Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2323
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché la cartella di pagamento era stata notificata in data 22 maggio 2025, e non il 2 ottobre 2025 come asserito dal ricorrente. Pertanto, il ricorso, depositato il 26 ottobre 2025, è stato presentato oltre i termini di legge.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    L'inammissibilità del ricorso per tardività preclude ogni valutazione nel merito, inclusa la questione relativa alla notifica dell'atto presupposto.

  • Inammissibile
    Inesistenza della debenza per furto del veicolo

    L'inammissibilità del ricorso per tardività preclude ogni valutazione nel merito, inclusa la questione relativa alla debenza della tassa automobilistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2323
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo