Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9757
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura apprestata dall'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale comprende fra gli assicurati i proprietari, mezzadri, affittuari che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, non riguarda quella parte di attività di carattere propriamente individuale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale, rientrando invece nell'attività tutelata quella di carattere meramente esecutivo, che può essere svolta indifferentemente sia dallo stesso lavoratore - imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente, sempre che sia caratterizzata da manualità, intesa nel senso che comporti la esposizione del soggetto alla eventualità di un danno alla sua corporeità; pertanto, in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all'acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l'attività economica dell'azienda, l'operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all'accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto tutelabile l'infortunio subito da un agricoltore mentre si recava ad acquistare una macchina seminatrice da utilizzare per la coltivazione del proprio fondo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9757
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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