Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero Presidente
Antonio Rizzuti Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1597/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'occupazione senza titolo di un immobile e vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentate e difese in Parte_2 C.F._2
giudizio dall'avvocato Raffaele Bruno
Parte appellante e
(C.F.: ) e E_ C.F._3 _3
(C.F.: ), rappresentati e difesi in giudizio
[...] C.F._4
dall'avvocato Emma Scarpino
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere i motivi dedotti in narrativa nel proposto
1
17.10.2024 dalla controparte così statuire: previa sospensione cautelare,
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza n. 1848/2024 emessa il 25.09.2024 resa inter partes dal
Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott. Aleandro Zangari
Del Prato, R.G. n. 553/2022 e, per l'effetto, annullare e/o riformare la condanna inflitta dal Tribunale di Catanzaro alla sig.ra Parte_1
alla corresponsione, a titolo di indennità da occupazione sine titulo
[...]
della complessiva somma di € 42.000,00 oltre accessori in favore degli odierni appellati;
inoltre, annullare e/o riformare la condanna alle spese di lite liquidata in complessivi € 6.886,00, di cui € 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa dovuti com e per legge, ai danni della sig.ra 2. Annullare e/o Parte_2
riformare la sentenza impugnata condannando i sig.ri alle spese CP_1
di lite in favore dell'erario, per la costituzione in giudizio della sig.ra legittimata passiva ammessa al beneficio del Gratuito Parte_2
Patrocinio a Spese dello Stato.. 3. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc..ma Corte di Appello adita , contrariis reiectis- Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da e perché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto confermare in ogni suo punto e capo la sentenza n. 1848/2024 del 25.09.2024 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro. - rigettare l'istanza di condanna dei sigg. alle spese di lite in favore CP_1
2 dell'Erario siccome infondata, ed inammissibile per i motivi di cui in narrativa Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato in uno con il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 co. 3 e 4 c.p.c., i sig.ri e agivano giudizialmente nei _3 E_
confronti delle epigrafate resistenti, al fine di ottenere : l'accertamento e la dichiarazione che la “sig.ra occupa, assieme alla figlia Parte_1
senza titolo alcuno, l'unità immobiliare di proprietà Parte_2
dei medesimi ed ” nonché la loro condanna _3 CP_1
a rilasciare l'immobile sito alla Via Turco, 50, libero e sgombero da persone e cose…….; e, da ultimo, la condanna delle medesime resistenti al pagamento dell'indennità da occupazione dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo”. Adducevano al riguardo, gli odierni deducenti : - che “con contratto di compravendita stipulato in data 23.12.1992 per AR
, il sig. e lo scrivente procuratore Per_1 Parte_4
acquistavano, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale in nome e per conto dei figli minorenni ed , odierni _3 CP_1
ricorrenti, l'immobile sito in Catanzaro alla Via Turco, 50, ubicato al piano sottotetto e riportato al N.C.E.U. del Comune di Catanzaro alla partita 9839 fg. 39 p.lla 515 sub 17 e 18”; - che “in data 3.09.2013, i sig.ri ed conferivano delega al sig. _3 CP_1 [...]
, padre dei ricorrenti, affinchè lo stesso stipulasse un Parte_4
provvisorio contratto di locazione ad uso abitativo con conseguente riscossione del canone locatizio con la sig.ra Parte_1
3 precisando, sia pure verbalmente, che la stipula del contratto definitivo sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il mese di dicembre 2013”;
.09.2013 il sig. e la sig.ra Parte_4 Parte_1
sottoscrivevano, così, il contratto di locazione ad uso abitativo di carattere transitorio per la durata di mesi 12 a decorrere dal 19.09.2013 al
18.09.2014 con canone annuo stabilito in euro 4.200,00 pari ad € 350,00 mensili”; - Che la sig.ra versava in pari data una mensilità Parte_1
pari ad euro 350,00 a titolo di cauzione….e che successivamente provvedeva a versare le mensilità di settembre ed ottobre 2012 per euro
350,00 cadauna”; - che, “invitata alla sottoscrizione del contratto definitivo con i proprietari nel 2013 la sig.ra negava la Parte_1
volontà di sottoscrivere il contratto rendendosi irreperibile e non versando più il canone”. Alla luce di tali deduzioni, considerato che la permanenza nell'appartamento de quo da parte della e della di lei figlia, Parte_1
all'epoca minorenne, era da ritenersi, sine titulo, in quanto non più sopportata da alcun contratto, venuto meno alla “data della naturale sua scadenza… di durata annuale”, parti ricorrenti adivano le vie legali e concludevano come in epigrafe. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano entrambe le resistenti, le quali, in via preliminare, eccepivano la “violazione dell'art. 5, co. 1 del D.lgs n. 28 del 2010”, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
quanto, poi, al merito, respingevano ogni contrario addebito assumendo la “mancanza ed insufficienza dell'elemento probatorio circa l'asserito inadempimento del convenuto in riferimento ai canoni non versati e per errata quantificazione dei canoni”, sostenendo la che “dalla data della stipula del Pt_1
contratto di locazione a carattere transitorio (anno 2013), avesse sempre onerato al pagamento dei relativi canoni, seppur con qualche ritardo ed in nero”. Ciò che induceva le stesse resistenti, anche tenendo conto del notevole lasso temporale trascorso rispetto all'inizio dell'occupazione, a
4 concludere per il rigetto della domanda in quanto destituita di ogni fondamento. La causa, a seguito della concessione ai ricorrenti, di termine per l'espletamento del procedimento di mediazione (che ha avuto poi esito negativo per mancata partecipazione delle stesse resistenti), istruita esclusivamente su base documentale, avendo questo Tribunale rigettato le istanze testimoniali articolate dalle medesime resistenti, all'odierna udienza è stata discussa e viene ora decisa come da sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza”.
Con la sentenza n. 1848/2024, resa all'udienza del 25.9.2024 ex art. 429 c.p.c., il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda nei confronti di e, per l'effetto, condannato quest'ultima Parte_1
a rilasciare libero da persone e cose, in favore di e E_
, l'unità immobiliare sita a Catanzaro in Via Turco n. _3
50, nonché a corrispondere loro € 42.000,00 a titolo di indennità da occupazione senza titolo, siccome pacifica e non contestata, nonché al pagamento delle spese di lite, compensate per intero, invece, nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente in quanto, benché non Parte_2
fosse la conduttrice dell'immobile, “[…] non potrà non risentire degli effetti dell'adottando ordine di rilascio, visto che la sarà onerata, Pt_1
in ogni caso, del rilascio del bene de quo in favore dei proprietari, libero da persone e cose” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2
suddetta sentenza, deducendo che il primo giudice: 1) avrebbe condannato a corrispondere l'indennità da Parte_1
occupazione senza titolo in favore di e E_ _3
, nonostante essi non avessero provato alcun danno, ritenuto,
[...]
dunque, in re ipsa; 2) avrebbe oltretutto quantificato l'indennità assumendo come parametro di riferimento il canone stabilito nel contratto di locazione del 19.9.2013 senza verificare se esso rispecchiasse o meno
5 il canone del mercato dell'immobile all'attualità; 3) avrebbe compensato le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente Parte_2
quantunque quest'ultima fosse sprovvista di legittimazione passiva;
4) avrebbe errato nella quantificazione delle spese di lite.
e si sono costituiti in E_ _3
giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., e argomentando per l'infondatezza nel merito.
All'esito dell'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. si duole della condanna inflittale al pagamento Parte_1
dell'indennità da occupazione sine titulo con l'argomento che il primo giudice non avrebbe ancorato il riconoscimento della stessa ad alcuna emergenza processuale, giungendo a riconoscere un danno in re ipsa.
Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver qualificato la domanda proposta nei confronti di quale azione personale di Parte_1
rilascio dell'immobile, dato il contratto di locazione intercorso tra le parti, aveva accordato l'indennità pretesa in uno al rilascio del bene, essendo emersa l'occupazione dell'immobile per il periodo dedotto dai ricorrenti, avvalendosi del concordato canone di locazione per la quantificazione della stessa.
Considerati i fatti addotti a fondamento della richiesta indennitaria
– mancato rilascio dell'immobile e mancato pagamento dei canoni dovuti
–, la domanda dev'essere vagliata alla stregua dell'art. 1591 c.c., che prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa sia tenuto a dare al
6 locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Dacché non ha contestato di avere occupato Parte_1
l'immobile unitamente alla figlia e non ha provato di avere corrisposto i canoni dovuti al padre dei ricorrenti, come asserito nella memoria costitutiva, la domanda de qua avanzata dai germani è fondata. CP_1
Condivisibile la liquidazione operata dal primo giudice sulla scorta del canone di locazione pattuito pari a € 350,00, alla luce della disposizione sopra richiamata.
Non avendo la conduttrice contestato il numero delle mensilità liquidate dal tribunale, ne deriva la conferma della sentenza impugnata nei riguardi di Parte_1
Appare, inoltre, infondata la censura inerente alla quantificazione delle spese di lite, visto che, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili, esse sarebbero risultate di importo superiore a quello liquidato (€ 7.254,00 anziché € 6.600,00). lamenta la compensazione delle spese del Parte_2
giudizio di primo grado nei rapporti coi ricorrenti, nonostante il primo giudice non avesse emesso alcuna condanna nei suoi confronti.
In effetti, sia l'azione di rilascio sia la richiesta di corresponsione dei canoni dovuti per l'occupazione dell'immobile oltre la scadenza del contratto, sulla scorta della prospettazione dei fatti operata dai ricorrenti, odierni appellati, devono intendersi esperite nei confronti della madre, conduttrice del contratto di locazione del 19.9.2013.
Nondimeno, come rilevato dal giudice di primo grado e con motivazione condivisibile, è tenuta a rilasciare Parte_1
l'immobile libero da persone e cose, sicché gli effetti della decisione inevitabilmente si ripercuotono sulla posizione della figlia convivente.
7 La sentenza di primo, allora, dev'essere confermata anche in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.001 a € 52.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
4.996,00, oltre accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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