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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2904/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2904/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Angela DE MARIO, del Foro di Bari, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo DI DONATO, del Foro di
Napoli, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Giovanni BARONE;
CONVENUTA avente ad oggetto: inadempimento di obbligazioni negoziali (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse a di pagare, in favore della medesima ricorrente, la Parte_1 somma di euro 23.471,96 (oltre agli interessi ex art. 5, d. lgs. 231/2002 ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di scadenza di ogni singola fattura, fino all'effettivo soddisfo), in virtù delle fatture nn. 5162 del 6/5/2013, di € 3.332,16, 5708 del 15/5/2013, di € 5.177,95,
6318 del 29/5/2013, di € 5.129,28, 6953 del 12/6/2013, di € 4.868,03, e 7593 del 24/6/2013, di
€ 4.964,54, emesse per merce acquistata, ma non pagata.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda (eccetto che per la rivalutazione monetaria), mediante decreto ingiuntivo n. 617/2015.
1 N. 2904/2015 R.G.A.C.
3. si opponeva al decreto, traendo in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Potenza, la egli lamentava che la merce, ossia un Controparte_1 mangime per bovini da carne, prodotto dietro specifica indicazione di lui, si era rivelata inadatta allo scopo.
Il bestiame, allevato dallo stesso , non aveva ottenuto, se non per un primo Pt_1 periodo, l'accrescimento ponderale che il mangime avrebbe dovuto provocare, e la carne si era rivelata di qualità inferiore, così perdendo di valore commerciale anche sotto il profilo, appunto, qualitativo.
La fornitrice non aveva, peraltro, assicurato l'assistenza tecnica, cui pure si era impegnata.
Il danno patito, del quale, in riconvenzione, si chiedeva il risarcimento, ammontava ad euro 25.000,00.
4. Resisteva la convenuta.
5. L'istanza di provvisoria esecuzione veniva rigettata.
6. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni dell'inesistenza o nullità dell'atto di citazione e della relativa notificazione,
e quella della tardività della proposizione dell'opposizione possono essere considerate meno liquide dell'altra ragione della decisione, quella che esclude la fondatezza, nel merito, della tesi della parte opponente.
Il bestiame veniva nutrito per pochi mesi (quelli solo dell'esecuzione della fornitura), rispetto alla complessiva più lunga durata (14-18 mesi le femmine, e 18-24 mesi i maschi, come dichiarato dal teste di parte opponente , udito il 22 Febbraio 2023) della vita Testimone_1 degli esemplari, col mangime fornito dalla e l'opponente Controparte_1 doveva chiarire esattamente con cosa avesse nutrito gli animali nel tempo successivo alla cessazione della fornitura medesima.
In realtà, neppure è del tutto chiaro e dimostrato se ed in che quantità e qualità, oltre al mangime prodotto dalla fosse presente altro: come la paglia, per Controparte_1 quanto forse necessaria essenzialmente alla digestione (lo ricorda il già menzionato teste veterinario dell'azienda), che rimane indubbio che fosse somministrata. Tes_1
Il mangime fornito dall'opposta, come si legge nei capi di domanda indicati, ai fini dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale (teste ), articolati Testimone_2 dalla parte opponente, sarebbe stato preparato dalla dietro Controparte_1 presentazione, da parte del , di una formula, la quale «conteneva solo l'elencazione Pt_1 dei principi nutritivi, nulla vietando a di aggiungere altri elementi ma Controparte_1 in ogni caso, di determinare le percentuali per le quali i singoli nutrienti avrebbero composto il prodotto finale».
La circostanza è stata, tuttavia, confutata dallo stesso , nell'interrogatorio Pt_1 formale, a lui rivolto dalla controparte (verbale del 7 Febbraio 2020): «la formula del mangime
2 N. 2904/2015 R.G.A.C.
è stata indicata, con la precisazione delle percentuali di ogni singolo ingrediente, dalla mia Controparte_ ditta e successivamente accettata dalla .
La circostanza, ancora, è confutata dalla stessa enunciazione scritta della formula del mangime, depositata dall'opponente (mediante tre documenti, distinti dai numeri 1, 2 e 3: che, però, riportano i medesimi ingredienti, nelle stesse percentuali), che reca la composizione esatta del mangime, come richiesta dall'acquirente, dunque senza alcuna discrezionalità della fornitrice.
La forniva, insieme al mangime, dei campioni sigillati, Controparte_1 che avrebbero dovuto fungere da oggetto di eventuale analisi, in caso di contestazioni: ma il non ne adoperava il contenuto, allorché, come assume, sottoponeva delle quantità Pt_1 di mangime ad esami tecnici, presso proprio fiduciario: analisi il cui risultato non è stato depositato: il direttore commerciale della in una missiva datata Controparte_1 al 4 Novembre 2013, prodotta dal ed a lui indirizzata, peraltro, riferiva di aver Pt_1 esaminato quel risultato, il 28 Ottobre 2013, presso la sede dello stesso , ravvisando Pt_1 coincidenza dell'esito della prova, rispetto alle caratteristiche che il mangime doveva assumere.
In ogni caso, lo stesso (ancora nella sede dell'interrogatorio formale) Pt_1 ammetteva che almeno «una parte delle forniture corrispondevano alla formula indicata dalla ditta»: pur aggiungendo che «successivamente non è stato più così»: non si sa esattamente, tuttavia, quante e quali delle forniture coincidessero con la formulazione imposta e quante e quali non coincidessero, benché le affermazioni della parte sembrino implicare che egli lo sapesse: né è completamente chiaro se la consapevolezza dell'asserita difformità fosse sorta già prima che il rapporto proseguisse, attraverso ulteriori forniture, nel qual caso dovrebbe essere spiegata l'incoerenza della condotta dell'acquirente.
Il non promuoveva, nell'immediatezza, un procedimento di accertamento Pt_1 tecnico preventivo, fosse quello in funzione conciliativa o quello di natura urgente, e neppure contestava immediatamente, almeno in termini formali e per iscritto, il preteso inadempimento della controparte: ed a distanza di tempo oramai risultava impossibile analizzare l'andamento della crescita del bestiame e la qualità della carne macellata, da porre in rapporto con il mangime fornito e con quant'altro fosse stato somministrato agli animali.
La tesi dell'inadempimento, in conclusione, è priva di ogni prova: sicché l'opposizione non può essere accolta, a maggior ragione nella parte, nella quale viene domandato il risarcimento di un dedotto danno.
2. La domanda di rivalutazione monetaria del credito, in aggiunta agli interessi cc.dd. commerciali, viene reiterata dalla entro questo giudizio: ma Controparte_1 senza alcuna precisa deduzione dei periodi e della misura dell'eccedenza del tasso dell'inflazione, rispetto a quello degli interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
3 N. 2904/2015 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2904/2015 R.G.A.C., promossa da contro la in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1
p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 617/2015, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 pure le spese di lite della fase di opposizione, liquidando le medesime in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Giancarlo DI
DONATO.
Potenza, 19 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2904/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Angela DE MARIO, del Foro di Bari, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo DI DONATO, del Foro di
Napoli, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Giovanni BARONE;
CONVENUTA avente ad oggetto: inadempimento di obbligazioni negoziali (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse a di pagare, in favore della medesima ricorrente, la Parte_1 somma di euro 23.471,96 (oltre agli interessi ex art. 5, d. lgs. 231/2002 ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di scadenza di ogni singola fattura, fino all'effettivo soddisfo), in virtù delle fatture nn. 5162 del 6/5/2013, di € 3.332,16, 5708 del 15/5/2013, di € 5.177,95,
6318 del 29/5/2013, di € 5.129,28, 6953 del 12/6/2013, di € 4.868,03, e 7593 del 24/6/2013, di
€ 4.964,54, emesse per merce acquistata, ma non pagata.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda (eccetto che per la rivalutazione monetaria), mediante decreto ingiuntivo n. 617/2015.
1 N. 2904/2015 R.G.A.C.
3. si opponeva al decreto, traendo in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Potenza, la egli lamentava che la merce, ossia un Controparte_1 mangime per bovini da carne, prodotto dietro specifica indicazione di lui, si era rivelata inadatta allo scopo.
Il bestiame, allevato dallo stesso , non aveva ottenuto, se non per un primo Pt_1 periodo, l'accrescimento ponderale che il mangime avrebbe dovuto provocare, e la carne si era rivelata di qualità inferiore, così perdendo di valore commerciale anche sotto il profilo, appunto, qualitativo.
La fornitrice non aveva, peraltro, assicurato l'assistenza tecnica, cui pure si era impegnata.
Il danno patito, del quale, in riconvenzione, si chiedeva il risarcimento, ammontava ad euro 25.000,00.
4. Resisteva la convenuta.
5. L'istanza di provvisoria esecuzione veniva rigettata.
6. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni dell'inesistenza o nullità dell'atto di citazione e della relativa notificazione,
e quella della tardività della proposizione dell'opposizione possono essere considerate meno liquide dell'altra ragione della decisione, quella che esclude la fondatezza, nel merito, della tesi della parte opponente.
Il bestiame veniva nutrito per pochi mesi (quelli solo dell'esecuzione della fornitura), rispetto alla complessiva più lunga durata (14-18 mesi le femmine, e 18-24 mesi i maschi, come dichiarato dal teste di parte opponente , udito il 22 Febbraio 2023) della vita Testimone_1 degli esemplari, col mangime fornito dalla e l'opponente Controparte_1 doveva chiarire esattamente con cosa avesse nutrito gli animali nel tempo successivo alla cessazione della fornitura medesima.
In realtà, neppure è del tutto chiaro e dimostrato se ed in che quantità e qualità, oltre al mangime prodotto dalla fosse presente altro: come la paglia, per Controparte_1 quanto forse necessaria essenzialmente alla digestione (lo ricorda il già menzionato teste veterinario dell'azienda), che rimane indubbio che fosse somministrata. Tes_1
Il mangime fornito dall'opposta, come si legge nei capi di domanda indicati, ai fini dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale (teste ), articolati Testimone_2 dalla parte opponente, sarebbe stato preparato dalla dietro Controparte_1 presentazione, da parte del , di una formula, la quale «conteneva solo l'elencazione Pt_1 dei principi nutritivi, nulla vietando a di aggiungere altri elementi ma Controparte_1 in ogni caso, di determinare le percentuali per le quali i singoli nutrienti avrebbero composto il prodotto finale».
La circostanza è stata, tuttavia, confutata dallo stesso , nell'interrogatorio Pt_1 formale, a lui rivolto dalla controparte (verbale del 7 Febbraio 2020): «la formula del mangime
2 N. 2904/2015 R.G.A.C.
è stata indicata, con la precisazione delle percentuali di ogni singolo ingrediente, dalla mia Controparte_ ditta e successivamente accettata dalla .
La circostanza, ancora, è confutata dalla stessa enunciazione scritta della formula del mangime, depositata dall'opponente (mediante tre documenti, distinti dai numeri 1, 2 e 3: che, però, riportano i medesimi ingredienti, nelle stesse percentuali), che reca la composizione esatta del mangime, come richiesta dall'acquirente, dunque senza alcuna discrezionalità della fornitrice.
La forniva, insieme al mangime, dei campioni sigillati, Controparte_1 che avrebbero dovuto fungere da oggetto di eventuale analisi, in caso di contestazioni: ma il non ne adoperava il contenuto, allorché, come assume, sottoponeva delle quantità Pt_1 di mangime ad esami tecnici, presso proprio fiduciario: analisi il cui risultato non è stato depositato: il direttore commerciale della in una missiva datata Controparte_1 al 4 Novembre 2013, prodotta dal ed a lui indirizzata, peraltro, riferiva di aver Pt_1 esaminato quel risultato, il 28 Ottobre 2013, presso la sede dello stesso , ravvisando Pt_1 coincidenza dell'esito della prova, rispetto alle caratteristiche che il mangime doveva assumere.
In ogni caso, lo stesso (ancora nella sede dell'interrogatorio formale) Pt_1 ammetteva che almeno «una parte delle forniture corrispondevano alla formula indicata dalla ditta»: pur aggiungendo che «successivamente non è stato più così»: non si sa esattamente, tuttavia, quante e quali delle forniture coincidessero con la formulazione imposta e quante e quali non coincidessero, benché le affermazioni della parte sembrino implicare che egli lo sapesse: né è completamente chiaro se la consapevolezza dell'asserita difformità fosse sorta già prima che il rapporto proseguisse, attraverso ulteriori forniture, nel qual caso dovrebbe essere spiegata l'incoerenza della condotta dell'acquirente.
Il non promuoveva, nell'immediatezza, un procedimento di accertamento Pt_1 tecnico preventivo, fosse quello in funzione conciliativa o quello di natura urgente, e neppure contestava immediatamente, almeno in termini formali e per iscritto, il preteso inadempimento della controparte: ed a distanza di tempo oramai risultava impossibile analizzare l'andamento della crescita del bestiame e la qualità della carne macellata, da porre in rapporto con il mangime fornito e con quant'altro fosse stato somministrato agli animali.
La tesi dell'inadempimento, in conclusione, è priva di ogni prova: sicché l'opposizione non può essere accolta, a maggior ragione nella parte, nella quale viene domandato il risarcimento di un dedotto danno.
2. La domanda di rivalutazione monetaria del credito, in aggiunta agli interessi cc.dd. commerciali, viene reiterata dalla entro questo giudizio: ma Controparte_1 senza alcuna precisa deduzione dei periodi e della misura dell'eccedenza del tasso dell'inflazione, rispetto a quello degli interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
3 N. 2904/2015 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2904/2015 R.G.A.C., promossa da contro la in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1
p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 617/2015, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 pure le spese di lite della fase di opposizione, liquidando le medesime in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Giancarlo DI
DONATO.
Potenza, 19 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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