Art. 58. 1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, le parole: "reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' articolo 4 del codice di procedura penale " sono sostituite dalle seguenti: "reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall' articolo 550 del codice di procedura penale ".
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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
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- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2010, n. 2232Provvedimento: […] contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il reato per cui si procede è compreso tra quelli per i quali l'art. 550 c.p.p., richiamato dal citato art. 72 ord. giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge n. 479\1999, prevede la citazione diretta.Leggi di più...
- soggetto non togato·
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- nullità degli atti processuali o della sentenza·
- esclusione·
- procedimento non a citazione diretta·
- pubblico ministero
- 2. Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2006, n. 26872Provvedimento: […] Peraltro, come ha costantemente ritenuto questa Corte, non costituisce causa di nullità processuale, non influendo sulla regolare costituzione delle parti, l'attribuzione ai vice procuratori onorari delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta dell'imputato, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., in quanto il R.D. n. 12 del 1941, art.72 come modificato dall'art. 58 della legge n. 479 del 1999, non contiene un divieto assoluto di utilizzare i vice procuratori onorari nei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., ma si limita ad indicare un criterio di massima per l'organizzazione degli uffici del P.M.. […]Leggi di più...
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- archiviazione·
- indagini preliminari·
- chiusura delle indagini
- 3. Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2001, n. 20110Provvedimento: […] Quest'ultimo è stato ulteriormente modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e nell'attuale formulazione dispone che "nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art.550 del codice di procedura penale".Leggi di più...
- controllo della costituzione delle parti·
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- giudizio (cod. proc. pen. 1988)·
- atti introduttivi
- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/02/2011, n. 13716Provvedimento: […] l'ultimo comma, modificato dall'art. 58 della legge n. 479 del 1999 - che ha inserito il criterio di non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero per procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio - è stato interpretato come indicativo di una previsione la cui violazione non dà luogo a nullità (ex plurimis: Sez. 4, n. 32279, del 23/06/2009, dep. 06/08/2009, Russotti). […]Leggi di più...
- vice procuratore onorario e magistrato ordinario in tirocinio·
- apposizione di limiti estranei alla legge·
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- 5. Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2016, n. 8026Provvedimento: […]Leggi di più...
- reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria·
- conseguenze in termini di computo della prescrizione e di successione di leggi nel tempo·
- reato eventualmente abituale·
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- banche e istituti di credito o risparmio