Art. 58. 1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: "reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' articolo 4 del codice di procedura penale " sono sostituite dalle seguenti: "reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall' articolo 550 del codice di procedura penale ".
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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale n. 31036/2002https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell'arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e, in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2010, n. 2232Provvedimento: […] contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il reato per cui si procede è compreso tra quelli per i quali l'art. 550 c.p.p., richiamato dal citato art. 72 ord. giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge n. 479\1999, prevede la citazione diretta.Leggi di più...
- soggetto non togato·
- delega del procuratore della repubblica·
- partecipazione al giudizio·
- nullità degli atti processuali o della sentenza·
- esclusione·
- procedimento non a citazione diretta·
- pubblico ministero