Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
La partecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 ord. giud. costituisce mera irregolarità, non sanzionata da alcuna nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2009, n. 32279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32279 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/06/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1914
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 36625/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI RT N. IL 17/03/1954;
avverso SENTENZA del 18/07/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1) TI RT ha proposto ricorso avverso la sentenza 18 luglio 2008 della Corte d'Appello di Roma che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza 28 gennaio 2008 del Tribunale della medesima Città che l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di gr. 11,060 di cocaina e di gr. 15 di marijuana).
La ricorrente deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado perché, in quel giudizio, l'accusa era stata rappresentata da un vice procuratore onorario.
Con il secondo motivo si censura invece la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'esistenza dell'attenuante prevista dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 in considerazione del quantitativo non rilevante della sostanza stupefacente sequestrata e della circostanza che sicuramente una parte della sostanza era destinata ad uso personale.
2) Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità è infatti univoca nel ritenere che la partecipazione al processo di giudici e procuratori onorari, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 43 bis e 72 ord. giud., costituisca mera irregolarità e non sia sanzionata da alcuna nullità (in questo senso cons. Cass., sez. 1^, 19 dicembre 2000 n. 12409, Barontini;
sez. 6^, 10 gennaio 2001 n. 20110, Sagone;
sez. 4^, 25 ottobre 2000 n. 4722, Lentini;
6 luglio 2000 n. 3986, Antonini;
11 aprile 2000 n. 2361, Del Gallo).
Questa giurisprudenza appare condivisibile sotto diversi profili. Innanzitutto il tenore letterale dei ricordati R.D. n. 12 del 1941, artt. 43 bis e 72, pur nella sua ambiguità ("è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari" ovvero, per i pubblici ministeri, "è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero"), non è però certo tale da far ritenere l'esistenza di un divieto;
la terminologia usata appare piuttosto indice della volontà di dettare un criterio orientativo per la designazione dei magistrati per la trattazione degli affari;
un "criterio" non costituisce infatti un divieto o un obbligo ma una direttiva, una regola che, in mancanza di un'espressa precisazione, può essere anche derogata.
Del resto che il legislatore abbia voluto limitarsi ad una semplice direttiva di natura organizzativa, la cui violazione, proprio per questa natura, è priva di conseguenze sul piano processuale, deriva anche dalle finalità dell'utilizzazione dei magistrati onorari la cui opportuna presenza è volta anche a sopperire alle perenni carenze di organico che, in alcune sedi, renderebbero impossibile la celebrazione dei processi se non fosse per la presenza dei magistrati onorari il cui impiego non può pertanto essere stato rigidamente concepito come pretende la ricorrente.
In ogni caso vale ad escludere ogni ipotesi di nullità, ex art. 178 c.p., lett. b), l'espressa previsione dell'art. 33 c.p., comma 2 che esclude che possano considerarsi attinenti alla capacità del giudice, tra l'altro, la "assegnazione dei processi a ... giudici". Trattasi di principio affermato per i giudici ma, a maggior ragione, applicabile al pubblico ministero per il quale, peraltro, l'art. 178 c.p., lett. b), si esprime in termini diversi rispetto alle condizioni di capacità del giudice.
Va rilevato, in merito al contenuto dell'art. 33 c.p., che in base a questa norma è stato esclusa la nullità con riferimento al difetto di capacità del giudice anche per l'inosservanza dell'art. 7 bis ord. giud., commi 2 bis e 2 quater e delle norme sulle attribuzioni dei giudici ordinari (giurisprudenza pacifica: v. Cass., sez. 6^, 11 luglio 2001 n. 27862, Cristaldi;
16 maggio 2001 n. 23656, Cossidente;
sez. 1^, 19 dicembre 2000 n. 12409, Barontini;
sez. 5^, 28 ottobre 1996 n. 1990, Paddeu). E da ciò può trarsi un'ulteriore conferma dell'esattezza dell'orientamento giurisprudenziale ricordato. 3^) Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso perché i giudici di merito hanno motivato adeguatamente e logicamente il loro convincimento sull'esclusione dell'attenuante invocata facendo riferimento al quantitativo sequestrato e all'elevato grado di purezza (desumibile dal numero di dosi singole ricavabili). Hanno richiamato inoltre, i giudici di appello, le modalità della condotta che dimostravano l'esistenza di una certa organizzazione per lo spaccio al minuto (frazionamento delle dosi;
possesso di un frullatore e di due bilancini di precisione;
disponibilità di fili metallici per saldare le confezioni) e hanno concluso che queste circostanze non consentissero di ravvisare il fatto di lieve entità. Trattasi di valutazione che, essendo priva di alcuna illogicità, si sottrae al vaglio di legittimità.
4) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009