Articolo 58 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 57Articolo 59
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2 gennaio 2000
Art. 58. 1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: "reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' articolo 4 del codice di procedura penale " sono sostituite dalle seguenti: "reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall' articolo 550 del codice di procedura penale ".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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