Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2002, n. 7765
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Sentenza 18 febbraio 2002

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L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltà di non rispondere (in violazione degli articoli 490 e 210 cod. proc. pen.) è illegittima e comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 cod. proc. pen., ma non anche la nullità e l'inutilizzabilità di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2002, n. 7765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7765
    Data del deposito : 18 febbraio 2002

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