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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2323/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18069/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0085016643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2333/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS (agente per la riscossione per la provincia di Napoli) e la Regione Campania impugnando la cartella di pagamento n. 071 2025
0085016643000, che assume essergli stata notificata in data 2 ottobre 2025 (€ . 320,64 tassa auto 2020 - veicolo targato Targa_1).
Assume la omessa notifica dell'atto presupposto nonchè la inesistenza della debenza in quanto il veicolo è sttao oggetto di furto, come comproverebbe regolare denuncia sporta alle autorità competenti che “si verserà in atti”.
Conclude per l'acccoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente, eccepisce la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare la cartella esattoriale evidenziando che “il ricorso, ai sensi degli artt.
18-22, D.lgs. n° 546/92 deve essere proposto, a pena di inammissibilità (art. 21 Dlg. n. 546/92), entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato. Nella fattispecie il ricorso viene presentato oltre 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale impugnata. Si evidenzia, infatti, che la cartella esattoriale n. 07120250085016643000 risulta notificata, nelle mani della moglie, sig.ra Nominativo_1, in data 22.5.2025 contrariamente a quanto dedotto da controparte che dichiara che la notifica è avvenuta in data 02/10/2025 - mentre il ricorso, proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, è stato notificato il 26.10.2025. Afferma poi la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto asserisce il ricorrente, la cartella di pagamento opposta risulta notificata in data 22 maggio 2025, a mani della moglie del ricorrente e non il 2 ottobre, come inveritieramente si afferma nel ricorso, nel quale si parla anche di una denunzia di furto del veicolo che si riserva di versare in atti.
La oggettiva inammissibilità del ricorso, comunque, preclude ogni valutazione e determina la condanna alle spese, attesa la inveritiera affermazione della ricezione dell'atto opposto il 2 ottobre 2025.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 350,00 in favore della costituita Agenzia, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18069/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0085016643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2333/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS (agente per la riscossione per la provincia di Napoli) e la Regione Campania impugnando la cartella di pagamento n. 071 2025
0085016643000, che assume essergli stata notificata in data 2 ottobre 2025 (€ . 320,64 tassa auto 2020 - veicolo targato Targa_1).
Assume la omessa notifica dell'atto presupposto nonchè la inesistenza della debenza in quanto il veicolo è sttao oggetto di furto, come comproverebbe regolare denuncia sporta alle autorità competenti che “si verserà in atti”.
Conclude per l'acccoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente, eccepisce la decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare la cartella esattoriale evidenziando che “il ricorso, ai sensi degli artt.
18-22, D.lgs. n° 546/92 deve essere proposto, a pena di inammissibilità (art. 21 Dlg. n. 546/92), entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato. Nella fattispecie il ricorso viene presentato oltre 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale impugnata. Si evidenzia, infatti, che la cartella esattoriale n. 07120250085016643000 risulta notificata, nelle mani della moglie, sig.ra Nominativo_1, in data 22.5.2025 contrariamente a quanto dedotto da controparte che dichiara che la notifica è avvenuta in data 02/10/2025 - mentre il ricorso, proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, è stato notificato il 26.10.2025. Afferma poi la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto asserisce il ricorrente, la cartella di pagamento opposta risulta notificata in data 22 maggio 2025, a mani della moglie del ricorrente e non il 2 ottobre, come inveritieramente si afferma nel ricorso, nel quale si parla anche di una denunzia di furto del veicolo che si riserva di versare in atti.
La oggettiva inammissibilità del ricorso, comunque, preclude ogni valutazione e determina la condanna alle spese, attesa la inveritiera affermazione della ricezione dell'atto opposto il 2 ottobre 2025.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 350,00 in favore della costituita Agenzia, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.