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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.408/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 9 del mese di dicembre in Torre Annunziata, innanzi al giudice dott.ssa Marianna
Lopiano, alle ore 9,25sono comparsi:
l'Avv. Argentina Trifilio per delega dell'avv. Fabio Alaia per gli appellanti Parte_1
e CP_1 il dott. , funzionario dell' delegato dal Dirigente dott. Controparte_2 Controparte_3
giusta delega che per l'odierna udienza depositata telematicamente Persona_1
L'avv. Trifilio chiede che la causa venga decisa riportandosi alle conclusioni rese nell'atto di appello ed alle argomentazioni svolte nelle note scritte depositate per l'udienza del 22.4.2025, così come da verbale di udienza del 25.11.2025. Si riporta altresì alle argomentazioni svolte alla predetta udienza di discussione.
Il dott. si riporta alle difese svolte alla precedente udienza del 25.11.2025 e alla comparsa CP_2 depositata.
Il giudice alle ore 9,27 si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 18,30 il giudice riprende l'udienza e, assenti le parti, pronuncia sentenza di seguito allegata con cui definisce la causa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano, all'udienza del 9.12.2025, ha pronunciato e depositato la presente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 408/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2879/2021 pubblicata in data 23.06.2021 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione e vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
e residente in [...], in proprio C.F._1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa Varone n. 13 (c.f. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Volla (Na), alla via R. Sanzio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alaia, (C.F.:
, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso di primo C.F._2 grado (per le comunicazioni: fax n. 081.7336692; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ads80030620639), presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, è domiciliata per legge (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
Appellata
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso in data 4.10.2017 e , in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., proponevano opposizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 66602 del 01.09.2017, con cui l' Controparte_5
– Sede di Napoli aveva irrogato la sanzione di euro 10.000,00, oltre spese di notifica, per
[...] la violazione dell'art. 1, comma 82, della L. 220/2010 e dell'art. 12 del Decreto Direttoriale n. 31857 del 09.09.2011 “per aver intrattenuto rapporto contrattuale, funzionale all'esercizio delle attività di gioco, con , soggetto non iscritto nell'elenco ex art. 1, comma 82, L. Parte_2
220/2010…”, giusta verbale di accertamento redatto in data 12.5.2013 dalla Guardia di Finanza
Gruppo Torre Annunziata.
A fondamento dell'opposizione (responsabile della violazione quale legale CP_1 rappresentante di e la predetta società (obbligata in solido con la Parte_1 CP_1 esponevano:
A)- che l'installazione dei predetti apparecchi era avvenuta in maniera regolare, atteso che il rapporto contrattuale per l'esercizio commerciale oggetto di verifica (Sala Giochi in Pompei alla via
ON n. 32) nasceva nel 2012, veniva sottoscritto con il sig. (iscritto nello Parte_3 stesso anno nell'elenco di cui all'art. 1 comma 82 L. n. 220/2010 con codice n. IS1200102609J Sez.
C e titolare di licenza per l'esercizio di rilasciata dal Comune di Pompei in data Parte_4 4.1.2012) e poi rinnovato per l'annualità successiva (2013) come da richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale del 21.3.2013 e ricevuta di versamento F24 del 15.3.2013 senza che costui manifestasse alcuna intenzione di cessione del ramo di azienda, di variazione della compagine sociale o altra variazione poi riscontrata in sede di accertamento della GD;
che la buona fede degli opponenti era comprovata dalla circostanza che il fu rinvenuto nel locale oggetto di ispezione in data Pt_3
12.5.2013 e rese dichiarazioni riportate nel verbale di accertamento e che la distinta di incasso n. 0195 del 10.6.2013, successiva cioè al verbale di accertamento, risulta intestata al;
Pt_3
B) – che l'avviso di contestazione prot-. n. 47721 del 7.6.2013 era stato notificato alla società
[...]
a mezzo pec e da quest'ultima mai ravvisato per mero disguido tecnico- Parte_1 informatico, ma non era stato notificato a , responsabile in solido con la società e per CP_1 questo titolare di distinta posizione giuridica , cui l'art. 14 L. 689/1981 riserva l'espressa notificazione degli atti in parola, disponendo al comma 6 che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per le persone nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
1.2-Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_5
chiedendo rigettarsi la richiesta di sospensione e, nel merito, rigettarsi l'opposizione in
[...] quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, l' deduceva che era onere della ricorrente verificare la regolarità dei CP_3 rapporti contrattuali intrattenuti, nella specie verificare che la titolarità dell'esercizio fosse in capo ad un soggetto iscritto nell'apposito albo;
che, pertanto, il trasferimento dell'esercizio da Pt_3
a , doveva rientrare nell'alveo dei controlli che la ricorrente avrebbe
[...] Parte_2 dovuto effettuare nell'esercizio dell'attività svolta. In relazione, invece, alla ritenuta omessa notifica dell'avviso di contestazione nei confronti della ricorrente, la resistente allegava che lo stesso era stato inviato a mezzo pec in 07.06.2013 e che, pertanto, la notifica era avvenuta regolarmente.
1.3- Il Giudice di pace di Torre Annunziata con sentenza n. 2879/2021 resa pubblica in data
23.06.2021 rigettava l'opposizione con compensazione delle spese di lite, reputando non contestato l'accertamento operato dalla GD ed il relativo verbale assistito comunque da fede privilegiata, fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal P.U. rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza;
riteneva inoltre regolarmente notificato il verbale ispettivo e il verbale di illecito amministrativo giusta copia della notificazione eseguita a mezzo pec il 7.6.2013.
2.1- Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 24.01.2022, personalmente CP_1
e nella qualità di legale rappresentante della proponeva rituale e tempestivo Parte_1 appello, per i motivi di seguito indicati, chiedendo al tribunale, previa sospensione immediata dell'esecuzione del provvedimento impugnato: I) - nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2879/2021, pubblicata il 23.06.2021, del Giudice di Pace di Torre Annunziata, accogliere la domanda di declaratoria di infondatezza della pretesa sanzionatoria, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato;
II) - per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento Prot. n.
66602 del 01.09.2017, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, e condannare parte resistente, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio;
III) - In via subordinata: dichiararsi estinta l'obbligazione in capo alla sig.ra attesa l'assenza della notifica dell'avviso di CP_1 contestazione ex art. 14, co. 6, L. 689/1981 e conseguente riduzione della sanzione irrogata alla società al minimo edittale;
IV) – con condanna della Parte_1 [...]
Sede di Napoli, in persona del direttore p.t., al pagamento delle spese ed Controparte_6 onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. In via istruttoria reiterava la richiesta di prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi già indicati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio da intendersi per trascritti e ripetuti, con il teste ivi ugualmente indicato – richiesta reiterata anche a verbale nel precedente grado di giudizio.
2.2- Rigettata l'istanza di sospensione, ritualmente notificato il ricorso e il pedissequo decreto per l'udienza del 23.05.2022, l Controparte_5 Controparte_3 Controparte_5 [...]
, in persona del Direttore responsabile, in data 9.5.2022 depositava Controparte_5 memoria difensiva.
2.3- Con verbale di udienza cartolare del 23.5.2022 il giudice differiva la causa all'udienza del
28.11.2022 per il deposito del ricorso in appello notificato a controparte, per la regolarizzazione della costituzione dell'ente appellato (costituitosi a mezzo funzionario) e per l'acquisizione del fascicolo di primo grado di cui sollecitava la trasmissione.
2.4 – Acquisito il fascicolo di primo grado, depositata la documentazione suindicata, nel costituirsi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con comparsa depositata in data 23.11.2022,
l' chiedeva rigettarsi l'appello, poiché infondato, vinte le spese Controparte_4 ed onorari di giudizio. In particolare, l'appellata resisteva al gravame sostenendo in primo luogo l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti della società
[...] nonché la validità della notifica effettuata a mezzo pec presso il luogo di domicilio Parte_1 della rappresentante legale della società.
2.5- Dopo alcuni rinvii, all'odierna udienza di discussione del 9.12.2025, la causa viene decisa mediante lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3.- In via preliminare va esaminata l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della società sollevata dall' Parte_1 Controparte_4 Secondo l' infatti, poiché la sanzione in contestazione è stata irrogata nei confronti di
[...] CP_4
in qualità di rappresentante legale della società, e nei confronti della società stessa e anche il CP_1 ricorso al giudice di pace è stato proposto sia da sia dalla società, mentre l'appello è stato CP_1 proposto solo da in proprio e in qualità di rappresentante legale della CP_1 Parte_1
[...
non anche da quest'ultima società, dotata di autonoma soggettività giuridica, la sentenza di primo grado deve intendersi non appellata dalla predetta società e quindi passata in giudicato nei confronti della stessa.
L'eccezione è infondata e va pertanto disattesa. Come emerge chiaramente dall'intestazione del ricorso in appello, l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di
Pace è stata proposta da CP_1
con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa Varone n. 13, c.f. Parte_1
, quale obbligata in solido>> e ciò tenuto conto che della violazione contestata è P.IVA_1 responsabile la nella qualità di legale rappresentante della società, ma risponde anche la CP_1 medesima società, soggetto distinto ed autonomo dal suo legale rappresentate, in quanto obbligata in solido con il primo. La quindi, quando assume di agire in proprio e in qualità di legale CP_1 rappresentante della società, intende solo rimarcare che agisce nel proprio nome e nel proprio interesse, in quanto legale rappresentante della società, come tale, per quanto detto, responsabile della violazione contestata, ma anche che agisce in nome e nell'interesse della società, obbligata in solido, di cui è legale rappresentante.
4.1- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver rilevato che le difese della opponente non contrastavano con l'accertamento dei fatti integranti la violazione operato dalla GD, afferma che la buona fede degli opponenti non risulta provata e la prova testimoniale articolata non rilevante ai fini della decisione al riguardo, risultando dai verbali che nell'esercizio in Pompei alla via ON n. 32 il gestore dell'attività di gioco e scommesse con due apparecchi ivi ubicati non aveva l'autorizzazione prevista dalla norma di cui è contestata la violazione.
L'appellante ribadisce per contro quanto già evidenziato in primo grado, ossia di aver instaurato nel
2012 regolare rapporto contrattuale per l'esercizio commerciale oggetto di verifica con il sig.
, iscritto nell'elenco ex art. 1, comma 82, L. 220/2010 e titolare di regolare licenza Parte_3 per l'esercizio di Sala Giochi, rilasciata dal Comune di Pompei (giusta documentazione versata in atti); di aver rinnovato tale rapporto per l'annualità successiva (anno 2013), come da richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale del 21.03.2013 e ricevuta di versamento F24 del 15.03.2013 allegati, senza che il titolare della sala giochi, sig. , manifestasse alcuna intenzione di Parte_3 cessione del ramo d'azienda o di altra variazione strutturale poi effettivamente riscontrata in sede di accertamento della GDF;
che, pertanto, il fatto che dall'ispezione del 12.05.2013 fosse emersa una diversa titolarità dell'esercizio commerciale precedentemente intestato al sig. (peraltro Pt_3 coniuge della intestataria subentrata, , non era circostanza idonea a legittimare Parte_2 una sanzione in danno degli appellanti, tanto più che lo stesso verbale di ispezione reca la presenza e sottoscrizione del sig. (a riprova della mala fede di quest'ultimo nei riguardi delle ricorrenti); Pt_3 che le appellanti mai avrebbero potuto immaginare e quindi mai avrebbero avuto l'esigenza di verificare una variazione della titolarità attesa l'assidua presenza del sig. all'interno dei locali Pt_3 in questione;
che, quindi, aveva errato il primo giudice nel ritenere che la contestazione, di cui all'Ordinanza-Ingiunzione impugnata, avesse ad oggetto la violazione di uno specifico obbligo in capo al ricorrente di verifica perpetua della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento del rapporto contrattuale di collaborazione per la raccolta delle giocate a mezzo degli apparecchi ex art. 110, comma 6a, TULPS.
A tale ultimo riguardo le appellanti rappresentano, altresì, che nella filiera del gioco lecito il Gestore, di regola, è l'unico interlocutore nei rapporti con l'Esercente, in dipendenza dello svolgimento del servizio, ed è il soggetto che, nella sua qualità, provvede, per legge e/o per convenzione alla riscossione, prima, ed al versamento al Concessionario, poi, delle somme previste siccome dovute e rinvenienti dalla raccolta del gioco;
che, tuttavia, superata la prima fase di verifica dei requisiti e della raccolta della documentazione utile all'accertamento, il gestore rimane esente da obblighi di controllo perpetuo sul mantenimento dei predetti requisiti e comunque nel caso di specie, pur volendo, il ricorrente non avrebbe avuto modo di riscontrare la variazione societaria, sussistendo, sino alla data di verifica, i medesimi rapporti commerciali instaurati con il sig. ; che, inoltre, la Parte_3 dimensione aziendale della ricorrente impone la presenza di diversi collaboratori che materialmente si occupano delle attività di raccolta del flusso di denaro inserito negli apparecchi AWP (e non erogato dagli stessi sotto forma di vincita) dai quali ricavare gli utili di impresa al netto delle percentuali di
PREU da versare all'Erario e nel caso di specie la titolare della Parte_1 successivamente alla firma del contratto di collaborazione, non ha avuto mai modo di presenziare alle operazioni contabili di scassettamento delle AWP (unica occasione di ingresso periodico nei locali dell'Esercente), avendovi provveduto i collaboratori in proprio nome e conto e limitandosi ella a rapporti telefonici per il tramite del proprio ufficio amministrativo;
che, pertanto, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza in capo al Gestore sul mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la raccolta delle giocate, quest'ultimo non avrebbe avuto alcun motivo per recarsi periodicamente nei locali dell'esercente e rilevare visivamente quanto segnalato dagli Agenti nel verbale di operazioni compiute avendo diversi dipendenti a cui affidare la raccolta;
che, infatti, sin dall'anno 2012, ogni necessario contatto tra il gestore e l'esercente avveniva telefonicamente ed unicamente attraverso la persona del sig. , illo tempore titolare di omonima ditta individuale – in possesso Parte_3 di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e regolarmente iscritto all'Albo dei soggetti che gestiscono apparecchi con vincita in denaro – di fatto rimasto unico interlocutore sino alla data di verifica e rinvenuto anch'egli all'interno dei locali in quella stessa circostanza, non essendo nemmeno a conoscenza dell'esistenza della D.I. , P.Iva ditta con cui non Parte_2 P.IVA_3 ha mai instaurato alcun rapporto contrattuale e risultata priva di licenza.
4.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è infondato e va pertanto rigettato.
Nella fattispecie per cui è causa è, invero, incontestata la sussistenza della violazione dell'art. 1 comma 82 L. 220/2010 poiché alla data dell'accertamento parte ricorrente-odierna appellante risultava intrattenere indirettamente rapporto contrattuale, funzionale all'esercizio delle attività di gioco, con titolare di una ditta individuale, non iscritta nell'elenco ex art. 1 Parte_2 comma 82 L. n. 220/2010 e subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale oggetto di verifica
(Sala Giochi in Pompei alla via ON n. 32), a originario contraente, Parte_3 regolarmente iscritto, nonché coniuge della L'appellante infatti, non contesta la violazione, Pt_2 ma, alla stregua delle argomentazioni dianzi esposte, invoca l'esimente della buona fede.
Al riguardo giova rammentare che in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non
è determinato da sua colpa. La norma limita quindi la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto è dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l' "error iuris" rileva solo quando l'ignoranza del precetto violato è inevitabile. Una valutazione, quest'ultima, da effettuare alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi gravante sull'agente, anche in relazione alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione e interpretazione delle norme che ne disciplinano l'attività.
Orbene, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ. sez. 2 n. 913/2025 del 14.1.2025) il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.,
Sez. VI-2, 18 giugno 2020, n. 11777). Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(Cass., Sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
Non ritiene tuttavia il tribunale che gli elementi di fatto allegati dall'appellante siano idonei a supportare la ricorrenza nella fattispecie della invocata esimente in ossequio ai precetti normativi ed ai canoni interpretativi appena richiamati, né che possa assumere rilevanza, ai fini della decisione, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poiché vertente su circostanze di fatto (la stipula di un contratto regolare con ed il suo rinnovo per il Parte_3
2013) allegate e documentate dalle odierne appellanti e non contestate.
Per contro, occorre considerare che la normativa di settore è finalizzata ad assicurare l'assoluta trasparenza dell'intera filiera delle attività connesse alla raccolta di gioco, responsabilizzando ognuno degli operatori coinvolti ed obbligando gli stessi, oltre che a certificare il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della propria attività in tale settore, anche ad assicurarsi, proprio previo accertamento della loro iscrizione all'albo, che analoga condizione rivestano anche i soggetti con i quali vengono intrattenuti rapporti Contrattuali. Ne consegue che parte appellante, operatore professionale del settore, nello svolgimento della propria attività di gestore era tenuto ad una diligenza adeguata nell'accertarsi della regolarità dei rapporti contrattuali instaurati, e ciò tanto più considerando la regolarità dei rapporti intrattenuti con i clienti, stante la necessità di svolgere periodiche operazioni di manutenzione, raccolta degli incassi, liquidazione della percentuale sugli stessi spettanti.
In tali termini, quindi, per invocare la buona fede e l'errore scusabile, era onere delle appellanti (in qualità di gestori) provare che il titolare precedente dell'esercizio e la ditta individuale subentrata avessero posto in essere condotte artificiosamente intese a trarre in inganno le appellanti stesse, prova non fornita, a fronte della possibilità, usando l'ordinaria diligenza, di verificare agevolmente la variazione intervenuta nella titolarità dell'esercizio commerciale ove gli apparecchi per il gioco erano ubicati mediante semplice visura camerale relativa alla ditta individuale del o, ancora, Pt_3 mediante la verifica della titolarità dell'esercizio in occasione degli accessi periodici in esso effettuati, per interventi manutentivi o, quanto meno, per lo “scassettamento” degli apparecchi (ossia il prelievo delle somme incamerate dagli apparecchi AWP), operazione quest'ultima compiuta alla presenza dell'esercente presso i locali di quest'ultimo, dove gli apparecchi sono installati, e che comporta la redazione di un apposito verbale o di una distinta di incasso sottoscritta dall'incaricato alla raccolta e dall'esercente, documenti dal quale si evincono, tra gli altri dati, gli estremi del gestore e dell'esercente, oltre che la data e il luogo di redazione. Né a giudizio del Tribunale la buona fede delle appellanti (e, per contro, l'attività ingannatoria posta in essere dal e dalla può reputarsi riscontrata dalle risultanze della distinta di Pt_3 Pt_2 incasso n. 0/95 del 10.6.2013 (data successiva alla redazione il 12.5.2013 del verbale di accertamento della violazione) che indica come esercente del locale il e reca in calce la firma non leggibile Pt_3 del gestore e la firma del come esercente. Pt_3
Al riguardo è invero sufficiente considerare che la distinta in questione non indica il periodo di riferimento dell'incasso in essa registrato e, soprattutto, reca una data (10.6.2013) successiva non solo all'accesso nell'esercizio da parte della GD (di cui al verbale di accertamento e contestazione del
12.5.2013) ma anche alla notifica a mezzo pec (effettuata in data 7.6.2013) alla società Pt_1 del suddetto verbale, e dunque alla conoscenza da parte delle stesse, della violazione di legge accertata e contestata dalla GD. E' allora evidente che l'indicazione nella distinta, quale esercente, del
Pt_3 in un momento in cui non solo il ma anche le appellanti erano certamente al corrente della
Pt_3 perdita da parte del medesimo della titolarità dell'esercizio commerciale in cui erano ubicati
Pt_3 gli apparecchi per il gioco (trasferita alla valutata in uno alla inescusabile mancata Pt_2 indicazione del periodo di riferimento dell'incasso, dà conto della assenza di buona fede del
Pt_3
e delle stesse appellanti al momento della redazione del documento, accreditando altresì legittimi e ragionevoli dubbi sulla buona fede, per contro invocata dalle appellanti, con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti (anche solo indirettamente ossia per il tramite del precedente esercente,
[...]
) con la soggetto non iscritto, e di cui alla violazione contestata. Parte_3 Pt_2
Da ultimo, priva di pregio si appalesa l'argomentazione difensiva secondo cui l'illecito per cui è causa non potrebbe essere contestato all'odierna appellante e alla società di cui è legale rappresentante in quanto, date le dimensioni aziendali, era solita avvalersi dell'ausilio di diversi dipendenti nella gestione dei rapporti con i clienti, tra cui il , con cui aveva conservato solo rapporti telefonici. Pt_3
Quale legale rappresentante della società la è infatti responsabile delle violazioni poste in CP_1 essere nella gestione dell'attività che fa capo alla società medesima, anche se materialmente poste in essere da collaboratori delle cui prestazioni, per esigenze organizzative, è solita avvalersi.
In conclusione, risultando pacificamente dagli atti che al momento dell'accertamento effettuato dalla
GD l'esercizio commerciale in cui erano ubicati gli apparecchi per il gioco era gestito da un soggetto non iscritto nell'apposito elenco, e non avendo parte appellante adeguatamente dimostrato, per le ragioni esposte, l'assenza di colpa rispetto all'illecito contestato, la sanzione irrogata con l'opposta ordinanza va, dunque, confermata, e l'appello rigettato.
5.1- L'appellante censura altresì la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione della obbligazione nei confronti della quale legale rappresentante CP_1 della società e per questo titolare di rispettiva e distinta posizione giuridica, per difetto di notifica dell'avviso di contestazione prot. n. 47721 del 07.06.2013 (notificazione espressamente prevista dall'art. 14 ex L. 689/1981), sull'assunto che “vi è agli atti copia della notificazione effettuata a mezzo pec il 7.6.2013, di talchè l'eccezione formulata da parte ricorrente sul punto è infondata”.
Rileva in contrario l'appellante che la notifica PEC a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza qui impugnata è l'unica notifica indirizzata esclusivamente alla società ricorrente e non anche al l.r.p.t. aggiungendo altresì che quest'ultima non è presente in alcun elenco nazionale CP_1 ufficiale di indirizzi PEC, in quanto semplice amministratrice della società sanzionata e domiciliata presso la sede di quest'ultima solo ed esclusivamente in relazione alla funzione svolta, e che pertanto,
l'unica notifica regolarmente realizzabile in quanto responsabile in solido, non è mai pervenuta all'indirizzo di residenza della con conseguente estinzione della violazione ai sensi dell'art. CP_1
14, c. 6, legge n. 689/1981 («l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto»).
5.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
Invero, il verbale ispettivo e l'avviso di contestazione di violazione non risulta notificato personalmente al legale rappresentante , ma solo alla società presso la presso la sede della stessa laddove l'art. 14 citato al comma due dispone che se la contestazione della violazione non è immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati . La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che la norma in rassegna richiede una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido, con la conseguenza che, trascorso il termine di cui all'art. 14 comma 2 , l'obbligazione di pagare la sanzione si estingue, a norma dell'art. 14 ultimo comma, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto, non reputando sufficiente notificare l'atto alla sede della società se il trasgressore è una persona fisica, nel caso di specie il legale rappresentante della società con una residenza nota e diversa (cfr. Cass. sez. 2 n. 2057/2024 e negli stessi termini, Cass.
4291/2002Cass. 5127/1998, Cass. 5885/1997).ù
Il motivo di impugnazione va dunque accolto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione in favore della . CP_1
Resta tuttavia immutata la sanzione per la violazione accertata inflitta nei confronti della società di cui la è legale rappresentante in quanto solidalmente responsabile. CP_1
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 22082 del 22.9.2017 in tema di responsabilità solidale in relazione al pagamento di sanzioni amministrative, sulla premessa che la solidarietà prevista dall'articolo 6 della L. 689/1981 (“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”) persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore, hanno affermato che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno qualora quella dell'obbligato in via principale si estingua per mancata tempestiva notificazione della contestazione.
Ne consegue che l'obbligazione del corresponsabile solidale deve considerarsi autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, tanto da non venire meno nel caso in cui questa si estingua per mancata tempestiva notificazione. In ogni caso, l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato articolo 6, nei confronti dell'autore della violazione, il quale non può eccepire l'estinzione del suo obbligo verso la P.A.. Le Sezioni Unite hanno quindi sancito l'autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale che ha interagito con il trasgressore e reso possibile la violazione, distinguendo, allo stesso tempo, due livelli di operatività del rapporto: “quello pubblicistico necessario tra l'Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l'azione di regresso si trasferisce l'aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore”.
6.- Le spese del doppio grado di giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di , e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. CP_1 att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (ero 10.000,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, al modesto pregio ed al carattere ripetitivo delle difese svolte dalle parti nei due gradi ed all'attività difensiva da queste effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro 26000,00) , oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Alaia, dichiaratosi antistatario,
Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della società appellante e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att.
c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 10.000,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, al carattere ripetitivo delle difese svolte dalle parti ed all'attività difensiva effettivamente svolta, carente nel presente grado della fase istruttoria in senso stretto, con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. 7.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso nei confronti della società appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della stessa società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2879/2021 pubblicata in data
23.06.2021, proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
così provvede: Parte_1
a) Accoglie l'appello proposto da nella qualità di legale rappresentante di CP_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso Controparte_7
l'ordinanza di pagamento n. 66602 del 01.09.2017, pronunciata dall' Controparte_5
– Sede di Napoli e dichiara
[...] Controparte_5 estinta l'obbligazione di pagare la sanzione di cui all'opposta ingiunzione nei confronti di CP_1
[...]
b) Condanna l' (cf: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida per il primo grado, in euro 120,00 per spese ed euro per 1045,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute e per il grado di appello in euro 170,00 per spese ed euro 2538,50 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Alaia, difensore della dichiaratosi antistatario;
CP_1
c) Rigetta l'appello proposto da obbligata in solido, e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
d) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Parte_5 euro 2538,50 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute.
e) Dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione nei confronti della società dell'art. 13, co.1 quater T.U. Spese di Giustizia, se dovuto. Controparte_8
Così deciso in Torre Annunziata all'udienza del 9 dicembre 2025 ore 18,30 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Dott. Marianna Lopiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 9 del mese di dicembre in Torre Annunziata, innanzi al giudice dott.ssa Marianna
Lopiano, alle ore 9,25sono comparsi:
l'Avv. Argentina Trifilio per delega dell'avv. Fabio Alaia per gli appellanti Parte_1
e CP_1 il dott. , funzionario dell' delegato dal Dirigente dott. Controparte_2 Controparte_3
giusta delega che per l'odierna udienza depositata telematicamente Persona_1
L'avv. Trifilio chiede che la causa venga decisa riportandosi alle conclusioni rese nell'atto di appello ed alle argomentazioni svolte nelle note scritte depositate per l'udienza del 22.4.2025, così come da verbale di udienza del 25.11.2025. Si riporta altresì alle argomentazioni svolte alla predetta udienza di discussione.
Il dott. si riporta alle difese svolte alla precedente udienza del 25.11.2025 e alla comparsa CP_2 depositata.
Il giudice alle ore 9,27 si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 18,30 il giudice riprende l'udienza e, assenti le parti, pronuncia sentenza di seguito allegata con cui definisce la causa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano, all'udienza del 9.12.2025, ha pronunciato e depositato la presente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 408/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2879/2021 pubblicata in data 23.06.2021 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione e vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
e residente in [...], in proprio C.F._1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa Varone n. 13 (c.f. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Volla (Na), alla via R. Sanzio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alaia, (C.F.:
, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso di primo C.F._2 grado (per le comunicazioni: fax n. 081.7336692; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ads80030620639), presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, è domiciliata per legge (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
Appellata
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso in data 4.10.2017 e , in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., proponevano opposizione, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 66602 del 01.09.2017, con cui l' Controparte_5
– Sede di Napoli aveva irrogato la sanzione di euro 10.000,00, oltre spese di notifica, per
[...] la violazione dell'art. 1, comma 82, della L. 220/2010 e dell'art. 12 del Decreto Direttoriale n. 31857 del 09.09.2011 “per aver intrattenuto rapporto contrattuale, funzionale all'esercizio delle attività di gioco, con , soggetto non iscritto nell'elenco ex art. 1, comma 82, L. Parte_2
220/2010…”, giusta verbale di accertamento redatto in data 12.5.2013 dalla Guardia di Finanza
Gruppo Torre Annunziata.
A fondamento dell'opposizione (responsabile della violazione quale legale CP_1 rappresentante di e la predetta società (obbligata in solido con la Parte_1 CP_1 esponevano:
A)- che l'installazione dei predetti apparecchi era avvenuta in maniera regolare, atteso che il rapporto contrattuale per l'esercizio commerciale oggetto di verifica (Sala Giochi in Pompei alla via
ON n. 32) nasceva nel 2012, veniva sottoscritto con il sig. (iscritto nello Parte_3 stesso anno nell'elenco di cui all'art. 1 comma 82 L. n. 220/2010 con codice n. IS1200102609J Sez.
C e titolare di licenza per l'esercizio di rilasciata dal Comune di Pompei in data Parte_4 4.1.2012) e poi rinnovato per l'annualità successiva (2013) come da richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale del 21.3.2013 e ricevuta di versamento F24 del 15.3.2013 senza che costui manifestasse alcuna intenzione di cessione del ramo di azienda, di variazione della compagine sociale o altra variazione poi riscontrata in sede di accertamento della GD;
che la buona fede degli opponenti era comprovata dalla circostanza che il fu rinvenuto nel locale oggetto di ispezione in data Pt_3
12.5.2013 e rese dichiarazioni riportate nel verbale di accertamento e che la distinta di incasso n. 0195 del 10.6.2013, successiva cioè al verbale di accertamento, risulta intestata al;
Pt_3
B) – che l'avviso di contestazione prot-. n. 47721 del 7.6.2013 era stato notificato alla società
[...]
a mezzo pec e da quest'ultima mai ravvisato per mero disguido tecnico- Parte_1 informatico, ma non era stato notificato a , responsabile in solido con la società e per CP_1 questo titolare di distinta posizione giuridica , cui l'art. 14 L. 689/1981 riserva l'espressa notificazione degli atti in parola, disponendo al comma 6 che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per le persone nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
1.2-Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_5
chiedendo rigettarsi la richiesta di sospensione e, nel merito, rigettarsi l'opposizione in
[...] quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, l' deduceva che era onere della ricorrente verificare la regolarità dei CP_3 rapporti contrattuali intrattenuti, nella specie verificare che la titolarità dell'esercizio fosse in capo ad un soggetto iscritto nell'apposito albo;
che, pertanto, il trasferimento dell'esercizio da Pt_3
a , doveva rientrare nell'alveo dei controlli che la ricorrente avrebbe
[...] Parte_2 dovuto effettuare nell'esercizio dell'attività svolta. In relazione, invece, alla ritenuta omessa notifica dell'avviso di contestazione nei confronti della ricorrente, la resistente allegava che lo stesso era stato inviato a mezzo pec in 07.06.2013 e che, pertanto, la notifica era avvenuta regolarmente.
1.3- Il Giudice di pace di Torre Annunziata con sentenza n. 2879/2021 resa pubblica in data
23.06.2021 rigettava l'opposizione con compensazione delle spese di lite, reputando non contestato l'accertamento operato dalla GD ed il relativo verbale assistito comunque da fede privilegiata, fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal P.U. rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza;
riteneva inoltre regolarmente notificato il verbale ispettivo e il verbale di illecito amministrativo giusta copia della notificazione eseguita a mezzo pec il 7.6.2013.
2.1- Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 24.01.2022, personalmente CP_1
e nella qualità di legale rappresentante della proponeva rituale e tempestivo Parte_1 appello, per i motivi di seguito indicati, chiedendo al tribunale, previa sospensione immediata dell'esecuzione del provvedimento impugnato: I) - nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2879/2021, pubblicata il 23.06.2021, del Giudice di Pace di Torre Annunziata, accogliere la domanda di declaratoria di infondatezza della pretesa sanzionatoria, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato;
II) - per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento Prot. n.
66602 del 01.09.2017, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, e condannare parte resistente, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio;
III) - In via subordinata: dichiararsi estinta l'obbligazione in capo alla sig.ra attesa l'assenza della notifica dell'avviso di CP_1 contestazione ex art. 14, co. 6, L. 689/1981 e conseguente riduzione della sanzione irrogata alla società al minimo edittale;
IV) – con condanna della Parte_1 [...]
Sede di Napoli, in persona del direttore p.t., al pagamento delle spese ed Controparte_6 onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. In via istruttoria reiterava la richiesta di prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi già indicati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio da intendersi per trascritti e ripetuti, con il teste ivi ugualmente indicato – richiesta reiterata anche a verbale nel precedente grado di giudizio.
2.2- Rigettata l'istanza di sospensione, ritualmente notificato il ricorso e il pedissequo decreto per l'udienza del 23.05.2022, l Controparte_5 Controparte_3 Controparte_5 [...]
, in persona del Direttore responsabile, in data 9.5.2022 depositava Controparte_5 memoria difensiva.
2.3- Con verbale di udienza cartolare del 23.5.2022 il giudice differiva la causa all'udienza del
28.11.2022 per il deposito del ricorso in appello notificato a controparte, per la regolarizzazione della costituzione dell'ente appellato (costituitosi a mezzo funzionario) e per l'acquisizione del fascicolo di primo grado di cui sollecitava la trasmissione.
2.4 – Acquisito il fascicolo di primo grado, depositata la documentazione suindicata, nel costituirsi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con comparsa depositata in data 23.11.2022,
l' chiedeva rigettarsi l'appello, poiché infondato, vinte le spese Controparte_4 ed onorari di giudizio. In particolare, l'appellata resisteva al gravame sostenendo in primo luogo l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti della società
[...] nonché la validità della notifica effettuata a mezzo pec presso il luogo di domicilio Parte_1 della rappresentante legale della società.
2.5- Dopo alcuni rinvii, all'odierna udienza di discussione del 9.12.2025, la causa viene decisa mediante lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3.- In via preliminare va esaminata l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della società sollevata dall' Parte_1 Controparte_4 Secondo l' infatti, poiché la sanzione in contestazione è stata irrogata nei confronti di
[...] CP_4
in qualità di rappresentante legale della società, e nei confronti della società stessa e anche il CP_1 ricorso al giudice di pace è stato proposto sia da sia dalla società, mentre l'appello è stato CP_1 proposto solo da in proprio e in qualità di rappresentante legale della CP_1 Parte_1
[...
non anche da quest'ultima società, dotata di autonoma soggettività giuridica, la sentenza di primo grado deve intendersi non appellata dalla predetta società e quindi passata in giudicato nei confronti della stessa.
L'eccezione è infondata e va pertanto disattesa. Come emerge chiaramente dall'intestazione del ricorso in appello, l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di
Pace è stata proposta da CP_1
con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa Varone n. 13, c.f. Parte_1
, quale obbligata in solido>> e ciò tenuto conto che della violazione contestata è P.IVA_1 responsabile la nella qualità di legale rappresentante della società, ma risponde anche la CP_1 medesima società, soggetto distinto ed autonomo dal suo legale rappresentate, in quanto obbligata in solido con il primo. La quindi, quando assume di agire in proprio e in qualità di legale CP_1 rappresentante della società, intende solo rimarcare che agisce nel proprio nome e nel proprio interesse, in quanto legale rappresentante della società, come tale, per quanto detto, responsabile della violazione contestata, ma anche che agisce in nome e nell'interesse della società, obbligata in solido, di cui è legale rappresentante.
4.1- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver rilevato che le difese della opponente non contrastavano con l'accertamento dei fatti integranti la violazione operato dalla GD, afferma che la buona fede degli opponenti non risulta provata e la prova testimoniale articolata non rilevante ai fini della decisione al riguardo, risultando dai verbali che nell'esercizio in Pompei alla via ON n. 32 il gestore dell'attività di gioco e scommesse con due apparecchi ivi ubicati non aveva l'autorizzazione prevista dalla norma di cui è contestata la violazione.
L'appellante ribadisce per contro quanto già evidenziato in primo grado, ossia di aver instaurato nel
2012 regolare rapporto contrattuale per l'esercizio commerciale oggetto di verifica con il sig.
, iscritto nell'elenco ex art. 1, comma 82, L. 220/2010 e titolare di regolare licenza Parte_3 per l'esercizio di Sala Giochi, rilasciata dal Comune di Pompei (giusta documentazione versata in atti); di aver rinnovato tale rapporto per l'annualità successiva (anno 2013), come da richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale del 21.03.2013 e ricevuta di versamento F24 del 15.03.2013 allegati, senza che il titolare della sala giochi, sig. , manifestasse alcuna intenzione di Parte_3 cessione del ramo d'azienda o di altra variazione strutturale poi effettivamente riscontrata in sede di accertamento della GDF;
che, pertanto, il fatto che dall'ispezione del 12.05.2013 fosse emersa una diversa titolarità dell'esercizio commerciale precedentemente intestato al sig. (peraltro Pt_3 coniuge della intestataria subentrata, , non era circostanza idonea a legittimare Parte_2 una sanzione in danno degli appellanti, tanto più che lo stesso verbale di ispezione reca la presenza e sottoscrizione del sig. (a riprova della mala fede di quest'ultimo nei riguardi delle ricorrenti); Pt_3 che le appellanti mai avrebbero potuto immaginare e quindi mai avrebbero avuto l'esigenza di verificare una variazione della titolarità attesa l'assidua presenza del sig. all'interno dei locali Pt_3 in questione;
che, quindi, aveva errato il primo giudice nel ritenere che la contestazione, di cui all'Ordinanza-Ingiunzione impugnata, avesse ad oggetto la violazione di uno specifico obbligo in capo al ricorrente di verifica perpetua della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento del rapporto contrattuale di collaborazione per la raccolta delle giocate a mezzo degli apparecchi ex art. 110, comma 6a, TULPS.
A tale ultimo riguardo le appellanti rappresentano, altresì, che nella filiera del gioco lecito il Gestore, di regola, è l'unico interlocutore nei rapporti con l'Esercente, in dipendenza dello svolgimento del servizio, ed è il soggetto che, nella sua qualità, provvede, per legge e/o per convenzione alla riscossione, prima, ed al versamento al Concessionario, poi, delle somme previste siccome dovute e rinvenienti dalla raccolta del gioco;
che, tuttavia, superata la prima fase di verifica dei requisiti e della raccolta della documentazione utile all'accertamento, il gestore rimane esente da obblighi di controllo perpetuo sul mantenimento dei predetti requisiti e comunque nel caso di specie, pur volendo, il ricorrente non avrebbe avuto modo di riscontrare la variazione societaria, sussistendo, sino alla data di verifica, i medesimi rapporti commerciali instaurati con il sig. ; che, inoltre, la Parte_3 dimensione aziendale della ricorrente impone la presenza di diversi collaboratori che materialmente si occupano delle attività di raccolta del flusso di denaro inserito negli apparecchi AWP (e non erogato dagli stessi sotto forma di vincita) dai quali ricavare gli utili di impresa al netto delle percentuali di
PREU da versare all'Erario e nel caso di specie la titolare della Parte_1 successivamente alla firma del contratto di collaborazione, non ha avuto mai modo di presenziare alle operazioni contabili di scassettamento delle AWP (unica occasione di ingresso periodico nei locali dell'Esercente), avendovi provveduto i collaboratori in proprio nome e conto e limitandosi ella a rapporti telefonici per il tramite del proprio ufficio amministrativo;
che, pertanto, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza in capo al Gestore sul mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la raccolta delle giocate, quest'ultimo non avrebbe avuto alcun motivo per recarsi periodicamente nei locali dell'esercente e rilevare visivamente quanto segnalato dagli Agenti nel verbale di operazioni compiute avendo diversi dipendenti a cui affidare la raccolta;
che, infatti, sin dall'anno 2012, ogni necessario contatto tra il gestore e l'esercente avveniva telefonicamente ed unicamente attraverso la persona del sig. , illo tempore titolare di omonima ditta individuale – in possesso Parte_3 di tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e regolarmente iscritto all'Albo dei soggetti che gestiscono apparecchi con vincita in denaro – di fatto rimasto unico interlocutore sino alla data di verifica e rinvenuto anch'egli all'interno dei locali in quella stessa circostanza, non essendo nemmeno a conoscenza dell'esistenza della D.I. , P.Iva ditta con cui non Parte_2 P.IVA_3 ha mai instaurato alcun rapporto contrattuale e risultata priva di licenza.
4.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è infondato e va pertanto rigettato.
Nella fattispecie per cui è causa è, invero, incontestata la sussistenza della violazione dell'art. 1 comma 82 L. 220/2010 poiché alla data dell'accertamento parte ricorrente-odierna appellante risultava intrattenere indirettamente rapporto contrattuale, funzionale all'esercizio delle attività di gioco, con titolare di una ditta individuale, non iscritta nell'elenco ex art. 1 Parte_2 comma 82 L. n. 220/2010 e subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale oggetto di verifica
(Sala Giochi in Pompei alla via ON n. 32), a originario contraente, Parte_3 regolarmente iscritto, nonché coniuge della L'appellante infatti, non contesta la violazione, Pt_2 ma, alla stregua delle argomentazioni dianzi esposte, invoca l'esimente della buona fede.
Al riguardo giova rammentare che in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non
è determinato da sua colpa. La norma limita quindi la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto è dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l' "error iuris" rileva solo quando l'ignoranza del precetto violato è inevitabile. Una valutazione, quest'ultima, da effettuare alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi gravante sull'agente, anche in relazione alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione e interpretazione delle norme che ne disciplinano l'attività.
Orbene, come di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ. sez. 2 n. 913/2025 del 14.1.2025) il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.,
Sez. VI-2, 18 giugno 2020, n. 11777). Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(Cass., Sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
Non ritiene tuttavia il tribunale che gli elementi di fatto allegati dall'appellante siano idonei a supportare la ricorrenza nella fattispecie della invocata esimente in ossequio ai precetti normativi ed ai canoni interpretativi appena richiamati, né che possa assumere rilevanza, ai fini della decisione, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poiché vertente su circostanze di fatto (la stipula di un contratto regolare con ed il suo rinnovo per il Parte_3
2013) allegate e documentate dalle odierne appellanti e non contestate.
Per contro, occorre considerare che la normativa di settore è finalizzata ad assicurare l'assoluta trasparenza dell'intera filiera delle attività connesse alla raccolta di gioco, responsabilizzando ognuno degli operatori coinvolti ed obbligando gli stessi, oltre che a certificare il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della propria attività in tale settore, anche ad assicurarsi, proprio previo accertamento della loro iscrizione all'albo, che analoga condizione rivestano anche i soggetti con i quali vengono intrattenuti rapporti Contrattuali. Ne consegue che parte appellante, operatore professionale del settore, nello svolgimento della propria attività di gestore era tenuto ad una diligenza adeguata nell'accertarsi della regolarità dei rapporti contrattuali instaurati, e ciò tanto più considerando la regolarità dei rapporti intrattenuti con i clienti, stante la necessità di svolgere periodiche operazioni di manutenzione, raccolta degli incassi, liquidazione della percentuale sugli stessi spettanti.
In tali termini, quindi, per invocare la buona fede e l'errore scusabile, era onere delle appellanti (in qualità di gestori) provare che il titolare precedente dell'esercizio e la ditta individuale subentrata avessero posto in essere condotte artificiosamente intese a trarre in inganno le appellanti stesse, prova non fornita, a fronte della possibilità, usando l'ordinaria diligenza, di verificare agevolmente la variazione intervenuta nella titolarità dell'esercizio commerciale ove gli apparecchi per il gioco erano ubicati mediante semplice visura camerale relativa alla ditta individuale del o, ancora, Pt_3 mediante la verifica della titolarità dell'esercizio in occasione degli accessi periodici in esso effettuati, per interventi manutentivi o, quanto meno, per lo “scassettamento” degli apparecchi (ossia il prelievo delle somme incamerate dagli apparecchi AWP), operazione quest'ultima compiuta alla presenza dell'esercente presso i locali di quest'ultimo, dove gli apparecchi sono installati, e che comporta la redazione di un apposito verbale o di una distinta di incasso sottoscritta dall'incaricato alla raccolta e dall'esercente, documenti dal quale si evincono, tra gli altri dati, gli estremi del gestore e dell'esercente, oltre che la data e il luogo di redazione. Né a giudizio del Tribunale la buona fede delle appellanti (e, per contro, l'attività ingannatoria posta in essere dal e dalla può reputarsi riscontrata dalle risultanze della distinta di Pt_3 Pt_2 incasso n. 0/95 del 10.6.2013 (data successiva alla redazione il 12.5.2013 del verbale di accertamento della violazione) che indica come esercente del locale il e reca in calce la firma non leggibile Pt_3 del gestore e la firma del come esercente. Pt_3
Al riguardo è invero sufficiente considerare che la distinta in questione non indica il periodo di riferimento dell'incasso in essa registrato e, soprattutto, reca una data (10.6.2013) successiva non solo all'accesso nell'esercizio da parte della GD (di cui al verbale di accertamento e contestazione del
12.5.2013) ma anche alla notifica a mezzo pec (effettuata in data 7.6.2013) alla società Pt_1 del suddetto verbale, e dunque alla conoscenza da parte delle stesse, della violazione di legge accertata e contestata dalla GD. E' allora evidente che l'indicazione nella distinta, quale esercente, del
Pt_3 in un momento in cui non solo il ma anche le appellanti erano certamente al corrente della
Pt_3 perdita da parte del medesimo della titolarità dell'esercizio commerciale in cui erano ubicati
Pt_3 gli apparecchi per il gioco (trasferita alla valutata in uno alla inescusabile mancata Pt_2 indicazione del periodo di riferimento dell'incasso, dà conto della assenza di buona fede del
Pt_3
e delle stesse appellanti al momento della redazione del documento, accreditando altresì legittimi e ragionevoli dubbi sulla buona fede, per contro invocata dalle appellanti, con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti (anche solo indirettamente ossia per il tramite del precedente esercente,
[...]
) con la soggetto non iscritto, e di cui alla violazione contestata. Parte_3 Pt_2
Da ultimo, priva di pregio si appalesa l'argomentazione difensiva secondo cui l'illecito per cui è causa non potrebbe essere contestato all'odierna appellante e alla società di cui è legale rappresentante in quanto, date le dimensioni aziendali, era solita avvalersi dell'ausilio di diversi dipendenti nella gestione dei rapporti con i clienti, tra cui il , con cui aveva conservato solo rapporti telefonici. Pt_3
Quale legale rappresentante della società la è infatti responsabile delle violazioni poste in CP_1 essere nella gestione dell'attività che fa capo alla società medesima, anche se materialmente poste in essere da collaboratori delle cui prestazioni, per esigenze organizzative, è solita avvalersi.
In conclusione, risultando pacificamente dagli atti che al momento dell'accertamento effettuato dalla
GD l'esercizio commerciale in cui erano ubicati gli apparecchi per il gioco era gestito da un soggetto non iscritto nell'apposito elenco, e non avendo parte appellante adeguatamente dimostrato, per le ragioni esposte, l'assenza di colpa rispetto all'illecito contestato, la sanzione irrogata con l'opposta ordinanza va, dunque, confermata, e l'appello rigettato.
5.1- L'appellante censura altresì la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione della obbligazione nei confronti della quale legale rappresentante CP_1 della società e per questo titolare di rispettiva e distinta posizione giuridica, per difetto di notifica dell'avviso di contestazione prot. n. 47721 del 07.06.2013 (notificazione espressamente prevista dall'art. 14 ex L. 689/1981), sull'assunto che “vi è agli atti copia della notificazione effettuata a mezzo pec il 7.6.2013, di talchè l'eccezione formulata da parte ricorrente sul punto è infondata”.
Rileva in contrario l'appellante che la notifica PEC a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza qui impugnata è l'unica notifica indirizzata esclusivamente alla società ricorrente e non anche al l.r.p.t. aggiungendo altresì che quest'ultima non è presente in alcun elenco nazionale CP_1 ufficiale di indirizzi PEC, in quanto semplice amministratrice della società sanzionata e domiciliata presso la sede di quest'ultima solo ed esclusivamente in relazione alla funzione svolta, e che pertanto,
l'unica notifica regolarmente realizzabile in quanto responsabile in solido, non è mai pervenuta all'indirizzo di residenza della con conseguente estinzione della violazione ai sensi dell'art. CP_1
14, c. 6, legge n. 689/1981 («l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto»).
5.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
Invero, il verbale ispettivo e l'avviso di contestazione di violazione non risulta notificato personalmente al legale rappresentante , ma solo alla società presso la presso la sede della stessa laddove l'art. 14 citato al comma due dispone che se la contestazione della violazione non è immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati . La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che la norma in rassegna richiede una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido, con la conseguenza che, trascorso il termine di cui all'art. 14 comma 2 , l'obbligazione di pagare la sanzione si estingue, a norma dell'art. 14 ultimo comma, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto, non reputando sufficiente notificare l'atto alla sede della società se il trasgressore è una persona fisica, nel caso di specie il legale rappresentante della società con una residenza nota e diversa (cfr. Cass. sez. 2 n. 2057/2024 e negli stessi termini, Cass.
4291/2002Cass. 5127/1998, Cass. 5885/1997).ù
Il motivo di impugnazione va dunque accolto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione in favore della . CP_1
Resta tuttavia immutata la sanzione per la violazione accertata inflitta nei confronti della società di cui la è legale rappresentante in quanto solidalmente responsabile. CP_1
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 22082 del 22.9.2017 in tema di responsabilità solidale in relazione al pagamento di sanzioni amministrative, sulla premessa che la solidarietà prevista dall'articolo 6 della L. 689/1981 (“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica
o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”) persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore, hanno affermato che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno qualora quella dell'obbligato in via principale si estingua per mancata tempestiva notificazione della contestazione.
Ne consegue che l'obbligazione del corresponsabile solidale deve considerarsi autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, tanto da non venire meno nel caso in cui questa si estingua per mancata tempestiva notificazione. In ogni caso, l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato articolo 6, nei confronti dell'autore della violazione, il quale non può eccepire l'estinzione del suo obbligo verso la P.A.. Le Sezioni Unite hanno quindi sancito l'autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale che ha interagito con il trasgressore e reso possibile la violazione, distinguendo, allo stesso tempo, due livelli di operatività del rapporto: “quello pubblicistico necessario tra l'Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l'azione di regresso si trasferisce l'aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore”.
6.- Le spese del doppio grado di giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di , e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. CP_1 att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (ero 10.000,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, al modesto pregio ed al carattere ripetitivo delle difese svolte dalle parti nei due gradi ed all'attività difensiva da queste effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro 26000,00) , oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Alaia, dichiaratosi antistatario,
Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della società appellante e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att.
c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 10.000,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, al carattere ripetitivo delle difese svolte dalle parti ed all'attività difensiva effettivamente svolta, carente nel presente grado della fase istruttoria in senso stretto, con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. 7.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso nei confronti della società appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della stessa società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2879/2021 pubblicata in data
23.06.2021, proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 [...]
così provvede: Parte_1
a) Accoglie l'appello proposto da nella qualità di legale rappresentante di CP_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso Controparte_7
l'ordinanza di pagamento n. 66602 del 01.09.2017, pronunciata dall' Controparte_5
– Sede di Napoli e dichiara
[...] Controparte_5 estinta l'obbligazione di pagare la sanzione di cui all'opposta ingiunzione nei confronti di CP_1
[...]
b) Condanna l' (cf: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida per il primo grado, in euro 120,00 per spese ed euro per 1045,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute e per il grado di appello in euro 170,00 per spese ed euro 2538,50 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Alaia, difensore della dichiaratosi antistatario;
CP_1
c) Rigetta l'appello proposto da obbligata in solido, e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
d) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Parte_5 euro 2538,50 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute.
e) Dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione nei confronti della società dell'art. 13, co.1 quater T.U. Spese di Giustizia, se dovuto. Controparte_8
Così deciso in Torre Annunziata all'udienza del 9 dicembre 2025 ore 18,30 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Dott. Marianna Lopiano