Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura apprestata dall'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale comprende fra gli assicurati i proprietari, mezzadri, affittuari che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, non riguarda quella parte di attività di carattere propriamente individuale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale, rientrando invece nell'attività tutelata quella di carattere meramente esecutivo, che può essere svolta indifferentemente sia dallo stesso lavoratore - imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente, sempre che sia caratterizzata da manualità, intesa nel senso che comporti la esposizione del soggetto alla eventualità di un danno alla sua corporeità; pertanto, in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all'acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l'attività economica dell'azienda, l'operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all'accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto tutelabile l'infortunio subito da un agricoltore mentre si recava ad acquistare una macchina seminatrice da utilizzare per la coltivazione del proprio fondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRAI, giusta procura notarile in atti del Notaio Tuccari di Roma del 2/2/2000, rep. n. 53289;
- ricorrente -
contro
TI LO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 05728/00 proposto da:
TI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 82/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 18/11/99 - R.G.N. 54/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo ed accoglimento del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 1996, PA TI, coltivatore diretto, impugnava la sentenza del Pretore del lavoro di Modena con la quale era stata respinta la richiesta di pagamento dell'indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea di giorni venti per avere subito un incidente stradale mentre si recava ad acquistare una macchina seminatrice usata. Esponeva come unico motivo di gravame che il Pretore aveva escluso che si fosse in presenza di un infortunio sul lavoro ex art. 205 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. Tale decisione era, però, erronea perché alla stregua del successivo art. 207, secondo comma, del citato testo unico, devono essere considerati lavori agricoli e perciò oggetto di tutela assicurativa, anche "le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli".
Dopo la costituzione dell'INAIL, che aveva evidenziato come l'appellante si fosse in sede di gravame limitato a richiedere l'accertamento dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso, per cui si era formato giudicato sulla domanda di pagamento avanzata in prime cure, il Tribunale di Modena con sentenza del 18 novembre 1999 dichiarava il diritto di PA TI al pagamento delle prestazioni economiche richieste oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa, il tutto con vittoria di spese ed onorari difensivi. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che andava disattesa l'eccezione sollevata dall'Istituto assicuratore sia perché il difensore dello TI aveva comunque richiesto la riforma della sentenza di primo grado, sia perché instando per l'indennizzabilità dell'infortunio aveva manifestato la volontà di ottenere le prestazioni di legge conseguenti all'incidente subito. Nel merito la domanda doveva essere accolta perché, ai sensi del secondo comma dell'art. 207 t.u. 1124/1965, il recarsi ad acquistare una macchina seminatrice configurava una attività collegata e, quindi, funzionale alla coltivazione ed alla rivendita dei prodotti. Ne conseguiva che, essendo la durata della malattia suffragata dal prodotto certificato medico proveniente dalla USL 14 di Carpi-Novi, da cui risultava la prognosi di giorni venti di inabilità assoluta temporanea, doveva riconoscersi la fondatezza della domanda spiegata dallo TI. Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso PA TI, che spiega anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso l'INAIL deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 in relazione agli artt. 112, 113, 414 e 434 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Ribadisce al riguardo l'INAIL che l'assicurato nell'unico motivo dell'atto di appello si è limitato a chiedere l'accertamento sulla indennizzabilità dell'infortunio subito in quanto strettamente ricollegabile al lavoro agricolo. Se pertanto il Tribunale avesse correttamente interpretato il contenuto del gravame si sarebbe sicuramente accorto che in esso non vi era alcun riferimento alle conseguenze dannose che, in primo grado, si assumevano dovute all'infortunio del 1994 (trauma contusivo dorso lombare al fianco sinistro con abrasioni e contusioni multiple), dedotte a fondamento della pretesa all'indennità temporanea, ed inoltre si sarebbe sicuramente reso conto che l'assicurato non si era neppure preoccupato di riproporre i mezzi di prova per dimostrare di essersi trovato, a seguito del trauma del 1994, in condizioni di inabilità assoluta che per venti giorni gli aveva impedito "totalmente e di fatto di attendere al proprio lavoro, come richiesto dall'art. 68 del t.u. n. 1124/1965. E che tali questioni dovessero essere riproposte nell'atto di appello risultava chiaro se solo si considerava che il Pretore non aveva svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo della domanda di prestazioni previdenziali e cioè sullo stato inabilitante dello TI;
stato inabilitante che, per costituire oggetto del giudizio di secondo grado, avrebbe dovuto essere espressamente specificato con l'atto di appello e con l'indicazione dei relativi mezzi di prova di cui l'assicurato intendeva avvalersi, così come richiesto dal combinato disposto dell'art. 434 e 414 c.p.c. In altri termini, il Tribunale, attribuendo - in relazione alla finalità che lo TI intendeva perseguire - un contenuto sostanziale diverso da quello che lo TI ES con tanta precisione aveva chiaramente espresso nel suo atto di appello, ha finito per sostituire d'ufficio (e perciò inammissibilmente ed immotivatamente) all'azione di accertamento di indennizzabilità dell'infortunio, formalmente proposta dall'appellante, una azione di condanna alla erogazione delle prestazioni previdenziali non più avanzata con il mezzo di gravame e sulla quale, di conseguenza, essendosi formato il giudicato interno, il Collegio non avrebbe più potuto pronunziarsi se non violando, con il disposto dell'art. 2909 c.c., anche quello dell'art. 112 c.p.c. ed il principio del contraddittorio.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte ha affermato che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini dell'individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (cfr. Cass. 14 aprile 1999 n. 3678), precisando al riguardo come tale interpretazione debba essere condotta sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (cfr. in tali sensi Cass. 12 ottobre 1998 n. 10101). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Modena ha ritenuto - dandone una motivazione congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico e, pertanto, non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità che l'assicurato, nel suo gravame avverso la decisione che lo aveva visto soccombente, ha inteso (al di là da quanto ricavabile da singole espressioni) riproporre integralmente la domanda di indennità di malattia avanzata in primo grado. Ne consegue che nel caso di specie non può condividersi l'assunto del ricorrente circa il formarsi di un giudicato (che impedirebbe di esaminare la domanda dello TI) e circa la violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. (per mancata corrispondenza nella impugnata sentenza tra chiesto e pronunziato), dovendosi al riguardo ribadire che il Tribunale, interpretando correttamente il contenuto dell'atto di appello, ha evidenziato come lo stesso assicurato avesse inteso impugnare integralmente la sentenza di primo grado. Per quanto poi attiene alla censura dell'INAIL relativa alla mancata riproposizione in appello dei mezzi istruttori da parte dell'assicurato è sufficiente rilevare - per attestarne la irrilevanza ai fini decisori - che lo stato di inabilità assoluta dello TI e la sua durata sono stati ritenuti sussistenti sulla base della documentazione acquisita agli atti. Ed inoltre - come ha affermato più volte questa Corte - la norma dell'art. 346 c.p.c. per la quale le domande ed eccezioni non accolte e non esaminate, perché ritenute assorbite dal giudice di primo grado, devono essere riproposte in appello, non riguarda anche le istanze istruttorie in quanto queste si intendono implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande ed eccezioni a sostegno delle quali sono state formulate (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 8 maggio 1993 n. 5330; Cass. 10 febbraio 1990 n. 978). Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 205, 206 e 207 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificati, gli ultimi due, dagli artt. 1 e 2 della legge 20 novembre 1986 n. 778 in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce in particolare il ricorrente che in ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto che l'art. 205 del t.u. n. 1124/1965 ha equiparato i lavoratori autonomi in agricoltura (in quanto prestatori abituali di opere manuali) ai lavoratori subordinati, nell'evidente convinzione di dovere porre sullo stesso piano le condizioni delle due categorie di lavoratori i quali, nell'espletamento di operazioni sostanzialmente simili, vanno incontro allo stesso rischio di infortunio. L'ambito soggettivo della tutela non riguarda, pertanto, quella attività che può definirsi imprenditoriale così da doversi ritenere indennizzabile solo l'infortunio che attenga al momento lavorativo-esecutivo e non a quello organizzativo dell'impresa agricola.
Problematica questa completamente pretermessa dal Tribunale il quale, male interpretando l'art. 207 t.u., ha ritenuto che tale norma abbia esteso la tutela assicurativa anche ad attività diverse da quelle strettamente agricole e facenti parte di quelle più ampiamente imprenditoriali-speculative.
Per concludere sul punto Il Tribunale, nell'affermare che "sulla scorta del secondo comma dell'art. 207 del t.u. 1124/1965, il recarsi ad acquistare una macchina seminatrice è attività collegata perché funzionale alla coltivazione ed alla rivendita dei prodotti" ha solo chiarito che si era in presenza di una attività protetta in agricoltura ai sensi del titolo secondo del suddetto testo unico (e non nell'industria alla stregua del primo titolo dello stesso testo unico), ma non ha risolto il problema consistente nello stabilire se l'acquisto di una macchina seminatrice si configurasse come attività meramente esecutiva, come tale tutelata ex art. 205 t.u., ovvero come attività imprenditoriale esclusa invece dalla tutela come sostenuto da esso istituto che ha, appunto, negato che lo TI fosse soggetto assicurato per essere l'infortunio del 1994 avvenuto nell'espletamento di una attività imprenditoriale. In una fattispecie con spiccati profili analogici con quella in esame, questa Corte ha statuito che la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura - apprestata dall'art. 205 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale comprende tra gli assicurati i proprietari, mezzadri, affittuari che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende - non riguarda quella parte di attività di carattere propriamente individuale ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale, rientrando invece nell'attività tutelata quella di carattere meramente esecutivo, che può essere svolta indifferentemente sia dallo stesso lavoratore-imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente, sempreché sia caratterizzata da manualità, intesa nel senso che comporti la esposizione del soggetto alla eventualità di un danno alla sua corporeità; pertanto in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all'acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l'attività economica dell'azienda, l'operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all'accertamento - per il quale è istituzionalmente competente il giudice di merito - che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (cfr. in tali esatti termini: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9600, che ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva accolto la domanda di un agricoltore infortunatosi mentre si recava ad acquistare alcuni bulloni per una serra rilevando il carattere di operazione meramente esecutiva rivestita dall'acquisto, cui adde, Cass. 7 dicembre 1998 n. 12374 per l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si spostava in macchina dal proprio fondo alla sede del Consorzio per informarsi sui turni di irrigazione;
Cass. 2 giugno 1998 n. 5416 sempre per l'indennizzabilità di un infortunio subito da un coltivatore diretto ed allevatore di bestiame nel corso di un viaggio compiuto con proprio mezzo per recarsi a trattare l'acquisto di alcuni suini). orbene, il Tribunale si è attenuto ai suddetti principi atteso che - a seguito di un attenta ricostruzione dei fatti di causa cui era istituzionalmente delegato - ha ritenuto che l'infortunio subito dallo TI fosse assoggettato, alla tutela assicurativa per avere lo TI stesso subito detto infortunio mentre si recava ad acquistare una macchina seminatrice, spiegando così una attività, meramente esecutiva da considerarsi, ai sensi del disposto dell'art. 207 del d.p.r. n. 1124 del 1965, inerente alla coltivazione del suo fondo.
Coerente corollario di un siffatto iter argomentativo e dell'avvenuto accertamento - attraverso idonea certificazione della natura e della durata dell'inabilità assoluta temporanea dell'assicurato, è la condanna dell'INAIL al pagamento della prestazione economica rivendicata dallo TI.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 in relazione agli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene l'INAIL che all'assicurato spettava sulla indennità temporanea riconosciutagli solo la maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria in quanto il diritto all'erogazione della menzionata prestazione da parte dell'INAIL era sorto nel 1994 e, quindi, nella piena vigenza della legge n. 412 del 1991, che impediva il cumulo della rivalutazione e degli interessi,
riconoscendo solo il diritto a questi ultimi.
La vigenza del disposto dell'art. 16, comma 6, l. n. 412 - come quello del disposto dell'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 - non investito neanche indirettamente dall'intervento demolitorio della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale - porta all'accoglimento del terzo motivo di ricorso avendo questa Corte, a Sezioni Unite, risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto all'interno della Sezione lavoro (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 26 giugno 1996 n. 5895). Per concludere vanno rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e va accolto il terzo.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con la condanna dell'INAIL a corrispondere sulle prestazioni riconosciute all'assicurato nella impugnata sentenza la maggiore somma tra gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del danno derivante dalla diminuzione del valore del credito secondo gli indici ISTAT (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un., 26 giugno 1996 n. 5895), dovendosi nel resto confermare l'impugnata decisione. Il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale comportano l'assorbimento del ricorso incidentale con il quale l'assicurato ha chiesto, nel caso fosse stato disposto il riesame della controversia in sede di rinvio, la declaratoria della validità, pure per la fase d'appello, della richiesta di prova formulata in primo grado, anche se non formalmente riproposta in sede di gravame.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, ferma restando la statuizione delle spese dei giudizi di merito.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'INAIL a corrispondere sulle prestazioni riconosciute all'assicurato la maggiore somma tra gli interessi legali ed il risarcimento dei danni da rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, ferma restando la statuizione sulle spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002