Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME DI POL ITA ANO0179 2/0 1 Aula B' REPUBBLICA ITA AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 5527/98 - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO .3014 - Cron. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere- Ud.21/11/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.300 8 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL ER IN OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO CARMELO, che lo rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale 3 al sig. D'AGOSTINO presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. T -2 MAR. 2001. rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 2000 \IL ER GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla 4787 -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 280/97 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 05/12/97 R.G.N. 52/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27/5/94 OM NO conveniva in giudizio l'INPS innanzi al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto per il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità. L'INPS contestava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, investito in grado di appello ad istanza del medesimo ricorrente, con sentenza del 27/11 - 5/12/97, rigettava l'appello, precisando che dalla relazione di consulenza tecnica, espletata in secondo grado, risultava che il ricorrente non era invalido. Il parere espresso dall'ausiliare meritava di essere condiviso, perché congruamente motivato ed espresso a seguito di accurati e completi esami clinici e strumentatali. La valutazione sulla misura di incidenza delle infermità riscontrate sulla capacità di lavoro e di guadagno dell'istante teneva conto dell'attuale grado di menomazione, nonché delle compatibilità delle affezioni con la prosecuzione dell'attività lavorativa. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il NO, fondato su un solo motivo. Non si è costituito in giudizio l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e ss L. n. 222/84, nonché contraddittoria ed insufficiente 1 motivazione ed omesso esame dei fattori invalidanti (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza era stereotipata e priva di sufficiente motivazione, nella quale mancava la valutazione non solo delle deduzioni di parte, ma anche quella delle condizioni morbose accertate dallo stesso consulente di ufficio e che interessavano ben sette apparati: neuro psichico, otovestibolare, osteoarticolare, cardiaco respiratorio, del ricambio, locomotore. L'istante aveva messo in luce che bastava, ai fini della concessione della prestazione, la diagnosi psichiatrica di "grave ansioso depressiva in soggetto con turbe sindrome comportamentali", ma il Tribunale aveva acriticamente accolto il parere del CTU che, contraddittoriamente, aveva riconosciuto che la situazione psichiatrica era “limitante per la vita di relazione”, ma poi aveva escluso l'incidenza sulla capacità lavorativa, senza tenere conto che lo stesso esercitava il mestiere di venditore ambulante, basato proprio sulla vita di relazione. L'apparato osteoarticolare era fortemente danneggiato, essendo stata riscontrata la "scomparsa della fisiologica lordosi cervicale e lordosi lombare. Marcato reperto spondiloartrosi cervico-lombare, con discoartrosi L3/L4 e retrolistesi di L3 su L4. Ridotta ampiezza degli spazi intersomatici C4/C6, C6/C7 ed L5/S1, per discopatie". Sarebbe bastato considerare, ai fini del riconoscimento del diritto, che "il solo "slittamento" della L3 2 su L4 è un danno gravissimo che oggi la dottrina e la clinica raramente riesce a correggere con la laminecectomia". Il consulente aveva riconosciuto le affezioni come invalidati, ma aveva ritenuto che "tale limitazione appare non di grado importante mancando obiettivi segni di deficit funzionale e di interessamento radicolare, anche e soprattutto nelle mansioni lavorative abitudinarie". La limitazione funzionale dell'apparato locomotorio per un venditore ambulante si traduceva però in “impossibilità di deambulare normalmente ed a lungo". Erano compromessi sia l'apparato otovestibolare che quello cardiaco, per l'accertata aortosclerosi, e quello respiratorio, per il quale l'indagine doveva essere estesa per la probabile vasculopatia. Per l'obesità il CTU non si era nemmeno curato di controllare il peso corporeo, mentre per l'apparato locomotore non aveva considerato che gli esisti di erniotomia inguinale e l'eccessivo peso corporeo comportavano una limitazione funzionale della deambulazione. Il ricorso è fondato.. Il giudice del riesame recepisce in blocco, senza discuterle, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in secondo grado, facendole proprie, con la: conseguenza che le carenze e le contraddizioni di detta relazione si riverberano sulla motivazione della sentenza. Il CTU aveva riconosciuto la sussistenza di una "grave sindrome 3 ansioso-depressiva in soggetto con turbe comportamentali” ed aveva affermato che detta situazione psichiatrica era “limitante escludenper la vita di relazione", escludendo però l'incidenza sulla che capacità lavorativa, senza considerare si trattava di un venditore ambulante;
è principio di diritto acquisito che l'incidenza della malattia invalidante sulla capacità lavorativa non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione all'attività lavorativa del soggetto che chiede la prestazione, per cui vizia intrinseca contraddittorietà della motivazione è la sentenza che, riconoscendo l'esistenza di una affezione limitante la vita di relazione, escluda poi l'incidenza della stessa sulla vita lavorativa, basata in concreto sulla vita di relazione, come è quella del venditore ambulante. Sussiste quindi il lamentato vizio di motivazione e la sentenza va cassata con rimessione, per nuova valutazione, ad altro giudice che si individua nella una Corte di Appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,alla Corte di Appello di Messina. Roma 21 novembre 2000 IL PRESIDENTEЛио но ваторами NL CONSIGLIERE EST. (aioranç 4