Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 39953
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Sentenza 23 giugno 2004

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I termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare devono essere calcolati in base a quanto prevede l'art. 308 cod. proc. pen., che si riferisce ad un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., ma qualora si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. deve essere computato l'ulteriore aumento di sei mesi stabilito dall'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., per la fase successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 5 giugno 2000, n. 4, ha sancito l'incremento di sei mesi per qualsiasi misura coercitiva, senza distinguere fra misure custodiali e non custodiali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2004, n. 39953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39953
    Data del deposito : 23 giugno 2004

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