Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STAR STABILIMENTO ALIMENTARE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso l'avv. Marco Baliva, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Zamponi di Monza, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli n. 67, presso l'avv. Antonio Lamberti, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Amatucci, del Foro di Napoli, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 74/20/01 della Commissione Tributaria regionale della Campania, sezione n. 20, del 27 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dep. 27 giugno 2003 dal Relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito l'avv. Zamponi per la ricorrente;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Star Stabilimento Alimentare s.p.a. impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune di Sarno in data 31 dicembre 1997 per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 1994, dopo che lo stesso Comune, con delibera il 748 del 30 dicembre 1997, aveva annullato due precedenti cartelle esattoriali aventi ad oggetto la medesima tassa. La Commissione Tributaria provinciale di Salerno respingeva il ricorso.
Proponeva appello la società contribuente e l'adita Commissione Tributaria regionale della Campania respingeva il gravame, motivando nel senso che:
a - non ricorrevano, per diversità di petitum, gli estremi della litispendenza e della continenza, eccepite dall'appellante con riferimento ad altro procedimento pendente davanti al Tribunale di Nocera Inferiore e relativo alla impugnazione di una delle due cartelle esattoriali poi annullate dall'Amministrazione comunale;
b - la delibera comunale n. 748 del 1997, avendo annullato le cartelle esattoriali in precedenza emesse e disposto lo sgravio in favore della contribuente dei relativi importi già pagati, aveva determinato la cessazione della materia del contendere nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, anche perché in tale processo, in accoglimento dell'istanza di rimborso presentata dalla società Star, era stata emessa ordinanza di pagamento in favore di quest'ultima;
c - i rifiuti a cui aveva fatto riferimento l'avviso di accertamento erano rifiuti solidi urbani, soggetti in quanto tali a tassazione, e non rifiuti speciali, assimilati a quelli urbani, sottoposti a smaltimento da parte dello stesso produttore e quindi esonerati dall'imposizione fiscale.
Ha proposto ricorso per Cassazione la società, contribuente sulla base di due motivi, assistiti da memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Sarno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente reitera le eccezioni di litispendenza e di continenza disattese dai giudici di merito, deducendo che:
1) la controversia conseguente all'impugnazione dell'avviso di accertamento del 31 dicembre 1997, notificato dal Comune di Sarno e relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 1994 riferita allo stabilimento industriale della contribuente, costituisce mera duplicazione di quella, avente stesso oggetto e identica causa petendi, promossa davanti al Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato al Comune di Sarno nel 1996 per la dichiarazione di illegittimità della pretesa tributaria di detto Comune, avanzata con la notifica delle cartelle esattoriali, e per la restituzione delle somme già versate, e tuttora pendente tra le stesse parti, essendo in corso di svolgimento la relativa istruttoria;
2) in particolare, in entrambe le controversie il contenuto sostanziale della domanda è costituito dalla negazione della pretesa tributaria del Comune di Sarno in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani inerente, per l'anno 1994, allo stabilimento industriale della ricorrente, formulata la prima volta con le cartelle esattoriali, successivamente annullate, e per la seconda volta con l'avviso di accertamento del 31 dicembre 1997;
3) non può essere condivisa la tesi del giudice di appello, secondo cui la delibera di annullamento, in sede di autotutela amministrativa, delle cartelle esattoriali ha determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto la delibera comunale che ha annullato le cartelle esattoriali ha anche disposto un nuovo accertamento per il medesimo tributo, anche se per una superficie ridotta di circa quattrocento metri quadri, e per lo stesso anno (1994), con la conseguenza che la pretesa tributaria del Comune di Sarno non è venuta meno e non si è determinata la cessazione della materia del contendere;
4) il giudice di appello non ha motivato in ordine all'eccezione di continenza, sollevata in via subordinata - sempre con riferimento al giudizio introdotto davanti al tribunale di Nocera Inferiore con la citazione del 1996 e all'impugnazione dell'avviso di accertamento del 31 dicembre 1997 proposta davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Salerno - potendosi ritenere il petitum del primo processo più ampio di quello del secondo giudizio, avendo ad oggetto la dichiarazione di illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Sarno riferita non solo all'anno 1994 ma anche ad altre annualità, nonché la restituzione delle somme già versate, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il motivo è infondato.
Il rapporto di litispendenza tra cause presuppone, tra l'altro, identità di petita tra i relativi giudizi (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1124; Cass. 28 giugno 2000, n. 8808), mentre la continenza è configuratole tra cause che abbiano petita almeno parzialmente identici, o che differiscano tra loro solo quantitativamente (Cass. 11 agosto 1994, n. 7352; Cass. 22 ottobre 1994, n. 8685; Cass. 21
aprile 2000, n. 5267; Cass. 3 novembre 2000, n. 14357). Di conseguenza non è ravvisabile un rapporto di litispendenza o di continenza tra giudizi che abbiano oggetti diversi. Nel caso di specie, non vi è identità di oggetto tra il giudizio pendente davanti al Tribunale di Nocera Inferiore avverso le cartelle esattoriali emesse dal Comune di Sarno nei confronti della società Star Stabilimento Alimentare e quello instaurato davanti alle commissione Tributarie, in primo e secondo grado, per l'impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente notificato dallo stesso Comune alla medesima società. Infatti il primo giudizio, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, ha per oggetto un'azione di accertamento negativo in ordine alla legittimità della pretesa impositiva del Comune di Sarno, e delle relative cartelle esattoriali, concernente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico della menzionata società contribuente per l'anno 1994 e una domanda di restituzione degli importi già corrisposti per il pagamento dette medesime cartelle. Il giudizio instaurato davanti alle commissioni Tributarie, invece, ha per oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato dal Comune di Sarno il 31 dicembre 1997, e quindi, oltre a riguardare un atto diverso dalle cartelle esattoriali, è diretto alla pronuncia, di tipo costitutivo, di annullamento dell'atto impugnato, suscettibile anche di sfociare, in caso di ravvisata infondatezza parziale della pretesa tributaria, in una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento (Cass. 23 dicembre 2000, n. 16171;
Cass. 23 marzo 2001, n. 4280). In conseguenza della rilevata diversità dell'oggetto dei due giudizi, ostativa, da sola, all'accoglimento delle eccezioni di litispendenza e di continenza, restano assorbite le ulteriori censure mosse dalla ricorrente alle aggiuntive argomentazioni addotte sull'argomento dal giudice di appello, mentre va disattesa la doglianza svolta in ordine all'asserita mancanza di motivazione, nella sentenza qui impugnata, in merito al rigetto dell'eccezione della continenza. Infatti la Commissione Tributaria regionale della Campania si è esplicitamente pronunciata in ordine sia alla litispendenza, che alla continenza (pag. 11 della sentenza di appello) con motivazione incentrata, per entrambe le eccezioni, sulla diversità del petitum dei relativi giudizi e sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza della delibera di annullamento delle cartelle esattoriali, nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Nocera Inferiore contro dette cartelle.
Con il secondo motivo di ricorso vengono mosse due distinte censure. In primo luogo si eccepisce l'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione, contenuta nella decisione di primo grado, che i rifiuti di cui trattasi, oggetto dell'avviso di accertamento in data 31 dicembre 1997, debbano qualificarsi come rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, con la conseguenza che, per effetto della disciplina introdotta dal d.l. 7 novembre 1994, n. 619 (art. 20, comma 2^), e dai successivi decreti legge, tutti non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 11 novembre 1996, n. 575, l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti assimilati era posto a carico dei produttori, non soggetti per tale ragione alla relativa tassazione.
Tale doglianza è priva di fondamento.
Effettivamente la sentenza di primo grado ha qualificato i rifiuti in questione come assimilati agli urbani, ma ha ritenuto legittima la pretesa tributaria del Comune di Sarno, respingendo il ricorso della contribuente, sul presupposto che la normativa richiamata dalla società Star non si applicasse, ratione temporis, alla fattispecie in esame e che comunque la contribuente non avesse presentata la prescritta dichiarazione annuale, debitamente documentata, in ordine all'adempimento del proprio obbligo di smaltimento. Il Comune di Sarno è pertanto risultato totalmente vittorioso in primo grado e non era conseguentemente tenuto a proporre appello, sia pure incidentale, per contestare l'affermazione della commissione provinciale sulla natura dei rifiuti in questione. Soccorre, a tale riguardo, il consolidato principio, in base al quale la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice di primo grado, o per ottenere la modifica della motivazione, e della sufficienza, al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., della mera riproposizione delle relative questioni (Cass. 20 gennaio 1995, n. 649; Cass. 24 novembre 1995, n. 12166; 14
dicembre 1996, n. 11180). Nel caso di specie, il Comune di Sarno, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha contestato che i rifiuti oggetto dell'accertamento costituissero rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, affermando trattarsi di rifiuti urbani, prodotti in locali e superfici estranei all'attività industriale, così impedendo il formarsi del giudicato sulla natura dei rifiuti oggetto dell'accertamento del Comune e consentendo al giudice di appello di riesaminare la questione.
Con ulteriore doglianza si critica la sentenza di appello per aver qualificato i rifiuti in questione come rifiuti urbani, anziché come rifiuti speciali assimilati.
La censura è infondata.
Non rileva in primo luogo che, in altro giudizio tra le stesse parti relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi dovuta per l'anno 1996, la Commissione Tributaria regionale della Campania - con pronuncia ritenuta dalla ricorrente inoppugnabile, avendovi le parti prestato acquiescenza - abbia qualificato i rifiuti oggetto di quell'accertamento come rifiuti speciali assimilati a quelli urbani. Si tratta infatti di decisione che, riguardando una diversa annualità, si riferisce ad una differente situazione di fatto, che non può far stato nel presente giudizio.
Sotto altro profilo, le critiche mosse dalla ricorrente alla qualificazione dei rifiuti in questione come rifiuti urbani, e non speciali assimilati a quelli urbani, si risolvono in censure di merito sull'accertamento di fatto, in ordine alla natura dei menzionati rifiuti, compiuto dal giudice di appello, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità se non per difetto di motivazione, nella specie neppure dedotto dalla ricorrente. Restano assorbite, una volta ritenuta insindacabile la valutatone di fatto compiuta dal giudice di appello sulla natura dei rifiuti, le ulteriori doglianze mosse dalla ricorrente per non avere la commissione regionale applicato la normativa del d.l. 1994/619 e dei decreti successivi, riferibile soltanto ai rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e non ai rifiuti urbani veri e propri. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, mentre le spese relative al presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado, che si liquidano in euro 3.100, di cui euro 3.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004