Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 29974
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Il reato di cui all'art. 349 cod. pen., nell'ipotesi di sequestro preventivo di immobile abusivo disposto al fine di impedirne l'ultimazione, è integrato dalla rimozione o la distruzione dei sigilli apposti, nonché da ogni condotta di modifica dell'immobile che, pur lasciando intatti i sigilli, sia idonea a frustarne le finalità di assicurazione della cosa, con la conseguenza che, una volta avvenuta l'ultimazione dell'opera, e, quindi, terminata l'illecita attività edificatoria che l'apposizione dei sigilli era diretta ad impedire, rimane irrilevante il successivo utilizzo dell'immobile ai fini abitativi.

La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio , in quello della emissione della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del PM contro il dissequestro di un immobile abusivo disposto per ritenuta prescrizione, specificando che, ai fini dell'individuazione del momento di cessazione dei lavori, il completamento dell'opera con tutte le rifiniture interne ed esterne costituisce solo un elemento sintomatico, che, se utile nella normalità dei casi, non consente di escludere ipotesi marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l'ultimazione dell'opera nel senso anzidetto, come ad esempio quando risulti l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie).

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  • 1Abuso edilizio
    https://www.studiocataldi.it/

    Natura giuridica Trattasi di un reato a forma libera perché l'opera realizzata può essere abusiva in svariati modi, il legislatore non ha previsto infatti una condotta tipizzata. Il reato ha inoltre natura contravvenzionale, ex articolo 44 DPR 380/2001 e quindi come regime sanzionatorio sono previsti l'arresto ovvero l'ammenda. Soggetti attivi In forza di quanto previsto dall'articolo 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001), la responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano spetta congiuntamente al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore. Tali …

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  • 2Abuso edilizio: quando si prescrive il reato
    Francesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 17 gennaio 2023

    Cos'è l'abuso edilizio Prescrizione reato abuso edilizio Illecito amministrativo e demolizione Cassazione sulla prescrizione dell'abuso edilizio Cos'è l'abuso edilizio [Torna su] Il reato urbanistico consistente in un abuso edilizio si concretizza con la realizzazione di tutte quelle opere senza aver ottenuto il necessario permesso, o la cui esecuzione avviene in modo difforme rispetto a quanto stabilito dal titolo stesso. Trattasi di un reato a forma libera perché l'opera realizzata può essere abusiva in svariati modi, il legislatore non ha previsto infatti una condotta tipizzata. Il reato ha inoltre natura contravvenzionale, ex articolo 44 DPR 380/2001 e quindi come regime …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 29974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29974
Data del deposito : 6 maggio 2014

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