Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
L'ufficio destinatario della raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale può essere proposta la richiesta di riesame ai sensi degli artt. 309, comma 4, seconda parte e 583 cod. proc. pen., è quello individuato dalle norme che disciplinano gli speciali procedimenti di impugnazione in materia cautelare, e dunque la cancelleria del tribunale della libertà; l'art. 309, commi 4 e 7, cod. proc. pen. (applicabile anche per l'appello)costituisce infatti una deroga - espressamente contemplata dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. ("salvo che la legge disponga altrimenti") - al principio generale secondo cui l'atto di impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, salva la possibilità di presentazione in uno dei luoghi indicati nel comma 2 del medesimo articolo 582.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/1998, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 26.5.1998
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. " EN RI " N. 3058
3. " CO TI " REGISTRO GENERALE
4. " Diana Laudati " N. 10371/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Consiglio Nicolò
avverso ordinanza del Tribunale di Napoli - sez. riesame - in data 22.12.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P. G. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premessa in fatto e in diritto
Il Tribunale di Avellino, con ordinanza in data 20.10.97, rigettava la richiesta del P.M., istante per la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di Consiglio Nicolò, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 276 c.p.p. Proponeva appello il PM e il Tribunale di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, rilevando che effettivamente l'imputato aveva per due volte violato il divieto di allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne, recandosi anche fuori dal territorio di dimora abituale, e che la persistente personalità trasgressiva del Consiglio, incurante delle prescrizioni imposte, era significativa di un aggravamento delle esigenze cautelari, disponeva, ritenendola misura adeguata a fronteggiare il pericolo di recidivazione, gli arresti domiciliari.
Proponeva ricorso per Cassazione la difesa deducendo la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello per essere l'atto di impugnazione stato inviato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cancelleria del Tribunale del riesame nonché la violazione di legge e il vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 276 c.p.p.. Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, concernente la eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello perché irritualmente presentato dal PM, ritiene la Corte, pur rilevando la mancata esplicita delibazione sulla questione, espressamente dedotta come risulta dalle note di udienza e dalle conclusioni a verbale nel procedimento di appello, che le argomentazioni difensive sul punto non risultano condivisibili, sì che la eccezione deve considerarsi implicitamente disattesa in quanto ritenuta infondata dal Tribunale. Le argomentazioni del ricorrente fanno leva sulla novella n. 332 del 1995, che ha aggiunto al IV comma dell'art. 309 l'ulteriore periodo "si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583" per sostenere che ove l'impugnazione sia presentata a mezzo posta l'ufficio di presentazione sarebbe individuato in virtù del richiamo, contenuto nell'art. 583, all'ufficio del giudice a quo, come stabilito dall'art. 582 c. 1 c.p.p., così derogandosi a quanto stabilito dalla prima parte del citato comma IV dell'art. 309 c.p.p.. Tale interpretazione verrebbe avvalorata, secondo il ricorrente, dal segno di interpunzione adottato - un punto fermo - con conseguente autonomia dei due periodi e alternatività delle norme. L'assunto è palesemente infondato atteso il chiaro dettato normativo, facente esclusivo riferimento alle "forme", cioè alle modalità di presentazione, indipendentemente dalla individuazione dell'ufficio destinatario, che resta sempre quello designato dalla norma di riferimento per gli speciali procedimenti di impugnazione in tema de libertate. L'art. 309 c. 4 c.p.p., applicabile anche per l'appello, costituisce infatti deroga, espressamente prevista dall'art. 582, c. 1 c.p.p. ("salvo che la legge disponga altrimenti"), al principio, stabilito in linea generale da tale disposizione, secondo cui l'atto di impugnazione deve esser presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, salva la possibilità di presentazione in uno dei luoghi indicati nel comma 2 dello stesso art. 582. Ribadito pertanto che il richiamo, introdotto nella novella del 1995, agli artt. 582 e 583 c.p.p. deve intendersi riferito alle forme di presentazione dell'impugnazione e non anche al luogo di presentazione, circa il quale dispone la prima parte del IV comma dell'art. 309 c.p.p. (in tal senso Sez. II 25.6.97 n. 4192 ric.
Verde), il motivo di ricorso non può che essere disatteso Quanto poi alle ulteriori doglianze afferenti ha disposto sostituzione della misura, ritiene la Corte che debba escludersi sia la denunziata violazione di legge sia la lamentata carenza di motivazione.
Se, infatti, è ben vero che non la sola accertata trasgressione comporta la sostituzione o il cumulo con misura più grave - e infatti la norma recita che il giudice "può" disporla - dovendo valutarsi l'entità, i motivi e le circostanze della violazione, per evidente interdipendenza tra la trasgressione dell'obbligo e le finalità per cui gli stessi limiti e oneri furono imposti, a tale valutazione, ed a quella delle implicazioni sulla già ritenuta esigenza specialpreventiva, il Tribunale non si è sottratto. Non solo infatti, come detto innanzi, è stata evidenziata la ripetività e la entità degli allontanamenti in ore notturne, ma si è dato spazio anche alla carenza di motivazione seria e comprovata (ai Carabinieri aveva riferito che "come uomo... doveva svagarsi"), da ciò desumendo la persistenza in atteggiamenti trasgressivi e incuranti tali da denotare, anche con riferimento ai gravissimi e reiterati precedenti penali e alla entità e modalità dei fatti addebitati, un aggravamento delle esigenze cautelari. Il rigetto del ricorso comporta ai sensi dell'art. 616 c.p.p. l'onere delle maggiori spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 28 disp. reg. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sez. Penale, il 16 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999