Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2024, n. 32010
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Sentenza 11 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 28 novembre 2024, con numero di registro generale 32204/2020. Le parti in causa sono un ex consigliere di amministrazione di una banca e la Banca d'Italia, che ha irrogato sanzioni amministrative per carenze nella gestione e nei controlli interni. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sanzione, contestando la legittimità del provvedimento sanzionatorio per presunti vizi procedurali, violazione di diritti di difesa e applicazione di norme non pertinenti.

La Corte ha rigettato il ricorso, sostenendo che il procedimento sanzionatorio non violava i diritti di difesa e che le sanzioni erano giustificate dalla gravità delle condotte contestate. Il giudice ha argomentato che il ricorrente, in quanto membro del consiglio di amministrazione, aveva l'obbligo di agire in modo informato e di monitorare le operazioni della banca, evidenziando che la responsabilità non si limitava a un mero controllo formale, ma richiedeva un'adeguata attivazione in presenza di segnali di allerta. La Corte ha confermato la legittimità delle sanzioni, ritenendole proporzionate e in linea con la normativa vigente, escludendo la natura penale delle sanzioni amministrative in questione.

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Massime1

In tema di sanzioni amministrative ex art. 144 TUB, l'obbligo di "agire in modo informato", previsto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c., comporta che il consigliere di amministrazione non esecutivo risponda non dell'inadempimento degli specifici doveri gravanti sui titolari della gestione o delle funzioni di controllo, ma dell'inosservanza di quelli che incombono sui componenti del consiglio di amministrazione, anche in base alla normativa secondaria di settore, come quello di approntare strumenti organizzativi valevoli ad assicurare che le informazioni rilevanti raggiungano sempre il consiglio e quello di adoperarsi in concreto per garantire la completezza, veridicità ed efficacia dei sistemi informativi, configurandosi, in caso di violazione, una responsabilità contrattuale verso i soci della banca e di tipo pubblicistico verso l'autorità di vigilanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2024, n. 32010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32010
    Data del deposito : 11 dicembre 2024

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