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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2827/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2827/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ON
CONVENUTO/I
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. CARMENATI ANDREA Parte_1 Per 'avv. DAVI' MARIO oggi sostituito dall'avv. Maria Cristina Speciale ON
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Carmenati precisa le conclusioni come da note conclusionali e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese.
L'avv. Speciale precisa le conclusioni come da note conclusionali autorizzate insistendo per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale siccome totalmente infondate. Si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 11,25.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2827/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARMENATI ANDREA elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 16 60044 FABRIANO presso il difensore avv. CARMENATI ANDREA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO, elettivamente ON P.IVA_1 domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA 18 CAMPOBASSO presso il difensore avv. DAVI' MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di intimazione di sfratto per morosità, notificata da alla ditta individuale ON
, che non compariva alla udienza fissata per la convalida, il Tribunale di Parte_1
Ancona, in data 02.04.2024, emetteva, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 387/2024 con il quale veniva ingiunto alla suddetta ditta individuale il pagamento in favore della della somma di € 19.555,59, a titolo di canoni scaduti ON
sino al mese di marzo 2024, oltre che di quelli successivamente scaduti e a scadere sino alla esecuzione del rilascio in ragione di € 625,00 mensili, nonché degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e delle competenze di lite.
pagina 2 di 10 Con ricorso depositato in data 27.05.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo, notificatogli in data 16.04.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare inaudita altera parte: essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e di pronta e facile soluzione, sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 387/2024 emesso il 2 aprile 2024 dal Tribunale di Ancona nella persona della Dott.ssa
Nadia Mencarelli nel procedimento civile n. 870/2024 R.g. e notificato il 16 aprile 2024; In via preliminare subordinata: essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione,
sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso il 2 aprile 2024 dal
Tribunale di Ancona nella persona della Dott.ssa Nadia Mencarelli nel procedimento civile n.
870/2024 R.g e notificato il 16 aprile 2024; Nel merito: in via principale: dichiarare l'insussistenza e la non fondatezza delle pretese avversarie per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, revocare con
qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 870/2024 opposto, con reiezione di ogni pretesa della
in quanto infondata e pretestuosa sia in fatto che in diritto e conseguentemente ON
dichiarare che nulla è dovuto dalla Con ogni conseguente statuizione;
accertata ON
che la cessazione del rapporto contrattuale è dovuta all'inadempimento della ON
dichiarare risolto il contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento della
[...]
in via subordinata: per mero tuziorismo, accertare l'eventuale minor somma dovuta CP_1
dalla omonima ditta alla in persona del legale Parte_1 ON
rappresentante pro-tempore, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in narrativa di questo atto.
Con ogni conseguente statuizione;
In via riconvenzionale, per tutto quanto esposto e dedotto in narrativa di questo atto, accertare il grave inadempimento della nell'esecuzione ON
del contratto di locazione, risolvere il contratto di locazione per grave inadempimento ai sensi dell'art.
1453 c.c. e per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni tutti, di qualsiasi ON
natura e specie, meglio descritti in narrativa e quantificati in complessivi € 19.555,59, ovvero quella
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche si opus previa espletanda CTU.
Con ogni conseguente statuizione;
In via riconvenzionale subordinata, operare la compensazione tra
l'eventuale somma che dovesse essere ritenuta dovuta alla società e la somma ON
riconosciuta alla ditta , anche a seguito si opus di espletanda CTU, a titolo Parte_1
di risarcimento danni per le ragioni di cui in premessa, condannando la predetta Società convenuta a pagina 3 di 10 corrispondere alla ditta attrice l'eventuale differenza che dovesse risultare a favore di quest'ultima.
Con ogni conseguente statuizione. In ogni caso,, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio “. L'opponente deduceva, in via specifica, la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione relativo al contratto stipulato in data 01.07.2006,
avente ad oggetto una unità immobiliare destinata ad uso ufficio, in quanto nel corso del tempo si erano manifestati gravi vizi e difetti ( in particolare copiose infiltrazioni che rendevano l'ambiente insalubre,
impianto elettrico non a norma ), prontamente denunciati dal conduttore, ai quali la locatrice non aveva posto rimedito tanto da rendere l'immobile inidoneo all'uso pattuito ed aver costretto il conduttore a prendere in locazione altro immobile, presso il quale trasferire la propria attività, ad un costo maggiore.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 08.07.2024 rassegnando ON
le seguenti conclusioni: “ rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona in data 02.04.2024 non sussistendo i
gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e confermare la provvisoria esecuzione;
nel merito, accertare l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'opposizione esperita dalla in persona Controparte_2
dell'omonimo titolare e rappresentante p.t. e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona in data 2.04.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 870/2024 con condanna del sig. in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale Parte_1
al pagamento della somma ingiunta di € 19.555,59 per canoni scaduti fino al mese di marzo 2024 oltre ai canoni scaduti e a scadere fino alla esecuzione dello sfratto in ragione di € 625,00 mensili nonché
gli interessi legali dalla scadenza di ciascun canone di locazione dovuto sino al saldo o della maggior
o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
accertata l'inammissibilità e l'infondatezza
della domanda riconvenzionale esperita da parte opponente Voglia rigettare la domanda riconvenzionale;
condannare la in persona dell'omonimo Controparte_2
titolare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione “.
Negata la sospensione della provvisoria esecuzione con il decreto di fissazione della udienza di comparizione, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, alla prima udienza del 19.07.2024 parte opponente formulava una proposta transattiva che la parte opposta chiedeva di poter sottoporre alla propria assistita. Alla successiva udienza del 20.09.2024 il Giudice, preso atto della mancata pagina 4 di 10 accettazione della proposta da parte della opposta, assegnava a quest'ultima il termine per l'espletamento della mediazione, ai sensi del D.lgs 28/2010. Alla udienza del 07.01.2025 la difesa di parte opponente eccepiva la mancata verificazione della condizione di procedibilità della 6mediazione
per avere la partecipato tramite soggetto delegato senza procura speciale sostanziale autenticata CP_1
da pubblico ufficiale. Il Giudice, riservata al merito la decisione anche su questo punto e respinte le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'opponente in quanto irrilevanti, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 28.03.2025. A tale udienza le parti,
rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice
decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Appare in primo luogo necessario vagliare l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'opponente alla udienza del 07.01.2025 inerente l'asserita mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.lgs 28/2010, rispetto alla quale si rileva quanto segue.
L'opposta ha partecipato al procedimento di mediazione per il tramite dell'avv. Armanetti alla quale era stato conferito il potere di presenziare alla mediazione, insieme al difensore della , con CP_1
procura speciale sostanziale diversa da quella rilasciata dalla banca per la rappresentanza nel presente giudizio. A differenza di quanto sostenuto dall'opponente si ritiene che tale procura sia idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.
Come chiarito dalla CO di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019” nella comparizione obbligatoria
davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale
eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione,
purché dotato di apposita procura sostanziale … sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore
nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure
escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale “ per cui “ allo
scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve
conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla
mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il
potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” ( cfr. anche Cass. ord. 13029/2022 ). pagina 5 di 10 Con tale pronuncia il Supremo Collegio non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti. Reputa pertanto questo Tribunale che, in applicazione del principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. ( il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere ), nonché dall'art. 3 comma 3 del D.lgs 28/2010 relativo alla procedura di mediazione ( il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” ) deve concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità. Sul punto la SU CO ( 8473/2019 ) ha statuito solamente che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediativo ( cfr. CO App. Napoli sent. n. 1994/2024 –
Trib. Ravenna sent. 571/2022 )
Nel caso di specie la delega rilasciata dall'opposta all'avv. Armanetti conferisce “ al nominato
procuratore ogni più ampio potere, compresi quelli di promuovere la mediazione/aderire alla
procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all'organismo, assumere
impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento. All'uopo si dichiara che il procuratore è completamente a conoscenza dei fatti e,
pertanto, gli si conferisce espressamente il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali che sono
oggetto della richiamata procedura di mediazione e fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il buon fine di questa procura” ed è quindi idonea ai sensi dell'art. 8 comma 1, D.lgs 28/2010.
Non si condivide l'orientamento minoritario, fatto proprio dalla difesa dell'opponente, in quanto attribuisce alla pronuncia della SU CO ( 8473/2019 ) affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza giungendo ad una sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio: la procura, infatti, può essere con firma autenticata oppure no e ciò
dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata come espressamente previsto dall'art. 1392 c.c..
pagina 6 di 10 Quanto al merito del contendere si evidenzia che, nel costituirsi in giudizio, l'opponente non ha negato il mancato pagamento dei canoni nella misura oggetto di ricorso monitorio avendo semplicemente sostenuto la legittimità del rifiuto a pagarli per inadempimento del locatore.
Comportamento questo, che non può in alcun modo ritenersi giustificato e/o giustificabile, neppure ai sensi dell'art. 1460 c.c., sulla scorta di quanto si va di seguito ad esplicitare.
La disamina nel merito dei motivi di opposizione è, però, in realtà, preclusa dal passaggio in giudicato della ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 02.04.2024. Sebbene l'art. 2909 c.c. faccia espresso riferimento solo alla sentenza, anche il provvedimento di convalida di sfratto o della licenza è
suscettibile di passare in giudicato. Esso fa stato tra le parti circa gli elementi che il giudice abbia dovuto valutare ai fini della sua emissione, ivi comprese le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia. Se, in particolare, lo sfratto è
stato intimato per morosità, come nella fattispecie ( si veda ordinanza del 02.04.2024 ), la convalida è pure idonea ad acquisire l'efficacia di cosa giudicata di una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione, facendo stato tra le parti anche sulla cessazione del rapporto per inadempimento grave del conduttore e non del locatore, come invece opposto dall'opponente. Odierno opponente che ben avrebbe potuto e dovuto dedurre i fatti impeditivi- estintivi del diritto del locatore a percepire i canoni oggetto di sfratto per morosità nell'ambito del giudizio di convalida della intimazione di sfratto
( inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento del canone ). Una volta che l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità diventi immodificabile, il giudicato non può, infatti, non limitare anche l'accertamento del giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall'accertamento del fatto storico mancato pagamento di un certo numero di canoni di locazione.
L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ha, ovvero, acquistato autorità di giudicato, in relazione al diritto in essa consacrato, tanto in ordine alla esistenza, validità, decorrenza del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi,
modificativi od estintivi precedenti al suo passaggio in giudicato, sicché la sua efficacia preclusiva si estende a tutte le relative questioni ed impedisce che, in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto ( nella fattispecie risoluzione del contratto per inadempimento del locatore ) si proceda ad un nuovo esame di esse. La funzione pratica della cosa giudicata, secondo pagina 7 di 10 l'art. 2909 c.c., è, infatti, quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti, garantendo che l'accertamento contenuto nel provvedimento oramai non soggetto alle impugnazioni ordinarie non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi. Tale risultato è tecnicamente garantito tramite la paralisi, nei successivi giudizi, dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto ivi esercitare ( c.d. preclusione del dedotto e del deducibile
), ovvero di quei poteri processuali spiegati, nella fattispecie, dall'opponente, il quale non ha dedotto l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi successivi al passaggio in giudicato ordinanza di convalida bensì proposto motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere fatti valere nel procedimento di concluso con l'ordinanza del 02.04.2024.
Ciò non implica lo svilimento del rimedio della opposizione a decreto ingiuntivo, perché potrà sempre farsi valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione della ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Estremo, questo ultimo, che non ricorre nel caso di specie nel quale,
l'odierno opponente ha fondato la opposizione su fatti pregressi alla ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 02.04.2024 , giudizio nell'ambito del quale lungi dall'eccepire la impossibilità di utilizzare il bene locato per il fine pattuito a causa della inadeguatezza dei vizi e difetti denunciati,
l'odierno opponente ha preferito non costituirsi in giudizio e non opporre alcuna eccezione all'accoglimento della domanda avversaria. Nella specie, deve, pertanto, ritenersi che il giudicato formatosi sulla convalida di sfratto per morosità ( R.G. 870/2024 ) abbia accertato la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore ed il diritto del locatore a percepire l'intero canone pattuito fino alla liberazione dell'immobile, con conseguente preclusione di qualsiasi domanda/eccezione fondata sull'inadempimento del locatore ed il ridotto uso della cosa locata, idonei,
come tali, a paralizzare, ex art. 1460 c.c., la risoluzione del contratto per morosità grave e/o il diritto a percepire l'intero canone di locazione pattuito o, addirittura, fondare l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento grave del locatore.
E', peraltro, principio costantemente affermato dai Supremi Giudici quello secondo ili quale al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale pagina 8 di 10 dell'adempimento della obbligazione del conduttore è difatti, legittima soltanto quando venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore ( cfr. ex multis Cass. Civ.
7772/2004 ). Situazione, questa ultima, neppure dedotta dall'opponente il quale, in realtà, non ha nemmeno specificamente allegato i termini del ridotto godimento che, avrebbe, eventualmente, potuto dare adito ad una richiesta di riduzione del canone non certo di gratuità della locazione.
Depone anzi in senso contrario alla asserita gravità ed estensione dei difetti dell'immobile locato il fatto che la opposta sia stata costretta a mettere in esecuzione forzatamente il provvedimento di rilascio,
occorso solo in data 12.11.2024. Da quanto precede si evince, infatti, in primo luogo, come non risponda a verità che l'opponente sia stato costretto a prendere in locazione altro immobile per svolgere la propria attività e, in secondo luogo, che l'immobile locato era idoneo all'uso pattuito altrimenti il conduttore lo avrebbe rilasciato con sollecitudine: che senso ha continuare a pagare il canone/indennità, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per un immobile inutilizzabile?
Sulla scorta delle pregresse considerazioni l'opposizione spiegata avverso il d.i. n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il 02.04.2024 va pertanto respinta siccome infondata ed il suddetto decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Conclusione che preclude la disamina della domanda riconvenzionale veicolata dall'opponente.
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia ( scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00 ), della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ed è
stata attivata la mediazione ), vanno poste a carico dell'opponente, in base al principio della soccombenza e tra queste vanno annoverate anche quelle relative alla mediazione siccome riconducibili all'inadempimento dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara l'opposizione spiegata da in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso dal Tribunale
di Ancona il 02.04.2024 infondata e, per l'effetto, la respinge;
• Per l'effetto, conferma il suddetto decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 9 di 10 • Condanna , ex art. 91 c.p.c., a rifondere alla le Parte_1 ON
spese di lite che si liquidano in € 156,00 per esborsi ( relativi alla mediazione ai sensi dell'art. 28 DM 150/2023 ) ed in € 4.678,00 ( di cui € 441,00 relativi alla mediazione ) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 28.03.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2827/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ON
CONVENUTO/I
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. CARMENATI ANDREA Parte_1 Per 'avv. DAVI' MARIO oggi sostituito dall'avv. Maria Cristina Speciale ON
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Carmenati precisa le conclusioni come da note conclusionali e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese.
L'avv. Speciale precisa le conclusioni come da note conclusionali autorizzate insistendo per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale siccome totalmente infondate. Si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 11,25.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2827/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARMENATI ANDREA elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 16 60044 FABRIANO presso il difensore avv. CARMENATI ANDREA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO, elettivamente ON P.IVA_1 domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA 18 CAMPOBASSO presso il difensore avv. DAVI' MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di intimazione di sfratto per morosità, notificata da alla ditta individuale ON
, che non compariva alla udienza fissata per la convalida, il Tribunale di Parte_1
Ancona, in data 02.04.2024, emetteva, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 387/2024 con il quale veniva ingiunto alla suddetta ditta individuale il pagamento in favore della della somma di € 19.555,59, a titolo di canoni scaduti ON
sino al mese di marzo 2024, oltre che di quelli successivamente scaduti e a scadere sino alla esecuzione del rilascio in ragione di € 625,00 mensili, nonché degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e delle competenze di lite.
pagina 2 di 10 Con ricorso depositato in data 27.05.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo, notificatogli in data 16.04.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare inaudita altera parte: essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e di pronta e facile soluzione, sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 387/2024 emesso il 2 aprile 2024 dal Tribunale di Ancona nella persona della Dott.ssa
Nadia Mencarelli nel procedimento civile n. 870/2024 R.g. e notificato il 16 aprile 2024; In via preliminare subordinata: essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione,
sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso il 2 aprile 2024 dal
Tribunale di Ancona nella persona della Dott.ssa Nadia Mencarelli nel procedimento civile n.
870/2024 R.g e notificato il 16 aprile 2024; Nel merito: in via principale: dichiarare l'insussistenza e la non fondatezza delle pretese avversarie per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, revocare con
qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 870/2024 opposto, con reiezione di ogni pretesa della
in quanto infondata e pretestuosa sia in fatto che in diritto e conseguentemente ON
dichiarare che nulla è dovuto dalla Con ogni conseguente statuizione;
accertata ON
che la cessazione del rapporto contrattuale è dovuta all'inadempimento della ON
dichiarare risolto il contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento della
[...]
in via subordinata: per mero tuziorismo, accertare l'eventuale minor somma dovuta CP_1
dalla omonima ditta alla in persona del legale Parte_1 ON
rappresentante pro-tempore, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in narrativa di questo atto.
Con ogni conseguente statuizione;
In via riconvenzionale, per tutto quanto esposto e dedotto in narrativa di questo atto, accertare il grave inadempimento della nell'esecuzione ON
del contratto di locazione, risolvere il contratto di locazione per grave inadempimento ai sensi dell'art.
1453 c.c. e per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni tutti, di qualsiasi ON
natura e specie, meglio descritti in narrativa e quantificati in complessivi € 19.555,59, ovvero quella
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche si opus previa espletanda CTU.
Con ogni conseguente statuizione;
In via riconvenzionale subordinata, operare la compensazione tra
l'eventuale somma che dovesse essere ritenuta dovuta alla società e la somma ON
riconosciuta alla ditta , anche a seguito si opus di espletanda CTU, a titolo Parte_1
di risarcimento danni per le ragioni di cui in premessa, condannando la predetta Società convenuta a pagina 3 di 10 corrispondere alla ditta attrice l'eventuale differenza che dovesse risultare a favore di quest'ultima.
Con ogni conseguente statuizione. In ogni caso,, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio “. L'opponente deduceva, in via specifica, la legittimità della sospensione del pagamento del canone di locazione relativo al contratto stipulato in data 01.07.2006,
avente ad oggetto una unità immobiliare destinata ad uso ufficio, in quanto nel corso del tempo si erano manifestati gravi vizi e difetti ( in particolare copiose infiltrazioni che rendevano l'ambiente insalubre,
impianto elettrico non a norma ), prontamente denunciati dal conduttore, ai quali la locatrice non aveva posto rimedito tanto da rendere l'immobile inidoneo all'uso pattuito ed aver costretto il conduttore a prendere in locazione altro immobile, presso il quale trasferire la propria attività, ad un costo maggiore.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 08.07.2024 rassegnando ON
le seguenti conclusioni: “ rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona in data 02.04.2024 non sussistendo i
gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e confermare la provvisoria esecuzione;
nel merito, accertare l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'opposizione esperita dalla in persona Controparte_2
dell'omonimo titolare e rappresentante p.t. e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.
387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona in data 2.04.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 870/2024 con condanna del sig. in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale Parte_1
al pagamento della somma ingiunta di € 19.555,59 per canoni scaduti fino al mese di marzo 2024 oltre ai canoni scaduti e a scadere fino alla esecuzione dello sfratto in ragione di € 625,00 mensili nonché
gli interessi legali dalla scadenza di ciascun canone di locazione dovuto sino al saldo o della maggior
o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
accertata l'inammissibilità e l'infondatezza
della domanda riconvenzionale esperita da parte opponente Voglia rigettare la domanda riconvenzionale;
condannare la in persona dell'omonimo Controparte_2
titolare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione “.
Negata la sospensione della provvisoria esecuzione con il decreto di fissazione della udienza di comparizione, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, alla prima udienza del 19.07.2024 parte opponente formulava una proposta transattiva che la parte opposta chiedeva di poter sottoporre alla propria assistita. Alla successiva udienza del 20.09.2024 il Giudice, preso atto della mancata pagina 4 di 10 accettazione della proposta da parte della opposta, assegnava a quest'ultima il termine per l'espletamento della mediazione, ai sensi del D.lgs 28/2010. Alla udienza del 07.01.2025 la difesa di parte opponente eccepiva la mancata verificazione della condizione di procedibilità della 6mediazione
per avere la partecipato tramite soggetto delegato senza procura speciale sostanziale autenticata CP_1
da pubblico ufficiale. Il Giudice, riservata al merito la decisione anche su questo punto e respinte le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'opponente in quanto irrilevanti, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 28.03.2025. A tale udienza le parti,
rassegnate le conclusioni come da verbale, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice
decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Appare in primo luogo necessario vagliare l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'opponente alla udienza del 07.01.2025 inerente l'asserita mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.lgs 28/2010, rispetto alla quale si rileva quanto segue.
L'opposta ha partecipato al procedimento di mediazione per il tramite dell'avv. Armanetti alla quale era stato conferito il potere di presenziare alla mediazione, insieme al difensore della , con CP_1
procura speciale sostanziale diversa da quella rilasciata dalla banca per la rappresentanza nel presente giudizio. A differenza di quanto sostenuto dall'opponente si ritiene che tale procura sia idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.
Come chiarito dalla CO di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019” nella comparizione obbligatoria
davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale
eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione,
purché dotato di apposita procura sostanziale … sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore
nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure
escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale “ per cui “ allo
scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve
conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla
mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il
potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” ( cfr. anche Cass. ord. 13029/2022 ). pagina 5 di 10 Con tale pronuncia il Supremo Collegio non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti. Reputa pertanto questo Tribunale che, in applicazione del principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. ( il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere ), nonché dall'art. 3 comma 3 del D.lgs 28/2010 relativo alla procedura di mediazione ( il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” ) deve concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità. Sul punto la SU CO ( 8473/2019 ) ha statuito solamente che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediativo ( cfr. CO App. Napoli sent. n. 1994/2024 –
Trib. Ravenna sent. 571/2022 )
Nel caso di specie la delega rilasciata dall'opposta all'avv. Armanetti conferisce “ al nominato
procuratore ogni più ampio potere, compresi quelli di promuovere la mediazione/aderire alla
procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, pagare ed incassare somme, pagare gli oneri dovuti all'organismo, assumere
impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l'accordo di tutte le parti del procedimento. All'uopo si dichiara che il procuratore è completamente a conoscenza dei fatti e,
pertanto, gli si conferisce espressamente il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali che sono
oggetto della richiamata procedura di mediazione e fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il buon fine di questa procura” ed è quindi idonea ai sensi dell'art. 8 comma 1, D.lgs 28/2010.
Non si condivide l'orientamento minoritario, fatto proprio dalla difesa dell'opponente, in quanto attribuisce alla pronuncia della SU CO ( 8473/2019 ) affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza giungendo ad una sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio: la procura, infatti, può essere con firma autenticata oppure no e ciò
dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata come espressamente previsto dall'art. 1392 c.c..
pagina 6 di 10 Quanto al merito del contendere si evidenzia che, nel costituirsi in giudizio, l'opponente non ha negato il mancato pagamento dei canoni nella misura oggetto di ricorso monitorio avendo semplicemente sostenuto la legittimità del rifiuto a pagarli per inadempimento del locatore.
Comportamento questo, che non può in alcun modo ritenersi giustificato e/o giustificabile, neppure ai sensi dell'art. 1460 c.c., sulla scorta di quanto si va di seguito ad esplicitare.
La disamina nel merito dei motivi di opposizione è, però, in realtà, preclusa dal passaggio in giudicato della ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 02.04.2024. Sebbene l'art. 2909 c.c. faccia espresso riferimento solo alla sentenza, anche il provvedimento di convalida di sfratto o della licenza è
suscettibile di passare in giudicato. Esso fa stato tra le parti circa gli elementi che il giudice abbia dovuto valutare ai fini della sua emissione, ivi comprese le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia. Se, in particolare, lo sfratto è
stato intimato per morosità, come nella fattispecie ( si veda ordinanza del 02.04.2024 ), la convalida è pure idonea ad acquisire l'efficacia di cosa giudicata di una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione, facendo stato tra le parti anche sulla cessazione del rapporto per inadempimento grave del conduttore e non del locatore, come invece opposto dall'opponente. Odierno opponente che ben avrebbe potuto e dovuto dedurre i fatti impeditivi- estintivi del diritto del locatore a percepire i canoni oggetto di sfratto per morosità nell'ambito del giudizio di convalida della intimazione di sfratto
( inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento del canone ). Una volta che l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità diventi immodificabile, il giudicato non può, infatti, non limitare anche l'accertamento del giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall'accertamento del fatto storico mancato pagamento di un certo numero di canoni di locazione.
L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ha, ovvero, acquistato autorità di giudicato, in relazione al diritto in essa consacrato, tanto in ordine alla esistenza, validità, decorrenza del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi,
modificativi od estintivi precedenti al suo passaggio in giudicato, sicché la sua efficacia preclusiva si estende a tutte le relative questioni ed impedisce che, in un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto ( nella fattispecie risoluzione del contratto per inadempimento del locatore ) si proceda ad un nuovo esame di esse. La funzione pratica della cosa giudicata, secondo pagina 7 di 10 l'art. 2909 c.c., è, infatti, quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti, garantendo che l'accertamento contenuto nel provvedimento oramai non soggetto alle impugnazioni ordinarie non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi. Tale risultato è tecnicamente garantito tramite la paralisi, nei successivi giudizi, dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto ivi esercitare ( c.d. preclusione del dedotto e del deducibile
), ovvero di quei poteri processuali spiegati, nella fattispecie, dall'opponente, il quale non ha dedotto l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi successivi al passaggio in giudicato ordinanza di convalida bensì proposto motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere fatti valere nel procedimento di concluso con l'ordinanza del 02.04.2024.
Ciò non implica lo svilimento del rimedio della opposizione a decreto ingiuntivo, perché potrà sempre farsi valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione della ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Estremo, questo ultimo, che non ricorre nel caso di specie nel quale,
l'odierno opponente ha fondato la opposizione su fatti pregressi alla ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 02.04.2024 , giudizio nell'ambito del quale lungi dall'eccepire la impossibilità di utilizzare il bene locato per il fine pattuito a causa della inadeguatezza dei vizi e difetti denunciati,
l'odierno opponente ha preferito non costituirsi in giudizio e non opporre alcuna eccezione all'accoglimento della domanda avversaria. Nella specie, deve, pertanto, ritenersi che il giudicato formatosi sulla convalida di sfratto per morosità ( R.G. 870/2024 ) abbia accertato la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore ed il diritto del locatore a percepire l'intero canone pattuito fino alla liberazione dell'immobile, con conseguente preclusione di qualsiasi domanda/eccezione fondata sull'inadempimento del locatore ed il ridotto uso della cosa locata, idonei,
come tali, a paralizzare, ex art. 1460 c.c., la risoluzione del contratto per morosità grave e/o il diritto a percepire l'intero canone di locazione pattuito o, addirittura, fondare l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento grave del locatore.
E', peraltro, principio costantemente affermato dai Supremi Giudici quello secondo ili quale al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale pagina 8 di 10 dell'adempimento della obbligazione del conduttore è difatti, legittima soltanto quando venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore ( cfr. ex multis Cass. Civ.
7772/2004 ). Situazione, questa ultima, neppure dedotta dall'opponente il quale, in realtà, non ha nemmeno specificamente allegato i termini del ridotto godimento che, avrebbe, eventualmente, potuto dare adito ad una richiesta di riduzione del canone non certo di gratuità della locazione.
Depone anzi in senso contrario alla asserita gravità ed estensione dei difetti dell'immobile locato il fatto che la opposta sia stata costretta a mettere in esecuzione forzatamente il provvedimento di rilascio,
occorso solo in data 12.11.2024. Da quanto precede si evince, infatti, in primo luogo, come non risponda a verità che l'opponente sia stato costretto a prendere in locazione altro immobile per svolgere la propria attività e, in secondo luogo, che l'immobile locato era idoneo all'uso pattuito altrimenti il conduttore lo avrebbe rilasciato con sollecitudine: che senso ha continuare a pagare il canone/indennità, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per un immobile inutilizzabile?
Sulla scorta delle pregresse considerazioni l'opposizione spiegata avverso il d.i. n. 387/2024 emesso dal Tribunale di Ancona il 02.04.2024 va pertanto respinta siccome infondata ed il suddetto decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Conclusione che preclude la disamina della domanda riconvenzionale veicolata dall'opponente.
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia ( scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00 ), della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ed è
stata attivata la mediazione ), vanno poste a carico dell'opponente, in base al principio della soccombenza e tra queste vanno annoverate anche quelle relative alla mediazione siccome riconducibili all'inadempimento dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara l'opposizione spiegata da in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. 387/2024 emesso dal Tribunale
di Ancona il 02.04.2024 infondata e, per l'effetto, la respinge;
• Per l'effetto, conferma il suddetto decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 9 di 10 • Condanna , ex art. 91 c.p.c., a rifondere alla le Parte_1 ON
spese di lite che si liquidano in € 156,00 per esborsi ( relativi alla mediazione ai sensi dell'art. 28 DM 150/2023 ) ed in € 4.678,00 ( di cui € 441,00 relativi alla mediazione ) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 28.03.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
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