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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 598 /2025 RCL promossa da con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE DE CHIARA Parte_1
Contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la suindicata ricorrente adiva il Giudice del Lavoro al fine di conseguire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite accredito sulla Carta Docenti con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, nei quali ha svolto supplenze annuali negli istituti scolastici della provincia di Verona.
Le amministrazioni scolastiche, ritualmente costituite, hanno eccepito l'incompetenza territoriale, in favore del tribunale di Roma, supportando tale eccezione con la produzione (all. 1, 2) della domanda di inserimento nelle GPS biennio 2024/2026 in provincia di Roma e del contratto a tempo determinato
(21.12.2024-10.1.2025).
L'art. 413 comma 5 c.p.c., con specifico riguardo ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, radica la competenza per territorio nel luogo in cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, la docente risulta attualmente iscritta nelle graduatorie GPS a
Roma e coerentemente ha svolto una supplenza breve nel medesimo territorio.
Si deve perciò ritenere che la stessa era in servizio presso l'amministrazione
1 scolastica di Roma al momento della cessazione dell'ultimo contratto e pertanto deve essere accolta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte resistente.
Le spese sono interamente compensante in ragione della natura, di rito, della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata:
1.Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice del Lavoro di
Roma;
2.Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 9 settembre 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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