Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
In tema di richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ai fini della prova dell'esistenza di un "danno grave ed irreparabile" è onere dell'istante dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere grave ed irreparabile il danno solo in base alla effettiva considerazione della elevata entità della somma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2015, n. 51194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51194 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
5 1 1 94/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - Consigliere - N. 1224/2015 - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALERel. Consigliere - N. 27312/2015 SALVATORE DOVERE Dott. - - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'CO ND N. IL 28/08/1980 avverso la sentenza n. 1688/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 28/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
NI ND lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vell the clues & rigens a 7 Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Nel proporre ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila l'ha dichiarata colpevole del reato di omicidio colposo in danno di CA PI e l'ha condannata, oltre che alla pena ritenuta equa e alla rifusione alle parti civili delle spese processuale, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 40.000,00 in favore di Di LE ZA e di euro 25.000,00 per ciascuna delle ulteriori parti civili CA CO e CA IL, D'CO SA ha richiesto ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. che venga sospesa l'esecuzione di tal ultima statuizione perché diversamente ella subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, reso evidente dalla complessiva entità della somma dovuta per la provvisionale, e per le difficoltà del recupero di quanto versato nel caso di ribaltamento della condanna.
2. Con memoria difensiva depositata il 5.9.2015 le menzionate parti civili chiedendo che l'istanza venga rigettata rappresentando che l'istante ha mancato di fornire qualsiasi prova del grave ed irreparabile danno paventato e che la D'CO é titolare di una florida azienda agrituristica e di un maneggio, che utilizza beni immobiliari di significativo valore, come in parte documentato con atti allegati alla memoria. Inoltre, il patrimonio immobiliare delle parti civili assomma ad un valore documentato con relazione estimativa di circa - - 237.500,00 e pertanto non vi è alcun pericolo di impossibilità di recupero di quanto versato a titolo di provvisionale. l'istante, nel produrre3. Con memoria depositata il 7.9.2015 documentazione relativa all'avvio ad opera delle parti civili delle procedure esecutive per conseguire la somma prevista a titolo di provvisionale, rileva che la dimostrazione del possibile non recupero risulta diabolica.
4. Con memoria depositata il 9.7.2015 CA LI ribadisce che l'istante non ha offerto alcuna prova a dimostrazione dei presupposti della pronuncia sollecitata a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Giova puntualizzare che oggetto del presente giudizio é unicamente la richiesta di sospensione della esecuzione della provvisionale il cui pagamento da parte dell'imputata é stato ordinato dal giudice territoriale, ancorché questa sia stata proposta come necessario (cfr. Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014 - dep. 22/01/2015, La Ferrera e altro, Rv. 262400) - unitamente all'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila. 2 H L'istanza va rigettata. La giurisprudenza di legittimità insegna che, ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti e altri, Rv. 255999; Sez. 4, Sentenza n. 30019 del 05/07/2006 Rv. 234821); ovvero, quando prospetti il pericolo di un "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della statuzione, egli deve darne prova;
con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. Grava sull'istante l'onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 - dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180). Nel caso di specie l'istante non ha fornito alcuna prova, limitandosi da un canto a rappresentare che l'entità della somma da versare a titolo di provvisionale determinerebbe che il patrimonio della ricorrente "risulterebbe notevolmente inciso"; dall'altro ad asserire la propria esposizione al rischio di un difficile recupero di quanto versato, ove la sentenza di condanna fosse riformata.
6. In conclusione, l'istanza va rigettata;
non si provvede sulle spese in ragione del carattere interlocutorio di questa pronunzia (cfr. Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 - dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180).
P.Q.M.
rigetta l'istanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/9/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Giuseppe BruscoCASSAZIONA Salvatore Dovere SHOP CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 DIC. 2015 Direttore Amministrative/ Dott.ssa Loredana SCHIAVONIA 3