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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: RT ZI Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7967/2024 , vertente TRA RIETI, 19/10/1979) E (ROMA, 03/03/1976), entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. MARINA MEUCCI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 3.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, che ne condivideranno la Persona_1 responsabilità, disponendo il collocamento del bambino in via prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il bambino starà con la mamma il lunedì, martedì e il mercoledì mattina, momento in cui il bambino va a scuola mentre il mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì fino all'ora di entrata a scuola il bambino sta con il padre;
4. starà con i genitori a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola con Per_1 riaccompagno a scuola il lunedì mattina;
5. Per le vacanze natalizie, il minore trascorrerà (a partire dal 2024 con la madre) Persona_1 ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 27 dicembre, dal 28 dicembre al 02 gennaio e dal 3 gennaio al 7 gennaio;
i genitori di comune accordo potranno comunque gestire le vacanze natalizie con differenti accordi per equilibrare al meglio nel periodo delle stesse il tempo trascorso con . Per_1
6. Per quanto attiene le vacanze pasquali, a partire dal 2025 con la madre, stabilire che il minore possa trascorrere tre giorni comprendenti la Santa Pasqua con il padre e tre giorni Persona_1 comprendenti il lunedì in Albis con la madre, invertendo i periodi l'anno successivo, salvo diversi accordi tra i genitori per gestire al meglio nel periodo delle vacanze il tempo trascorso con . Per_1
7. Durante le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi a Per_1 luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, compatibilmente con le sue ferie lavorative e con gli impegni;
anche la signora potrà tenere con sé il figlio 15 giorni consecutivi a luglio e 15 Parte_1 giorni consecutivi ad agosto: i genitori si accorderanno in tal senso entro il mese di giugno antecedente.
8. Ciascun genitore manterrà il figlio nei momenti in cui lo avrà con sé, considerando l'alternanza paritaria di tempi di collocamento di fatto. Gli stessi divideranno le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di Roma.
9. Il sig. si impegna a pagare il 100% della scuola dell'infanzia "Il segreto dell'infanzia" sita Per_1 in Via Pietro Benedetti fino alla fine del corso degli anni scolastici.
10. Il sig. continuerà ad utilizzare le vetture intestate ed attualmente iscritte al registro Per_1 veicoli storici alla sig.ra quali Fiat Multipla, Fiat Barchetta e due motoveicoli Kawasaki Parte_1
e BMW318, pagandone le spese relative ai bolli e qualsivoglia spesa, multe e varie derivanti dall'utilizzo dei mezzi, lasciando allo stesso la facoltà della vendita dei mezzi previa autorizzazione che con quest'atto si consideri già data da parte della sig.ra che non potrà ostacolarne le Parte_1 operazioni;
di contro la sig.ra potrà continuare ad utilizzare la vettura Fiat Panda Parte_1 intestata al signor pagandone le spese relative ai bolli e qualsivoglia spesa, multe e varie
Per_1 derivanti dall'utilizzo del mezzo, lasciando alla stessa la facoltà della vendita del mezzo previa autorizzazione che con quest'atto si considera già data da parte del sig. che non potrà
Per_1 ostacolarne le operazioni. 11. La signora si obbliga a versare, in restituzione di un prestito Parte_1 avuto dal sig. per scopi estranei ai bisogni familiari, la somma di euro 11.000,00 entro i
Per_1 prossimi tre anni, con rate tali da aver completato il pagamento entro il 31 luglio 2027, versando man mano le somme sul conto corrente del sig. le cui coordinate iban dichiara di conoscere,
Per_1
12. I coniugi si rilasciano reciproco nulla osta per il passaporto, per quanto occorrer possa.
13. Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente e di rinunciare ad ogni tipo di impugnazione”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7967/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 03/10/2012 tra (RIETI, 19/10/1979) e (ROMA, 03/03/1976) trascritto nel Parte_1 Parte_2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00187, Parte II, Serie A03, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI
così composto: RT ZI Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7967/2024 , vertente TRA RIETI, 19/10/1979) E (ROMA, 03/03/1976), entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. MARINA MEUCCI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 3.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, che ne condivideranno la Persona_1 responsabilità, disponendo il collocamento del bambino in via prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il bambino starà con la mamma il lunedì, martedì e il mercoledì mattina, momento in cui il bambino va a scuola mentre il mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì fino all'ora di entrata a scuola il bambino sta con il padre;
4. starà con i genitori a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola con Per_1 riaccompagno a scuola il lunedì mattina;
5. Per le vacanze natalizie, il minore trascorrerà (a partire dal 2024 con la madre) Persona_1 ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 27 dicembre, dal 28 dicembre al 02 gennaio e dal 3 gennaio al 7 gennaio;
i genitori di comune accordo potranno comunque gestire le vacanze natalizie con differenti accordi per equilibrare al meglio nel periodo delle stesse il tempo trascorso con . Per_1
6. Per quanto attiene le vacanze pasquali, a partire dal 2025 con la madre, stabilire che il minore possa trascorrere tre giorni comprendenti la Santa Pasqua con il padre e tre giorni Persona_1 comprendenti il lunedì in Albis con la madre, invertendo i periodi l'anno successivo, salvo diversi accordi tra i genitori per gestire al meglio nel periodo delle vacanze il tempo trascorso con . Per_1
7. Durante le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi a Per_1 luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, compatibilmente con le sue ferie lavorative e con gli impegni;
anche la signora potrà tenere con sé il figlio 15 giorni consecutivi a luglio e 15 Parte_1 giorni consecutivi ad agosto: i genitori si accorderanno in tal senso entro il mese di giugno antecedente.
8. Ciascun genitore manterrà il figlio nei momenti in cui lo avrà con sé, considerando l'alternanza paritaria di tempi di collocamento di fatto. Gli stessi divideranno le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di Roma.
9. Il sig. si impegna a pagare il 100% della scuola dell'infanzia "Il segreto dell'infanzia" sita Per_1 in Via Pietro Benedetti fino alla fine del corso degli anni scolastici.
10. Il sig. continuerà ad utilizzare le vetture intestate ed attualmente iscritte al registro Per_1 veicoli storici alla sig.ra quali Fiat Multipla, Fiat Barchetta e due motoveicoli Kawasaki Parte_1
e BMW318, pagandone le spese relative ai bolli e qualsivoglia spesa, multe e varie derivanti dall'utilizzo dei mezzi, lasciando allo stesso la facoltà della vendita dei mezzi previa autorizzazione che con quest'atto si consideri già data da parte della sig.ra che non potrà ostacolarne le Parte_1 operazioni;
di contro la sig.ra potrà continuare ad utilizzare la vettura Fiat Panda Parte_1 intestata al signor pagandone le spese relative ai bolli e qualsivoglia spesa, multe e varie
Per_1 derivanti dall'utilizzo del mezzo, lasciando alla stessa la facoltà della vendita del mezzo previa autorizzazione che con quest'atto si considera già data da parte del sig. che non potrà
Per_1 ostacolarne le operazioni. 11. La signora si obbliga a versare, in restituzione di un prestito Parte_1 avuto dal sig. per scopi estranei ai bisogni familiari, la somma di euro 11.000,00 entro i
Per_1 prossimi tre anni, con rate tali da aver completato il pagamento entro il 31 luglio 2027, versando man mano le somme sul conto corrente del sig. le cui coordinate iban dichiara di conoscere,
Per_1
12. I coniugi si rilasciano reciproco nulla osta per il passaporto, per quanto occorrer possa.
13. Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente e di rinunciare ad ogni tipo di impugnazione”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7967/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 03/10/2012 tra (RIETI, 19/10/1979) e (ROMA, 03/03/1976) trascritto nel Parte_1 Parte_2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00187, Parte II, Serie A03, Anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI