Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2025 promossa con ricorso congiunto in data
23.1.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(MB) in Vicolo Gargantini n. 15, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Bellini che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Carnate (MB) in Via Europa n. 1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Bellini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni così come specificate in ricorso;
2) ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio N. 23, Serie C, Parte II anno 2024 (cfr. doc. 01).
3) dichiarare compensate le spese legali, con ammissione della Sig.ra al beneficio del Pt_1 gratuito patrocinio;
ed OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
2) la casa coniugale sita a Carnate, Vicolo Gargantini, 15, attualmente in comproprietà tra i ricorrenti, è assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra Per quanto attiene alle disposizioni Pt_1 immobiliari di cui al ricorso, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della quota di proprietà;
3) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate:
a) Il Sig. trasferirà alla Sig.ra che accetta, la propria quota Parte_2 Parte_1 di un mezzo del seguente immobile sito in Carnate, Vicolo Gargantini, 15, ovvero quanto dallo stesso acquistato in forza dell'atto di compravendita del giorno 22 novembre 2023 ricevuto dal Notaio
[...]
, repertorio numero 19997/16817, registrato a Lecco il giorno 28 novembre 2023 al numero Per_1
15856 serie 1T, trascritto a Milano 2 il giorno 28 novembre 2023 al numero 112841/161147 e precisamente:
• nel fabbricato principale, appartamento al piano primo composto da soggiorno, cucina, camera, disimpegno, w.c. ed antistante area di pertinenza, censito in Catasto Fabbricati al foglio 15, map.
20, sub 1, graffato col map. 15, Via Gargantini, 11, piano 1, catg. A/3, classe 2, vani 4, sup. act. Mq.
72, Rendita cat. Euro 206,58;
• Ente urbano di ettari 0.00.18;
• Pertinenziale vano rustico ex stalla con area di proprietà e portico al piano terra con sovrastante altro vano rustico ex fienile al piano primo censito in Cat. Fab. al foglio 15, map. 28, Via Gargantini, piano T-1, ctg. c/2, cl. 2, mq 33, sup. cat. Mq.48, rendita cat. Euro 49,43;
b) il Sig. , prestando le garanzie di legge, trasferirà la propria quota di immobile, Parte_2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri alla Sig.ra per l'importo di € Parte_1
25.000,00;
c) ad ogni effetto di legge nonché per l'applicazione del trattamento fiscale di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (esenzione dell'imposta di registro, di bollo e di ogni altra tassa) le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che le disposizioni patrimoniali, contenute nella presente convenzione sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
5) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
6) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
7) salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi”.
Le parti hanno integrato e sottoscritto le proprie conclusioni con atto depositato in data 6.3.2025 dichiarando testualmente che “il trasferimento dei beni immobili così come descritti nel ricorso avverrà con separato atto notarile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Merate
(LC) in data 11.5.2024 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 7.2.2025 per l'udienza del 6.3.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. Le parti hanno precisato che il trasferimento immobiliare avverrà avanti il Notaio.
III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate (LC) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi