Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente, ancorchè illegittimamente adottato, dà sempre luogo alla sospensione del corso della prescrizione, nonostante sia la medesima parte a dolersi dell'effetto sospensivo conseguente a tale rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2017, n. 38988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38988 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
лиет 389 8 8-17 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1530 Composta da Presidente - U.P. 09/05/2017 Luca Ramacci Angelo Matteo Socci R.G.N. 34006/2015 Gastone Andreazza Relatore - Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : ON RO, n. a Cisano Bergamasco il 09/09/1963; AL AZ, n. a Fasano il 15/07/1962; VE AZ, n. a Fasano il 28/05/1962; RI NI, n. a Fasano il 29/11/1956; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 09/01/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Marinelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udite le conclusioni dei Difensori di fiducia, Avv.ti G. Lillo e D. Ripamonti, per ON, Avv. R. Pagliarulo, sostituito dall'Avv. F. Roma, per AL, Avv. M. Masiello, sostituito dall'Avv. G. Lillo, per VE e Avv. C. RI per RI, che hanno chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. ON RO, AL NI, VE AZ e RI NI hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 09/01/2015 che, a conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Fasano, in data 10/12/2012, li ha condannati per i reati di cui agli artt. 44, comma 1 lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, del d. lgs. n.42 del 2004 perché, nelle rispettive qualità di committente proprietario, progettista direttore dei lavori, amministratore unico della società esecutrice - delle opere e responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Fasano, realizzavano, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, opere edilizie in totale difformità dal permesso a costruire e dall'autorizzazione paesaggistica nonché effettuavano lavori solo formalmente autorizzati con tali atti, sostanzialmente illegittimi, ed in contrasto anche con gli strumenti primari e secondari di pianificazione urbanistica generale, regionale e comunale. In sostanza, secondo la sentenza impugnata, 2. Ha proposto un primo ricorso ON RO per mezzo dell'Avv. Ripamonti.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello individuato il giorno di decorrenza della prescrizione non già nella data del sopralluogo da parte della Guardia di finanza bensì nella data di esecuzione del sequestro probatorio senza accertare se a tale data (10/11/2009) i lavori fossero ancora in corso e nonostante i plurimi elementi di fatto invece indicativi dell'interruzione dei lavori proprio successivamente al sopralluogo del 29/09/2009. Aggiunge che, anche nella ipotesi considerata dalla sentenza, la prescrizione è comunque maturata essendo stata calcolata una sospensione, per rinvio di udienza per legittimo impedimento, di sessantatre giorni anziché di sessanta.
2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente in capo a ON l'elemento psicologico del reato deducendolo esclusivamente dalla consapevolezza dei profili di illegittimità, sul presupposto che i coimputati professionisti, imprenditori e pubblici ufficiali non potevano essersi determinati in senso illecito all'insaputa dell'unico reale beneficiario dei lavori e senza considerare che il ON, privo di competenze tecnico urbanistiche, essendo uno sportivo - professionista, non aveva potuto se non affidarsi integralmente ad un tecnico del luogo esperto in materia.
2.3. Con un terzo motivo lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'Appello ritenuto illegittimo il permesso di costruire in sanatoria solo perché derivante dalla ritenuta collusione intervenuta tra privati e pubblico ufficiale mentre la valutazione avrebbe dovuto esclusivamente investire la conformità delle opere realizzate alle norme urbanistiche.
2.4. Con un quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 44 cit., 181 cit. 3, 6 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, delle N.t.a. al P.r.g. del Comune di Fasano e del regolamento edilizio del medesimo Comune per avere la Corte d'Appello omesso qualsivoglia risposta ai motivi di appello con cui si era dedotto che nessuna artificiosa parcellizzazione delle domande (in realtà due sole : quella di permesso di costruire e quella di sanatoria) era stata effettuata e senza considerare che la suddivisibilità in due fasi era conseguente alla natura accessoria degli interventi oggetto del permesso di costruire in sanatoria rispetto a quelli principali oggetto della domanda di permesso di costruire. Lamenta inoltre vizio di motivazione per avere la Corte : da un lato, in contrasto con il contenuto della domanda, ritenuto che non sia mai stato specificato il cambiamento residenziale e, dall'altro, per averlo ritenuto vietato nonostante sia implicitamente consentito dagli artt. 70, 73, comma 5, e 75, comma 4, delle N.t.a.; omesso alcuna risposta alla doglianza dell'appellante circa il fatto che il giudice di primo grado avesse esercitato una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi e ritenuto inefficace il provvedimento di compatibilità paesaggistica emesso dall'autorità amministrativa solo perché emanato in assenza dei documenti necessari e neppure specificati, e aggiunto invece che il parere della commissione sarebbe stato inattendibile avendone fatto parte RI;
ignorato completamente il motivo di appello circa la affermata, dal giudice di primo grado, non consentita facoltà dell'imputato di aumentare la superficie del 10% dell'immobile, se non in て presenza della necessità dell'ampliamento in alcun modo invece richiesta dalla legge. Lamenta infine omessa motivazione per non avere la Corte territoriale preso in considerazione gli elementi prospettati analiticamente dalla difesa, volti a dimostrare la legittimità degli interventi effettuati relativamente alla piscina, al pergolato, all'ipogeo, alla pavimentazione esterna ed alle recinzioni.
3. ON RO ha poi proposto un ulteriore ricorso per mezzo dell'Avv. Lillo.
3.1. Con un primo motivo lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d'Appello dedotto l'illegittimità del permesso di costruire in sanatoria dalla illegittimità del precedente permesso di costruire, in contrasto col fatto che la sanatoria presuppone evidentemente proprio la esistenza di un'opera abusiva. In sostanza i giudici non hanno spiegato perché il provvedimento di sanatoria debba patire il vizio genetico del permesso di costruire del 2008 trattandosi di provvedimento del tutto autonomo né hanno spiegato quali sarebbero i profili di illegittimità; così facendo, nel disapplicare il provvedimento di sanatoria, preceduto da realizzazione di compatibilità paesaggistica della commissione comunale, dal parere favorevole della soprintendenza e dalla dichiarazione di compatibilità paesaggistica del responsabile dell'ufficio tecnico, il Giudice avrebbe esercitato un potere discrezionale riservato dalla legge all'autorità amministrativa e integrato una violazione della legge penale.
3.2. Con un secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione di legge ed omessa motivazione sugli elementi analiticamente prospettati dalla difesa circa una errata lettura della normativa di riferimento e la conformità alla normativa urbanistica degli interventi effettuati sui corpi A della masseria (l'ampliamento del 10% non è condizionato dall'art. 75 lett. b) N.t.a. del P.r.g. alla necessità dello stesso), B e C (gli artt. 67 e 70 delle N.t.a. del P.r.g. non vietano affatto in zona agricola la destinazione d'uso abitativa), sulla piscina (l'art. 73 non prevede alcun divieto alla realizzazione di tale intervento), sull'ipogeo (gli artt. 67 e 70 delle N.t.a. del P.r.g. non vietano affatto in zona agricola la destinazione d'uso abitativa) sui pergolati (non soggetti, per giurisprudenza, a permesso di costruire attesa la loro apertura nei lati esterni e nella parte superiore), sulla pavimentazione e sulle recinzioni (entrambi sanati e oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica).
3.3. Con un terzo motivo lamenta violazione degli artt. 5, 42 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo in capo al ON senza che siano emersi elementi indicativi in tal senso (quelli evidenziati dalla Corte non spiegando in alcun modo in particolare la conoscenza da parte di ON della impostazione minimalista della domanda, e della macroscopicità dei vizi nonché della persona del RI), essendo peraltro l'imputato del tutto privo di conoscenze tecniche urbanistiche, ma solo attraverso un ragionamento presuntivo illogico. La buona fede sarebbe in て ogni caso comprovata dalla complessità tecnica della materia, dall'impossibilità di potersi occupare personalmente delle questioni, dalla lontananza dai luoghi in esame a causa di impegni professionali, nonché dall'affidamento riposto nei tecnici, nei pubblici funzionari e nel provvedimento dell'Autorità Amministrativa.
3.4. Con un quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 159 e ss. cod. pen. per avere individuato il dies a quo del decorso del termine prescrizionale nella data in cui è intervenuto il sequestro probatorio e non in quella precedente del sopralluogo da parte della Guardia di Finanza, senza elementi dimostrativi dell'avanzamento dei lavori fino al momento del sequestro stesso. Lamenta infine erronea applicazione delle norme sulla sospensione della prescrizione per aver disposto il differimento dell'udienza con sospensione della prescrizione stante l'impedimento di uno solo dei due difensori (Avv. Ripamonti), e per aver computato ai fini di detta sospensione un periodo di sessantatre giorni invece che sessanta.
4. AL NI, con un primo motivo, deduce nullità della sentenza per difetto di contestazione per avere il Tribunale, e successivamente la Corte d'Appello, condannato l'imputato per un fatto diverso da quello indicato nell'imputazione atteso che, a fronte dell'addebitata illegittimità del permesso di costruire e quindi abusività dell'intervento ai sensi 3 dell'art. 75 lett. a) N.t.a. del P.r.g. di Fasano, perché di ristrutturazione su beni tutelati (masseria e due corpi pertinenziali) non assoggettabili ai lavori effettuati, l'imputato, atteso che i beni in oggetto non rientravano tra quelli oggetto di tutela, veniva condannato per aver mutato abusivamente la destinazione dei due corpi di fabbrica annessi alla masseria, spacciati per fabbricati già residenziali, sul presupposto che l'art. 75 N.t.a. consentisse interventi di ristrutturazione ma solo nel rispetto della preesistente destinazione agricola. Rileva anche, in conseguenza del vizio di correlazione fra accusa e sentenza, la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'illiceità del permesso di costruire per le pretese collusioni fra le parti.
4.1. Con un secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici di merito meramente richiamato le norme (artt. 67 e 75 N.t.a.) asseritamente violate senza spiegarne la ragione e per avere la Corte d'Appello affermato la sussistenza di collusioni tra gli imputati trascurando di valutare l'intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti del ricorrente e di RI per i reati di cui agli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. avente ad oggetto agevolazioni ottenute dal AL per il rilascio dei pareri e del permesso a costruire.
4.2. Con un terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello immotivatamente rigettato la richiesta di ammissione di consulenza tecnica, decisiva per evidenziare la legittimità dell'intervento edilizio.
4.3. Con un quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per falsa applicazione di norme per avere, relativamente al divieto di mutamento della destinazione realizzato sui corpi B e C, て dapprima il Tribunale individuato la norma violata nell'art. 75 N.t.a. e successivamente la Corte d'Appello nell'art. 67 N.t.a., nessuna delle due tuttavia concernendo il cambio nella destinazione residenziale e non vietando l'art. 70 N.t.a. per le zone agricole il mutamento a destinazione d'uso residenziale.
4.4. Con un quinto motivo lamenta violazione di legge sia per avere la Corte d'Appello equiparato l'illegittimità del permesso di costruire all'assenza del permesso senza previamente verificare la conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi sia per avere questa escluso l'efficacia estintiva del reato del permesso di costruire in sanatoria omettendo di effettuare la doverosa valutazione di conformità delle opere agli strumenti urbanistici.
4.5. Con un sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione per essersi la Corte d'Appello limitata a dichiarare l'illegittimità del permesso di costruire in sanatoria quale mera conseguenza dell'illegittimità del permesso di costruire senza verificare previamente se il primo fosse conforme agli strumenti urbanistici. 4 4.6. Con un settimo motivo deduce l'omessa motivazione e la violazione di legge quanto alla necessità di accertare se il titolo abilitativo fosse o meno conforme alle norme di pianificazione.
4.7. Con un ottavo motivo lamenta il mancato accertamento da parte della Corte d'Appello, dell'elemento psicologico del reato, avendo la sentenza unicamente valorizzato presunte intese o collusioni tra le parti, in realtà mai intervenute, ed avendo l'imputato confidato nella regolarità dei permessi rilasciati.
4.8. Con un nono motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. per avere la sentenza, in assenza di prove sul coinvolgimento volontario dell'imputato, ritenuto il fatto grave ai fini della quantificazione della pena.
4.9. Con un decimo motivo lamenta violazione di legge per avere la Corte confermato la non concessione della sospensione condizionale della pena sul presupposto di un inesistente precedente specifico.
4.10. Con un ultimo motivo deduce comunque, anche ad accettare il calcolo della sentenza impugnata, la intervenuta prescrizione del reato in data 12/01/2015. 5. VE AZ, con un primo motivo di ricorso, lamenta manifesta illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sul punto dell'elemento psicologico del reato per essersi la て Corte d'Appello limitata a richiamare genericamente una responsabilità diretta del costruttore, omettendo di indicare gli elementi in forza dei quali si potesse ritenere comunque sussistente il dolo o la colpa a fronte del fatto che lavori sono stati eseguiti in base a validi permessi edificatori (il permesso a costruire e il provvedimento in sanatoria) senza che alcun elemento sia stato evidenziato circa la conoscenza della presunta inefficacia delle autorizzazioni;
la motivazione ha unicamente argomentato in base alla mera presunzione che VE, in qualità di esecutore delle opere, fosse partecipe di accordi illegali con gli altri imputati.
5.1. Con un secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'Appello negato la concessione delle attenuanti generiche motivando sul punto solo con riferimento all'intensità del dolo e alla gravità dei fatti, peraltro riferendosi indistintamente alle posizioni di tutti gli imputati e senza considerare che il VE fosse gravato da un solo precedente penale;
contesta poi la determinazione della pena non prossima al minimo e della stessa misura di quella irrogata ai coimputati 5.2. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge per la mancata concessione della non menzione ex art. 175 c.p. e della sospensione condizionale della pena solo a causa della precedente condanna subita e senza considerare la scarsa intensità del dolo. 5 5.3. Con un quarto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'Appello dichiarato il reato estinto per prescrizione avendo individuato il dies a quo per il decorso della stessa nella data del sequestro probatorio e non in quella precedente del sopralluogo da parte della Guardia di Finanza, dopo la quale sarebbe cessata la permanenza del reato, tanto che nessuna ulteriore opera edilizia è stata effettuata.
6. RI NI, con un primo motivo di ricorso, dopo avere ripercorso il contenuto delle sentenze di merito, lamenta violazione di legge (artt. 40, 41, 42 e 43 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle doglianze mosse alla sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente a carico dell'imputato la condotta di concorso nel reato edilizio senza indicare il necessario contributo consapevolmente partecipativo posto in essere e in particolare le circostanze concretamente indicative delle modalità attraverso le quali si sarebbe estrinsecato l'accordo criminoso tra i compartecipi limitandosi a riproporre la tesi del progetto pianificato a tavolino. La Corte si sarebbe limitata ad affermare la penale responsabilità soltanto attraverso mere congetture (preparazione della richiesta di permesso di costruire generica senza alcuna indicazione di una partecipazione alla stessa di RI;
rinvenimento di domanda di permesso di costruire in variante presso lo studio di AL e la cui conoscenza da parte di RI non è stata indicata;
macroscopiche illegittimità del permesso di costruire senza che mai l'imputato abbia partecipato al relativo procedimento amministrativo di sanatoria o rilasciato il titolo;
la circostanza del tutto neutra del rinvenimento presso lo studio di RI di una prima richiesta di rilascio del permesso a costruire) peraltro senza considerare gli elementi puntualmente addotti dalla difesa per confutare le stesse.
6.1. Con un secondo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione, violazione di legge (artt.3, comma 1, lett. d), 10, comma 1, lett. c) e 44, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, 2 N.t.a. P.u.t.t. Puglia e 75, 70 e 67 N.t.a. del P.r.g. e 2.9 e 2.10 del Regolamento edilizio del Comune di Fasano) e travisamento delle prove documentali;
deduce che, oltre ad avere erroneamente ritenute violate le prescrizioni N.t.a. del P.r.g. che, invece, consentivano gli interventi effettuati, la motivazione, erroneamente accomunando la posizione del ricorrente (che tra l'altro, contrariamente a quanto affermato, non ha mai partecipato alla sanatoria e non ha mai celato alcunché alla Soprintendenza senza che alcuna motivazione abbia su di ciò speso la sentenza) alle altre, ha omesso ogni risposta ai rilievi sub nn. 1.2, 1.3. e 1.4. dell'appello sul punto dell'erronea applicazione delle prescrizioni suddette alle opere realizzate, sia con riferimento alla ritenuta illegittimità dell'aumento del 10% della superficie sia con riferimento alla pretesa illegittimità della realizzazione della piscina e delle altre opere minori.
6.2. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge (artt. 62 bis, 132, 133, 163 comma 1 e 164 cod. pen.) e insufficienza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della sentenza nel certificato rilasciato 6 a richiesta dei privati per essersi la Corte, quanto alle prime, limitata a richiamare le considerazioni effettuate dal giudice di primo grado, senza considerare gli elementi evidenziati dalla difesa né analizzare compiutamente tutte le circostanze rilevanti per la concessione delle stesse. Lamenta inoltre, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che l'esistenza di una precedente condanna penale di per sé non esclude la concessione della stessa qualora la pena da infliggere cumulata con quella relativa alla precedente condanna non superi i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., e deduce inoltre come la valutazione sulla capacità a delinquere sia stata tratta da una pretesa condotta di insensibilità al rispetto delle regole asseritamente posta in essere anche nella pendenza del giudizio contrastante con lo stesso addebito, circoscritto alla data di rilascio del permesso di costruire;
lamenta ancora insufficienza della motivazione sugli specifici elementi evidenziati dalla difesa e sulle circostanze rilevanti per la concessione della sospensione giacché la sentenza si è limitata a richiamare quella di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto anzitutto al ricorso proposto da ON RO per il tramite dell'Avv. Ripamonti, il primo motivo è infondato (essendolo dunque anche il quarto motivo del ricorso presentato per il tramite dell'Avv. Lillo, di analogo contenuto). Va anzitutto ribadito che reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (tra le altre, Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498; Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, dep. 24/10/2001, Triassi, Rv. 220351) e che grava sull'imputato che voglia giovarsi della prescrizione in contrasto con quanto risultante dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi dai quali far derivare la data di inizio di decorso del termine diversa da quella risultante dagli atti (tra le altre, da ultimo, Sez.3, n. 27061 del 05/03/2014, dep. 23/06/2014, Laiso, Rv. 259181) Ciò posto, nella specie, a fronte della individuazione, nella contestazione, della data di commissione dei fatti sino al 10/11/2009, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio appena ricordato atteso che, dopo avere precisato che alla data del sopralluogo del 29/09/2009 della Guardia di Finanza, i lavori erano ancora in corso (ciò che non è stato contestato dal ricorrente), ha correttamente individuato il momento consumativo in quello di esecuzione del sequestro probatorio disposto dal P.M.. Né il ricorrente, nell'indicare solamente circostanze dalle quali tra l'altro solo indirettamente si dovrebbe dedurre che alla data di 7 esecuzione del sequestro i lavori non erano più in itinere (id est, il mancato rinvenimento di attività nel cantiere, la notifica del provvedimento di sequestro presso un ufficio e non in cantiere, la redazione in data 07/10/2009 di un progetto di variante), ha saputo assolvere all'onere spettantegli di individuazione di una specifica data anteriore di cessazione o sospensione delle opere. Di qui la manifesta infondatezza del primo aspetto invocato con il motivo di ricorso. Quanto all'ulteriore rilievo in ordine all'erroneo computo di una sospensione del termine superiore al dovuto, va osservato che, anche a ritenere che la Corte territoriale abbia tenuto erroneamente conto, ai fini della sospensione, dell'intero periodo di durata del rinvio dell'udienza dal 17/10/2014 al 19/12/2014 per legittimo impedimento dell'Avv. Ripamonti (impossibilitato il 17/10 a discutere dovendo assistere la moglie sottoposta ad intervento chirurgico in quella stessa data come da certificato medico in atti), mentre avrebbe dovuto tenere conto di una sospensione di soli sessantuno giorni (essendo comunque l'impedimento cessato già il 18/10/2014), in ogni caso il termine finale di prescrizione sarebbe stato quello del 10/01/2015 (dato dalla addizione, ai cinque anni di termine ordinario, maturati il 10/11/2014, dei predetti sessantuno giorni) essendo invece la sentenza stata pronunciata il 09/01/2015. Né, ancora, si potrebbe eccepire (ciò che il ricorrente ha fatto in particolare con il quarto motivo del ricorso presentato dall'Avv. Lillo) che, essendo il rinvio appena ricordato stato illegittimamente concesso (posto che l'imputato era difeso anche da altro Difensore di fiducia), dello stesso non avrebbe comunque la Corte territoriale potuto tenere conto ai fini della sospensione, non essendo consentito, in adesione al condivisibile orientamento di questa Sezione, da un lato, chiedere il rinvio dell'udienza e, successivamente, gli effetti di quella stessa richiesta disconoscere lamentandosi della sospensione conseguita ad essa (sul punto, Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, dep. 18/06/2013, C., Rv. 255579 in ciò difforme rispetto a Sez. 3, n. 7242 del 27/01/2004, dep. 20/02/2004, Bernardelli e altri, Rv. 227278) a ciò, dunque, conseguendo la infondatezza della censura qui specificamente svolta.
1.1. Il secondo motivo, in esso considerato anche il terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Lillo, di analogo contenuto, è fondato. Con l'atto di appello il ricorrente, dopo avere premesso che in tanto l'imputato avrebbe potuto personalmente rispondere dei reati ascrittigli in quanto fosse incorso quanto meno in una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza od imperizia, aveva rilevato come lo stesso, privo di specifiche competenze, si fosse affidato in tutto e per tutto ad un professionista del luogo, facendo dunque affidamento sullo stesso ai fini del corretto adempimento delle procedure amministrative di legge. La sentenza impugnata ha disatteso la doglianza affermando non essere «pensabile che professionisti, imprenditori e pubblici ufficiali corressero gravi rischi penali all'insaputa dell'unico reale beneficiario il quale pertanto era certamente consapevole dei profili di illegittimità perfettamente conosciuti dal progettista e dal responsabile Utc», in tal modo dunque, apparendo affermare, ben oltre uno stadio di mera negligenza addebitabile all'imputato, e sulla quale nulla viene detto, una consapevolezza dello stesso, laddove presumibilmente informato dal professionista AL, circa la realizzazione dei manufatti in contrasto con le prescrizioni urbanistiche nonostante l'intervenuto rilascio del permesso a costruire e dell' autorizzazione. Sennonché la sentenza non ha spiegato, come sarebbe stato necessario tanto più proprio a fronte della presenza di provvedimenti amministrativi formalmente indicativi, per un "profano", di regolarità della pratica, da quali dati oggettivi dovrebbe derivare un tale convincimento, avendo invece preferito fare affidamento su una deduzione di carattere meramente presuntivo (ovvero la comunicata informazione all'imputato di una complessiva condotta finalizzata ad eludere artatamente i divieti di legge e dimostrata, secondo la sentenza, dalla redazione di una richiesta di permesso di costruire volutamente generica e minimalista e sulla quale, peraltro, si dirà oltre) fondata su un dato, ovvero il fatto che ON fosse l'unico reale beneficiario dell'operazione, contrastante con la ovvia considerazione dei vantaggi economici derivanti anche, quanto meno, al progettista e direttore dei lavori in virtù dell'incarico professionale affidatogli.
1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato : pur avendo la sentenza precisato che alcune delle opere in contestazione, come i pergolati, la pavimentazione esterna e le recinzioni, formalmente non indicate nella richiesta e contenute solo negli allegati progettuali (e dunque ritenute come non assentite), non essendo vietate dalla strumentazione urbanistica, sarebbero state in astratto sanabili ove non fosse stato per la loro accessorietà alle opere principali, la stessa ha anche aggiunto, tuttavia, doversi escludere la operatività della sanatoria (vedi pag.6) sul presupposto che altra parte dei lavori realizzati non era appunto conforme alla strumentazione urbanistica sia al momento della realizzazione dei manufatti che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in ciò, dunque avendo fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Bonarota, Rv. 262422); né il ricorrente ha censurato in particolare, in tale contesto argomentativo, e fatto salvo quanto si dirà oltre con riguardo al quarto motivo, la ritenuta insussistenza del requisito della doppia conformità avendo scelto di rimarcare un aspetto (ovvero quello secondo cui i giudici avrebbero fatto dipendere la non sanabilità delle opera dalla illiceità di un permesso ottenuto attraverso una sostanziale collusione con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale) che a ben vedere non trova però riscontro in motivazione.
1.3. Il quarto motivo, in esso considerati anche i primi due motivi del ricorso presentato a mezzo dell'Avv. Lillo, giacché di contenuto sostanzialmente analogo, è fondato. 9 Con l'atto di appello l'imputato aveva sottoposto a specifica critica l'impostazione seguita dal Tribunale quale posta essenzialmente a fondamento della affermazione di responsabilità, ovvero che, nella specie, vi sarebbe stata una strumentale parcellizzazione di domande funzionali allo scopo di celare il complessivo disegno perseguito di una radicale trasformazione dell'assetto dei manufatti in essere che, se esposto nella sua totalità, avrebbe condotto ad un diniego di quanto richiesto (in particolare per il mutamento di destinazione da agricola a residenziale), e di ottenere dunque, in tal modo, un primo permesso di costruire di carattere minimale in relazione a singoli minimi interventi qualificati di risanamento igienico edilizio, solo successivamente aumentando l'entità degli interventi stessi poi "coperti" da richiesta di permesso in sanatoria. In particolare l'appellante aveva sottolineato che di parcellizzazione non poteva parlarsi posto che, da un lato, le domande presentate erano solo due (quella finalizzata ad ottenere il permesso di costruire e quella finalizzata alla sanatoria) e, dall'altro, che già la prima domanda, testualmente indicante "trasformazione della destinazione d'uso di una parte degli immobili ristrutturati", faceva esplicito riferimento alla casa padronale, alle residenze estive, all'alloggio del custode, al forno in pietra, alla piscina, alla zona ricovero auto, alla pavimentazione e al muro di recinzione. Diveniva quindi essenziale spiegare quali fossero gli elementi indicativi della ritenuta artificiosa frammentazione delle domande, in tale contesto acquistando dunque un particolare rilievo due aspetti ritenuti, del resto, dalla stessa imputazione come elementi di identificazione del contrasto delle opere con la strumentazione urbanistica, ovvero, da un lato, l'ampliamento di cubatura del 10% (peraltro, secondo l'appellante già indicato nella relazione tecnico- descrittiva), che nella specie non sarebbe stato consentito e, dall'altro, il mutamento in destinazione urbanistica, anch'esso nella specie ritenuto vietato. Anche con riguardo ad essi, del resto, l'imputato aveva sollevato specifiche censure in diritto: quanto all'aumento di cubatura aveva infatti dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 75 lett. b) delle N.t.a. non condizionante affatto, come invece ritenuto dal Tribunale, l'aumento alla necessaria inesistenza di uno spazio sufficiente per realizzare servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi esistenti e, quanto al mutamento di destinazione, aveva poi, tra l'altro, evidenziato il dettato dell'art. 70 delle N.t.a., che, elencando tassativamente i casi di divieto di mutamento della destinazione d'uso in zona agricola, non ricomprende l'uso residenziale. Ora, con riguardo al primo aspetto, in effetti l'art. 75 lett. b) cit. si limita a consentire interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile Su per la installazione di servizi igienici e tecnologici ed il miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi esistenti», mentre l'art. 70 cit., significativamente intitolato «destinazioni vietate in zona agricola», non include in alcun modo tra esse la destinazione residenziale. to Sennonché, la sentenza si è sul punto sostanzialmente limitata, a ben vedere, a ribadire gli assunti del primo giudice, specificamente censurati con il gravame di merito, affermando essere stata la descrizione degli interventi «artatamente redatta per nascondere la precedente destinazione non residenziale non modificabile», senza chiarire la conciliabilità di ciò con la indicazione, dedotta dall'appellante, di detta trasformazione già sin dalla domanda di permesso a costruire e con il dedotto avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione;
e, quanto poi all'effettiva vigenza del divieto di cambio di destinazione, si è limitata ad affermare che il fatto che l'art. 70 N.t.a. non includa quella residenziale tra le destinazioni d'uso vietate in zona agricola non fa venire meno il divieto di mutamento di destinazione di cui all'art. 67 N.t.a.»>, nel quale, però, con riferimento alle "zone agricole-prescrizioni generali", si afferma unicamente, che «le zone agricole sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività e produzione agricola» e, al comma 2, non essere consentiti «interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario o l'equilibrio geologico», aspetti, questi, sui quali nulla ha argomentato la sentenza impugnata. Con riferimento poi alle deduzioni svolte in ordine al ritenuto illegittimo aumento di cubatura, la sentenza ha omesso qualunque risposta atteso che si è limitata a riportare il dettato della norma, che, come appena visto, nel finalizzare l'aumento predetto alla installazione di servizi igienici e tecnologici e al miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi esistenti, non è affatto di per sé dirimente, come preteso dalla Corte territoriale, nel senso della necessità di installazioni o miglioramenti non realizzabili in presenza dell'originaria volumetria. Con riguardo poi ai singoli interventi, va aggiunto che, con riferimento in particolare alla pavimentazione esterna, la pronuncia ha ribadito la necessità del titolo abilitativo, richiamando la sentenza, già menzionata dalla sentenza del Tribunale, di questa Corte (Sez. 3 n. 37139 del 10/04/2013, dep. 10/09/2013, Di Benedetto, Rv. 257679) tuttavia riferita alla pavimentazione di una serra a fronte del dettato dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Fondati dunque i ricorsi presentati per conto del ricorrente ON (già di per se stessi, in ogni caso, non manifestamente infondati laddove hanno sollevato questioni di diritto), va preso atto, allo stesso tempo, della ormai decorsa prescrizione, intervenuta, in conseguenza di quanto già sopra osservato sub § 1., alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla data di consumazione del fatto, già fatta correttamente coincidere dalla stessa sentenza impugnata con quella del 10/11/2009 di esecuzione del sequestro probatorio, e tenuto conto peraltro della sospensione di sessantuno giorni già ricordata sopra;
sì che, in definitiva, come già ricordato, la prescrizione è maturata definitivamente in data 10/01/2015. 2. Il primo motivo del ricorso di AL è inammissibile. Va ricordato infatti che in più occasioni questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, dep. 01/08/2012, Di Stefano, Rv. 253217) ha precisato che la violazione del " principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo sì che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità come invece accaduto nella specie.
2.1. Il secondo, quarto, quinto e settimo motivo di ricorso (ove sostanzialmente volti a lamentare la non corretta individuazione del contrasto delle opere con lo strumento urbanistico gravante in zona) sono fondati per le medesime ragioni già evidenziate sopra sub 1.3. ed in particolare con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla affermata illegittimità dell'intervento derivante dal mutamento di destinazione ritenuto non consentito dall'art. 67 N.t.a. sia in relazione alla ritenuta illegittimità dell'aumento del 10% di cui al già citato art. 75, quali aspetti non secondari, nella stessa struttura dell'addebito mosso, posti alla base della stessa valutazione di illegittimità delle opere assentite.
2.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile giacché generico : la doglianza si è limitata infatti a dedurre che la consulenza (rectius, perizia), richiesta «avrebbe riportato nei giusti canoni la vicenda oggetto di accertamento, evidenziandone l'integrale legittimità, in ragione della perfetta coincidenza con il dato normativo» senza spiegare quindi, come necessario, quali aspetti tecnici (e non invece meramente normativi) avrebbero richiesto la assoluta necessità di un accertamento tecnico disposto dal giudice di appello tenuto conto dei limiti normativi posti dall'art. 603 cod. proc. pen. alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820).
2.3. Quanto al sesto motivo, va ribadito, contrariamente all'assunto difensivo sul punto (v. sopra sub § 1.2.), che la sentenza impugnata ha escluso la operatività della sanatoria sul presupposto che parte dei lavori realizzati non fosse appunto conforme alla strumentazione urbanistica sia al momento della realizzazione dei manufatti che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in ciò, dunque avendo correttamente applicato i principi più volte affermati da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Bonarota, Rv. 262422), con conseguente infondatezza della censura svolta.
2.4. A fronte dunque della fondatezza dei motivi sopra indicati, ed assorbiti l' ottavo, nono e decimo motivo, va preso atto, anche per il ricorrente AL, della prescrizione, maturata, come già chiarito con riguardo a ON, in data 10/01/2015. 3. Quanto alla posizione di VE AZ, va osservato in primis che non può non estendersi allo stesso il motivo, svolto sia da ON (v. sub § 1.3.) sia da AL (v. sub § 2.1.) relativamente alla motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine agli aspetti di illegittimità del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica ed in relazione al quale è già stata spiegata la fondatezza di taluni, essenziali, rilievi;
non può infatti porsi in discussione la R evidente natura di motivo non esclusivamente personale del medesimo con conseguente applicazione nella specie del disposto di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.. Va in ogni caso aggiunto, con riferimento al primo motivo di ricorso, che, quanto all'elemento soggettivo del dolo, posto dalla sentenza impugnata alla base dell'affermazione di responsabilità del costruttore, la sentenza, sempre sul presupposto che la domanda di permesso a costruire sarebbe stata artatamente formulata in termini riduttivi per aggirare i limiti di legge, si è limitata semplicemente ad affermare "non essere pensabile" che dal previo concerto degli altri imputati venisse escluso il costruttore di opere così rilevanti economicamente ed affette da plurime macroscopiche illegittimità; ma una tale affermazione, sia in relazione alla sua impostazione fondata su un ragionamento di carattere esclusivamente presuntivo, sia in relazione all'aspetto problematico dell'inquadramento nelle disposizioni degli artt. 67 e 70 delle molteplici affermate illegittimità, ben si presta ad essere censurato in termini, quanto meno, non manifestamente infondati. Di qui, dunque, anche per VE, assorbiti i restanti motivi di ricorso, la necessità di prendere atto della intervenuta prescrizione in data 10/01/2015. 4. Infine, il primo motivo del ricorso di RI, con cui si censura la ritenuta sussistenza di contributo causale dell'imputato alla realizzazione del reato contestato, è quanto meno non manifestamente infondato. Quanto in particolare alla posizione dell'imputato, ritenuta caratterizzata non già da mera colpa, ma dalla volontà di concorrere a realizzare interventi nella consapevolezza del contrasto degli stessi con gli strumenti primari e secondari di pianificazione urbanistica, la sentenza impugnata ha valorizzato in tal senso, segnatamente, le modalità di redazione della richiesta di permesso di costruire nei termini volutamente minimali e generalistici sopra ricordati, con indicazione degli interventi illegittimi solo nelle tavole progettuali allegate, il rinvenimento della domanda di permesso di costruire in variante sequestrata nello studio di AL pur a fronte di già intervenuta realizzazione delle relative opere e la condotta del ricorrente che avrebbe omesso di esibire in sede di sequestro una parte della documentazione in suo possesso. Non è tuttavia spiegato, in particolare quanto al primo aspetto, perché l'omesso adempimento dell'onere di controllare con rigore il contenuto della domanda formulata, consentendo così, secondo la prospettiva accusatoria, ai proponenti di "parcellizzare" nel tempo gli interventi in realtà facenti parte di un programma unitario sin dall'origine, sarebbe espressione non già di un mero atteggiamento di inerzia o trascuratezza, bensì di una partecipazione, sin dall'inizio, e senza che peraltro sia stato chiarito il necessario interesse derivante in capo al ricorrente da una tale condotta, all'altrui disegno illecito;
ciò tanto più in quanto neppure il secondo elemento, costituito dal rinvenimento della variante nello studio di AL, attiene ad un fatto riconducibile a RI, sì che si sarebbe dovuto spiegare perché da ciò dovrebbe desumersi una partecipazione collusiva dello stesso RI ai disegni illeciti posti alla base della domanda di permesso a costruire. 13 4.1. Anche il secondo motivo appare fondato. A mezzo di articolati e diffusi motivi di appello la Difesa del ricorrente aveva posto in discussione l'aspetto del contestato mutamento di destinazione d'uso, da non residenziale a residenziale, dei corpi sub b) e c) del progetto, del contestato aumento del 10% della superficie utile dell'immobile sub a) e della realizzazione della piscina. Ma in particolare sui primi due aspetti, fondamentali ai fini anche di convalidare la impostazione di un disegno volto a realizzare nella sostanza un complessivo intervento contrastante con gli strumenti di pianificazione, la motivazione, come già visto sopra, non ha dato conto delle ragioni per le quali, nonostante la disposizione dell'art. 70, specificamente destinata al cambio di destinazione d'uso, non contempli la destinazione residenziale, debba ugualmente pervenirsi a ritenere illegittimo l'intervento e per le quali l'aumento del 10% di superficie utile dovrebbe essere condizionato alla non perseguibilità, con la disponibilità della superficie originaria, di insediare servizi igienici o di migliorare le condizioni abitative. Sicché, in definitiva, vanno richiamate sul punto le considerazioni già svolte sopra sub § 1.3.. 4.2. Anche per RI NI va dunque preso atto, assorbito il terzo motivo di ricorso, della intervenuta prescrizione dei reati in oggetto.
5. In definitiva, maturata la prescrizione dei reati nei confronti di tutti i ricorrenti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente revoca dell'ordine di rimessione in pristino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino. Così deciso il 9 maggio 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Gastone Andreazza Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 AGO 2017 IL CANCELLIERE uand Marichi