loro straordinarietà rispetto alle categorie di eventi ipotizzabili, risultino da soli eziologicamente sufficienti alla determinazione dell'evento lesivo.
7. Nel caso che occupa, la condotta della ST, senza dubbio ricollegabile al comportamento colposo del ricorrente, per quanto sicuramente imprudente, non è stata ritenuta dalla Corte territoriale, di natura eccezionale ed imprevedibile, osservandosi che poiché il prevenuto lasciò l'autovettura nel cortile in pendenza in condizioni tali da mettersi in movimento, era ben possibile che il veicolo (muovendosi velocemente e silenziosamente) potesse andare ad urtare le persone presenti sulla sua traiettoria ed era altresì possibile prevedere che taluno incautamente potesse tentare di interromperne la marcia venendo travolto. Osserva il ricorrente che la condotta posta in essere dalla persona offesa non può invece ritenersi del tutto eccezionale ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale, come correttamente ritenuto dalla sentenza resa dal Tribunale di Asti, rispetto alla quale la Corte di appeLO avrebbe omesso di adottare una motivazione c.d. "rafforzata". In proposito non può, tuttavia, non considerarsi che la stessa genericità della decisione assolutoria, nella quale ci si limita ad affermare che si è trattato di un atto assolutamente imprevedibile ed eccezionale che si coLOca al di fuori di ogni profilo colposo trattandosi di un atto volontario, rende impossibile una specifica confutazione della stessa e, conseguentemente, inesigibile una motivazione particolarmente rafforzata della decisione di secondo grado. In tema di motivazione della sentenza, infatti, il giudice di appeLO che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appeLO l'unico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595). Devono pertanto ritenersi adeguate le considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata, non potendosi altresì non considerare che nel senso della non eccezionalità della condotta in esame milita anche quanto riportato neLO stesso ricorso, laddove si evidenzia, elencandosene una serie con specifici riferimenti alla data e al luogo di verificazione, che sono numerosi i casi di comportamenti analoghi a queLO tenuto dalla povera vittima, anche con analogo esito infausto. 9 8. Passando al quinto motivo di ricorso con cui si contesta la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale e i criteri adottati ai fini della sua determinazione, occorre ribadire che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza о sia radicalmente contraddittoria (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 257123). Nel caso di specie la Corte di appeLO ha, seppure sinteticamente, espressamente dato conto delle circostanze di fatto considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico seguito, sicché la relativa valutazione si sottrae al sindacato di legittimità.
9. Per quanto riguarda, infine, l'ultimo motivo se ne deve dichiarare la inammissibilità. Invero, la Corte di appeLO si è limitata a confermare la statuizione della sentenza di primo grado di condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal responsabile civile nel giudizio davanti al tribunale, omettendo di pronunciare la condanna solidale del responsabile civile al risarcimento del danno. Su tale omessa pronuncia si deve rilevare un difetto di interesse dell'imputato a proporre impugnazione. La titolarità del diritto che si assume leso potrebbe infatti configurarsi esclusivamente in capo alla parte civile che, peraltro, nel caso di specie, pur avendo formulato la richiesta di condanna in primo grado non l'ha reiterata in appeLO. Inoltre, è già stato chiarito da questa Suprema Corte che la condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell'imputato e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia "ope legis", indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede penale. (Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, Mirenda, Rv. 269004; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, Di Lucchio, Rv. 240046; Sez. 4, n. 10605 del 10/05/1991, Votino, Rv. 188603). Ne consegue che il motivo di impugnazione articolato dall'imputato, sul punto, risulta inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse, posto che la limitazione della condanna all'autore del danno non incide sul rapporto civilistico che lo lega all'assicuratore. Ad ogni buon conto, quanto al merito della doglianza avanzata dal ricorrente, a mente della quale graverebbe sul responsabile civile l'onere di contestare l'esistenza di un valido rapporto assicurativo, appare superfluo rammentare che lanon 10 giurisprudenza civile di legittimità ha più volte specificato che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, che alleghi l'esclusione della garanzia assicurativa non propone un'eccezione in senso proprio, poiché tale allegazione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Ne consegue che l'assicuratore non assume alcun onere probatorio, restando immutato a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Nè può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1". (Sez. 3, n. 4234 del 16/03/2012, Rv. 621633; Sez. 3, n. 6108 del 20/03/2006, Rv. 588344). Infine, deve ritenersi del tutto inconferente il richiamato principio di vicinanza dell'onere della prova atteso che la delimitazione dell'oggetto del contratto è, ovviamente, un elemento parimenti disponibile nella sfera d'azione delle parti del processo non ricollegabile alla conoscenza di specifiche circostanze che possano dirsi più facilmente accessibili ad una di esse. Il fatto che l'assicurato, non essendo proprietario del veicolo, avesse difficoltà a reperire il documento contenente il contratto di assicurazione non può, pertanto, in alcun modo contribuire a riaLOcare l'onere della prova. Nei rapporti tra le parti, del resto, "il contratto di assicurazione deve essere provato ai sensi dell'art. 1888 cod. civ. attraverso la produzione in - giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza" (Sez. 3, n. 12322 del 10/06/2005, Rv. 585341). 10. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Costantini Vincenzo Romis Depositata in Cancelleria Oggi. 27 NOV. 2017 Il Funzionario Ci Patrizia Corca