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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 42773 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Salerno alla via Parte_3
Michelangelo Testa n. 11 presso lo studio dell'Avv.to ROSSI ANTONIO, nonché presso il domicilio digitale che li rappresenta e difende in Email_1
virtù di procura in atti.
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori convenivano in giudizio il chiedendo il Controparte_1
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della discendenza dal sig. nato il giorno 05/12/1869 a Settefrati (FR), Persona_1
cittadino italiano per nascita. Esponevano che il proprio avo emigrava negli Stati
Uniti ove contraeva matrimonio con nata il [...] a Persona_2
Settefrati, senza rinunciare mai alla cittadinanza italiana e senza ottenere la naturalizzazione americana. Dalla loro unione nasceva nato il Persona_3
giorno 24/06/1908 a New York, USA, il quale sposava con in data CP_2
27/06/1937, dalla cui unione nasceva nata il giorno 10/04/1943 a Persona_4
New York. Quest'ultima contraeva matrimonio con in data Persona_5
19/04/1964 a New York, USA con il quale ha generato Parte_1
ricorrente, nato il giorno 08/02/1981 a Plainview, NY, USA , il quale, a sua volta, sposava in data 21/08/2009, dalla cui unione nascevano gli Persona_6
Part odierni ricorrenti: nata il giorno 03/05/2010 a Livingston, USA;
Parte_2
nato il giorno 03/05/2010 a Livingston, NJ, USA. Parte_3
tentava ripetutamente di prendere un appuntamento presso Parte_1
in Filadelfia per ottenere il riconoscimento della Parte_4
cittadinanza iure sanguinis, senza tuttavia riuscirvi. Anche la diffida inoltrata tramite il difensore rimaneva senza esito
Premessa la competenza del Tribunale , i ricorrente evidenziavano la sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita per discendenza paterna – il passaggio per la linea materna era successivo alla Costituzione - nonchè
l'incertezza nell'evasione delle richieste da parte del , conseguente Parte_4
l'interesse ad agire dei ricorrenti, non potendo l'amministrazione provvedere nel termine di 730 giorni previsto dalla legge.
Formulavano le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che Parte_1
e sono cittadini italiani
[...] Parte_2 Parte_3
iure sanguinis, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha loro validamente trasmesso la cittadinanza;
b. Per l'effetto, ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status civitatis italiano, provvedendo anche alle relative comunicazioni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge al sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio il per cui se ne dichiara la Controparte_1
contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
2 Risulta che non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, Persona_1 pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche il discendente della sig. figlia Persona_4 Per_3
a sua volta figlio di cittadino italiano. Ciò anche in
[...] Persona_1
considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
3 Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto
(la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18)” (v. sent. SSUU cit.).
Quanto alla discendenza dal lato paterno si evidenzia che secondo l'art. 3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362, il termine per il perfezionamento del procedimento
4 amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana non può eccedere i 730 giorni. Dalla documentazione versata in atti dagli attori emerge che sono stati espletati diversi tentativi di prenotazione presso il Parte_5
, che dichiarava l'impossibilità di prendere nuovi appuntamenti a causa
[...]
dell'elevato numero di richiesta. Anche la diffida inoltrata rimaneva senza esito. Ne discende che vana sarebbe l'attesa degli attori di attenderne la conclusione entro il termine di legge. Invero tempi di attesa così lunghi possono considerarsi un diniego al riconoscimento del diritto vantato dagli attori, legittimando il ricorso in via giudiziale. Il decorso del termine, in mancanza di espressa previsione, non può infatti considerarsi quale condizione di procedibilità del giudizio.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione, la necessità del riconoscimento giudiziale della trasmissione per via materna , per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 42773/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_2 Parte_3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma il 05/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
5
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 42773 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Salerno alla via Parte_3
Michelangelo Testa n. 11 presso lo studio dell'Avv.to ROSSI ANTONIO, nonché presso il domicilio digitale che li rappresenta e difende in Email_1
virtù di procura in atti.
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori convenivano in giudizio il chiedendo il Controparte_1
riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della discendenza dal sig. nato il giorno 05/12/1869 a Settefrati (FR), Persona_1
cittadino italiano per nascita. Esponevano che il proprio avo emigrava negli Stati
Uniti ove contraeva matrimonio con nata il [...] a Persona_2
Settefrati, senza rinunciare mai alla cittadinanza italiana e senza ottenere la naturalizzazione americana. Dalla loro unione nasceva nato il Persona_3
giorno 24/06/1908 a New York, USA, il quale sposava con in data CP_2
27/06/1937, dalla cui unione nasceva nata il giorno 10/04/1943 a Persona_4
New York. Quest'ultima contraeva matrimonio con in data Persona_5
19/04/1964 a New York, USA con il quale ha generato Parte_1
ricorrente, nato il giorno 08/02/1981 a Plainview, NY, USA , il quale, a sua volta, sposava in data 21/08/2009, dalla cui unione nascevano gli Persona_6
Part odierni ricorrenti: nata il giorno 03/05/2010 a Livingston, USA;
Parte_2
nato il giorno 03/05/2010 a Livingston, NJ, USA. Parte_3
tentava ripetutamente di prendere un appuntamento presso Parte_1
in Filadelfia per ottenere il riconoscimento della Parte_4
cittadinanza iure sanguinis, senza tuttavia riuscirvi. Anche la diffida inoltrata tramite il difensore rimaneva senza esito
Premessa la competenza del Tribunale , i ricorrente evidenziavano la sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita per discendenza paterna – il passaggio per la linea materna era successivo alla Costituzione - nonchè
l'incertezza nell'evasione delle richieste da parte del , conseguente Parte_4
l'interesse ad agire dei ricorrenti, non potendo l'amministrazione provvedere nel termine di 730 giorni previsto dalla legge.
Formulavano le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che Parte_1
e sono cittadini italiani
[...] Parte_2 Parte_3
iure sanguinis, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha loro validamente trasmesso la cittadinanza;
b. Per l'effetto, ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status civitatis italiano, provvedendo anche alle relative comunicazioni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge al sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio il per cui se ne dichiara la Controparte_1
contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
2 Risulta che non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, Persona_1 pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche il discendente della sig. figlia Persona_4 Per_3
a sua volta figlio di cittadino italiano. Ciò anche in
[...] Persona_1
considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
3 Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto
(la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18)” (v. sent. SSUU cit.).
Quanto alla discendenza dal lato paterno si evidenzia che secondo l'art. 3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362, il termine per il perfezionamento del procedimento
4 amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana non può eccedere i 730 giorni. Dalla documentazione versata in atti dagli attori emerge che sono stati espletati diversi tentativi di prenotazione presso il Parte_5
, che dichiarava l'impossibilità di prendere nuovi appuntamenti a causa
[...]
dell'elevato numero di richiesta. Anche la diffida inoltrata rimaneva senza esito. Ne discende che vana sarebbe l'attesa degli attori di attenderne la conclusione entro il termine di legge. Invero tempi di attesa così lunghi possono considerarsi un diniego al riconoscimento del diritto vantato dagli attori, legittimando il ricorso in via giudiziale. Il decorso del termine, in mancanza di espressa previsione, non può infatti considerarsi quale condizione di procedibilità del giudizio.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione, la necessità del riconoscimento giudiziale della trasmissione per via materna , per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 42773/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_2 Parte_3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma il 05/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
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