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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente e Relatore BERNARDO CLAUDIA, Giudice GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6726/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 CONTR. STRADA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 IMP.SOST.CONTR. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160020236816000 CONTRA.STRADA. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160020236816000 IMP.SOST.CONTR. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170006463701000 CONTRA.STRADA. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004927661000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180010780500000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005656882000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005059342000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210059945703000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210070588943000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220009762070000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 734/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorrente_1Con atto depositato presso la segreteria di questa Corte di giustizia tributaria proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259009994917/000, notificatale in data 14.6.2025 e recante la richiesta di pagamento di €.7.772,60, nella quale erano elencate n. 9 cartelle esattoriali. La ricorrente, dopo avere elencato le sottostanti cartelle esattoriali, deduceva che:
1) le cartelle di pagamento indicate ai nn. da 1 a 5 erano state annullate con la sentenza n. 2531/2025 di questa Corte, depositata il 30/04/2025, notificata il 15/05/2025 non appellata e quindi definitiva;
2) la cartella di pagamento indicata al n.2 era stata annullata, oltre che dalla summenzionata sentenza
2531/2025, anche dalla sentenza n. 411/2023 del Giudice di pace di Barcellona, non appellata e quindi definitiva.
La ricorrente, pertanto, articolava i seguenti motivi di ricorso:
a) Eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica;
b) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 Dpr. n. 602/73;
c) prescrizione e decadenza;
d) Inesistenza giuridica dell'impugnata Intimazione di pagamento per violazione di Legge;
e) Mancata prova del proprio credito da parte degli Enti creditori in violazione del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
La ricorrente esponeva, infine, di avere presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) in riferimento alle cartelle di pagamento indicate ai nn. dal 6 al 9 del ricorso e di avere regolarmente pagato le rate del piano.
L'Agenzia delle Entrate RI si costituiva in giudizio per contestare la ammissibilità e fondatezza del ricorso. In data 3.2.2026 la ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale, oltre ad insistere nei motivi di ricorso, ha anche eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate
RI tramite difensore del libero foro.
All'esito della odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente merita di essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della costituzione di ER, che si
è avvalso di un avvocato del libero foro.
L'eccezione è infondata e merita di essere rigettata.
Ed invero, a fronte del manifesto contrasto giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge 28 giugno 2019, con “Norma di interpretazione
Nominativo_1autentica in materia di difesa in giudizio dell' ”, in vigore dal 30 giugno.
Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo
43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica
Nominativo_1esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Con tale norma, il legislatore ha, quindi, chiarito che al di fuori della tipologia di controversie
Nominativo_1convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l' può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici, e ciò senza dovere adottare apposita motivata delibera.
Insomma, il legislatore ha voluto affermare – in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale più volte descritto – che la difesa di ER da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del
“patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai comma 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Non si tratta, dunque, di patrocinio obbligatorio (benché derogabile), ma “convenzionale”, seppur fondato sulla esplicita previsione normativa che a tanto abilita
ER e l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui ER, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. Si tratta di previsione del tutto condivisibile, atteso che il ricorso ad un libero professionista ha un costo che, anche indirettamente, finisce col gravare su disponibilità pubbliche. La regola non opera, tuttavia, nell'ipotesi inversa, quando cioè sia l'Avvocatura dello Stato a declinare il patrocinio, giacché la sua indisponibilità finisce in tal caso con l'esonerare ER dall'adozione dell'iter aggravato. Merita di essere, altresì, rigettata l'ulteriore eccezione preliminare proposta dalla ricorrente sul rilievo che la sentenza n.2531/25 di questa Corte di giustizia ha annullato solo l'avviso di intimazione n.29520249006101163/000, ma – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – alcuna statuizione è stata emessa per quanto riguarda le sottostanti cartelle esattoriali (alcune delle quali richiamate nell'intimazione oggetto del ricorso che occupa), che non possono, quindi, ritenersi annullate.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di ricorso come sopra calendati va osservato quanto segue.
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per un verso, infatti, la stessa ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere ricevuto la notifica dell'atto in data
14.6.2025, per altro, eventuali vizi relativi alla notifica non determinano certamente l'inesistenza della stessa, ma, al più, la mera nullità che risulta sanata, ex art.156 cpc, dal principio del raggiungimento dello scopo, come confermato dalla tempestività del successivo ricorso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili atteso che, concernendo contestazioni attinenti al merito delle pretese, andavano proposti attraverso la tempestiva impugnazione delle prodromiche cartelle esattoriali. Cartelle che, per come documentato da ER, sono state ritualmente notificate alla ricorrente e non impugnate nei termini e, pertanto, sono divenute definitive.
Con il quarto motivo è stata eccepita l'inesistenza giuridica dell'impugnata Intimazione di pagamento per violazione dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
30 giugno 2022. La ricorrente, infatti, ha esposto di avere aderito alla detta rottamazione di avere ritualmente provveduto al pagamento delle rate.
L'eccezione è infondata atteso che il concessionario non ha avviato alcuna procedura esecutiva, ma si è limitato a notificare, anche al fine di interrompere i termini di prescrizione, un'intimazione di pagamento.
Il quinto ed ultimo motivo di ricorso va rigettato, essendosi la ricorrente limitata a dedurre laconicamente la mancata prova del credito, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Per le esposte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ER liquidate in euro 1.500,00, per compensi, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Messina 13.2.2026
IL PRESIDENTE REL./EST.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente e Relatore BERNARDO CLAUDIA, Giudice GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6726/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 CONTR. STRADA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 IMP.SOST.CONTR. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009994917000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160020236816000 CONTRA.STRADA. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160020236816000 IMP.SOST.CONTR. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170006463701000 CONTRA.STRADA. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004927661000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180010780500000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005656882000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005059342000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210059945703000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210070588943000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220009762070000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 734/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorrente_1Con atto depositato presso la segreteria di questa Corte di giustizia tributaria proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259009994917/000, notificatale in data 14.6.2025 e recante la richiesta di pagamento di €.7.772,60, nella quale erano elencate n. 9 cartelle esattoriali. La ricorrente, dopo avere elencato le sottostanti cartelle esattoriali, deduceva che:
1) le cartelle di pagamento indicate ai nn. da 1 a 5 erano state annullate con la sentenza n. 2531/2025 di questa Corte, depositata il 30/04/2025, notificata il 15/05/2025 non appellata e quindi definitiva;
2) la cartella di pagamento indicata al n.2 era stata annullata, oltre che dalla summenzionata sentenza
2531/2025, anche dalla sentenza n. 411/2023 del Giudice di pace di Barcellona, non appellata e quindi definitiva.
La ricorrente, pertanto, articolava i seguenti motivi di ricorso:
a) Eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica;
b) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 Dpr. n. 602/73;
c) prescrizione e decadenza;
d) Inesistenza giuridica dell'impugnata Intimazione di pagamento per violazione di Legge;
e) Mancata prova del proprio credito da parte degli Enti creditori in violazione del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
La ricorrente esponeva, infine, di avere presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) in riferimento alle cartelle di pagamento indicate ai nn. dal 6 al 9 del ricorso e di avere regolarmente pagato le rate del piano.
L'Agenzia delle Entrate RI si costituiva in giudizio per contestare la ammissibilità e fondatezza del ricorso. In data 3.2.2026 la ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale, oltre ad insistere nei motivi di ricorso, ha anche eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate
RI tramite difensore del libero foro.
All'esito della odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente merita di essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della costituzione di ER, che si
è avvalso di un avvocato del libero foro.
L'eccezione è infondata e merita di essere rigettata.
Ed invero, a fronte del manifesto contrasto giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge 28 giugno 2019, con “Norma di interpretazione
Nominativo_1autentica in materia di difesa in giudizio dell' ”, in vigore dal 30 giugno.
Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo
43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica
Nominativo_1esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
Con tale norma, il legislatore ha, quindi, chiarito che al di fuori della tipologia di controversie
Nominativo_1convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l' può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici, e ciò senza dovere adottare apposita motivata delibera.
Insomma, il legislatore ha voluto affermare – in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale più volte descritto – che la difesa di ER da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del
“patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai comma 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Non si tratta, dunque, di patrocinio obbligatorio (benché derogabile), ma “convenzionale”, seppur fondato sulla esplicita previsione normativa che a tanto abilita
ER e l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui ER, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. Si tratta di previsione del tutto condivisibile, atteso che il ricorso ad un libero professionista ha un costo che, anche indirettamente, finisce col gravare su disponibilità pubbliche. La regola non opera, tuttavia, nell'ipotesi inversa, quando cioè sia l'Avvocatura dello Stato a declinare il patrocinio, giacché la sua indisponibilità finisce in tal caso con l'esonerare ER dall'adozione dell'iter aggravato. Merita di essere, altresì, rigettata l'ulteriore eccezione preliminare proposta dalla ricorrente sul rilievo che la sentenza n.2531/25 di questa Corte di giustizia ha annullato solo l'avviso di intimazione n.29520249006101163/000, ma – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – alcuna statuizione è stata emessa per quanto riguarda le sottostanti cartelle esattoriali (alcune delle quali richiamate nell'intimazione oggetto del ricorso che occupa), che non possono, quindi, ritenersi annullate.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di ricorso come sopra calendati va osservato quanto segue.
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per un verso, infatti, la stessa ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere ricevuto la notifica dell'atto in data
14.6.2025, per altro, eventuali vizi relativi alla notifica non determinano certamente l'inesistenza della stessa, ma, al più, la mera nullità che risulta sanata, ex art.156 cpc, dal principio del raggiungimento dello scopo, come confermato dalla tempestività del successivo ricorso.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili atteso che, concernendo contestazioni attinenti al merito delle pretese, andavano proposti attraverso la tempestiva impugnazione delle prodromiche cartelle esattoriali. Cartelle che, per come documentato da ER, sono state ritualmente notificate alla ricorrente e non impugnate nei termini e, pertanto, sono divenute definitive.
Con il quarto motivo è stata eccepita l'inesistenza giuridica dell'impugnata Intimazione di pagamento per violazione dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
30 giugno 2022. La ricorrente, infatti, ha esposto di avere aderito alla detta rottamazione di avere ritualmente provveduto al pagamento delle rate.
L'eccezione è infondata atteso che il concessionario non ha avviato alcuna procedura esecutiva, ma si è limitato a notificare, anche al fine di interrompere i termini di prescrizione, un'intimazione di pagamento.
Il quinto ed ultimo motivo di ricorso va rigettato, essendosi la ricorrente limitata a dedurre laconicamente la mancata prova del credito, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Per le esposte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ER liquidate in euro 1.500,00, per compensi, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Messina 13.2.2026
IL PRESIDENTE REL./EST.