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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1540 / 2022 R.G
Udienza del 15/04/2025.
È presente per l'appellante l'Avv. FEDERICA GALLOTTA per delega dell'Avv. PETTA
MARIATERESA.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita l'Avv. GALLOTTA a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
L'Avv. GALLOTTA precisa riportandosi agli scritti difensivi in atti e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1540/2022 r.g.a.c., pendente
TRA
1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIATERESA PETTA, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2021 ha proposto opposizione Parte_1
dinanzi al Giudice di pace di Castrovillari avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dalla PR_CSSPC 00000719 del 5.01.2021 e Controparte_1 CP_2 CP_3
PR_CSSPC 00000720 del 5.01.2021 notificate in data 25/01/2021, CP_2 CP_3
rappresentando:
- che in data 09/3/2020 erano stati elevati dalla Legione Carabinieri “Calabria Tenenza
Cassano” i verbali di contestazione n. 900109528 e n. 900109626 per la violazione degli artt. 115, 5 co. e 116, 15 e 17 co. C.d.S. perché in pari data alle ore 13:00 aveva consentito al minore – privo di patente di guida – di guidare il veicolo Persona_1
Fiat Panda targato AL564PM, in Cassano Allo Ionio, Via Cassano, frazione Doria;
- di aver proposto opposizione ai predetti verbali dinanzi alla Controparte_1 dopo aver rigettato l'opposizione gli ingiunto di pagare la somma di € 100,28 di cui €
84,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed € 16,28 per spese di accertamento, procedimento e notifica, nonché la somma di € 10.336,56 di cui € 10.220,00 per sanzione ed € 16,28 per spese di accertamento, procedimento e notifica.
Il ricorrente ha sostenuto che le ordinanze ingiunzione impugnate fossero illegittime per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990 e art. 17 L. n. 689/1981, in quanto nelle ordinanze vi sarebbe solo un generico riferimento ai motivi addotti a sua difesa dal ricorrente;
2. mancanza di certificato di conformità all'originale, in violazione dell'art. 18 D.P.R. n.
445/2000;
3. carenza di legittimazione ad adottare l'atto da parte del Vice Prefetto aggiunto, con violazione dell'art. 21 septies L. n. 15/2005;
4. mancanza di firma autografa del Prefetto;
5. illegittimità dei verbali essendo sussistente lo stato di necessità al momento della violazione, essendosi il minore messo alla guida per accompagnare il padre, colto da
2
malore, allo studio medico del dott. , sito in Via Sibari, ad una Controparte_4
distanza di circa 300 metri, con tempo di percorrenza di circa 1 minuto;
6. nullità del verbale n. 900109528 per erroneità del calcolo della sanzione e delle spese di notifica;
7. nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa audizione dell'interessato, pur espressamente richiesta.
Tanto premesso ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione in epigrafe, annullare i medesimi provvedimenti per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento del ricorso per qualsiasi causa, infliggersi la pena pecuniaria nel minimo edittale”.
Pur ritualmente citata in giudizio, la non si è costituita in primo Controparte_1
grado.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di due testimoni, all' udienza del
21/12/2021 la causa iscritta al n. 153/2021 R.G. è stata trattenuta in decisione e con sentenza n. 688/2021 pubblicata il 28/12/2021 il Giudice di Pace di Castrovillari ha così stabilito: “ritenuta la continuità, riduce la sanzione inflitta, nel minimo di legge.
Compensa le spese”.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza censurando la Parte_1
decisione del giudice di prime cure e deducendone in particolare la nullità:
- per illegittimità della motivazione, non avendo il Giudice di Pace accolto né rigettato il ricorso e non essendo comprensibile l'iter logico dallo stesso seguito: ad avviso dell'appellante, pur leggendosi nella sentenza che “il ricorso merita accoglimento.
Relativamente ai motivi di doglianza addotti da parte ricorrente, si osserva che gli atti impugnati, pur risultando esenti da vizi di legittimità e, in considerazione che i verbali presupposti, costituiscono prova, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., relativamente ai fatti accertati in presenza degli agenti verbalizzanti, in data 09.03.2020 nel corso della medesima condotta, in violazione di legge, possono essere parzialmente revocati con la riduzione al minimo della sanzione inflitta, per i motivi che seguono” , così che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere il ricorso, nel dispositivo della sentenza mancherebbe la parte relativa all'accoglimento o rigetto del ricorso, leggendosi soltanto che “il Giudice di Pace ritenuta la continuità, riduce la sanzione inflitta nel minimo di legge. Compensa le spese”;
3
- per vizio di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure motivato l'esclusione dello stato di necessità;
- per omesso esame degli ulteriori motivi di impugnazione proposti in primo grado ( 1.
Illegittimità delle ordinanze-ingiunzione per difetto di motivazione;
2.
Inesistenza/illegittimità e nullità delle ordinanze-ingiunzione prefettizie per mancanza di certificato di conformità all'originale;
3. Nullità delle ordinanze-ingiunzione prefettizia per carenza di legittimazione ad adottare l'atto da parte del viceprefetto aggiunto – incompetenza funzionale del viceprefetto;
4. Nullità dei provvedimenti per mancanza della firma autografa del prefetto;
5. Nullità per errata applicazione del calcolo di spese di notifica a mezzo posta.)
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 688/2021 del
21.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari nella persona del Giudice dott.ssa Perrone, depositata in data 28.12.2021 e per l'effetto annullare le ordinanze- ingiunzione indicate in premessa”.
La , pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
Il Tribunale osserva: deve, in via preliminare, essere dichiarata la contumacia della
. Controparte_1
Nel merito l'appello è infondato: non possono, infatti, trovare accoglimento le deduzioni dell'appellante in relazione alla nullità della sentenza gravata per vizio di motivazione.
Il vizio di motivazione conduce alla nullità della pronuncia allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge imposto dall'art. 111, 6 co. Cost e dall'art. 132,
2 co. n. 4 c.p.c., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, senza cioè chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; Cass., S.U. n.
22232 del 2016).
Sono, quindi, colpite dalla sanzione della nullità, oltre alle sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez.
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6-3, 8/10/2014, n. 21257), anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass., sez. U., n. 22232 del
2016, nonché più recentemente Cass. n. 2441 del 2022).
Nel caso di specie, dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza è chiaramente evincibile, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, che il
Giudice di prime cure abbia ritenuto di accogliere l'opposizione limitatamente alla domanda di riduzione delle sanzioni irrogate.
In particolare il Giudice di Pace, dopo aver affermato che i verbali presupposti costituiscono prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli agenti verbalizzanti ex art. 2700 c.c. e aver dedotto che i documenti prodotti dal ricorrente e le dichiarazioni rese dai testimoni nel caso di specie non erano sufficienti per ritenere integrato lo stato di necessità, ha ritenuto che in base all'esame delle circostanze concrete la sanzione inflitta potesse essere ridotta nel minimo di legge (individuato dallo stesso in €
3.547,00).
Ne consegue che il primo motivo d'appello non può essere accolto.
Il secondo motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe motivato l'esclusione dello stato di necessità è parimenti infondato, avendo il Giudice di prime cure fatto riferimento all'inidoneità delle prove documentali e testimoniali assunte nel corso del giudizio ai fini della prova dell'integrazione della predetta scriminante.
Ciò posto, nel merito il Tribunale ritiene che, come correttamente statuito dal Giudice di pace, non ricorrano i requisiti previsti dalla legge per l'operatività della scriminante invocata.
Invero, l'opponente ha riferito di essere stato colto da un improvviso malore e di aver pertanto consentito al figlio, allora minorenne, di mettersi alla guida per accompagnarlo allo studio medico del dott. . Controparte_4
5
Il Tribunale ritiene che le predette circostanze siano inidonee a integrare i presupposti di operatività della causa di giustificazione invocata, non sussistendo nella specie un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona non altrimenti evitabile se non con la commissione dell'illecito.
Deve infatti rilevarsi che dalla stessa documentazione in atti emerge che al , Pt_1 giunto nel predetto studio medico poco dopo l'irrogazione della sanzione, fu prescritta l'assunzione di un farmaco comune (cfr. certificato medico allegato) così che deve escludersi che il malore avvertito fosse correlato a una situazione di pericolo imminente di un danno grave alla persona, se si consideri che le circostanze furono tali da non comportare neanche la necessità di un ricovero.
Né l'opponente ha dedotto l'esistenza di specifici elementi oggettivi che lo avrebbero indotto a credere di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di vita, non evitabile se non mediante la violazione commessa, avendo lo stesso lamentato, in base al certificato medico in atti, un mero capogiro.
Le predette risultanze documentali non trovano, peraltro, smentita nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, peraltro meramente confermative delle circostanze formulate nei capitoli di prova e che, ad ogni modo non consentono di appurare la sussistenza di specifici elementi oggettivi che avrebbero potuto indurre l'ingiunto quanto meno a credere di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di vita non altrimenti evitabile se non con la violazione commessa.
Ne deriva l'infondatezza del secondo motivo d'appello.
Con riguardo al terzo motivo di doglianza, il Tribunale ritiene che gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal Giudice di prime cure e riproposti in questa sede siano infondati.
In particolare, insussistente è il lamentato vizio di motivazione delle ordinanze opposte:
l'ingiunto ha lamentato, in particolare, che nelle ordinanze impugnate non vi fosse alcun riferimento alle ragioni dallo stesso prospettate in sede amministrativa.
Sul punto deve osservarsi, in primo luogo, che nelle ordinanze impugnate vi è un richiamo alle deduzioni rese dal ricorrente in sede amministrativa che sono state ritenute dall'Amministrazione procedente infondate (si legge, infatti, nelle predette ordinanza: “considerato che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio;
rilevato, per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano,
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con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;
…”).
Deve, ad ogni modo, chiarirsi che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cass. Sez. 2, 21/05/2018, n. 12503).
Ne deriva che il predetto motivo di doglianza non può trovare accoglimento, potendo l'ingiunti riprodurre le deduzioni difensive già proposte in sede amministrativa nel presente giudizio.
Altresì infondato è il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inesistenza delle ordinanze oggetto di impugnazione per mancanza del certificato di conformità all'originale.
Il Tribunale ritiene di condividere il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia de documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez.
V, 5 luglio 2021, n. 18901; Cass., Sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476).
Il disconoscimento di conformità di una copia all'originale presuppone, quindi, che la copia prodotta sia difforme da un originale non prodotto.
L'esistenza di un originale (non prodotto) è, pertanto, il presupposto perché venga disconosciuta l'efficacia probatoria della copia prodotta, rispetto al cui originale il ricorrente deduce specificamente elementi in fatto tali da escludere che la copia prodotta possa definirsi a esso conforme.
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L'allegazione dell'inesistenza dell'originale – proposta nella specie - non attiene propriamente a un disconoscimento di conformità bensì ad altra difesa, ossia al fatto che la copia prodotta – in quanto priva di originale – è stata artificiosamente creata.
Il ricorrente, deducendo che – a fronte della produzione di copia fotostatica dell'originale - l'originale non esiste nell'ordinamento giuridico, allega che i fatti rappresentati nel documento prodotto in copia non possono esistere per assenza dell'originale stesso.
Il «diniego di originale» non attiene, quindi, alla contestazione del contenuto del documento (difforme da un originale esistente), bensì alla contestazione dell'esistenza stessa del documento, difesa che va ascritta alle contestazioni finalizzate a espungere dall'ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto in giudizio e che richiedono la querela di falso, proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata (Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718).
Deve, pertanto, concludersi che il disconoscimento, nella specie, non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto la mera inesistenza del documento originale, laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale. (Cass.
Sez. 5, 06/09/2024, n. 24029, Rv. 672257 – 01).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente il preteso vizio del provvedimento che sarebbe stato emesso da soggetto privo di delega e funzionalmente incompetente.
L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto è, infatti, legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento.
Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente. (Cass. Sez. 1, 02/02/2005, n. 2085, Rv. 579511 - 01)
Non può trovare accoglimento, inoltre, il motivo di doglianza concernente la carenza di firma autografa del soggetto che ha emesso le ordinanze.
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Sul punto si osserva che, qualora – come nel caso di specie - l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, ai sensi dell'art. 3, 2 co. L. n. 39/1993, l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art.3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 che prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi (Cass. Civ. Sez. 1,
31/05/2005, n. 11499)
Destituito di fondamento è poi il motivo di doglianza inerente la mancata audizione dell'interessato ex art. 18 L. 689/81: in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. ( Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019, Sez. U,
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
Privo di fondamento è, infine, il motivo di doglianza concernente l'errato calcolo nel verbale n. 900109528 del 9.03.2020 delle spese di notifica del procedimento, ivi stabilite in € 15.330,00, e correttamente indicato nell' ordinanza ingiunzione impugnata in € 16,28 per spese di accertamento, procedimento e notifica per ciascuna delle sanzioni.
Nel sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada (artt. 194 ss. del codice stesso) è previsto che il verbale consegnato (art. 200) o notificato (art. 201), ove non sia effettuato il pagamento ex art. 202, fondi la riscossione coattiva (art. 206, comma 1), mentre, ove sia proposto ricorso al prefetto (art. 203), qualora non sia disposta archiviazione, sia l'ordinanza-ingiunzione a costituire titolo esecutivo (art. 204, u.c., e art. 206 comma 1); ne consegue che il verbale di accertamento sussunto
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nell'ordinanza amministrativa, fruisce di vita propria solo (e a meri fini di riscossione) nell'ipotesi, non verificatasi, che nessuna opposizione venga proposta.
Ne deriva il difetto di interesse dell'opponente in ordine al motivo dedotto, essendo le spese di notifica esattamente conteggiate nell'ordinanza impugnata e avendo il giudice di pace, peraltro, modificato l'entità della sanzione dovuta.
Alla luce delle espresse considerazioni, l'impugnazione proposta deve essere integralmente rigettata con conferma della sentenza gravata.
La mancata costituzione in giudizio dell'appellato vittorioso esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 1540/2022 R.G. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_1
.
[...]
2. RIGETTA l'appello.
3. NULLA sulle spese.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in Castrovillari in data 15 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1540 / 2022 R.G
Udienza del 15/04/2025.
È presente per l'appellante l'Avv. FEDERICA GALLOTTA per delega dell'Avv. PETTA
MARIATERESA.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita l'Avv. GALLOTTA a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
L'Avv. GALLOTTA precisa riportandosi agli scritti difensivi in atti e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1540/2022 r.g.a.c., pendente
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(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIATERESA PETTA, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2021 ha proposto opposizione Parte_1
dinanzi al Giudice di pace di Castrovillari avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dalla PR_CSSPC 00000719 del 5.01.2021 e Controparte_1 CP_2 CP_3
PR_CSSPC 00000720 del 5.01.2021 notificate in data 25/01/2021, CP_2 CP_3
rappresentando:
- che in data 09/3/2020 erano stati elevati dalla Legione Carabinieri “Calabria Tenenza
Cassano” i verbali di contestazione n. 900109528 e n. 900109626 per la violazione degli artt. 115, 5 co. e 116, 15 e 17 co. C.d.S. perché in pari data alle ore 13:00 aveva consentito al minore – privo di patente di guida – di guidare il veicolo Persona_1
Fiat Panda targato AL564PM, in Cassano Allo Ionio, Via Cassano, frazione Doria;
- di aver proposto opposizione ai predetti verbali dinanzi alla Controparte_1 dopo aver rigettato l'opposizione gli ingiunto di pagare la somma di € 100,28 di cui €
84,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed € 16,28 per spese di accertamento, procedimento e notifica, nonché la somma di € 10.336,56 di cui € 10.220,00 per sanzione ed € 16,28 per spese di accertamento, procedimento e notifica.
Il ricorrente ha sostenuto che le ordinanze ingiunzione impugnate fossero illegittime per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990 e art. 17 L. n. 689/1981, in quanto nelle ordinanze vi sarebbe solo un generico riferimento ai motivi addotti a sua difesa dal ricorrente;
2. mancanza di certificato di conformità all'originale, in violazione dell'art. 18 D.P.R. n.
445/2000;
3. carenza di legittimazione ad adottare l'atto da parte del Vice Prefetto aggiunto, con violazione dell'art. 21 septies L. n. 15/2005;
4. mancanza di firma autografa del Prefetto;
5. illegittimità dei verbali essendo sussistente lo stato di necessità al momento della violazione, essendosi il minore messo alla guida per accompagnare il padre, colto da
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malore, allo studio medico del dott. , sito in Via Sibari, ad una Controparte_4
distanza di circa 300 metri, con tempo di percorrenza di circa 1 minuto;
6. nullità del verbale n. 900109528 per erroneità del calcolo della sanzione e delle spese di notifica;
7. nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa audizione dell'interessato, pur espressamente richiesta.
Tanto premesso ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione in epigrafe, annullare i medesimi provvedimenti per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento del ricorso per qualsiasi causa, infliggersi la pena pecuniaria nel minimo edittale”.
Pur ritualmente citata in giudizio, la non si è costituita in primo Controparte_1
grado.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di due testimoni, all' udienza del
21/12/2021 la causa iscritta al n. 153/2021 R.G. è stata trattenuta in decisione e con sentenza n. 688/2021 pubblicata il 28/12/2021 il Giudice di Pace di Castrovillari ha così stabilito: “ritenuta la continuità, riduce la sanzione inflitta, nel minimo di legge.
Compensa le spese”.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza censurando la Parte_1
decisione del giudice di prime cure e deducendone in particolare la nullità:
- per illegittimità della motivazione, non avendo il Giudice di Pace accolto né rigettato il ricorso e non essendo comprensibile l'iter logico dallo stesso seguito: ad avviso dell'appellante, pur leggendosi nella sentenza che “il ricorso merita accoglimento.
Relativamente ai motivi di doglianza addotti da parte ricorrente, si osserva che gli atti impugnati, pur risultando esenti da vizi di legittimità e, in considerazione che i verbali presupposti, costituiscono prova, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., relativamente ai fatti accertati in presenza degli agenti verbalizzanti, in data 09.03.2020 nel corso della medesima condotta, in violazione di legge, possono essere parzialmente revocati con la riduzione al minimo della sanzione inflitta, per i motivi che seguono” , così che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere il ricorso, nel dispositivo della sentenza mancherebbe la parte relativa all'accoglimento o rigetto del ricorso, leggendosi soltanto che “il Giudice di Pace ritenuta la continuità, riduce la sanzione inflitta nel minimo di legge. Compensa le spese”;
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- per vizio di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure motivato l'esclusione dello stato di necessità;
- per omesso esame degli ulteriori motivi di impugnazione proposti in primo grado ( 1.
Illegittimità delle ordinanze-ingiunzione per difetto di motivazione;
2.
Inesistenza/illegittimità e nullità delle ordinanze-ingiunzione prefettizie per mancanza di certificato di conformità all'originale;
3. Nullità delle ordinanze-ingiunzione prefettizia per carenza di legittimazione ad adottare l'atto da parte del viceprefetto aggiunto – incompetenza funzionale del viceprefetto;
4. Nullità dei provvedimenti per mancanza della firma autografa del prefetto;
5. Nullità per errata applicazione del calcolo di spese di notifica a mezzo posta.)
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 688/2021 del
21.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari nella persona del Giudice dott.ssa Perrone, depositata in data 28.12.2021 e per l'effetto annullare le ordinanze- ingiunzione indicate in premessa”.
La , pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
Il Tribunale osserva: deve, in via preliminare, essere dichiarata la contumacia della
. Controparte_1
Nel merito l'appello è infondato: non possono, infatti, trovare accoglimento le deduzioni dell'appellante in relazione alla nullità della sentenza gravata per vizio di motivazione.
Il vizio di motivazione conduce alla nullità della pronuncia allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge imposto dall'art. 111, 6 co. Cost e dall'art. 132,
2 co. n. 4 c.p.c., omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, senza cioè chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; Cass., S.U. n.
22232 del 2016).
Sono, quindi, colpite dalla sanzione della nullità, oltre alle sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez.
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6-3, 8/10/2014, n. 21257), anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass., sez. U., n. 22232 del
2016, nonché più recentemente Cass. n. 2441 del 2022).
Nel caso di specie, dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza è chiaramente evincibile, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, che il
Giudice di prime cure abbia ritenuto di accogliere l'opposizione limitatamente alla domanda di riduzione delle sanzioni irrogate.
In particolare il Giudice di Pace, dopo aver affermato che i verbali presupposti costituiscono prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli agenti verbalizzanti ex art. 2700 c.c. e aver dedotto che i documenti prodotti dal ricorrente e le dichiarazioni rese dai testimoni nel caso di specie non erano sufficienti per ritenere integrato lo stato di necessità, ha ritenuto che in base all'esame delle circostanze concrete la sanzione inflitta potesse essere ridotta nel minimo di legge (individuato dallo stesso in €
3.547,00).
Ne consegue che il primo motivo d'appello non può essere accolto.
Il secondo motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe motivato l'esclusione dello stato di necessità è parimenti infondato, avendo il Giudice di prime cure fatto riferimento all'inidoneità delle prove documentali e testimoniali assunte nel corso del giudizio ai fini della prova dell'integrazione della predetta scriminante.
Ciò posto, nel merito il Tribunale ritiene che, come correttamente statuito dal Giudice di pace, non ricorrano i requisiti previsti dalla legge per l'operatività della scriminante invocata.
Invero, l'opponente ha riferito di essere stato colto da un improvviso malore e di aver pertanto consentito al figlio, allora minorenne, di mettersi alla guida per accompagnarlo allo studio medico del dott. . Controparte_4
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Il Tribunale ritiene che le predette circostanze siano inidonee a integrare i presupposti di operatività della causa di giustificazione invocata, non sussistendo nella specie un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona non altrimenti evitabile se non con la commissione dell'illecito.
Deve infatti rilevarsi che dalla stessa documentazione in atti emerge che al , Pt_1 giunto nel predetto studio medico poco dopo l'irrogazione della sanzione, fu prescritta l'assunzione di un farmaco comune (cfr. certificato medico allegato) così che deve escludersi che il malore avvertito fosse correlato a una situazione di pericolo imminente di un danno grave alla persona, se si consideri che le circostanze furono tali da non comportare neanche la necessità di un ricovero.
Né l'opponente ha dedotto l'esistenza di specifici elementi oggettivi che lo avrebbero indotto a credere di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di vita, non evitabile se non mediante la violazione commessa, avendo lo stesso lamentato, in base al certificato medico in atti, un mero capogiro.
Le predette risultanze documentali non trovano, peraltro, smentita nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, peraltro meramente confermative delle circostanze formulate nei capitoli di prova e che, ad ogni modo non consentono di appurare la sussistenza di specifici elementi oggettivi che avrebbero potuto indurre l'ingiunto quanto meno a credere di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di vita non altrimenti evitabile se non con la violazione commessa.
Ne deriva l'infondatezza del secondo motivo d'appello.
Con riguardo al terzo motivo di doglianza, il Tribunale ritiene che gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal Giudice di prime cure e riproposti in questa sede siano infondati.
In particolare, insussistente è il lamentato vizio di motivazione delle ordinanze opposte:
l'ingiunto ha lamentato, in particolare, che nelle ordinanze impugnate non vi fosse alcun riferimento alle ragioni dallo stesso prospettate in sede amministrativa.
Sul punto deve osservarsi, in primo luogo, che nelle ordinanze impugnate vi è un richiamo alle deduzioni rese dal ricorrente in sede amministrativa che sono state ritenute dall'Amministrazione procedente infondate (si legge, infatti, nelle predette ordinanza: “considerato che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio;
rilevato, per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano,
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con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;
…”).
Deve, ad ogni modo, chiarirsi che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cass. Sez. 2, 21/05/2018, n. 12503).
Ne deriva che il predetto motivo di doglianza non può trovare accoglimento, potendo l'ingiunti riprodurre le deduzioni difensive già proposte in sede amministrativa nel presente giudizio.
Altresì infondato è il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inesistenza delle ordinanze oggetto di impugnazione per mancanza del certificato di conformità all'originale.
Il Tribunale ritiene di condividere il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia de documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., Sez.
V, 5 luglio 2021, n. 18901; Cass., Sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476).
Il disconoscimento di conformità di una copia all'originale presuppone, quindi, che la copia prodotta sia difforme da un originale non prodotto.
L'esistenza di un originale (non prodotto) è, pertanto, il presupposto perché venga disconosciuta l'efficacia probatoria della copia prodotta, rispetto al cui originale il ricorrente deduce specificamente elementi in fatto tali da escludere che la copia prodotta possa definirsi a esso conforme.
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L'allegazione dell'inesistenza dell'originale – proposta nella specie - non attiene propriamente a un disconoscimento di conformità bensì ad altra difesa, ossia al fatto che la copia prodotta – in quanto priva di originale – è stata artificiosamente creata.
Il ricorrente, deducendo che – a fronte della produzione di copia fotostatica dell'originale - l'originale non esiste nell'ordinamento giuridico, allega che i fatti rappresentati nel documento prodotto in copia non possono esistere per assenza dell'originale stesso.
Il «diniego di originale» non attiene, quindi, alla contestazione del contenuto del documento (difforme da un originale esistente), bensì alla contestazione dell'esistenza stessa del documento, difesa che va ascritta alle contestazioni finalizzate a espungere dall'ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto in giudizio e che richiedono la querela di falso, proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata (Cass., Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718).
Deve, pertanto, concludersi che il disconoscimento, nella specie, non può ritenersi specifico in relazione alle ragioni per le quali è stato effettuato, avendo sul punto il ricorrente addotto la mera inesistenza del documento originale, laddove la specificità deve riferirsi a specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico, relative alla copia prodotta rispetto a un originale. (Cass.
Sez. 5, 06/09/2024, n. 24029, Rv. 672257 – 01).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente il preteso vizio del provvedimento che sarebbe stato emesso da soggetto privo di delega e funzionalmente incompetente.
L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto è, infatti, legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento.
Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente. (Cass. Sez. 1, 02/02/2005, n. 2085, Rv. 579511 - 01)
Non può trovare accoglimento, inoltre, il motivo di doglianza concernente la carenza di firma autografa del soggetto che ha emesso le ordinanze.
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Sul punto si osserva che, qualora – come nel caso di specie - l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, ai sensi dell'art. 3, 2 co. L. n. 39/1993, l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art.3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 che prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi (Cass. Civ. Sez. 1,
31/05/2005, n. 11499)
Destituito di fondamento è poi il motivo di doglianza inerente la mancata audizione dell'interessato ex art. 18 L. 689/81: in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. ( Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019, Sez. U,
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).
Privo di fondamento è, infine, il motivo di doglianza concernente l'errato calcolo nel verbale n. 900109528 del 9.03.2020 delle spese di notifica del procedimento, ivi stabilite in € 15.330,00, e correttamente indicato nell' ordinanza ingiunzione impugnata in € 16,28 per spese di accertamento, procedimento e notifica per ciascuna delle sanzioni.
Nel sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada (artt. 194 ss. del codice stesso) è previsto che il verbale consegnato (art. 200) o notificato (art. 201), ove non sia effettuato il pagamento ex art. 202, fondi la riscossione coattiva (art. 206, comma 1), mentre, ove sia proposto ricorso al prefetto (art. 203), qualora non sia disposta archiviazione, sia l'ordinanza-ingiunzione a costituire titolo esecutivo (art. 204, u.c., e art. 206 comma 1); ne consegue che il verbale di accertamento sussunto
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nell'ordinanza amministrativa, fruisce di vita propria solo (e a meri fini di riscossione) nell'ipotesi, non verificatasi, che nessuna opposizione venga proposta.
Ne deriva il difetto di interesse dell'opponente in ordine al motivo dedotto, essendo le spese di notifica esattamente conteggiate nell'ordinanza impugnata e avendo il giudice di pace, peraltro, modificato l'entità della sanzione dovuta.
Alla luce delle espresse considerazioni, l'impugnazione proposta deve essere integralmente rigettata con conferma della sentenza gravata.
La mancata costituzione in giudizio dell'appellato vittorioso esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 1540/2022 R.G. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_1
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[...]
2. RIGETTA l'appello.
3. NULLA sulle spese.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in Castrovillari in data 15 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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