Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltà di non rispondere (in violazione degli articoli 490 e 210 cod. proc. pen.) è illegittima e comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 cod. proc. pen., ma non anche la nullità e l'inutilizzabilità di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2002, n. 7765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7765 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 18/02/2002
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 234
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. 46061/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZZ IO n. a Colliano il 5.9.1962
avverso la sentenza della Corte d'appello di AP, emessa in data 21.6.2000;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, A.M. De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. IO IZ ricorre contro la sopra indicata decisione della corte d'appello di AP (giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione), confermativa della sentenza datata 1.7.1996 con cui il pretore di Eboli lo aveva condannato per ricettazione (art. 648 c.p.) di un assegno circolare non trasferibile emesso dalla Cariplo in favore di IU De Pace, di provenienza delittuosa in quanto sottratto alla corrispondenza trasmessa dalla Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati di Roma. Il ricorrente deduce:
a) mancanza di motivazione su specifici motivi d'appello relativi alla nullità delle ordinanze con cui il giudice di primo gravo aveva disposto l'esame e l'accompagnamento coattivo del IZ ed aveva revocato la dichiarazione di contumacia dell'imputato;
b) nullità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal IZ, per essere stato omesso il previo avvertimento circa la facoltà di non rispondere, (art. 210 co. 4 c.p.p.) e conseguente nullità del giudizio;
c) vizio di motivazione sulle doglianze di merito avanzate con l'atto di appello, in relazione alla mancanza di firma dell'imputato sull'assegno e alle dichiarazioni rese nel dibattimento d'appello dal teste OT;
d) omessa applicazione dell'indulto.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi di impugnazione.
Il giudice d'appello ha giustamente riconosciuto la fondatezza delle doglianze dell'appellante relative agli illegittimi provvedimenti con cui erano stati disposti, in primo grado, l'accompagnamento coattivo e l'esame dell'imputato ed era stata revocata la dichiarazione di sua contumacia, nonché di quelle relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal IZ, per essere stato omesso il previo avvertimento circa la facoltà di non rispondere, ex art. 210 comma 4 c.p.p.. Correttamente è stata, invece, rigettata la richiesta di dichiarare la nullità dell'intero giudizio di primo grado. Il ricorrente reitera tale censura, assumendo che dalla dichiarata nullità degli atti compiuti dal giudice di primo grado debba conseguire la nullità della sentenza di primo grado e del successivo giudizio di appello.
In base all'art. 185 comma 1 c.p.p., la nullità di un atto rende invalidi soltanto gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ossia gli atti che con il primo si pongono in rapporto di dipendenza effettiva e di esso costituiscono la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve rappresentare ineliminabile premessa di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono. (cfr. Cass. 1988/ 1998, Nikolic, rv 209844)
L'illegittimità dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado dispose l'accompagnamento coattivo dell'imputato affinché rendesse l'esame, non comporta nullità degli altri alti successivi, e in particolare dell'intera istruttoria dibattimentale, della sentenza di primo grado e del giudizio d'appello, giacché questi non costituiscono la necessaria conseguenza logica e giuridica dell'atto nullo e possiedono una loro propria autonomia. Sono, pertanto pienamente valide ed utilizzabili dal giudice tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento, in modo autonomo e nelle forme consentile, mentre dalla predella nullità deriva l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 526 c.p.p., delle dichiarazioni rese dall'imputato a seguito dell'illegittima obbligata comparizione e senza il preventivo avvertimento della facoltà di non rispondere.
Attendendosi a tali principi, la sentenza impugnata non ha utilizzato le dichiarazioni dell'imputato, illegittimamente acquisite, ed ha fondato il proprio convincimento su altre fonti probatorie.
Parimenti, dalla nullità dell'ordinanza di revoca della dichiarazione di contumacia, a seguito della presenza obbligata dell'imputato, ottenuta a mezzo di illegittimo accompagnamento coattivo, non deriva alcuna conseguenza ulteriore allorquando - come è avvenuto nel caso di specie - l'imputato abbia proposto personalmente appello, trattando le questioni pregiudiziali e quelle di merito, così dimostrando piena conoscenza del provvedimento impugnato.
2.2. Il motivo sub c) propone censure di fatto, non sindacabili in questa sede a norma dell'art. 606 c.p.p.. La corte d'appello ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proprio al fine di sentire il teste di riferimento OT, alle cui dichiarazioni si era riferito in primo grado il AR, ed ha tratto dalla valutazione delle dichiarazioni rese dai due testi elementi decisivi per affermare la penale responsabilità dell'imputato. Tale convincimento i giudici hanno espresso con motivazione adeguata e indenne da vizi logici, che ha espressamente preso in considerazione la circostanza che sull'assegno non risultava la firma di girata del IZ, escludendone ogni valenza favorevole all'imputato.
2.3. Per quanto concerne il motivo sub d), si rileva che, nel vigente codice di procedura penale, come sotto il vigore di quello abrogato, l'omessa pronuncia da parte del giudice della cognizione dell'applicazione dell'indulto non può formare oggetto di ricorso per cassazione. Si tratta, infatti, di beneficio che di regola viene applicato in sede esecutiva (art. 672 c.p.p.), sempre che il giudice della cognizione non ne abbia esclusa l'applicabilità o abbia comunque provveduto.
Il ricorso per cassazione è ammissibile quando il giudice abbia preso in esame l'applicabilità dell'indulto e l'abbia disattesa, giacché in tal caso l'impugnazione è finalizzata ad evitare che sulla questione si formi il giudicato.
Nel caso in esame la questione non è stata affatto affrontata dalla corte d'appello, per cui ben potrà essere proposta al giudice dell'esecuzione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali, nonché alla pena pecuniaria di euro 500, che si ritiene adeguata in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare la somma di 500 (cinquecento) euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002