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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
VG n. 567/2023
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma,
337 bis e ss. c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c.
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 21.9.1991, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Improta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bellino, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
1 Le domande delle parti e i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.2.2023, nel procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, la signora hiedeva al Tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio Pt_1 Per_1 nato a [...] l'[...], con collocamento prevalente presso la residenza materna, con facoltà per il padre di vedere il bambino, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Servizi di Tutela Minori;
di disporre un mantenimento a carico del padre di euro
600,00 mensili, con rivalutazione ISTAT , ivi includendo gli arretrati decorrenti dalla fine del rapporto con la ricorrente, risalente al gennaio 2018, oltre alla refusione del
50% delle spese straordinarie ed, infine, di disporre l'attribuzione integrale alla madre collocataria dell'assegno unico.
Con decreto del 22.3.2023 veniva fissata la prima udienza di comparizione personale delle parti alla data del 31.5.2023.
Con provvedimento del 30.5.2023, l'udienza di cui sopra veniva differita all'11.7.2023 per legittimo impedimento del resistente, pure documentato. Il GI nell'ambito dello stesso provvedimento, avendo preso atto che il Tribulale di Rieti, ove era stato precedentemente introdotto il medesimo giudizio dal signor Ufficio, poi, CP_1
dichiaratosi territorialmente incompetente, in quanto risultava essere Per_1
residente in Como), aveva incaricato i Servizi Sociali di Como per la presa in carico del nucleo familiare, domandava a questi ultimi di redigere una relazione di aggiornamento per la successiva udienza.
All'udienza dell'11.7.2023 venivano liberamente interrogate le parti, le quali trovavano un accordo quantomeno per l'adozione dei provvedimenti provvisori in favore del figlio, ovvero il mantenimento del minore a carico del padre mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00; diritti di visita mensili con alternanza del viaggio, un mese a cura della madre ed un mese a cura del padre, in quanto quest'ultimo risiedeva in EZ, oltre a prevedere delle videochiamate settimanali padre-figlio alla presenza di un educatore;
impegno del padre a rilasciare la documentazione necessaria alla madre per la richiesta dell'assegno unico, che resterebbe a favore della medesima in quanto collocataria del minore, e per il rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio. Il Giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere con separato decreto per l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Al fine di comprendere la posizione paterna, va rilevato che quest'ultimo nel ricorso introduttivo, presentato dinanzi al Foro di Rieti, domandava di disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
disporre il Per_1
mantenimento di euro 200,00 mensili in favore del minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
diritti di visita standard, con la previsione di week-end alternati e la suddivisione delle festività.
Con decreto dell'11.7.2023, il Tribunale così provvedeva: “ 1) Affida il minore Per_1
nato l'[...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento
[...]
presso la madre;
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1
secondo la regolamentazione che sarà individuata dal Servizio Tutela Minori,
[...]
che provvederà ad una graduale ripresa dei contatti padre-figlio, con le cautele ritenute opportune;
ferma la preparazione di e la supervisione del STM per la Per_1
ripresa degli incontri padre-figlio, un mese la madre porterà a EZ e il mese Per_1
successivo verrà il padre a Como e così via a mesi alterni, il tutto sotto la supervisione dei Servizi di Como e EZ;
3) Incarica i Servizi Sociali di Como e di EZ, di concerto tra loro: - di prendere immediatamente in carico il nucleo familiare, di svolgere un accertamento psicosociale sul nucleo diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva del minore, la qualità della relazione del medesimo con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni conformi all'interesse del minore e per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse del medesimo o invece occorra apportare delle modifiche sia in punto di responsabilità genitoriale, che di collocamento;
- di regolamentare nelle modalità ritenute più opportune e monitorare gli incontri tra il padre e il figlio, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni tra il minore e il padre, intervenendo immediatamente a rimodularne tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse del minore;
- di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, indicando, previa audizione del minore, il miglior regime di affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario;
4) avvisa entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori
3 dei Servizi Sociali e Specialistici incaricati, potranno essere assunti provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;
5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento;
6) dispone che la madre percepirà il 100% dell'Assegno unico (compresi gli arretrati); 7) pone a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
8) dispone che i
Servizi Sociali di Como e di EZ provvedano a trasmettere, ognuno per quanto di competenza, una relazione in ordine a quanto richiesto, dieci giorni prima della prossima udienza;
9) fissa, per l'ulteriore trattazione del procedimento con la comparizione personale delle parti ed esame della relazione dei Servizi Sociali,
l'udienza del 20 marzo 2024, ore 11.00, avanti al Giudice relatore;
10) Dispone che entrambe le parti provvedano a depositare 10 giorni prima della prossima udienza la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia-modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
2. contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri);
3. buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
4. documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/
REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze;
5. ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
6. ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
7. documentazione attinente al TFR maturato;
8. estratto contributivo rilasciato dall'
o dall'ente previdenziale estero;
9. contratti di locazione in essere come CP_2
conduttore o come locatore;
10. contratti di finanziamenti;
11. contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
12. documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
13. estratti conto integrali degli ultimi tre anni;
14. estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
15. documentazione relativa alla proprietà di immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
16. visura camerale
4 società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
17. ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra”.
All'udienza del 20.3.2024, la ricorrente informava il Giudice che si sarebbe trasferita a
Castiglione d'Intelvi e di non avere avuto più contatti con il padre di , il quale Per_1 non le avrebbe neppure fornito la documentazione necessaria per ricevere l'aumento dell'assegno unico. Il Giudice preso atto del mancato deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali di EZ (competenti con riferimento alla residenza paterna) e della mancata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Como
a causa di un disguido;
preso, altresì, atto del mancato deposito da parte del signor della documentazione economica richiesta, rinviava il procedimento CP_1 all'udienza del 22.1.2025, ordinando ex art. 210-213 c.p.c. a Centro per l'impiego,
, Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione attinente CP_2
la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del resistente, disponendo l'aggiornamento delle relazioni da parte dei Servizi Sociali Incaricati
(l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli per madre e figlio, stante il nuovo trasferimento), soprattutto in punto di affido esclusivo alla madre, stante il disinteressamento del padre, ed al fine della discussione finale.
L'udienza del 22.1.2025 veniva rinviata alle 8.5.2025, per la sostituzione del Giudice istruttore.
Con relazione del 16.1.2025, i Servizi Sociali competenti per Castiglione d'Intelvi informavano il Giudice che la AD, madre e figlio, si era trasferita a Roma nell'agosto
2024 perché la ricorrente avrebbe trovato lavoro vicino ai propri genitori che avrebbero potuto darle una mano. Per il lasso di tempo di monitoraggio della madre e del figlio, non erano state evidenziate criticità nel loro rapporto, anzi la psicologa così si esprimeva: è apparso sereno e tranquillo, ben gestito dalla madre;
si è Per_1
osservato inoltre un buon legame tra i due. La AD è apparsa sintonizzata, traspare un legame sintonico e sereno tra mamma e bambino. Il minore verbalizza il suo distacco dalla figura paterna e la sua intenzione di non volerlo incontrare a fronte degli atteggiamenti altalenanti dell'uomo e della sua assenza oltre che al timore circa i comportamenti che l'uomo avrebbe assunto in passato nella relazione con la madre”.
5 In data 13.3.2025, i Servizi Sociali di EZ informavano di non aver trovato presso la sua residenza il signor pertanto, non erano stati in grado di ottemperare CP_1
alle richieste a loro formulate.
All'udienza dell'8.5.2025, nessuno compariva per parte resistente. La ricorrente informava l'Ufficio che il signor si sarebbe trasferito a Siviglia e che aveva CP_1
sentito il figlio tramite una videochiamata una sola volta lo scorso gennaio. Il Giudice, pertanto, riservava la decisione al Collegio, autorizzando parte ricorrente al deposito di brevi note conclusive ed onerando le parti di depositare l'autodichiarazione sulla situazione economica aggiornata in caso di modifiche.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai
Servizi delegati e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto Per_1 superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età del minore e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
6 La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Orbene, quanto all'affidamento del figlio (nato l'[...]), il Collegio Per_1
reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei
Servizi Sociali depositate, risulti maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre.
Infatti, mentre il padre si è disinteressato completamente alla vita del figlio, benché avesse inizialmente proposto di vederlo una volta al mese, quando risiedevano il primo nel Lazio ed il secondo in Lombardia. Non risultano esserci nemmeno contatti telefonici, salvo una sola videochiamata della madre al resistente in occasione della morte dell'ex suocero, come da quest'ultima riferito alla udienza dell'8.5.2025. Il resistente parrebbe non adempiere nemmeno precisamente alle statuizioni sul mantenimento, preferendo spendere i propri introiti da lavoro per momenti ludici e di svago anche fuori nazione, al posto di provvedere alle esigenze della prole. Da ultimo, il resistente parrebbe aver lasciato il territorio italiano, rendendosi pressoché irreperibile, come pure constatato direttamente dai Servizi Sociali di EZ che, in
7 occasione di un recente accesso domiciliare, non lo hanno rinvenuto presso l'ultima dimora, né hanno ivi riscontrato riferimenti che possano farne presumere la presenza
(cfr. relazione dep. 13.05.2025). Tes_1
Al contrario, la madre è l'unica ad essersi sempre occupata del figlio, anche senza l'ausilio dei nonni materni. I Servizi confermano (cfr. relazione del 16.1.2025) l'ottimo rapporto madre-figlio e l'idoneità della ricorrente ad occuparsi del minore, benché la signora abbia avuto notevoli difficoltà nella gestione del minore per quanto Pt_1
riguarda gli aspetti ove era necessario anche il consenso del padre, motivo per il quale l'affido esclusivo sembra rispondere meglio alle esigenze della prole.
Resta fermo il collocamento del minore presso la madre -figura genitoriale principale di riferimento- presso la nuova residenza in Roma, via Salaria 2148.
Il Collegio reputa poi necessario demandare ancora al STM competente per madre e figlio (attualmente Roma) la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore. Data
l'attuale interruzione del rapporto padre-figlio per mera volontà del sig. CP_1
oramai dal gennaio 2018, periodo nel quale si interrompeva la relazione con la signora gli incontri avverranno a richiesta del medesimo, nel rispetto delle esigenze Pt_1
del figlio e con opportune modalità tutelanti, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti.
Devono poi essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore del minore e dei genitori, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
Il Servizio Sociale competente dovrà proseguire nell'attività di stringente ed attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per Per_1
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per il figlio, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore
8 di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass.
785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, la signora lavora come segretaria Pt_1 amministrativa e percepisce € 1.400 circa mensili lordi da gennaio 2025, oltre ad € 59 di assegno unico (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione economica in atti, risulta un reddito mensile lordo, per euro 1.074,96 annui per l'anno 2023 (cfr. CU
2024); € 753,71 lordi annui per l'anno 2022 (cfr. CU 2023); per l'anno 2021 non risultano redditi da lavoro (cfr. CU 2022); euro 7.710,00 lordi annui per l'anno 2020
(cfr. PF 2021) ed euro 4.986,00 lordi annui per l'anno 2019.
La ricorrente è inoltre gravata da un canone di locazione di euro 600,00 (cfr. contratto di locazione).
Il resistente invece, percepiva all'epoca della sua residenza in Italia un CP_1
reddito mensile di euro 1.500-1.600 (verbale udienza dell'11.7.2023). Ad oggi, non è
9 dato conoscere l'importo mensile dei redditi da lavoro, vivendo all'estero, nè le spese per la sua sistemazione (dalle dichiarazioni di parte resistente, quest'ultimo risultava avere un debito per un finanziamento, con rata di euro 447,00 mensili e con estinzione prevista nell'anno 2027; detto esborso non risulta però supportato da idonea documentazione probante).
Dalla documentazione da ultimo versata in atti, con le note scritte depositate da parte ricorrente il 19.5.2025, si evince un tenore di vita da parte del resistente tale da permettergli numerosi viaggi di piacere all'estero, da cui può desumersi una buona capacità economica tale da poter provvedere all'ordinario mantenimento previsto per la prole, nonché alla contribuzione paritaria delle spese straordinarie. Egli peraltro mantiene intatta la propria capacità lavorativa generica.
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze de figlio minore, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo stabilire, a carico del signor il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300 CP_1
mensili (con prima rivalutazione ISTAT da maggio 2026), oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, nonché l'obbligo del resistente di rifondere quanto statuito e non versato a titolo di assegno di mantenimento per a seguito del decreto provvisorio del 27.7.2023. Per_1
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per il figlio venga percepito integralmente dalla signora quale Pt_1
genitore collocatario della minore (in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento del figlio, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA il figlio minore (nato l'[...]) in via esclusiva alla Per_1
madre;
10 2. CONFERMA il collocamento del minore presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori incaricato (Roma, competente per la residenza materna e per quella del minore) mantenga un'attenta e stringente presa in carico del minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio, ove il primo si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico e neuropsichiatrico per il minore;
- di avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità
(mirati a consolidare le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere del figlio e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare l'attuale situazione);
- di mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
REVOCA l'incarico precedentemente affidato ai Servizi Sociali di Valle Intelvi e
EZ, stante il trasferimento all'estero del resistente;
11 5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio, mediante versamento a entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 300 (rivalutabile annualmente con indici Istat, prima rivalutazione da maggio 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 23.5.2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di Roma,
Valle Intelvi e di EZ.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
12
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe indicato, promosso ai sensi degli art. 316, quarto comma,
337 bis e ss. c.c., 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c.
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 21.9.1991, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Improta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bellino, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
1 Le domande delle parti e i provvedimenti istruttori e provvisori
Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.2.2023, nel procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, la signora hiedeva al Tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio Pt_1 Per_1 nato a [...] l'[...], con collocamento prevalente presso la residenza materna, con facoltà per il padre di vedere il bambino, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Servizi di Tutela Minori;
di disporre un mantenimento a carico del padre di euro
600,00 mensili, con rivalutazione ISTAT , ivi includendo gli arretrati decorrenti dalla fine del rapporto con la ricorrente, risalente al gennaio 2018, oltre alla refusione del
50% delle spese straordinarie ed, infine, di disporre l'attribuzione integrale alla madre collocataria dell'assegno unico.
Con decreto del 22.3.2023 veniva fissata la prima udienza di comparizione personale delle parti alla data del 31.5.2023.
Con provvedimento del 30.5.2023, l'udienza di cui sopra veniva differita all'11.7.2023 per legittimo impedimento del resistente, pure documentato. Il GI nell'ambito dello stesso provvedimento, avendo preso atto che il Tribulale di Rieti, ove era stato precedentemente introdotto il medesimo giudizio dal signor Ufficio, poi, CP_1
dichiaratosi territorialmente incompetente, in quanto risultava essere Per_1
residente in Como), aveva incaricato i Servizi Sociali di Como per la presa in carico del nucleo familiare, domandava a questi ultimi di redigere una relazione di aggiornamento per la successiva udienza.
All'udienza dell'11.7.2023 venivano liberamente interrogate le parti, le quali trovavano un accordo quantomeno per l'adozione dei provvedimenti provvisori in favore del figlio, ovvero il mantenimento del minore a carico del padre mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00; diritti di visita mensili con alternanza del viaggio, un mese a cura della madre ed un mese a cura del padre, in quanto quest'ultimo risiedeva in EZ, oltre a prevedere delle videochiamate settimanali padre-figlio alla presenza di un educatore;
impegno del padre a rilasciare la documentazione necessaria alla madre per la richiesta dell'assegno unico, che resterebbe a favore della medesima in quanto collocataria del minore, e per il rinnovo dei documenti del minore validi per l'espatrio. Il Giudice all'esito dell'udienza si riservava di provvedere con separato decreto per l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Al fine di comprendere la posizione paterna, va rilevato che quest'ultimo nel ricorso introduttivo, presentato dinanzi al Foro di Rieti, domandava di disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
disporre il Per_1
mantenimento di euro 200,00 mensili in favore del minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
diritti di visita standard, con la previsione di week-end alternati e la suddivisione delle festività.
Con decreto dell'11.7.2023, il Tribunale così provvedeva: “ 1) Affida il minore Per_1
nato l'[...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento
[...]
presso la madre;
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Per_1
secondo la regolamentazione che sarà individuata dal Servizio Tutela Minori,
[...]
che provvederà ad una graduale ripresa dei contatti padre-figlio, con le cautele ritenute opportune;
ferma la preparazione di e la supervisione del STM per la Per_1
ripresa degli incontri padre-figlio, un mese la madre porterà a EZ e il mese Per_1
successivo verrà il padre a Como e così via a mesi alterni, il tutto sotto la supervisione dei Servizi di Como e EZ;
3) Incarica i Servizi Sociali di Como e di EZ, di concerto tra loro: - di prendere immediatamente in carico il nucleo familiare, di svolgere un accertamento psicosociale sul nucleo diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva del minore, la qualità della relazione del medesimo con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni conformi all'interesse del minore e per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse del medesimo o invece occorra apportare delle modifiche sia in punto di responsabilità genitoriale, che di collocamento;
- di regolamentare nelle modalità ritenute più opportune e monitorare gli incontri tra il padre e il figlio, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni tra il minore e il padre, intervenendo immediatamente a rimodularne tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse del minore;
- di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, indicando, previa audizione del minore, il miglior regime di affidamento, collocamento e visite col genitore non collocatario;
4) avvisa entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori
3 dei Servizi Sociali e Specialistici incaricati, potranno essere assunti provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;
5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento;
6) dispone che la madre percepirà il 100% dell'Assegno unico (compresi gli arretrati); 7) pone a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
8) dispone che i
Servizi Sociali di Como e di EZ provvedano a trasmettere, ognuno per quanto di competenza, una relazione in ordine a quanto richiesto, dieci giorni prima della prossima udienza;
9) fissa, per l'ulteriore trattazione del procedimento con la comparizione personale delle parti ed esame della relazione dei Servizi Sociali,
l'udienza del 20 marzo 2024, ore 11.00, avanti al Giudice relatore;
10) Dispone che entrambe le parti provvedano a depositare 10 giorni prima della prossima udienza la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia-modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
2. contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri);
3. buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
4. documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/
REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze;
5. ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
6. ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
7. documentazione attinente al TFR maturato;
8. estratto contributivo rilasciato dall'
o dall'ente previdenziale estero;
9. contratti di locazione in essere come CP_2
conduttore o come locatore;
10. contratti di finanziamenti;
11. contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
12. documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
13. estratti conto integrali degli ultimi tre anni;
14. estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
15. documentazione relativa alla proprietà di immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
16. visura camerale
4 società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
17. ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra”.
All'udienza del 20.3.2024, la ricorrente informava il Giudice che si sarebbe trasferita a
Castiglione d'Intelvi e di non avere avuto più contatti con il padre di , il quale Per_1 non le avrebbe neppure fornito la documentazione necessaria per ricevere l'aumento dell'assegno unico. Il Giudice preso atto del mancato deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali di EZ (competenti con riferimento alla residenza paterna) e della mancata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Como
a causa di un disguido;
preso, altresì, atto del mancato deposito da parte del signor della documentazione economica richiesta, rinviava il procedimento CP_1 all'udienza del 22.1.2025, ordinando ex art. 210-213 c.p.c. a Centro per l'impiego,
, Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione attinente CP_2
la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del resistente, disponendo l'aggiornamento delle relazioni da parte dei Servizi Sociali Incaricati
(l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli per madre e figlio, stante il nuovo trasferimento), soprattutto in punto di affido esclusivo alla madre, stante il disinteressamento del padre, ed al fine della discussione finale.
L'udienza del 22.1.2025 veniva rinviata alle 8.5.2025, per la sostituzione del Giudice istruttore.
Con relazione del 16.1.2025, i Servizi Sociali competenti per Castiglione d'Intelvi informavano il Giudice che la AD, madre e figlio, si era trasferita a Roma nell'agosto
2024 perché la ricorrente avrebbe trovato lavoro vicino ai propri genitori che avrebbero potuto darle una mano. Per il lasso di tempo di monitoraggio della madre e del figlio, non erano state evidenziate criticità nel loro rapporto, anzi la psicologa così si esprimeva: è apparso sereno e tranquillo, ben gestito dalla madre;
si è Per_1
osservato inoltre un buon legame tra i due. La AD è apparsa sintonizzata, traspare un legame sintonico e sereno tra mamma e bambino. Il minore verbalizza il suo distacco dalla figura paterna e la sua intenzione di non volerlo incontrare a fronte degli atteggiamenti altalenanti dell'uomo e della sua assenza oltre che al timore circa i comportamenti che l'uomo avrebbe assunto in passato nella relazione con la madre”.
5 In data 13.3.2025, i Servizi Sociali di EZ informavano di non aver trovato presso la sua residenza il signor pertanto, non erano stati in grado di ottemperare CP_1
alle richieste a loro formulate.
All'udienza dell'8.5.2025, nessuno compariva per parte resistente. La ricorrente informava l'Ufficio che il signor si sarebbe trasferito a Siviglia e che aveva CP_1
sentito il figlio tramite una videochiamata una sola volta lo scorso gennaio. Il Giudice, pertanto, riservava la decisione al Collegio, autorizzando parte ricorrente al deposito di brevi note conclusive ed onerando le parti di depositare l'autodichiarazione sulla situazione economica aggiornata in caso di modifiche.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai
Servizi delegati e le risultanze acquisite, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse del figlio minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto Per_1 superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età del minore e degli esiti degli accertamenti svolti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
6 La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei minori, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Orbene, quanto all'affidamento del figlio (nato l'[...]), il Collegio Per_1
reputa che, alla luce delle emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei
Servizi Sociali depositate, risulti maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre.
Infatti, mentre il padre si è disinteressato completamente alla vita del figlio, benché avesse inizialmente proposto di vederlo una volta al mese, quando risiedevano il primo nel Lazio ed il secondo in Lombardia. Non risultano esserci nemmeno contatti telefonici, salvo una sola videochiamata della madre al resistente in occasione della morte dell'ex suocero, come da quest'ultima riferito alla udienza dell'8.5.2025. Il resistente parrebbe non adempiere nemmeno precisamente alle statuizioni sul mantenimento, preferendo spendere i propri introiti da lavoro per momenti ludici e di svago anche fuori nazione, al posto di provvedere alle esigenze della prole. Da ultimo, il resistente parrebbe aver lasciato il territorio italiano, rendendosi pressoché irreperibile, come pure constatato direttamente dai Servizi Sociali di EZ che, in
7 occasione di un recente accesso domiciliare, non lo hanno rinvenuto presso l'ultima dimora, né hanno ivi riscontrato riferimenti che possano farne presumere la presenza
(cfr. relazione dep. 13.05.2025). Tes_1
Al contrario, la madre è l'unica ad essersi sempre occupata del figlio, anche senza l'ausilio dei nonni materni. I Servizi confermano (cfr. relazione del 16.1.2025) l'ottimo rapporto madre-figlio e l'idoneità della ricorrente ad occuparsi del minore, benché la signora abbia avuto notevoli difficoltà nella gestione del minore per quanto Pt_1
riguarda gli aspetti ove era necessario anche il consenso del padre, motivo per il quale l'affido esclusivo sembra rispondere meglio alle esigenze della prole.
Resta fermo il collocamento del minore presso la madre -figura genitoriale principale di riferimento- presso la nuova residenza in Roma, via Salaria 2148.
Il Collegio reputa poi necessario demandare ancora al STM competente per madre e figlio (attualmente Roma) la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore. Data
l'attuale interruzione del rapporto padre-figlio per mera volontà del sig. CP_1
oramai dal gennaio 2018, periodo nel quale si interrompeva la relazione con la signora gli incontri avverranno a richiesta del medesimo, nel rispetto delle esigenze Pt_1
del figlio e con opportune modalità tutelanti, previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti.
Devono poi essere mantenuti tutti gli incarichi di supporto a favore del minore e dei genitori, con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, in dettaglio indicati in dispositivo.
Il Servizio Sociale competente dovrà proseguire nell'attività di stringente ed attento monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Roma, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per Per_1
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per il figlio, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore
8 di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass.
785/2012).
Ciò posto, sotto il profilo economico, la signora lavora come segretaria Pt_1 amministrativa e percepisce € 1.400 circa mensili lordi da gennaio 2025, oltre ad € 59 di assegno unico (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione economica in atti, risulta un reddito mensile lordo, per euro 1.074,96 annui per l'anno 2023 (cfr. CU
2024); € 753,71 lordi annui per l'anno 2022 (cfr. CU 2023); per l'anno 2021 non risultano redditi da lavoro (cfr. CU 2022); euro 7.710,00 lordi annui per l'anno 2020
(cfr. PF 2021) ed euro 4.986,00 lordi annui per l'anno 2019.
La ricorrente è inoltre gravata da un canone di locazione di euro 600,00 (cfr. contratto di locazione).
Il resistente invece, percepiva all'epoca della sua residenza in Italia un CP_1
reddito mensile di euro 1.500-1.600 (verbale udienza dell'11.7.2023). Ad oggi, non è
9 dato conoscere l'importo mensile dei redditi da lavoro, vivendo all'estero, nè le spese per la sua sistemazione (dalle dichiarazioni di parte resistente, quest'ultimo risultava avere un debito per un finanziamento, con rata di euro 447,00 mensili e con estinzione prevista nell'anno 2027; detto esborso non risulta però supportato da idonea documentazione probante).
Dalla documentazione da ultimo versata in atti, con le note scritte depositate da parte ricorrente il 19.5.2025, si evince un tenore di vita da parte del resistente tale da permettergli numerosi viaggi di piacere all'estero, da cui può desumersi una buona capacità economica tale da poter provvedere all'ordinario mantenimento previsto per la prole, nonché alla contribuzione paritaria delle spese straordinarie. Egli peraltro mantiene intatta la propria capacità lavorativa generica.
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, valutate le esigenze de figlio minore, in considerazione dell'età, il Collegio reputa congruo ed equo stabilire, a carico del signor il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300 CP_1
mensili (con prima rivalutazione ISTAT da maggio 2026), oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, nonché l'obbligo del resistente di rifondere quanto statuito e non versato a titolo di assegno di mantenimento per a seguito del decreto provvisorio del 27.7.2023. Per_1
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per il figlio venga percepito integralmente dalla signora quale Pt_1
genitore collocatario della minore (in tale senso, da ultimo Cass. 4672/2025).
Le spese di lite
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento del figlio, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. AFFIDA il figlio minore (nato l'[...]) in via esclusiva alla Per_1
madre;
10 2. CONFERMA il collocamento del minore presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori incaricato (Roma, competente per la residenza materna e per quella del minore) mantenga un'attenta e stringente presa in carico del minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio, ove il primo si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socioeducativo anche domiciliari e di supporto psicoterapeutico e neuropsichiatrico per il minore;
- di avviare/proseguire, acquisita la disponibilità di entrambi i genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità
(mirati a consolidare le competenze genitoriali e a maturare una maggiore consapevolezza sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere del figlio e alla condivisione di decisioni nel suo interesse), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori (per riflettere ed elaborare l'attuale situazione);
- di mantenere un'attenta e stringente attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per il minore;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
REVOCA l'incarico precedentemente affidato ai Servizi Sociali di Valle Intelvi e
EZ, stante il trasferimento all'estero del resistente;
11 5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio, mediante versamento a entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 300 (rivalutabile annualmente con indici Istat, prima rivalutazione da maggio 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 23.5.2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di Roma,
Valle Intelvi e di EZ.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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