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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritte ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 16.10.25, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 9952/24, la seguente
SENTENZA TRA
, rapp. e dif. dall'avv.to Giordano Angelo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.7.24 l'istante esponeva: di essere titolare di trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2021 riconosciuta e liquidata dall' in data 22.6.22; CP_1
che l' ha errato nelle operazioni di quantificazione della prestazione perché CP_1
ha utilizzato come base di calcolo un importo inadeguato alla luce della normativa vigente.
Tanto esposto, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del CP_1
diritto al pagamento e per il conseguente pagamento della somma risultante dalla differenza tra quanto liquidato e quanto in realtà spettante.
Il tutto con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Resisteva l . CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza delle cui motivazioni veniva data pubblica lettura.
La domanda va rigettata essendo parte ricorrente incorsa nella decadenza annuale di cui all'art. 47 d.p.r. 639/70.
L'art. 47 d.p.r. 639/70 stabilisce che per le controversie in materia di prestazioni temporanee l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno.
Poi è intervenuto l'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 che, ha aggiunto all'art. 47 dpr 639/70 il seguente comma: "le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte …. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione …" (art. 38, comma 1, lettera d); il successivo comma 3° prevede che: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La norma in questione ha dunque disposto l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui si discuta della riliquidazione di prestazioni riconosciute solo in parte;
inoltre, la stessa ha precisato che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Tanto esposto in via di principio, e passando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui alla nuova formulazione dell'art. 47; invero, come si evince dalla stessa esposizione in fatto contenuta in ricorso
– oltre che dalla documentazione allegata - il riconoscimento (che l'istante reputa) parziale del diritto a percepire la prestazione è avvenuto in data 22.6.22 ed il ricorso per ottenerne la riliquidazione è stato depositato in data 27.7.24, oltre il termine annuale di decadenza.
2 Deve conseguirne il rigetto della domanda;
la particolarità della fattispecie impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: rigetta la domanda;
spese compensate.
Aversa, 19.10.2025
Il Giudice Dott. Marco Bottino
3
SENTENZA TRA
, rapp. e dif. dall'avv.to Giordano Angelo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.7.24 l'istante esponeva: di essere titolare di trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2021 riconosciuta e liquidata dall' in data 22.6.22; CP_1
che l' ha errato nelle operazioni di quantificazione della prestazione perché CP_1
ha utilizzato come base di calcolo un importo inadeguato alla luce della normativa vigente.
Tanto esposto, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del CP_1
diritto al pagamento e per il conseguente pagamento della somma risultante dalla differenza tra quanto liquidato e quanto in realtà spettante.
Il tutto con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Resisteva l . CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza delle cui motivazioni veniva data pubblica lettura.
La domanda va rigettata essendo parte ricorrente incorsa nella decadenza annuale di cui all'art. 47 d.p.r. 639/70.
L'art. 47 d.p.r. 639/70 stabilisce che per le controversie in materia di prestazioni temporanee l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno.
Poi è intervenuto l'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 che, ha aggiunto all'art. 47 dpr 639/70 il seguente comma: "le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte …. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione …" (art. 38, comma 1, lettera d); il successivo comma 3° prevede che: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La norma in questione ha dunque disposto l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui si discuta della riliquidazione di prestazioni riconosciute solo in parte;
inoltre, la stessa ha precisato che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Tanto esposto in via di principio, e passando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui alla nuova formulazione dell'art. 47; invero, come si evince dalla stessa esposizione in fatto contenuta in ricorso
– oltre che dalla documentazione allegata - il riconoscimento (che l'istante reputa) parziale del diritto a percepire la prestazione è avvenuto in data 22.6.22 ed il ricorso per ottenerne la riliquidazione è stato depositato in data 27.7.24, oltre il termine annuale di decadenza.
2 Deve conseguirne il rigetto della domanda;
la particolarità della fattispecie impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: rigetta la domanda;
spese compensate.
Aversa, 19.10.2025
Il Giudice Dott. Marco Bottino
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