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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2882 /2024 tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE/I e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 10.7.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. AMENDOLA Parte_1 CIRA in sost. avv. NATALE PE;
nessuno per il Controparte_1
.
[...]
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, dichiarando di rinunciare alla domanda relativa all'annualità 2022/2023, e insistendo nella parte restante del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2882/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NATALE Parte_1 C.F._2
PE e AG RA, e domicilio eletto in Aversa via E.Fermi 25
-ricorrente-
contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA, e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17/11/2024, esponeva quanto segue: Parte_1
“Il ricorrente ha svolto servizio, in favore dell'Amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:”
- A.S. 2020/2021 contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 23/09/2020 e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Superiore
“VITTORIO VENETO” di Napoli;
- A.S. 2021/2022 contratto dal 21/09/2021 al 26/10/2021 per n. 14 ore settimanali di lezione, presso I.P.S.A.R. di Napoli;
dal 17/11/2021 al 22/12/2021; dal Controparte_3 23/12/2021 al 28/02/2022; dal 01/03/2022 al 31/03/2022; dal 01/04/2022 al 08/06/2022; dal 09/06/2022 al 09/06/2022; dal 20/06/2022 al 06/07/2022. Tutti gli incarichi di supplenza sono
2 stati svolti con un orario settimanale di insegnamento pari a 18 ore, presso l'Istituto Superiore “FORTUNATO” di Napoli;
- A.S. 2022/2023 contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto “OLIVETTI” di Monza. Il ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituiva con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 30/06/2025, con la quale contestava il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente per l'anno scolastico 2021/2022, in ragione del carattere saltuario e di breve durata del relativo rapporto di lavoro, conclusosi in data 08/06/2022. Contestava, inoltre, il diritto al beneficio per l'anno scolastico 2022/2023, sostenendo che lo stesso sarebbe stato già riconosciuto in via amministrativa a seguito dell'immissione in ruolo del ricorrente.
All'udienza fissata per la discussione della causa, il difensore di parte ricorrente rinunciava alla domanda relativamente all'annualità 2022/2023.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda oggetto di rinuncia di cui sopra. La pretesa economica del ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale
3 docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
4 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, confermato che il diritto alla fruizione della Carta del Docente spetta anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, relativa a contratti di supplenza con termine al 30 giugno (termine delle attività didattiche) ovvero al 31 agosto (termine dell'anno scolastico). Considerato, altresì, che il ricorrente risulta attualmente in servizio nel sistema scolastico in qualità di docente di ruolo, come da documentazione prodotta in atti, compete allo stesso l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Deve essere destituita di fondamento la contestazione sollevata dal in relazione CP_1 all'anno scolastico 2021/2022, sull'asserita brevità e saltuarietà del servizio prestato, atteso
5 che il ricorrente ha svolto attività lavorativa mediante una pluralità di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, con termine ultimo nel mese di luglio 2022. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione del Controparte_1 ricorrente, per la formazione relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.000,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'annualità 2022/2023, la cui domanda è stata oggetto di rinuncia. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14 disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2. Condanna il a mettere a disposizione del ricorrente, Controparte_1 tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
3. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'annualità 2022/2023;
4. Rigetta l'eccezione sollevata dal;
Controparte_1
5. condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U., se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Monza, 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2882 /2024 tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE/I e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 10.7.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. AMENDOLA Parte_1 CIRA in sost. avv. NATALE PE;
nessuno per il Controparte_1
.
[...]
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, dichiarando di rinunciare alla domanda relativa all'annualità 2022/2023, e insistendo nella parte restante del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2882/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NATALE Parte_1 C.F._2
PE e AG RA, e domicilio eletto in Aversa via E.Fermi 25
-ricorrente-
contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA, e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17/11/2024, esponeva quanto segue: Parte_1
“Il ricorrente ha svolto servizio, in favore dell'Amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:”
- A.S. 2020/2021 contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 23/09/2020 e cessazione al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Superiore
“VITTORIO VENETO” di Napoli;
- A.S. 2021/2022 contratto dal 21/09/2021 al 26/10/2021 per n. 14 ore settimanali di lezione, presso I.P.S.A.R. di Napoli;
dal 17/11/2021 al 22/12/2021; dal Controparte_3 23/12/2021 al 28/02/2022; dal 01/03/2022 al 31/03/2022; dal 01/04/2022 al 08/06/2022; dal 09/06/2022 al 09/06/2022; dal 20/06/2022 al 06/07/2022. Tutti gli incarichi di supplenza sono
2 stati svolti con un orario settimanale di insegnamento pari a 18 ore, presso l'Istituto Superiore “FORTUNATO” di Napoli;
- A.S. 2022/2023 contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto “OLIVETTI” di Monza. Il ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.. Il si costituiva con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 30/06/2025, con la quale contestava il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente per l'anno scolastico 2021/2022, in ragione del carattere saltuario e di breve durata del relativo rapporto di lavoro, conclusosi in data 08/06/2022. Contestava, inoltre, il diritto al beneficio per l'anno scolastico 2022/2023, sostenendo che lo stesso sarebbe stato già riconosciuto in via amministrativa a seguito dell'immissione in ruolo del ricorrente.
All'udienza fissata per la discussione della causa, il difensore di parte ricorrente rinunciava alla domanda relativamente all'annualità 2022/2023.
Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda oggetto di rinuncia di cui sopra. La pretesa economica del ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale
3 docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
4 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, confermato che il diritto alla fruizione della Carta del Docente spetta anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, relativa a contratti di supplenza con termine al 30 giugno (termine delle attività didattiche) ovvero al 31 agosto (termine dell'anno scolastico). Considerato, altresì, che il ricorrente risulta attualmente in servizio nel sistema scolastico in qualità di docente di ruolo, come da documentazione prodotta in atti, compete allo stesso l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Deve essere destituita di fondamento la contestazione sollevata dal in relazione CP_1 all'anno scolastico 2021/2022, sull'asserita brevità e saltuarietà del servizio prestato, atteso
5 che il ricorrente ha svolto attività lavorativa mediante una pluralità di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, con termine ultimo nel mese di luglio 2022. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione del Controparte_1 ricorrente, per la formazione relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.000,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'annualità 2022/2023, la cui domanda è stata oggetto di rinuncia. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14 disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Parte_1 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2. Condanna il a mettere a disposizione del ricorrente, Controparte_1 tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
3. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'annualità 2022/2023;
4. Rigetta l'eccezione sollevata dal;
Controparte_1
5. condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U., se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Monza, 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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