Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
I termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare devono essere calcolati in base a quanto prevede l'art. 308 cod. proc. pen., che si riferisce ad un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., ma qualora si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. deve essere computato l'ulteriore aumento di sei mesi stabilito dall'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., per la fase successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 5 giugno 2000, n. 4, ha sancito l'incremento di sei mesi per qualsiasi misura coercitiva, senza distinguere fra misure custodiali e non custodiali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 39953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39953 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1190
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 012352/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR AR N. IL 26/12/1966;
avverso ORDINANZA del 16/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti per il rigetto.
Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, con ordinanza del 16-2- 2004, rigettava l'appello proposto da LA NN avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 16-1-2004, con la quale era stata rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., ai sensi dell'articolo 308 c.p.p.. Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo che l'ordinanza impugnata andava annullata e la misura cautelare doveva essere dichiarata inefficace perché essendo stato raddoppiato dall'articolo 308 comma 1 c.p.p. nel caso di misura cautelare non custodiate, il termine di fase previsto dall'articolo 303 c.p.p., non può essere ulteriormente aumentato di sei mesi ex articolo 303 comma 1 lettera b) n. 3 bis c.p.p.. Ha sostenuto in particolare che trattasi di una norma a carattere eccezionale non applicabile anche perché prevista per evitare facili scarcerazioni. La censura è infondata.
L'articolo 308 c.p.p. dispone che le misure cautelari diverse dalla custodia in carcere perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione sia decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303 c.p.p. Quest'ultimo articolo stabilisce che per la fase successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio, i termini di durata massima della custodia cautelare sono aumentati di sei mesi qualora si proceda per reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lett. a) c.p.p.. Il legislatore con la legge 4/2001, ha introdotto l'aumento degli indicati termini, non già nella forma della proroga, ma volendo realizzare un incremento come scelta legislativa riferita a reati considerati di particolare disvalore sociale. Per effetto della norma contenuta nell'articolo 308 c.p.p. l'incremento di sei mesi si applica anche ai termini di fase relativi alle misure coercitive non custodiali. La legge 4 del 2001, non rientra fra quelle a carattere eccezionale, ed ha sancito l'incremento di sei mesi al termine di fase per qualsiasi misura coercitiva, in tutti i casi in cui si procede per uno dei reati di cui all'articolo 407 c.p.p. senza alcun distinzione fra misure custodiali e non custodiali.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004