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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3483/2020 R.G.A.C.
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1246/2015 deliberata il 01.04.2015 e pubblicata il 03.04.2015 (n. 800592/2003RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Fabrizio Zarone (c.f. ) C.F._2
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
E
c.f. Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv.to Bartolomeo Spaziano (c.f. ) C.F._4
domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
c.f. Controparte_2 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Controparte_1
giudizio , esponendo di essere comproprietario con la moglie di un Controparte_2
fabbricato sito in via S. Maria a Fratta in Vairano PA (CE).
Esponeva che sopra un vano di sua proprietà adibito a cucina, vi è la proprietà della convenuta la quale senza alcuna autorizzazione, nell'anno 1993 aveva CP_2
modificato un vano deposito ubicato al secondo piano del fabbricato in questione, in
WC, a immediato ridosso della proprietà attorea.
Secondo la prospettazione dell'attore, tale modifica aveva comportato l'illegittima costituzione di uno scarico fognario, che era incassata nel solaio intermedio e fatto uscire lungo il muro perimetrale della sua abitazione in violazione delle norme del
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
Regolamento edilizio e del codice civile e a causa di una non corretta manutenzione ovvero per difetto di costruzione, tale scarico causa infiltrazioni nocive e intollerabili.
L'attore allegava a sostegno delle proprie prospettazioni verbale della Polizia
Municipale di Vairano PA (CE) redatto in data 3.12.02 e ordinanza emessa dal
Sindaco di Vairano PA con la quale veniva intimata "la rimozione immediata dello scarico fognario e del tubo di materiale di cemento amianto e di provvedere allo smaltimento del tubo di cemento-amianto".
L'attore concludeva per la condanna della convenuta all'immediata rimozione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente cessazione della servitù e il risarcimento dei danni per la somma di 20.000,00 euro.
In via subordinata concludeva per la condanna della convenuta all'immediata sistemazione della colonna fecale e alla sostituzione del materiale di cemento-amianto con altro eco-compatibile così da eliminare le infiltrazioni dannose e le perdite maleodoranti, oltre al risarcimento dei danni per la somma di 15.000,00 euro.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_2
data 19/12/2003, per mezzo degli avvocati Raffaele Moreno e Massimo Amato,
spiegando anche domanda riconvenzionale.
Deduceva la convenuta che nel 1993 aveva ricavato un bagno Controparte_2
all'interno della propria abitazione, perché fino a quel momento l'unico servizio igienico era posto all'esterno dell'abitazione. Precisava che l'intervento effettuato non necessitava di alcuna autorizzazione ma di mera comunicazione e che inoltre non fu costituito alcuno scarico fognario. Contestava i danni allegati dall'attore e chiedeva in via riconvenzionale di accertare l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere lo scarico nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e la condanna della parte attorea
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile al risarcimento dei danni per la somma di 20.000,00 euro per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.”
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) Dichiara inesistente il diritto della convenuta a Controparte_2
mantenere la tubazione di scarico promanante dal WC ricavato all'interno dell'abitazione nel 1993.
2) Condanna la convenuta alla rimozione e rimessione in Controparte_2
pristino dello stato degli scarichi promananti dal WC costruito nel 1993.
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_2
necessarie all'eliminazione dei danni arrecati all'abitazione di proprietà attorea pari a
1.680,91 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna la convenuta al risarcimento del danno non Controparte_2
patrimoniale pari a 5.000,00 euro in favore dell'attore, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
5) Condanna la convenuta alla rifusione, in favore Controparte_2
dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 120,00 per spese;
euro 3.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv.
Spaziano Bartolomeo dichiaratosi anticipatario.
6) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_2
[...]
7) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese Controparte_2
della CTU.”
Avverso questa pronuncia ha proposto appello Parte_1
Argomentati i motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto:
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
“1) preliminarmente, sospendere l'efficacia immediatamente esecutiva dell'impugnata sentenza n o 1246/2015 R. Sent. (Rep. n o 1362/2015) emessa nell'ambito del procedimento contraddistinto con il no 800592/2003 R. G. dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere (CE), IV Sezione Civile, ex Controparte_3
, in persona del Sig. Giudice Unico, G.O.T. Dott. ssa Carmela SORGENTE, in
[...]
data 01° aprile 2015, depositata in Cancelleria il successivo 03 aprile 2015 e notificata
(sebbene irritualmente, come innanzi evidenziato) all'odierno appellante il 04 settembre
2020 e, sussistendo i gravi e fondati motivi, ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi ex ante l'esecuzione della prefata sentenza, atteso che dall'esecuzione della sentenza opposta è derivato un grave ed irreparabile danno all'odierno appellante medesimo, il quale allo stato attuale non può utilizzare il bagno posto all'interno dell'unità immobiliare avendo con l'esecuzione della citata sentenza comportato la chiusura dello scarico delle acque;
2) riformarsi l'appellata sentenza no 1246/2015 R. Sent. (Rep. n o 1362/2015)
emessa nell'ambito del procedimento contraddistinto con il no 800592/2003 R. G. dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), IV Sezione Civile, ex
[...]
, in persona del Sig. Giudice Unico, G.O.T. Dott. ssa Carmela Controparte_3
SORGENTE, in data 01° aprile 2015, depositata in Cancelleria il successivo 03 aprile
2015 e notificata (sebbene irritualmente, come innanzi evidenziato) all'odierno appellante il 04 settembre 2020 e, conseguentemente e per l'effetto, in luogo del Giudice
di prime cure, anche previa concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° co. co., c.p.c. (o di quelli previsti dalle previgenti corrispondenti norme (artt. 183, 184 e 185 c.p.c.), la cui concessione qui espressamente si richiede e previa ammissione ed espletamento dei mezzi di prova tutti richiesti in prime cure dall'originaria convenuta Sig. ra
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile che qui l'odierno appellante Sig. fa propri, Controparte_2 Parte_1
così provvedere:
2a) in accoglimento del primo motivo di appello, stante la violazione dell'art. 102
c.p.c., non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorzio necessario e non essendo opponibile l'appellata sentenza all'odierno appellante Sig.
non evocato nel giudizio di primo grado, annullare e/o riformare Parte_2
l'impugnata sentenza e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c, con l'adozione di ogni altro consequenziale provvedimento;
2b) in accoglimento degli altri motivi di appello, rigettare integralmente la domanda proposta dall'appellato Sig. in primo grado, siccome Controparte_1
infondata in fatto e diritto, ancorché inammissibile ed improcedibile;
2c) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'originaria convenuta Sig. ra e che qui l'odierno appellante Controparte_2
Sig. fa propria, conseguentemente e per l'effetto l'Ecc. ma Corte di Parte_1
Appello adita voglia:
3a) accertare e dichiarare usucapito il diritto all'epoca da parte dell'originaria convenuta Sig. ra ed oggi dall'odierno appellante Sig. Controparte_2
odierno proprietario dei cespiti per cui è causa, a mantenere lo scarico Parte_1
nello stato di fatto in cui si trova;
3b) condannare l'appellato Sig. ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, in favore dell'odierno appellante Sig.
quantificati nella somma di € 20.000,00 (ventimila/00) od in quella Parte_1
diversa inferiore che l'adita Ecc. ma Corte di Appello dovesse ritenere maggiormente
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile rispondente a criteri di Giustizia, facendo applicazione eventualmente anche dei criteri dettati dall'art. 1226 c.c.;
4) accertare e dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva dell'originaria convenuta Sig. ra e l'omessa integrazione del Controparte_2
contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellante Sig. già nelle more del giudizio di primo grado essendo Parte_1
Egli divenuto proprietario dell'immobile per cui è causa di parte convenuta nelle more della conclusione del giudizio di primo grado definito con la sentenza impugnata suddetta che a Lui non è opponibile non essendo stata mai trascritta la citazione introduttiva del presente giudizio e voglia, quindi, l'Ecc. ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare che, in ogni caso, l'appellata sentenza non è opponibile all'odierno appellante Sig. e, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente Parte_1
gravame e preso atto che con la notifica della sentenza appellata l'odierno appellante,
Sig. che, non per fatto a Lui imputabile, non è stato coinvolto nel Parte_1
giudizio di primo grado definito con la sentenza appellata, è stato riammesso nei termini per formulare tutte quelle richieste istruttorie che avrebbe potuto formulare in primo grado, l'Ecc. ma Corte di Appello adita voglia ammettere tutti i mezzi di prova, in particolare le prove orali e la C.T.U. tecnica estimativa, già richiesti dall'originaria convenuta, Sig. ra nel giudizio di primo grado e che in questa Controparte_2
sede l'odierno appellante, Sig. fa propri e disattesi dal Giudice di Parte_1
prime cure, e conseguentemente e per l'effetto, all'esito anche dell'espletamento di detti mezzi di prova, in riforma della sentenza impugnata, voglia l'Ecc. ma Corte di Appello
adita accogliere integralmente il presente appello e, conseguentemente e per l'effetto,
voglia l'Ecc. ma adita Corte di Appello annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o di
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile nessun effetto e porre in non cale l'impugnata sentenza, innanzi ed in atti meglio descritta;
5) voglia, infine, l'Ecc. ma Corte di Appello adita condannare in ogni caso l'odierno appellato, Sig, ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle Controparte_1
spese e del compenso professionale imponibile del presente giudizio, comprensivamente di rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014 e degli oneri fiscali come per legge su detti compensi professionali imponibili da attribuirsi direttamente ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dell'odierna appellante Sig.
Avv. Fabrizio ZARONE, antistatario per anticipo fattone”. Parte_1
ha resistito all'impugnazione e ha chiesto: Controparte_1
“rigetto della avversa impugnazione con vittoria di spese e competenze e con distrazione in favore del procuratore nella qualità di anticipatario.”
Con ordinanza del 01.02.2021, questa Corte ha dichiarato la contumacia di che, sebbene ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 28.01.2025
tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA LEGITTIMAZIONE DI Pt_1
ALLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO
[...]
In via preliminare, occorre chiarire che la presente impugnazione è stata proposta da in qualità di avente causa dell'originaria convenuta, Parte_1
Controparte_2
Con atto di compravendita per Notar del 04.03.2006 (Rep. n° Per_1
218702), e proprietari dell'immobile oggetto di Controparte_2 Persona_2
causa, ne avevano venduto ai figli e la proprietà comune e Pt_1 CP_4
indivisa, ciascuno in parti uguali.
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
Con successivo atto di donazione per Notar del 12.02.2018 Rep. n° Per_3
3681), aveva donato la propria quota di proprietà al fratello CP_4
odierno appellante, che ne è divenuto esclusivo titolare. Pt_1
Pertanto, ha dichiarato di impugnare la sentenza in epigrafe, Parte_1
ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., nella sua acquisita qualità di proprietario.
Sul punto, va considerato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa provando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione, laddove il titolo sia di natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto incontestato (così Cass., n.
17470/2013; cfr. anche n. 6503/2000 e n. 9298/2012).
Peraltro, l'appellante ha prodotto in atti i titoli di acquisto suddetti, con la conseguenza che, dimostrata la successione nella proprietà dell'immobile, ne va affermata la legittimazione alla proposizione dell'appello, come espressamente dispone l'art. 111 comma IV cit. (“La sentenza … spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui …”).
§ - LA TARDIVITÀ DELL'APPELLO
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1246/2015 è Parte_1
tardivo.
Ai sensi dell'art. 327, co. 1 cod. proc. civ. (nella sua versione ratione temporis applicabile, stante l'instaurazione del giudizio di primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009), indipendentemente dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello deve essere proposto entro un anno dalla pubblicazione.
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
Nel caso di specie, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata in data
03.04.2015, con conseguente scadenza del termine utile ad impugnare in data
04.05.2016, tenuto conto della sospensione legale dei termini per il periodo feriale, dall'1 al 31 agosto 2015 (al riguardo, si veda, tra le altre, Cass., n.
8722/2022, secondo cui: “Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1 c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16,
comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014) che,
sostituendo l'art 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 a
31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell' impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza”. Nel medesimo senso, v. anche Cass., n. 30053/2020).
Ebbene, alla luce del fatto per cui l'atto introduttivo del presente gravame è
stato notificato a e solo in data 03.10.2020 Controparte_1 Controparte_2
e, dunque, ben oltre lo spirare del termine decadenziale così determinato,
l'appello è tardivo ed è, in quanto tale, inammissibile.
§ - L'INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE
OVE QUALIFICATA COME OPPOSIZIONE DI TERZO
La impugnazione proposta da è inammissibile anche ove, per Parte_1
ipotesi, qualificata come opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. cod. proc. civ.
Nel proprio atto di gravame, ha innanzitutto lamentato la Parte_1
propria estraneità al giudizio conclusosi con la sentenza del tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. In particolare, egli ha dedotto: “Innanzitutto ed in via preliminare e prima di entrare nel merito degli altri motivi di impugnazione
10 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile specificamente attinenti la sentenza appellata de qua, l'adita Ecc. ma Corte di Appello
vorrà accertare e rilevare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante,
Sig. che Quest'Ultimo espressamente eccepisce in quanto non è mai Parte_1
stato parte nel giudizio civile di primo grado contraddistinto con n° 800592/2003 R. G.
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) e definito con la sentenza appellata,
pur non avendo mai trascritto l'odierno appellato, Sig. la Controparte_1
citazione introduttiva dello stesso e pur potendo Quest'Ultimo agevolmente verificare che l'odierno appellante, Sig. nelle more della definizione dello stesso, Parte_1
come innanzi illustrato, era divenuto proprietario dell'immobile di parte convenuta per cui è causa;
ragion per cui la notifica della copia semplice e non autenticata della suddetta sentenza che, ad ogni buon conto, tuzioristicamente qui si impugna, nei confronti dell'odierno appellante, Sig. è del tutto ultronea ed Parte_1
inefficace ovvero, in via subordinata, ne comporta la remissione in termini per la richiesta di tutti quei mezzi di prova che avrebbe potuto richiedere, anche nei termini di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c. (o di cui alle corrispondenti norme previgenti, artt. 183,
184 e 185 c.p.c.) e la cui concessione qui espressamente si richiede, ciò facendo già
propri tutti i mezzi di prova formulati e richiesti dall'originaria con venuta, Sig. ra nel giudizio di primo grado definito con la predetta sentenza Controparte_2
appellata, sia con riferimento a quelli ammessi (che vanno nuovamente espletato nel contraddittorio con l'odierno appellante, Sig. che con riferimento a Parte_1
quelli non ammessi, di cui qui espressamente si chiede l'ammissione” (pagg. 12 e 13
dell'atto di appello).
Simile prospettazione potrebbe consentire, a questa Corte, la qualificazione dell'azione esperita da come opposizione di terzo ordinaria ai Parte_1
sensi dell'art. 404, co. 1, cod. proc. civ.
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
A ciò, del resto, non osterebbe la circostanza per cui abbia Parte_1
espressamente qualificato la propria impugnazione come “appello”.
Infatti, in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112
c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio,
attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (ex plurimis,
v. Cass., n. 5832/2021).
E del resto, sarebbe stato legittimato ad esperire l'azione di cui Parte_1
all'art. 404, co. 1, cod. proc. civ.
Come già rilevato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenza),
l'azione proposta in primo grado da deve essere qualificata Controparte_1
come actio negatoria servitutis. L'attore, infatti, dedotto che Controparte_2
aveva abusivamente costituito uno scarico fognario, che era stato incassato nel solaio intermedio ai vani di rispettiva proprietà e fatto uscire lungo il muro perimetrale dell'abitazione di esso istante, aveva chiesto, tra le altre cose,
l'accertamento di un illegittimo esercizio di servitù da parte della convenuta (v.
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
Cass., n. 19249/2021, secondo cui: “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come “actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo”).
La domanda proposta da doveva, dunque, essere Controparte_1
trascritta ai sensi dell'art. 2653, n. 1), cod. civ.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione,
tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis, sicché essa è soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653,
n. 1), cod. civ., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è
applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5), che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili (così
Cass., n. 10499/2015, che richiama Cass., Sez. Un., n. 13523/2006).
non ha provato di aver trascritto la domanda. Controparte_1
Dalla mancata trascrizione della domanda, discende l'inopponibilità della sentenza pronunciata sulla stessa nei confronti dell'avente causa dell'originaria convenuta, il quale, avendo regolarmente trascritto il proprio titolo di acquisto a titolo particolare (cfr. produzione di parte appellante) è, quindi, legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, co. 1, cod. proc.
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile civ. (“Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c.”, Cass., n. 28779/2023).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 405, co. 1, cod. proc. civ.: “L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui”.
Competente a conoscere sull'opposizione di terzo è, quindi, lo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata;
si tratta, più in particolare, di competenza funzionale inderogabile, che non può subire eccezioni neppure per ragioni di connessione (Cass., n. 3608/1999).
Avendo proposto la propria impugnazione dinanzi alla Corte Parte_1
di Appello di Napoli e, quindi, ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza oggetto di opposizione (Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere), la stessa deve, comunque, ritenersi inammissibile.
Peraltro, l'appello formulato da non può essere ritenuto Parte_1
ammissibile neanche sotto la prospettiva di cui all'art. 344 cod. proc. civ., che consente soltanto l'intervento nel giudizio di impugnazione del soggetto che potrebbe proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ., ma non la proposizione di un autonomo gravame. In argomento, la Corte di legittimità ha
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile predicato che legittimate ad impugnare sono solo le parti tra le quali la sentenza
è stata pronunciata e non anche colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio,
il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo,
è solo terzo rispetto alla pronuncia resa "inter alios" e può, pertanto, fare valere il suo diritto o con l'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., o con l'opposizione di cui all'art. 404 dello stesso codice (Cass. n. 6886/1994): con tale medesima pronuncia il Supremo Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 344 e 404 cod.
proc. civ., che limitano la tutela del terzo nella fase di impugnazione alla possibilità di intervento (art. 344 cod. proc. civ.) o di opposizione (art. 404 cod.
proc. civ.) senza prevedere anche la legittimazione dello stesso alla impugnazione della sentenza, dovendosi escludere che tale diversa e più
limitata forma di tutela si risolva in una menomazione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) e dovendosi ritenere che la diversità di trattamento (art. 3
Costituzione) sia affatto giustificata dalla posizione del terzo, che è estraneo al rapporto processuale.).
A conforme statuizione è pervenuta Cass. n. 16177/2016, con la quale è stato definitivamente chiarito che l'impugnazione del terzo, ove proposta, va dichiarata inammissibile.
§ - LE SPESE DI LITE
La soccombenza di ne comporta la condanna al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio di secondo grado, come liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv.to Bartolomeo Spaziano che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di risposta).
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
La liquidazione è operata sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche
(d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore indeterminabile della controversia (tabella n. 12 – giudizi innanzi alla Corte di
Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00, come previsto dall'art. 5
comma 6 d. cit.).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di Pt_1
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...]
quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1246/2015
deliberata il 01.04.2015 e pubblicata il 03.04.2015 (n. 800592/2003RG), così
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
secondo grado, che liquida in € 5.600,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Bartolomeo
Spaziano;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR
115/2002 a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1
contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
16 CORTE di APPELLO di NAPOLI IV sezione civile
Così deciso in Napoli, in data 13 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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