Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2016, n. 16080
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Sentenza 2 agosto 2016

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Al fine di integrare il requisito della mala fede per opporre la simulazione al terzo acquirente, è necessario che il terzo, oltre ad avere consapevolezza della simulazione, abbia proceduto all'acquisto per effetto della stessa, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto personalmente profittare di questa in danno del simulato alienante.

L'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, è invocabile, ex art. 654 c.p.p., nel giudizio civile tra coloro che parteciparono al processo penale purché la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento a mezzo testimoni della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare, avvenuto in un giudizio ex art. 633 c.p. definito con sentenza di assoluzione, passata in giudicato, del simulato alienante-occupante, potesse essere invocato nel successivo giudizio civile di rilascio del medesimo immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2016, n. 16080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16080
    Data del deposito : 2 agosto 2016

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